www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 20 ottobre 2014, n. 22154

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 965/2013 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato FABIO MARIANTONI, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 843/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 09/01/2012 R.G.N. 1315/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2014 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza del 9 gennaio 2012, la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) con cui si chiedeva la condanna dell’Inail al pagamento della rendita ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, nonche’ dell’indennita’ per inabilita’ temporanea in relazione all’infortunio in itinere subito dal lavoratore in data (OMISSIS).
La Corte distrettuale premetteva come pacifiche le circostanze di fatto utili ai fini della decisione: l’infortunio si era verificato poco prima delle 8.00, orario di inizio della prestazione lavorativa, allorquando il (OMISSIS) si trovava alla guida dell’autovettura lungo il tragitto per raggiungere il posto di lavoro; tramite rilievo dei luoghi mediante consulenza tecnica d’ufficio era stato accertato che la distanza tra l’abitazione e l’ingresso della ditta era di poco meno di un chilometro; tale distanza era coperta da un servizio di linea di trasporto pubblico con partenze alle 7.05 ed alle 7.55, con percorrenze del tragitto in circa tre minuti.
Cio’ posto la Corte di merito ha scrutinato che nella specie l’uso del mezzo proprio non fosse necessitato, atteso che il lavoratore aveva senz’altro a disposizione il servizio di linea, utilizzando anche la corsa delle ore 7.55, tale da consentirgli di raggiungere il posto di lavoro all’orario di lavoro programmato , e considerando altresi’ che, data la media eta’ lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute, il tragitto non superiore al chilometro era comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche.
2.- Il ricorso di (OMISSIS) e’ affidato ad un motivo, illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso l’INAIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il motivo di impugnazione, articolato in duplice rubrica, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 2 e 66, e del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 12, e dei principi generali che regolano l’assicurazione sugli infortuni sul lavoro nonche’ vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Osserva che nella specie l’uso del mezzo meccanico era giustificato dalla distanza tra abitazione e luogo di lavoro, tenuto conto che la giurisprudenza, che indica notoriamente la distanza minima in circa metri 600 metri, e’ pacifica e consolidata .
Rileva che il (OMISSIS) utilizzando il servizio di linea alle ore 7.55 sarebbe giunto alla fermata in prossimita’ della ditta alle 7.58, dovendo altresi’ percorrere piu’ di 100 metri prima di entrare nello stabilimento, raggiungere gli spogliatoi, cambiarsi e timbrare il cartellino entro le ore 8.00, con impossibilita’ di rispettare l’orario di lavoro notoriamente disciplinato dal c.c.NL dei metalmeccanici.
2.- Il Collegio giudica il ricorso infondato.
2.1.- Deve rilevarsi che, secondo il consolidato e condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 2 (applicabile nella fattispecie ratione temporis), l’indennizzabilita’ dell’infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attivita’ lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessita’ dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto (ex plurimis: Cass. n. 7717 del 2004).
Va altresi’ considerato che, in linea generale, in tema di infortunio in itinere, occorre, per il verificarsi dell’estensione della copertura assicurativa, che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attivita’ di locomozione, posto che il suddetto infortunio merita tutela nei limiti in cui l’assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo cosi’ il collegamento che giustificava la copertura assicurativa; pertanto, il rischio elettivo, escludente l’indennizzabilita’ e che postula un maggior rigore valutativo, rispetto all’attivita’ lavorativa diretta, implica tutto cio’ che, estraneo e non attinente all’attivita’ lavorativa, sia dovuto a scelta arbitraria del lavoratore, che abbia volutamente creato, ed affrontato, in base a ragioni ed impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente la sua attivita’ lavorativa e per nulla connessa ad essa (v. Cass. n. 6449 del 2008; Cass. n. 19047 del 2005).
L’uso del mezzo proprio, con l’assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato dunque con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilita’ delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti (Cass. n. 19940 del 2004).
Infine – ma non ultimo per importanza – occorre rammentare e ribadire che, per questa Corte, la valutazione dell’inerenza del rischio all’attivita’ lavorativa ed alle sue modalita’ costituisce un apprezzamento di fatto di competenza del giudice del merito (tra le altre: Cass. n. 6725 del 2013; Cass. n. 22759 del 2011; Cass. n. 6449 del 1998).
Tale valutazione e’ dunque sindacabile in sede di legittimita’ esclusivamente nei limiti imposti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo il quale la motivazione omessa, contraddittoria o insufficiente e’ configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non gia’ quando, invece, vi sia difformita’ rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, da ultimo, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013).
2.2.- Alla stregua degli esposti principi il motivo di ricorso articolato dall’istante non puo’ trovare accoglimento.
Come ricordato nello storico della lite, la Corte distrettuale ha scrutinato che, nella fattispecie concreta, l’uso del mezzo proprio non fosse necessitato sulla base dei seguenti rilievi.
Tramite consulenza tecnica d’ufficio era stato infatti accertato che, tra abitazione e luogo di lavoro, vi era la distanza di 900 metri e di 70 metri dalla fermata dell’autobus all’ingresso della ditta; era stata altresi’ verificata l’esistenza di un servizio di linea con partenze mattutine alle ore 7.05 e 7.55 con percorrenza del tragitto in circa 3 minuti .
I giudici d’appello hanno dunque considerato che il lavoratore avesse senz’altro a disposizione il servizio di linea di trasporto pubblico. Sia utilizzando la corsa delle 7.05 – che certo e’ orario del tutto fisiologico nell’ambito dell’ordinario panorama del pendolarismo lavorativo – sia utilizzando anche la corsa delle ore 7.55, tale da consentirgli di raggiungere il posto di lavoro all’orario di lavoro programmato per le ore 8.00.
Hanno altresi’ valutato che, data la media eta’ lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute, il tragitto non superiore al chilometro era comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche .
Trattasi di ragioni della decisione, l’ultima delle quali neanche adeguatamente censurata, sicuramente coerenti ai principi di diritto enunciati e priva di vizi logici.
Rispetto a tale motivazione parte istante, lungi dall’evidenziare l’elemento decisivo che sarebbe stato trascurato dalla Corte territoriale e la cui valutazione, invece, avrebbe con certezza condotto ad un esito diverso della lite, si limita a prospettare una nozione soggettiva di uso necessitato del mezzo proprio, conforme alle proprie aspettative personali ma ben lontana dal senso proprio dell’impossibilita’ di fare altrimenti.
In definitiva la scelta da parte del ricorrente del mezzo personale poteva essere dettata da ragioni del tutto legittime, ma per traslare il costo di eventuali incidenti stradali sull’intervento solidaristico a carico della collettivita’ era necessario che tale uso fosse assistito da un vincolo di necessita’ , nella specie coerentemente escluso dai giudici di merito in presenza di alternative possibili.
3.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Nulla spese, ratione temporis, atteso che le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, comma 11, convertito in Legge n. 326 del 2003, alla disciplina delle spese nelle controversie previdenziali (articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo originario risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 1994) non sono applicabili ai giudizi di merito e a quello di cassazione introdotti anteriormente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del predetto decreto legge).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *