CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 27 aprile 2015, n. 17412

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere

Dott. MAZZEI Antonella P. – Consigliere

Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso decreto n. 2812/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 26/06/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato con trasmissione atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino per la decisione sul reclamo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 26 giugno 2014 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 666 c.p.p., comma 2 e articolo 678 c.p.p., inammissibile il reclamo presentato da (OMISSIS) “su liberazione anticipata”, richiamando, a motivazione, la Legge n. 10 del 2014, articolo 4.

2. Ha proposto ricorso (OMISSIS) personalmente, deducendo violazione di legge per omesso avviso di fissazione di udienza camerale all’interessato e mancata celebrazione dell’udienza medesima nel contraddittorio delle parti, avendo il Presidente del Tribunale di sorveglianza emesso il decreto de plano in un caso non consentito dalle norme.

Rappresenta, tra l’altro, il ricorrente di aver gia’ espiato la pena infittagli per i reati cd. ostativi all’applicazione del beneficio richiesto, secondo quanto attestato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per la decisione sul reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non poteva, nella materia e in relazione alle questioni esposte, pronunziare decreto ex articolo 666 c.p.p., comma 2.

Non solo, infatti, tale forma di statuizione dell’inammissibilita’ dell’istanza de plano ad opera del Presidente del Collegio, essendo espressamente prevista dall’articolo 666 c.p.p., comma 2 esclusivamente per le ipotesi in cui “la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge” o costituisce mera riproposizione di altra gia’ rigettata, non e’ in astratto compatibile con questioni interpretative di diritto articolate e, oggettivamente, complesse quali quelle prospettate; ma la stessa neppure puo’ ritenersi esportabile nel giudizio d’impugnazione, al cui genus e’ pacificamente riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il quale vige invece il principio che l’inammissibilita’, per le tassative ragioni di cui all’articolo 591 c.p.p., comma 1, e’ dichiarata con ordinanza dal “giudice dell’impugnazione”: dunque, nel caso in cui questo sia un organo collegiale, dal Collegio (Sez. 1, n. 53017 del 2/12/2014, Borachuk, Rv. 261662).

2. Va, poi, sottolineato che il Giudice a quo e’ incorso in errore di diritto laddove ha escluso di poter “procedere ad eventuale scioglimento del cumulo”.

2.1. Non puo’, invero, negarsi che, ai fini della verifica della sussistenza della condizione ostativa alla liberazione anticipata speciale costituita dall’essere il detenuto condannato per un reato indicato dall’articolo 4-bis Ord. pen., debba procedersi alla individuazione del titolo di reato effettivamente in espiazione nei periodi cui si riferisce la richiesta.

2.1.1. Secondo quanto si accenna nel ricorso personale ed emerge dall’attestazione di avvenuta espiazione della pena per i reati ostativi ex articolo 4-bis citato, redatta in data 11.5.2013 dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, il ricorrente sta espiando pene oggetto di un provvedimento di cumulo materiale emesso il 27.10.2008.

E’ appena il caso di ricordare che l’articolo 663 c.p.p. – nell’attribuire al Pubblico ministero il potere (dovere) di determinare la pena da eseguire in osservanza delle norme sul concorso di pene, allorche’ la stessa persona sia stata condannata con piu’ sentenze o decreti penali per reati diversi – da attuazione all’articolo 80 c.p. nella parte in cui dispone che l’applicazione delle norme sul concorso delle pene (articoli 72 e 79 c.p.) avviene in fase esecutiva se non si e’ provveduto con le sentenze di merito.

I casi in cui si pronunzi condanna per reati diversi con una sola sentenza o con sentenze diverse, devono avere, dunque, ai fini penali ed esecutivi, identico trattamento, a prescindere dal momento in cui emerga l’esistenza di condanne per fatti diversi da eseguire.

E’ indubbio, quindi, che per le pene temporanee il codice penale vigente ha abbandonato sia il sistema dell’assorbimento sia quello del cumulo giuridico, adottando invece, secondo il principio tot crimina tot poenae, il criterio del cumulo materiale: sia pure temperato attraverso la fissazione di limiti massimi di pena (in assoluto o in rapporto alla pena piu’ grave, ex articolo 78 c.p.), ad evitare le possibili esorbitanze derivanti dalla addizione aritmetica, ovvero la trasformazione in pena a durata illimitata, e quindi di fatto perpetua, di pene che dovrebbero avere durata temporanea.

