Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 17 giugno 2015, n. 25353
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di REGGIO CALABRIA in data 10/11/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
1. Con ordinanza emessa in data 10/11/2014, depositata in data 4/02/2015, il tribunale del riesame di REGGIO CALABRIA rigettava la richiesta di riesame presentata nell’interesse di (OMISSIS), richiesta proposta avverso il provvedimento 2/10/2014 con cui il GIP presso il medesimo tribunale aveva disposto il sequestro preventivo della ditta individuale con i relativi beni che formano oggetto il patrimonio aziendale, procedendosi nei confronti del ricorrente per i reati di cui all’articolo 81 cpv. c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 6, conv. in Legge n. 203 del 1991, per aver in tempi distinti e con piu’ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale titolare dell’omonima stazione di servizio (OMISSIS) esercente in (OMISSIS) l’attivita’ di vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione, al fine di consentire alla ditta individuale (OMISSIS), alla ditta (OMISSIS) s.r.l. di evadere le imposte dirette e l’IVA, emesso fatture afferenti ad inesistenti operazioni di compravendita di carburante, negli anni 2007, 2008 e 2009, per un ammontare complessivo di euro 83.383,66 (ditta individuale) e nell’anno 2009 per un ammontare di euro 14.450,00 (ditta (OMISSIS) s.r.l.), fatti aggravati in quanto consumati al fine di agevolare l’attivita’ di associazione mafiosa Pesce cui le predette ditte erano riconducibili (capi 57 e 70); inoltre, procedendosi per il reato di riciclaggio in concorso (capo 84), per aver sostituito quattro assegni bancari (tre emessi dalla predetta ditta individuale (OMISSIS) ed uno dalla ditta (OMISSIS) s.r.l., tutti riportanti come beneficiario l’attuale ricorrente) provenienti da delitto perche’ derivanti dall’estorsione ai danni del centro di distribuzione merci (OMISSIS) o da altra attivita’ delittuosa della cosca (contrabbando gasolio, contrabbando merce’ contraffatta, traffico di droga), con denaro contante riferibile all’attivita’ imprenditoriale di (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) o comunque per aver compiuto in relazione agli stessi operazioni tali da ostacolare la provenienza delittuosa, fatti aggravati in quanto consumati al fine di agevolare l’attivita’ dell’associazione mafiosa (OMISSIS) (fatti contestati come commessi negli anni dal 2007 al 2009).
2. Ha proposto ricorso (OMISSIS) a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando l’ordinanza predetta con cui deduce un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), c) ed e), per violazione dell’articolo 648 bis c.p., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, (conv. in Legge n. 203 del 1991) ed Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, nonche’ dell’articolo 125 c.p.p., sotto il profilo dell’illegittimita’ del decreto di sequestro preventivo per mancanza di disponibilita’ del bene sequestrato e mancata valutazione della memoria difensiva nonche’ per l’illegittimita’ del sequestro per difetto dei presupposti e dei gravi indizi e mancanza di motivazione sul fumus e sul periculum in mora.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza sotto i seguenti profili:
a) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per aver il tribunale disatteso la censura difensiva secondo cui la mancata registrazione delle fatture di per se’ non costituirebbe violazione in presenza dell’annotazione delle fatture nel registro dei corrispettivi, sicche’ nessuna evasione di imposta da parte della ditta (OMISSIS) si sarebbe verificata, essendo in regime di contabilita’ semplificata (i giudici avrebbe errato nell’affermare che i titolari dei distributori di carburante non registravano alcun danno economico ne’ sotto il profilo reddituale ne’ a fini IVA dal momento che il debito di imposta, per gli esercenti in questo settore, non e’ commisurato alle fatture emesse, che in molti casi non sono state neppure registrate, bensi’ ai corrispettivi, complessivamente contabilizzati che comprendono tutte le vendite di carburante