cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 13 gennaio 2015, n. 981

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente
Dott. CASUCCI Giuliano – Consigliere
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
Dott. ALMA Marco Mar – rel. Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso ex articolo 428 c.p.p. proposto da:
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Marsala nel procedimento penale contro:
– (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
– (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
– (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
– (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
– (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
– (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
– (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
– (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 113/2014 in data 7/4/2014 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’imputato (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso o comunque rigettarsi lo stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7/4/2014, all’esito dell’udienza preliminare il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in rubrica perche’ il fatto non sussiste.
Contestualmente il Giudice ha ordinato il dissequestro e la restituzione agli imputati dei beni agli stessi rispettivamente sequestrati a seguito dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Marsala in data 10/10/2012. Gli imputati erano chiamati a rispondere (in base anche ad imputazioni separate) del reato di concorso in riciclaggio (articoli 110 e 648 bis c.p.) nonche’ i soli (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), anche del reato di cui all’articolo 61 c.p., n. 2, articolo 110 c.p., e Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, (capo b della rubrica delle imputazioni). I fatti in contestazione risalgono agli anni (OMISSIS).
Va detto subito, al fine di meglio comprendere la problematica giuridica che con il ricorso del quale si dira’ a breve e’ stata sollevata, che la decisione del Giudice per l’udienza preliminare di Marsala si fonda sostanzialmente sull’osservazione che i delitti-presupposto rispetto a quello di riciclaggio devono essere consumati in epoca anteriore al reato stesso.
Orbene, ha rilevato il Giudice, le operazioni economico-finanziarie riassunte in sentenza e che hanno portato alla formulazione delle imputazioni di riciclaggio ed a quella “consequenziale” di violazione del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, sono anteriori al perfezionarsi dei delitti-presupposto in quanto:
a) le somme provento dei reati fiscali sarebbero divenute illecite al momento del perfezionamento degli stessi, con la conseguenza che il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2007 del quale una delle societa’ interessate (la (OMISSIS) s.a., societa’ estera ma soggetta a tassazione in Italia e riconducibile a tale (OMISSIS) nei confronti del quale si procede separatamente) sarebbe stata obbligata per effetto dell’acquisizione di una plusvalenza tassabile, si e’ perfezionato (non essendo concepibile la forma del delitto tentato) allo spirare del termine per la presentazione della dichiarazione stessa e quindi in un momento successivo alle movimentazioni economiche (anche “esterovestite”) indicate nelle imputazioni;
b) il reato di tentata truffa aggravata ai danni dello Stato – che costituirebbe l’ulteriore reato presupposto e che si sarebbe comunque consumato anche in questo caso al momento della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi – non sarebbe configurabile stante il rapporto di specialita’ affermato dalla costante giurisprudenza dei reati in materia fiscale rispetto allo stesso.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Pubblico Ministero di Marsala, deducendo con un unico articolato motivo la inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale (ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione (ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
Infatti, il ricorrente, dopo aver premesso di concordare con il Giudice di prime cure sul fatto che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della societa’ (OMISSIS) s.a. veniva a scadere al 30/9/2008, con la conseguenza che solo a quella data si e’ perfezionato il reato fiscale in capo al (OMISSIS) (nei confronti del quale, come detto, si procede separatamente) ha pero’ rilevato quanto segue:
1) Se si volesse concordare con l’impostazione seguita dal Giudice per le indagini preliminari e, quindi, escludere la possibilita’ di configurazione del reato di riciclaggio anteriormente alla definizione giuridica dell’evasione fiscale per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, la condotta degli imputati che hanno posto in essere le movimentazioni economiche descritte nei capi di imputazione non potrebbe che ricondursi nell’ipotesi di concorso nel reato fiscale. Nell’ipotesi in cui, pero’, non fosse provato che gli imputati abbiano assunto un accordo con il (OMISSIS) sul riciclaggio dei proventi del (futuro) reato presupposto, non potra’ che essere agli stessi contestata la violazione dell’articolo 648 bis c.p., la cui data di consumazione dovra’ essere fatta slittare al 30/9/2008, epoca in cui le operazioni di storno avevano gia’ raggiunto un grado di perfezionamento assai significativo quanto alla possibilita’ di loro individuazione e recupero. Diversamente opinando le condotte descritte nelle imputazioni rimarrebbero confinate in una sorta di limbo penale.
2) Quanto al fatto che il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto anche il reato di truffa assorbito nelle violazioni fiscali, cio’ e’ frutto di una interpretazione fuorviante degli arresti giurisprudenziali in materia.
Infatti, il principio di assorbimento della truffa nella fattispecie tributaria e’ stato riconosciuto nelle ipotesi della tipica frode di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2 e 8, ma non nel caso della semplice omissione della dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Essendo infatti quest’ultima fattispecie priva di connotati fraudolenti cio’ non la rende incompatibile con il concorrente reato di truffa ai danni dell’Erario. In sostanza la Corte di legittimita’ ha affermato che l’assorbimento della truffa nella violazione tributaria opera nei soli casi nei quali la condotta incriminata abbia avuto come mera finalita’ l’evasione o l’elusione della condotta tributaria non quando, invece, dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale. In realta’ – prosegue il ricorrente – nel caso in esame e’ emerso che i presunti autori dell’illecito siano anche altri soggetti oltre al (OMISSIS) con la conseguenza che costoro si sarebbero resi responsabili del reato di appropriazione indebita (consistita nella fraudolenta acquisizione dell’intera plusvalenza e non solo del tributo evaso) ai danni della societa’ (OMISSIS) e, assai verosimilmente, anche del reato di false comunicazioni sociali in danno della medesima societa’, reati commessi all’evidenza in epoca anteriore rispetto a quella in cui sono state consumate le operazioni di riciclaggio. Ancora, fondatamente ipotizzabile, e’ la consumazione in territorio estero (Lussemburgo) delle violazioni fiscali a carico della (OMISSIS). Tutto cio’ alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale ai fini della configurabilita’ del reato di riciclaggio non sono richiesti ne’ l’esatta individuazione, ne’ l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile.
I difensori di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), il difensore anche di (OMISSIS), nonche’ il difensore di (OMISSIS), hanno fatto pervenire in cancelleria rispettivamente in data 25/11/2014, in data 4/12/2014 ed in data 3/12/2014 memorie difensive con le quali sostanzialmente contestano sotto vari profili le argomentazioni contenute nel ricorso del Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo profilo di ricorso e’ manifestamente infondato.Ritiene, infatti, l’odierno Collegio, che il Giudice di prime cure abbia fatto corretto governo della norma di cui all’articolo 648 bis c.p., nel momento in cui ha ritenuto, anche sulla base del dato testuale della citata norma di legge, che il delitto presupposto deve essersi perfezionato in epoca anteriore rispetto a quello di riciclaggio.
Il riferimento contenuto nell’articolo 648 bis c.p., a denaro, beni o altre utilita’ “provenienti da delitto” non consente altra interpretazione che quella di ritenere che il “delitto” (presupposto) sia gia’ stato consumato altrimenti dette cose non potrebbero aver assunto detta specifica caratteristica richiesta dalla legge. Ne’, d’altro canto, in situazioni come quella che in questa sede ci occupa si potrebbe configurare una sorta di “riciclaggio anticipato” caratterizzato da un’azione di sostituzione o trasferimento di denaro prima che lo stesso assuma le caratteristiche di provenienza da delitto e la cui soglia di consumazione venga posticipata al momento in cui, per effetto della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, tale condizione venga a verificarsi. Ne consegue che per configurarsi il riciclaggio e’ necessario che la sostituzione od il trasferimento del denaro (o degli altri beni od utilita’ indicati nella norma) che caratterizza il momento consumativo del reato di cui all’articolo 648 bis c.p., avvenga in un momento in cui il delitto presupposto si e’ gia’ perfezionato.
