Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 16 aprile 2015, n. 7765
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5641/2012 proposto da:
SOC (OMISSIS) SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), come da procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI LASCARI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 313/2011 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, sezione distaccata di CEFALU’, depositata il 03/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2014 dal Consigliere Ippolisto Parziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La SOC. (OMISSIS) S.r.l. impugna la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione distaccata di Cefalu’, che, in accoglimento dell’appello del Comune, ha respinto il suo ricorso, riformando la sentenza del giudice di pace, che aveva invece accolto il suo ricorso avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS).
2. Assume la ricorrente che il giudice di pace aveva accolto la sua opposizione, dichiarando estinta l’obbligazione pecuniaria, ai sensi dell’articolo 201 C.d.S., per essere “intervenuta la notifica al destinatario del verbale impugnato oltre il termine perentorio di 150 giorni ((OMISSIS))”. Si trattava di “violazione di cui all’articolo 142 C.d.S., commi 2 e 8 … rilevata in data (OMISSIS)”, il cui accertamento, non notificato nell’immediatezza, veniva trasfuso nel verbale 09.10.2008 (a distanza di un mese) poi avviato alla notifica, effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c..
3. Il giudice dell’appello accoglieva l’impugnazione del Comune. Rilevava in primo luogo che il giudice di prime cure aveva “dichiarato la illegittimita’ della notifica del verbale di contestazione perche’ avvenuta il 158 giorno successivo alla commissione dell’infrazione nonche’ per la carenza nella relata di notifica del numero della raccomandata da inviarsi ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.”.
Rilevava poi “l’inammissibilita’ dell’eccezione di nullita’ in ordine all’eseguita notifica ex articolo 140 c.p.c., del verbale di contestazione come proposto per la prima volta dalla Soc. (OMISSIS) s.r.l. nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello nell’ambito del quale non possono trovare ingresso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 345 c.p.c., domande ed eccezioni nuove”.
Quanto al merito, il giudice dell’appello rilevava che era da ritenersi “ormai incontroverso e non contestato” che “la violazione di cui all’articolo 142 C.d.S., commi 2 e 8, sia stata commessa in data 11.09.2009 …”; che “non potendo procedersi alla contestazione immediata il verbale di contestazione veniva assunto al protocollo dell’Ufficio Messi Notificatori di (OMISSIS) in data 21.6.2009 il quale, a sua volta, perfezionava la procedura di cui all’articolo 140 c.p.c., in data 16.02.2009 con l’inoltro della raccomandata di avviso del deposito”. Osservava in particolare il giudice dell’appello che “tra Amministrazione oggi appellante ed il Comune di (OMISSIS), dei cui messi si e’ avvalso il Comune di Lascari, si e’ venuto a creare un rapporto di preposizione gestoria che deve essere qualificato come mandato ex lege”; che “l’articolo 201 C.d.S., consente la notificazione delle violazioni da parte dai messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalita’ previste dal codice di procedura civile”; che “avendo il Comune di Lascari curato la trasmissione dell’atto da notificare all’ufficio dei messi comunali del Comune di (OMISSIS) quanto meno il 21.6.2009 (data di ricezione del plico da parte dei messi comunali di (OMISSIS)) il termine previsto ex articolo 201 C.d.S., nella sua formulazione allora vigente di centocinquanta giorni risultava ampiamente osservato”.
4. Impugna tale decisione la ricorrente. Nessuna attivita’ in questa sede ha svolto la parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sostiene la ricorrente, richiamando genericamente per le censure proposte l’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, che il Tribunale non ha tenuto conto della “differenza che, in materia di sanzioni amministrative, esiste tra un effetto sostanziale ed un effetto processuale”.
1.1 – Rileva la ricorrente che “la notifica eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., si e’ perfezionata… il 16/02/2009, data in cui il Messo Comunale ha inviato la raccomandata informativa alla Soc. (OMISSIS) srl e provveduto a depositare il verbale di accertamento in pari data presso la Casa Comunale”. Aggiunge che il termine di “150 giorni previsti dall’articolo 201 C.d.S., e’… perentorio e comporta, in caso di violazione del termine l’estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria”. Secondo parte ricorrente si tratta di “adempimento amministrativo che in questa fase non puo’ essere considerato termine processuale”. Sia Cass. n. 13970 del 26.07.2004 che la sentenza della Corte Costituzionale, citata dal giudice dell’appello, si riferiscono a termini processuali. Nel caso in questione, prosegue parte ricorrente “e’ stata contestata una violazione commessa in data (OMISSIS) il cui relativo verbale di accertamento e’ stato notificato effettivamente in data 07.04.2009”. Aggiunge che “anche a volere utilizzare la norma che fa salva la notifica eseguita a mezzo posta, ovvero la data del 16.02.2009 e non del 21.06.2009, in entrambi i casi la notifica e’ stata eseguita oltre il termine di legge di 150 giorni”.