effettuate; sostiene il ricorrente che il debito di imposta non e’ commisurato alle fatture emesse ma ai corrispettivi, in cui e’ compresa la vendita giornaliera di tutto il carburante, compreso quello riportato in fattura, pertanto dall’omessa annotazione delle fatture non deriverebbe alcuna evasione d’imposta e alla violazione conseguirebbe solo una sanzione amministrativa; cio’ sarebbe confermato dal disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 24, comma 2, sicche’ il fatto di emettere fatture ricomprese nelle vendite giornaliere riportate nei corrispettivi equivarrebbe a registrare un danno economico e, pertanto, risulterebbe infondata l’accusa sul punto, laddove si ritiene che il debito di imposta non e’ commisurato alle fatture emesse);
b) costituirebbe un falso elemento indiziante a carico della ditta (OMISSIS) l’aver ritenuto esistenti presso le ditte (OMISSIS) serbatoi di gasolio utilizzati di rifornimenti per i propri mezzi di trasporto (detta presenza o gli accertamenti secondo cui le imprese della famiglia (OMISSIS) avrebbero acquistato notevoli quantita’ di gasolio in nero sarebbe elemento del tutto neutro ai fini della responsabilita’ del (OMISSIS));
c) la presunta simulazione degli accordi commerciali tra la ditta del (OMISSIS) e quelle facenti capo alla famiglia (OMISSIS), da cui discenderebbe la ritenuta falsificazione delle fatture utilizzate dalle ditte facenti capo alla famiglia (OMISSIS), con la complicita’ dell’attuale ricorrente, sarebbe smentita da alcuni univoci elementi non valorizzati dal tribunale e dal GIP (in particolare, si sostiene in ricorso, che se davvero le due ditte fossero state in rapporti di affari negli anni 2007/2009, la ditta (OMISSIS) non avrebbe contabilizzato fatture per un importo complessivo pari ad oltre 182.000,00 euro, sicche’ la circostanza che le ditte facenti capo alla famiglia (OMISSIS) avessero contabilizzato fatture per importi superiori rispetto al valore complessivo delle fatture emesse dal (OMISSIS), evidenzierebbe che le fatture emesse dalla (OMISSIS) per l’importo maggiore sarebbero state emesse ad insaputa del (OMISSIS), utilizzando a modello la fattura conosciuta, come dimostrato dal fatto che di tali fatture non sono stati reperiti gli originali, donde l’inesistenza di qualsiasi accordo sottostante tra (OMISSIS) e (OMISSIS));
d) mancherebbe qualsiasi riscontro in ordine alla sussistenza dei reati tributari, atteso che se davvero vi fosse stato un accordo tra il ricorrente e le ditte dalla famiglia (OMISSIS) per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, gli importi tra le fatture rilasciate dal (OMISSIS) e quelle ritrovate avrebbero dovuto coincidere (la motivazione dell’ordinanza impugnata sul punto, sarebbe inesistente, in quanto sovrapponibile a quella del GIP contenuta nell’ordinanza genetica, non rilevando il richiamo da parte del tribunale del riesame al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 7 del 1996, non avendo il tribunale assolto alla funzione di garanzia attribuitagli dalla legge svolgendo un controllo formale ed estemporaneo dell’ordinanza del GIP);
e) ancora, la circostanza di non aver reperito gli originali delle fatture sarebbe segnale inequivoco della mancanza di disponibilita’ del documento originale e della sicura contraffazione ad opera del beneficiario delle fatture emesse dal (OMISSIS) (e non dalle ditte facenti capo alla famiglia (OMISSIS), come erroneamente dedotto a pag. 9 del ricorso); in ogni caso la deduzione ulteriore secondo cui la ditta (OMISSIS) facesse contrabbando di gasolio non costituirebbe elemento tale da coinvolgere la ditta del (OMISSIS);
f) fittizia sarebbe, poi, la motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, essendosi limitata l’ordinanza impugnata a riprodurre i passaggi dell’ordinanza genetica o a diffondersi in analisi digressive ed aspecifiche rispetto alla posizione del (OMISSIS); inoltre, con riferimento alla pretesa contiguita’ del (OMISSIS) alla famiglia (OMISSIS), ai fini della configurabilita’ dell’aggravante, vi sarebbe mancanza assoluta di motivazione, osservandosi in fatto come il genero dell’indagato ( (OMISSIS)) sarebbe avulso dal contesto criminale cui si fa riferimento e, in diritto, che la giurisprudenza di legittimita’ per ritenere configurabile detta aggravante, ritiene che debbano essere individuati elementi dimostrativi univocamente della voluta particolare strumentalita’ dell’azione delittuosa;