2. Anche il secondo profilo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Si deve concordare anche in questo caso con la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure circa le problematiche inerenti il reato presupposto di truffa.
Come evidenziato anche nella sentenza impugnata, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sent. n. 1235 del 28/10/2010, dep. 19/01/2011, Rv. 248865) hanno chiarito che “E’ configurabile un rapporto di specialita’ tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articoli 2 ed 8) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (articolo 640 c.p., comma 2, n. 1), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale”.
Di conseguenza il Giudice per le indagini preliminari, richiamando la motivazione della sentenza impugnata, ha ritenuto una generale incompatibilita’ fra la contestazione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e l’ipotesi di reato ex articolo 640 c.p., comma 2.
In realta’ va osservato che se non vi e’ dubbio che la lettura della massima che sintetizza la decisione delle Sezioni Unite sopra menzionata si presta a considerare il delitto previsto dal codice penale come soccombente rispetto alle violazioni previste dalla normativa speciale in tema di violazioni tributarie, pur tuttavia non puo’ non rilevarsi che la citata sentenza delle Sezioni Unite espressamente affronta il tema del rapporto di specialita’ fra il delitto ex articolo 640 c.p., comma 2, e quello/quelli di “frode fiscale” avendo come riferimento non tutte le disposizioni del citato Decreto Legislativo, ma solo quelle che sanzionano la presentazione di dichiarazione infedele e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Senza che sia necessario riportare qui la parte rilevante della motivazione della sentenza, cui si rinvia, puo’ affermarsi che le Sezioni Unite hanno ritenuto che le condotte ex articolo 2, e articolo 8, citati, comportando una fraudolenta esposizione di costi e ricavi tali da alterare l’ammontare delle imposte dovuto dagli autori del reato, contengono in se’ tutti gli elementi propri della sottrazione di somme al bilancio statale e, dunque, escludono che per tale sottrazione gli autori possano rispondere anche ai sensi dell’articolo 640 c.p., comma 2.
Peraltro, ove fosse possibile un concorso tra il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, e quello di truffa, quest’ultimo non potrebbe che ritenersi consumato nel momento in cui il soggetto ha conseguito il profitto, momento che, ancora una volta, verrebbe a coincidere con quello della omessa dichiarazione dei redditi e che, per le stesse ragioni sopra indicate, sarebbe da ritenersi successivo a quello di consumazione delle azioni costituenti il reato di riciclaggio. Con riguardo, infine, agli altri “potenziali” reati-presupposto rispetto a quello di riciclaggio, il Pubblico Ministero ricorrente, rendendosi all’evidenza conto della “debolezza” dell’impalcatura accusatoria costruita nei confronti degli imputati, tenta di giustificare la sussistenza del contestato reato di cui all’articolo 648 bis c.p., (e per l’effetto di accreditare il vizio della sentenza impugnata) richiamandosi agli arresti giurisprudenziali secondo i quali ai fini della configurabilita’ del reato di riciclaggio non sono richiesti ne’ l’esatta individuazione ne’ l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile e quindi “ipotizza” la sussistenza di altri reati (appropriazione indebita, evasione fiscale all’estero, false comunicazioni sociali) che a suo dire, emergerebbero dagli atti. Tuttavia da un lato non si comprende perche’ il Pubblico Ministero qualora avesse ravvisato altri reati non ha provveduto ad effettuarne le contestazioni invece che limitarsi ad ipotizzarne la sussistenza nel ricorso e, dall’altro, qualora detti reati non fossero contestabili per ragioni processuali agli imputati od a terzi, non puo’ non rilevarsi che, in violazione del principio giurisprudenziale dell'”autosufficienza” del ricorso il Pubblico Ministero non ha fornito a questa Corte Suprema alcun elemento “di fatto” (che vada al di la’ delle mere ipotesi) per effettuare tale valutazione, trattandosi di elementi che non sono indicati nella sentenza impugnata, ne’ nei capi di imputazione ed in relazione ai quali il ricorrente non ha provveduto a richiamare o ad allegare alcun supporto documentale.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero

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