1.2 – Rileva il ricorrente ancora che “la sentenzia impugnata e’ illegittima sotto altro aspetto”, perche’ “la notifica eseguita direttamente alla SOC. (OMISSIS) S.R.L., con le modalita’ di cui all’articolo 140 c.p.c., e’ nulla”, posto che “la notifica con le modalita’ di cui all’articolo 140 c.p.c., si esegue anche in favore delle persone giuridiche, in ossequio all’articolo 145 c.p.c., soltanto quando nell’atto da notificare siano indicati la persona fisica che rappresenta l’ente, la residenza, il domicilio nonche’ la dimora abituale”. Risulta dai documenti prodotti, rileva la ricorrente, che “il Comune di Lascari, in dispregio delle norme succitate, ha richiesto erroneamente che il Messo Comunale notificasse alla SOC. (OMISSIS) srl il verbale di accertamento ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., sic et simpliciter, anziche’ alla SOC. (OMISSIS) s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. (OMISSIS), domiciliato e residente in via… “. Tale questione, sempre secondo parte ricorrente, “non costituisce… domanda nuova”, posto che non e’ introdotto “alcun tema di indagine nuovo nel processo d’appello”, ma si e’ inteso “argomentare in modo piu’ esauriente, la domanda inerente la nullita’ della notifica eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.”, tenuto comunque conto che “la nullita’ della notifica e’ comunque rilevabile d’ufficio in ogni fase, stato e grado del giudizio”.
2. Pur a ritenere il ricorso ammissibile in relazione alle modalita’ di articolazione dei motivi, lo stesso e’ comunque infondato in tutti i suoi motivi.
2.1 – Occorre preliminarmente rilevare l’inesattezza di alcune date riportate nella decisione impugnata. La stessa ricorrente, al riguardo, afferma che: a) la societa’ ha ricevuto la notifica del verbale in data 7 aprile 2009; b) l’infrazione era stata rilevata l'(OMISSIS) senza contestazione immediata; c) il verbale di infrazione era stato assunto “al protocollo dell’ufficio Messi Notificatori di (OMISSIS) in data 4 febbraio 2009, il quale a sua volta perfezionava la notifica di cui all’articolo 140 c.p.c., in data 7 aprile 2009 con la consegna della raccomandata al destinatario; d) il deposito della notifica per irreperibilita’ avveniva il 16 febbraio 2009 con l’invio in pari data della raccomandata ex lege dovuta”.
2.2 – Tanto premesso, la ricorrente, in primo luogo, ritiene che sia intervenuta estinzione della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione per l’avvenuto superamento del termine di 150 giorni dal momento dell’accertamento dell’infrazione a quello del perfezionamento del procedimento notificatorio. Rileva la ricorrente che si tratta di adempimento amministrativo (e non processuale), sicche’ nel termine deve essere computato anche il periodo di tempo utilizzato dal soggetto, diverso dall’amministrazione, incaricato della notifica.
2.3 – Ritiene il collegio che tale censura sia infondata, aderendo all’orientamento anche di recente affermato da questa Corte (Cass. 2012 n. 4453, rv. 622052), secondo cui “In tema di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada, e’ tempestiva la notificazione del verbale di contestazione se, nel termine di centocinquanta giorni dall’accertamento, previsto dall’articolo 201 del medesimo testo normativo, tale atto sia stato consegnato all’ufficio postale, irrilevante essendo invece la data di ricezione da parte del destinatario, dovendosi trarre dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimita’ del combinato disposto dell’articolo 149 c.p.c., e della Legge 20 novembre 1982, n. 890, articolo 4, comma 3, il principio generale secondo cui, anche con riferimento ad atti non processuali, per i quali vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile, come avviene nel citato articolo 201, comma 3, la decadenza non puo’ discendere dal compimento di un1 attivita’ riferibile non direttamente alla parte, ma a terzi”. Conseguentemente, poiche’ i 150 giorni decorrenti dall'(OMISSIS) venivano a scadere domenica 8 febbraio 2009 (e di conseguenza il successivo 9 febbraio 2009, giorno non festivo) ed essendo il procedimento notificatorio iniziato con la consegna all’ufficio a cio’ deputato, come afferma la stessa ricorrente, il 4 febbraio 2009, l’amministrazione ha espletato quanto di sua competenza nel termine previsto, non potendosi computare il successivo tempo impiegato dal diverso soggetto incaricato della notifica.
2.4 – La ricorrente poi ritiene che sia intervenuta la nullita’ della notifica per le violazioni indicate al precedente punto 1.2.
Il collegio ritiene che anche tale censura sia infondata, posto che la stessa ricorrente afferma di aver regolarmente ricevuto il verbale in questione, avendo del resto pienamente esercitato i suoi diritti di difesa. Le eventuali irregolarita’ denunciate risultano quindi sanate.
3. Nulla per le spese non avendo la parte intimata svolto attivita’ in questa sede.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
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