g) si contesta, ancora, l’aver il tribunale disatteso l’eccezione difensiva circa l’illegittimita’ del decreto di sequestro in quanto il punto vendita bar-tabacchi annesso al distributore era stato dismesso dal (OMISSIS) per raggiunti limiti di eta’ (nel ripercorrere i passaggi amministrativi della vicenda, il ricorrente ricorda di aver ottenuto in affitto dalla (OMISSIS) con contratto del 17/5/2005 il distributore e l’annesso complesso aziendale adibito a rivendita di bar-tabacchi; che con scrittura privata del 21/7/2014 era intercorso tra le parti rinunzia del contratto di cessione in uso gratuito e, in pari data si era proceduto alla riconsegna; che successivamente alla riconsegna, non essendo state ancora evase le procedure per il passaggio a (OMISSIS), subentrante, dell’impianto e del complesso aziendale annesso, la (OMISSIS) aveva concesso al ricorrente di proseguire l’attivita’ per il tempo necessario a consentire il perfezionamento delle pratiche concessorie; che il 21/10/2014, la GdF sottoponeva a sequestro la ditta individuale del (OMISSIS) esercente l’attivita’ di bar annesso alla stazione di servizio, nonostante il ricorrente avesse fatto presente di non essere piu’ nella titolarita’ dell’impianto di distribuzione; che, peraltro, la Direzione Territoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con lettera 13/9/2014, si era riservata la decisione entro 150 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di assegnazione della gestione al nuovo subentrante); da quanto sopra, sostiene il ricorrente, emergeva l’illegittimita’ del sequestro che non avrebbe potuto attingere il genere monopoli-ricevitoria e bar, rispetto al quale il (OMISSIS) aveva gia’ comunicato la rinuncia, ma il Collegio della cautela non avrebbe considerato le allegazioni difensive sul punto;
h) da ultimo, con riferimento al reato di riciclaggio, si censura la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata quanto alla sussistenza del fumus; l’ordinanza non frinirebbe alcuna indicazione in ordine alla tipologia del delitto presupposto, non essendo sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale il semplice riferimento alla presenza di biglietti con il nome del (OMISSIS) accostati alle copie delle fatture o agli assegni che la ditta (OMISSIS) rilasciava al (OMISSIS), costituendo questo elemento neutro rispetto al reato contestato, in assenza di riscontri; l’accusa avrebbe dovuto dimostrare la sostituzione dei titoli di credito emessi dalle ditte facenti capo alla famiglia (OMISSIS) con il denaro contante riferibile all’attivita’ imprenditoriale del (OMISSIS) in favore di (OMISSIS), sicche’ la motivazione sarebbe palesemente carente da un punto di vista logico e contraddittoria rispetto agli atti processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza.
4. Occorre premettere che, nel caso in esame, le censure avverso il provvedimento impugnato sono esperibili nei ristretti limiti indicati dall’articolo 325 c.p.p., che, com’e’ noto prevede che “Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge”.
L’articolo 325 c.p.p., comma 1, dunque, prevede che il ricorso in cassazione avvenga per violazione di legge. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicita’ della motivazione, separatamente previste dall’articolo 606, lettera e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. e) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. e) (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto puo’ essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’articolo 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l’illogicita’ manifesta, che puo’ denunciarsi in sede di legittimita’ soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), (v., tra le tante: Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009 – dep. 20/02/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916).
