Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 17 novembre 2014, n. 47318

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente
Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere
Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere
Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. in (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria del 26/2/2014 (nr. 182/2O13);

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;

udite le richieste del P.G. Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.

Udite le conclusioni dell’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/2/2014 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’appello cautelare proposto da (OMISSIS) avverso il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, del veicolo FIAT Ducato tg. (OMISSIS), in relazione alla contravvenzione di cui all’articolo 186 C.d.S., lettera C), (fatto comm. in (OMISSIS)).

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando la violazione di legge per non essere stato l’alcoltest preceduto dall’avviso all’indagato della possibilita’ di essere assistito da un difensore.

La nullita’ a regime intermedio non era stata sanata, in quanto tempestivamente dedotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.
Va premesso che l’articolo 224 ter C.d.S. (introdotta dalla Legge n. 120 del 2010) qualifica espressamente la confisca come sanzione amministrativa accessoria . La medesima norma prevede che nelle ipotesi di reato cui consegue tale sanzione (quindi per quel che ci interessa, l’articolo 186) l’agente o l’organo accertatore, procede al sequestro ai sensi dell’articolo 213 C.d.S..
Non vi sono dubbi pertanto, che la confisca del veicolo, malgrado debba essere obbligatoriamente disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, abbia adesso acquisito, per espressa previsione legislativa, la qualifica di sanzione amministrativa (non diversamente dalla sospensione della patente di guida).
Questa diversa qualificazione produce effetti assai rilevanti sulla possibilita’ di disporre il sequestro preventivo del veicolo. In particolare non puo’ piu’ essere ritenuto consentito il sequestro preventivo disposto per consentire di applicare la confisca del bene (articolo 321 c.p.p., comma 2); in questo caso si fuoriesce palesemente dall’ambito di applicazione della misura cautelare reale, essendo evidente che la confisca cui fa riferimento la norma processuale e’ quella avente natura penale mentre la confisca, pur conservando il carattere dell’obbligatorieta’, ha assunto oggi natura di sanzione amministrativa : la conseguenza e’ che il sequestro preventivo (penale) non puo’ piu’ essere disposto per finalita’ di futura confisca obbligatoria.
Se invece il sequestro preventivo viene disposto per finalita’ inibitorie, in quanto la libera disponibilita’ del veicolo puo’ agevolare la commissione di altri reati (articolo 321 c.p.p., comma 1), il sequestro preventivo conserva il suo attuale ambito di applicazione fermo restando che la eventuale futura confisca, ancorche’ disposta dal giudice penale, non mutera’ la sua natura amministrativa.
Nel caso oggetto di giudizio, poiche’ il sequestro preventivo e’ stato applicato solo ai fini della confisca, esso non era ammissibile ed impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e dell’originario decreto di sequestro.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la impugnata ordinanza e l’originario decreto di convalida e sequestro preventivo disposto dal G.i.p. di Palmi in data 4/7/2013.

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