La ratio del sistema istituito dall’ultima proposizione dell’articolo 80 c.p. (e dall’articolo 663 c.p.p.) e’, percio’, all’evidenza, di garantire che non si producano disparita’ dipendenti esclusivamente dalla casualita’ del momento in cui interviene il giudicato o l’esecuzione (fermo il principio che la pena non puo’ in nessun caso precedere il delitto e che percio’ il momento cui occorre riferirsi per la formazione del cumulo va fissato esclusivamente in riferimento alla data di consumazione dell’ultimo reato commesso prima dell’inizio dell’esecuzione di una qualsiasi delle pene considerate ai fini dell’esecuzione concorrente).

2.1.2. Ne consegue che la regola secondo cui le pene della stessa specie, concorrenti a norma dell’articolo 73 c.p., si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico (articolo 76, comma 1), non puo’ in nessun caso condurre a ingiustificate diversita’ di trattamento a seconda dell’eventualita’, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente alla formazione di un cumulo materiale ai sensi dell’articolo 663 c.p.p., anziche’ di distinte esecuzioni dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle differenti condanne.

Sarebbe davvero irragionevole, infatti, che chi e’ stato condannato per diversi reati, ostativi e non ostativi ai benefici penitenziari si trovasse a patire, in relazione alle condanne per i reati non ostativi, di un trattamento equivalente a coloro i quali sono stati condannati solo per reati ostativi; e di un trattamento deteriore rispetto a chi, avendo riportato analoghe condanne sia per delitti ostativi che per reati non ostativi, ha tempestivamente e separatamente scontato ciascuna delle pene a lui inflitte con sentenze divenute irrevocabili e poste in esecuzione piu’ tempestivamente.

2.2. Il rischio di una irragionevole disparita’ collegata a circostanze meramente casuali e’ stato, d’altronde, gia’ segnalato dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 361 del 1994.

Dichiarando non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 4-bis Ord. pen. nella parte in cui rendeva la condanna per alcuno dei delitti ivi enumerati ostativa alla concessione di misura alternativa, la Corte ha posto a base della propria decisione il rilievo che, diversamente da quanto affermato in talune sentenze della Cassazione che individuano la ratio del divieto di scioglimento del cumulo nella valutazione di “pericolosita’ soggettiva” del detenuto derivante dalla condanna per un reato “ostativo”, “non si rinvengono dati normativi per sostenere che la nuova disciplina recata dall’articolo 4-bis abbia creato una sorta di status di “detenuto pericoloso” che permei di se’ l’intero rapporto esecutivo a prescindere dal titolo specifico di condanna”; e che, al contrario, proprio l’articolazione della disciplina sulle misure alternative “in termini diversi in relazione alla tipologia dei reati per i quali e’ stata pronunciata condanna la cui pena e’ in esecuzione”, impone di valorizzare il tradizionale insegnamento giurisprudenziale “della necessita’ dello scioglimento del cumulo in presenza di istituti che, ai fini della loro applicabilita’, richiedano la separata considerazione dei titoli di condanna e delle relative pene”.

In coerenza con la citata pronuncia del Giudice delle leggi, si e’, ormai, formato un consolidato orientamento nella giurisprudenza di questa Corte, che qui si condivide e si ribadisce, secondo il quale in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti in esecuzione, e’ legittimo lo scioglimento del cumulo quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilita’ della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, il quale trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o piu’ titoli di reato inclusi nel novero dei delitti elencati nella Legge n. 354 del 1975, articolo 4-bis al fine di accertare se il condannato abbia o meno terminato di espiare la parte di pena relativa ai delitti cosiddetti ostativi (cfr., tra le molte, Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, dep. 22/1/2015, Moretti, Rv. 262062; Sez. 1, n. 1655 del 22/12/2014, dep. 14/1/2015, Uccello, Rv. 261986; Sez. 1, n. 53781 del 22/12/2014, Ciriello, Rv. 261582, tutte in tema di liberazione anticipata “speciale”; v. anche, con riferimento ai benefici penitenziari in generale, Sez. 1, n. 2285 del 3/12/2013, dep. 20/01/2014, Di Palo, Rv. 258403; conformi: Sez. 1, n. 5158 del 17/1/2012, Marino, Rv. 251860 e Sez. 1, n. 1405 del 14/12/2010, dep. 19/1/2011, Zingale, Rv. 249425).

3. Alla luce delle esposte considerazioni, e in relazione ai due profili evidenziati, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Torino perche’ decida sul reclamo anche con riguardo alla scissione del cumulo, in particolare verificando se i semestri oggetto della richiesta di liberazione anticipata speciale erano effettivamente riferibili alla espiazione di pena inflitta per reati ostativi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per l’ulteriore corso.

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