5. Il controllo della Corte di Cassazione e’, dunque, limitato ai soli profili della violazione di legge. La verifica in ordine alle condizioni di legittimita’ della misura cautelare e’ necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformita’ tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi (per tutte: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 – dep. 07/11/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 – dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840). La delibazione non puo’ estendersi neppure all’elemento psicologico del reato e alla ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalita’ con le quali la condotta contestata si sarebbe dovuta manifestare; in altri termini, quindi, non e’ possibile che il controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera incidentale, il merito dell’impugnazione.
Cio’, peraltro, non significa che il giudice debba acriticamente recepire esclusivamente la tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attivita’. Alla Corte di Cassazione e’, infatti, attribuito, il potere-dovere di espletare il controllo di legalita’, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruita’ degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati cosi’ come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralita’ dei presupposti che legittimano il sequestro (per tutti: Sez. U, n. 23 del 20/11/1996 – dep. 29/01/1997, Bassi e altri, Rv. 206657).
E, in tale contesto, la piu’ recente giurisprudenza di legittimita’, ha precisato che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benche’ gli sia precluso l’accertamento del merito dell’azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del “fumus” del reato ipotizzato, con riferimento anche all’eventuale difetto dell’elemento soggettivo, purche’ di immediato rilievo (v. Corte cost., ord. n. 153 del 2007; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014 – dep. 11/04/2014, Di Salvo, Rv. 259337).
6. Cosi’ definito il perimetro del sindacato di questa Corte in materia di provvedimenti di cautela reale, e’ dunque evidente come, nel caso in esame, non sia possibile da parte del Collegio esercitare il sindacato richiesto dal ricorrente avverso l’impugnata ordinanza.
Ed infatti, le censure della difesa, piu’ che prospettare un vizio di “violazione di legge” inteso nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimita’, si risolvono in una critica, oltremodo generica, al procedimento valutativo attraverso il quale il tribunale del riesame ha ritenuto come – rebus sic stantibus – non sussistessero elementi sufficienti per poter accogliere le doglianze difensive.
6.1. Ed invero, con riferimento ai profili di doglianza esposti supra al p.2.1. (lettere b), c), d), e) e g) per come specificamente illustrati), si tratta, all’evidenza di censure del tutto articolate in fatto, attraverso le quali il ricorrente, attraverso una rilettura del compendio indiziario e probatorio posto a fondamento dell’ordinanza impugnata e della richiamata ordinanza genetica, tende a far rilevare pretesi errori commessi dal tribunale del riesame nella ricostruzione fattuale e nella valutazione di detto compendio. Trattasi, com’e’ noto, di operazione del tutto inibito in questa sede di legittimita’, soprattutto in relazione al provvedimento in esame, ricorribile nel limitato ambito cognitivo imposto dall’articolo 325 c.p.p.; del resto, il contenuto delle doglianze sarebbe stato del tutto inammissibile quand’anche l’ordinanza avesse potuto essere ricorsa anche per vizio motivazionale, atteso che, per costante giurisprudenza di questa Corte l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volonta’ del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita’ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e’ avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (v, per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 – dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).
Censurare per vizio di motivazione mancante, apparente o illogica e contraddittoria un’ordinanza in materia cautelare reale, richiamando per confutarne il contenuto argomenti che imporrebbero apprezzamenti fattuali a questa Corte (quali la contestazione circa l’esistenza presso le imprese facenti capo alla famiglia (OMISSIS) di serbatoi di gasolio utilizzati per i rifornimenti dei mezzi di trasporto; la incongruenza relativa al divario tra l’importo delle fatture portate in detrazione dalle ditte facenti capo alla famiglia (OMISSIS) e quelle emesse dal (OMISSIS); l’inesistenza di un accordo tra indagato e famiglia (OMISSIS) basato sul dato logico secondo cui, se l’accordo vi fosse davvero stato, le fatture avrebbero avuto importi coincidenti nonche’, ancora, valorizzando il mancato reperimento degli originali della fatture; la pretesa illegittimita’ del sequestro dell’annesso bar-ricevitoria per non esserne piu’ titolare il (OMISSIS), od, ancora, la pretesa assenza di contiguita’ tra (OMISSIS) e la famiglia Pesce perche’ il genero era avulso dal contesto criminale), significa, in ultima analisi, proporre al giudice di legittimita’ di esercitare un sindacato sul merito del provvedimento impugnato che, lo si ribadisce, esula dall’ambito cognitivo di questa Corte, dimenticando che il ricorso per cassazione non e’ strumento per censurare i fatti posti a fondamento del provvedimento, ma rimedio da esperirsi unicamente ove esistano e siano configurabili vizi di legittimita’, peraltro limitati alla sola violazione di legge in questa sede cautelare reale. I predetti motivi si appalesano, quindi, del tutto inesistenti, donde per gli stessi puo’ esprimersi un giudizio di assoluta inammissibilita’ (a tacer d’altro, con riferimento all’unico in relazione al quale potrebbe prospettarsi un fumus di serieta’ giuridica, quello relativo alla presunta illegittimita’ del sequestro per aver colpito un bene non piu’ nella titolarita’ dell’indagato, il motivo di ricorso sarebbe inammissibile per difetto di interesse, in quanto il ricorrente muove la presupposto che non ne sia piu’ il proprietario, donde legittimato all’impugnazione e’ solo il soggetto che tale titolarita’ rivesta; la prevalente giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ritiene infatti inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall’indagato che deduca unicamente di non essere titolare del bene sottoposto a sequestro preventivo; ai fini dell’impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo e’, infatti, necessario che l’indagato prospetti una relazione con il bene sequestrato che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo: da ultimo, v. Sez. 5, n. 10205 del 18/01/2013 – dep. 04/03/2013, Loccisano, Rv. 255225; ad ogni buon conto, ove peraltro si ritenesse sussistere l’interesse, il motivo sarebbe manifestamente infondato atteso che, all’atto del sequestro, era indubbio che il ricorrente fosse il gestore del compendio – come dal medesimo confermato in ricorso, v. pag. 11, in cui questi chiarisce che alla data del 21/10/2014 stesse continuando a gestire la privativa nelle more del perfezionamento del procedimento amministrativo in attesa dell’effettivo subentro della (OMISSIS) -, donde il ricorrente ne aveva la disponibilita’ giuridica e di fatto, situazione di per se’ idonea a giustificare l’apposizione del vincolo cautelare).
7. Restano da esaminare i residui profili di doglianza, esposti al precedente p.2.1., con particolare riferimento alle lettere a), f) ed h).
7.1. Orbene, con riferimento al primo, con cui in sintesi si censura l’affermazione del tribunale del riesame per aver ritenuto configurabile il delitto di frode fiscale sub specie per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore delle ditte facenti capo alla famiglia (OMISSIS), aggravato ai sensi del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, la lettura dell’ordinanza impugnata consente di ritenerlo del tutto privo di pregio.
I giudici del riesame, infatti, individuano una serie di elementi sulla cui base hanno ritenuto il fumus del reato per cui si procede, comprovanti l’inesistenza delle operazioni sottese alle fatture emesse dal (OMISSIS) in favore delle ditte facenti capo alla famiglia (OMISSIS), descrivendo anche, al fine di rafforzare il quadro emergente dagli atti processuali, la ragnatela dei rapporti familiari intercorrenti tra le due famiglie; l’ordinanza da atto del fatto che la ditta individuale (OMISSIS) ha contabilizzato fatture un importo superiore ai 182.000,00 euro che, dalla verifica incrociata disposta presso la ditta del (OMISSIS), e’ risultato notevolmente superiore al valore complessivo della fatture emesse dal (OMISSIS) medesimo; a comprova dell’inesistenza delle operazioni fatturate i giudici del riesame hanno valorizzato una serie di elementi (mancata istituzione registro vendite; mancata registrazione fatture; omessa annotazione sul registro dei corrispettivi da parte dell’impresa (OMISSIS); tutti elementi che hanno reso difficile la ricostruzione del volume degli affari della ditta del ricorrente, sebbene in regime di contabilita’ semplificata) che denotano la simulazione dei rapporti commerciali tra la ditta emittente e le ditte utilizzatrici delle fatture (assenza di dettagli nella descrizione della vendita di carburante; mancata esibizione e mancato rinvenimento presso gli uffici delle ditte destinatane del cosiddetti buoni di consegna la cui conservazione e’ obbligatoria ex lege; l’esistenza presso le ditte facenti capo alla famiglia (OMISSIS) di serbatoi di gasolio utilizzati per i rifornimenti dei propri mezzi di trasporto, essendo risultato l’acquisto in quegli anni di notevoli quantita’ di gasolio “in nero”, donde inverosimile e’ ritenere che si siano rivolte al (OMISSIS) per acquistare a prezzo di mercato il gasolio; la circostanza che diverse fatture contabilizzate dalla ditta individuale (OMISSIS) fossero costituite da copie fotostatiche e non da documenti originali; la contiguita’ del (OMISSIS) alla famiglia (OMISSIS); le dichiarazioni del (OMISSIS) che ha limitato i rapporti economici con le ditte facenti capo alla famiglia (OMISSIS) a quelli risultanti dalle fatture esibite dalla sua azienda). A fronte di tale quadro indiziario di indubbia rilevanza sotto il profilo fattuale e giuridico, il ricorrente svolge censure apparentemente sostenute da argomentazioni in diritto, secondo cui la mancata registrazione delle fatture di per se’ non costituirebbe violazione in presenza dell’annotazione delle fatture nel registro dei corrispettivi, sicche’ nessuna evasione di imposta da parte della ditta (OMISSIS) si sarebbe verificata, essendo in regime di contabilita’ semplificata, sostenendo che il debito di imposta, per gli esercenti in questo settore, non e’ commisurato alle fatture emesse, che in molti casi non sono state neppure registrate, bensi’ ai corrispettivi, complessivamente contabilizzati che comprendono tutte le vendite di carburante effettuate, con la conseguenza che dall’omessa annotazione delle fatture non deriverebbe alcuna evasione d’imposta e alla violazione conseguirebbe solo una sanzione amministrativa, come confermato dal disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 24, comma 2. La censura, come detto, e’ manifestamente infondata perche’ il ragionamento giuridico del ricorrente riposa su un presupposto rimasto indimostrato (ed anzi, confutato dalle stesse emergenze istruttorie), ossia che la mancata registrazione delle fatture di per se’ non costituirebbe violazione in presenza dell’annotazione delle fatture nel registro dei corrispettivi, cio’ per la semplice osservazione che -come si evince dalla lettura dell’ordinanza impugnata – proprio l’omessa annotazione sul registro dei corrispettivi da parte della ditta del (OMISSIS) aveva reso difficile la ricostruzione del volume degli affari da parte della ditta medesima, nonostante in regime di contabilita’ semplificata. Peraltro, si osserva, il tribunale del riesame confuta l’argomento difensivo, proprio richiamando il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 21, comma 4. Sul punto e’ sufficiente ricordare, per quanto concerne l’emissione della fattura, che, secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 6, la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione (tuttavia, se antecedentemente ad uno di questi momenti venga pagato un corrispettivo o un acconto, questi devono essere fatturati nel giorno del pagamento). Per quanto qui di interesse le fatture di vendita, devono essere registrate entro 15 giorni dalla data di emissione (salvi i casi particolari di fatturazione in cui rientra quello oggetto di esame). Riguardo all’ordine della loro numerazione si evidenzia che le fatture devono essere registrate seguendo l’ordine della loro numerazione tranne nel caso in cui siano emesse fatture sia in formato cartaceo che in formato elettronico: il tal caso le fatture devono essere registrate secondo due ordini numerici differenti corrispondenti, chiaramente, alle due tipologie di emissione delle fatture. In caso di fatturazione differita – come nel caso in esame – puo’ essere emessa una sola fattura relativa a tutte le cessioni effettuate nel corso del mese fra le stesse parti, che deve contenere tutti gli estremi dei documenti di trasporto emessi nei confronti del soggetto acquirente. L’ordinanza, sul punto, motiva sottolineando che la ditta del (OMISSIS), non riportando nella fattura differita alcuna indicazione della data in cui sono avvenute le cessioni di carburante e non facendo riferimento ai buoni di consegna o documenti analoghi, ha adottato una modalita’ di fatturazione non conforme a quanto previsto dal predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 21, comma 4.
7.2. Quanto, poi, al secondo profilo di doglianza, secondo cui (v. supra p.2.1., lettera f), fittizia sarebbe la motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, – in disparte le censure puramente contestative con cui si svolgono critiche rispetto all’utilizzo della motivazione per relationem operata dal tribunale del riesame con rinvio alle argomentazioni di cui all’ordinanza genetica (operazione del tutto lecita: v., tra le tante, Sez. 1, n. 191 del 12/01/2000 – dep. 04/03/2000, Schinco, Rv. 215364), od ancora, quelle fattuali, basate sull’affermazione in fatto secondo cui il genero dell’indagato ( (OMISSIS)) sarebbe avulso dal contesto criminale cui si fa riferimento u’ e’ sufficiente, al fine di evidenziarne l’infondatezza manifesta, rilevare come il tribunale del riesame ritiene sussistere l’aggravante di aver agito per agevolare la cosca Pesce in base al rilievo che l’azienda beneficiaria della frode, la ditta (OMISSIS), e’ riconducibile al (OMISSIS) e che le frodi venivano messe in piedi per procurare liquidita’ alla stessa.
Tale, pur sintetico, apparato argomentativo, e’ sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale richiesto ai fini della configurabilita’ del fumus di detta aggravante, non rivestendo alcun pregio le censure difensive secondo le quali avrebbero dovuto essere individuati elementi dimostrativi univocamente della voluta particolare strumentalita’ dell’azione delittuosa.
Ed invero, osserva il Collegio, la circostanza aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, convertito nella Legge n. 203 del 1991 – integrata dalla finalita’ di agevolare l’associazione di tipo mafioso – ha natura oggettiva (v., tra le tante: Sez. 5, n. 10966 del 08/11/2012 – dep. 08/03/2013, Minniti, Rv. 255206).
E’ dunque sufficiente che il reo abbia agito al fine di agevolare l’attivita’ dell’associazione criminale, perche’ detta aggravante, di natura oggettiva, sia configurabile a suo carico (ossia valutabile a carico del reo se da questi conosciuta o ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa, ex articolo 59 c.p., comma 2), non sussistendo – attesa l’ampia formulazione dell’articolo 59 c.p., comma 2, introdotto dalla Legge 7 febbraio 1990, n. 19, – logica incompatibilita’ tra l’imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base (il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8) e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione.
Deve, quindi, essere affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di reati tributari, al fine della configurabilita’ dell’aggravante del c.d. metodo mafioso prevista dal Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, conv. in Legge n. 203 del 1991, e’ sufficiente che il reo abbia agito al fine di agevolare l’attivita’ dell’associazione criminale, in quanto, essendo avendo detta aggravante natura oggettiva, la stessa e’ valutabile a suo carico se da questi conosciuta o ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa, non sussistendo – attesa l’ampia formulazione dell’articolo 59 c.p., comma 2, introdotto dalla Legge 7 febbraio 1990, n. 19, – logica incompatibilita’ tra l’imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base (nella specie, il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8) e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione”.
7.3. Resta, infine, da esaminare il terzo ed ultimo profilo di doglianza (v. supra p.2.1., lettera h), con cui il ricorrente svolge censure riferibili alla valutazione di sussistenza del fumus del reato di riciclaggio, in particolare poiche’ l’ordinanza impugnata non fornirebbe alcuna indicazione in ordine alla tipologia del delitto presupposto, non essendo sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale il semplice riferimento alla presenza di biglietti con il nome del (OMISSIS) accostati alle copie delle fatture o agli assegni che la ditta (OMISSIS) rilasciava al (OMISSIS), costituendo questo elemento neutro rispetto al reato contestato, in assenza di riscontri, cio’ in quanto l’accusa avrebbe dovuto dimostrare la sostituzione dei titoli di credito emessi dalle ditte facenti capo alla famiglia (OMISSIS) con il denaro contante riferibile all’attivita’ imprenditoriale del (OMISSIS) in favore di (OMISSIS).
Sul punto, il tribunale del riesame, dopo aver descritto le risultanze investigative, osserva come risulti per tabulas che il (OMISSIS) abbia riciclato assegni formalmente emessi in suo favore dalla ditta (OMISSIS), aventi causa in simulate operazioni di vendita di gasolio, ma destinati al ramo della famiglia (OMISSIS), tramite il figlio ( (OMISSIS)) del capo ( (OMISSIS)); cio’ risulterebbe, secondo quanto affermano i giudici del riesame, dalle fotocopie degli assegni rinvenuti in sede di verifica presso la ditta (OMISSIS), recanti la firma ed il nominativo di (OMISSIS), spillate direttamente alle fatture contabilizzate dall’apparente acquirente (OMISSIS); detta circostanza dimostrerebbe che gli assegni non siano stati emessi realmente a titolo di pagamento di carburante al beneficiario indicato, ma cambiati di fatto in favore della persona la cui firma o nominativo e’ riportato sull’assegno, con l’unica finalita’ di impedire la sua identificazione del reale beneficiario; nel confutare le doglianze difensive, peraltro, i giudici del riesame (pag. 6) sottolineano come il confezionamento della fatture rappresentava solo uno schermo per fornire una parvenza di legalita’ a denaro illecito delle aziende mafiose (OMISSIS) e (OMISSIS), che poi refluiva, tramite (OMISSIS), reale destinatario degli assegni, nelle casse dell’organizzazione mafiosa.
A fronte di tale ricostruzione, coerente con le emergenze investigative, le censure del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio.
In disparte, ancora una volta la censura di carenza di motivazione da un punto di vista logico e contraddittorieta’ rispetto agli atti processuali – attesa la non evocabilita’ in questa sede ex articolo 325 c.p.p., di detta categoria di vizi, la critica difensiva – secondo cui il fumus del reato di riciclaggio sarebbe insussistente perche’ l’accusa avrebbe dovuto dimostrare la sostituzione dei titoli di credito emessi dalle ditte facenti capo alla famiglia (OMISSIS) con il denaro contante riferibile all’attivita’ imprenditoriale del (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) -, si presenta meramente contestativa e, per di piu’, del tutto priva di substrato giuridico, in quanto confliggente con la consolidata giurisprudenza di legittimita’ sul punto.
Ed invero, e’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che ai fini della configurabilita’ del reato di riciclaggio non si richiede l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, ne’ dei suoi autori, ne’ dell’esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilita’ oggetto delle operazioni compiute e cio’ “a fortiori” nell’ambito del procedimento cautelare in cui e’ sufficiente la “probatio minor” scaturente dalla valutazione di gravita’ degli indizi acquisiti (v., tra le tante: Sez. 5, n. 36940 del 21/05/2008 – dep. 26/09/2008, Magnera’, Rv. 241581). Da qui, dunque, la manifesta infondatezza del motivo.
8. Il ricorso dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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