SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 18 novembre 2013, n. 25795
Svolgimento del processo
Con esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo in data 16 marzo 2007, il dott. C.G. narrava di essere stato assistito nel 2002 dall’Avvocato T.R. in una causa di lavoro contro le cartiere Paolo Pigna, avente ad oggetto il suo licenziamento. Riferiva, quindi che, dopo avere assunto la qualifica di direttore della Cassa Edile di Bergamo e a seguito di fatti accaduti sul luogo di lavoro, egli era stato querelato da V.A. , poi licenziato, il quale, nel corso del conseguente procedimento penale, era stato assistito dall’Avvocato T.R. ; che durante il dibattimento dinanzi al Giudice di pace di Bergamo, nel quale egli aveva assunto la qualità di imputato, l’Avvocato T. gli aveva rivolto una domanda sui fatti relativi alla causa dell’anno 2002, nella quale il medesimo Avvocato lo aveva assistito; che il suo Avvocato si era opposto alla domanda e il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione, in quanto la domanda non appariva conferente con l’oggetto del procedimento. Tanto esposto, il C. chiedeva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati se tale condotta dell’Avvocato T. integrasse o meno l’illecito disciplinare di assunzione di incarichi contro ex clienti, previsto dall’art. 51 del codice deontologico forense.
L’Avvocato T. , richiesto di chiarimenti dal Consiglio dell’Ordine, con memoria scritta depositata in data 5 aprile 2007, eccepiva, in primo luogo, che nel 2002 egli aveva svolto attività defensionale a favore del dott. C. in due cause e che tale assistenza, in concreto, si era sostanziata nel ruolo di codifensore domiciliatario in entrambe le controversie. Rilevava, poi, che il procedimento penale a carico del C. era stato instaurato oltre tre anni dopo le cause in cui egli aveva prestato attività defensionale a favore del C. , e quindi oltre il termine di anni due previsto dall’art. 51 del codice deontologico forense. Infine, l’Avvocato T. eccepiva l’indeterminatezza dell’addebito mossogli, così come formulato tanto in sede di esposizione da parte del C. , quanto al momento della richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dal quale egli non avrebbe potuto, perciò, adeguatamente difendersi.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, con delibera del 13 giugno 2007, instaurava procedimento disciplinare a carico del T. , incolpandolo degli illeciti previsti dagli artt. 9, comma primo, canone 1, e 51 codice deontologico forense, per avere utilizzato nel procedimento penale in cui prestava la sua attività di difensore a favore del querelante, sig. V. , notizie acquisite in ragione del precedente incarico svolto a favore del dott. C. , proprio nei confronti di quest’ultimo, imputato nel medesimo procedimento penale.
Con decisione del 7 ottobre 2009, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, riconosciuto l’Avvocato T. responsabile degli illeciti a lui ascritti, applicava la sanzione della censura. Il Consiglio dell’Ordine riteneva che la circostanza del precedente licenziamento subito dal C. fosse nota all’incolpato in virtù dell’attività defensionale da lui svolta nel 2002, e che la domanda rivoltagli durante il processo penale fosse stata fatta allo scopo di denigrare il proprio ex cliente, utilizzando fatti conosciuti a causa della difesa precedentemente svolta, e violando gli obblighi di segretezza, riservatezza, correttezza e fedeltà posti alla base della professione forense.
Avverso detta decisione, l’Avvocato T. ha proposto gravame al Consiglio Nazionale Forense, deducendo la nullità della decisione per indeterminatezza del capo di incolpazione; l’infondatezza della incolpazione, nella parte in cui era incentrata sulla questione del licenziamento disciplinare, non conosciuta né conoscibile da parte sua, avendo la causa del 2002 ad oggetto un licenziamento per motivo oggettivo; l’insussistenza di condotte disciplinarmente rilevanti, atteso che i fatti del 2002 erano stati divulgati da organi di stampa, senza che, quindi, alcuna violazione degli obblighi di segretezza e riservatezza potesse essere a lui ascritta; l’eccessività della sanzione: quand’anche lo si fosse ritenuto responsabile, le caratteristiche del fatto imponevano un contenimento nel minimo della sanzione da irrogare.
Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione depositata in data 17 settembre 2012 e notificata in data 15 novembre 2012, rigettava i primi tre motivi di gravame e accoglieva il quarto.
Il Consiglio Nazionale Forense riteneva innanzitutto infondato il primo motivo, dal momento che l’incolpazione, così come formulata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, rispondesse ai requisiti indicati dall’art. 47 r.d. n. 37 del 1934, essendo chiaro al destinatario il contenuto della stessa, dalla quale egli, comunque, era stato in grado di difendersi, evidentemente perché la formulazione dell’addebito lo aveva messo in grado di conoscere le accuse mossegli.
Il CNF riteneva poi infondato il secondo motivo perché lo stesso Avvocato T. , negli atti del dibattimento, aveva fatto riferimento al fatto che la causa del 2002 aveva ad oggetto un licenziamento disciplinare, sicché la natura disciplinare del licenziamento doveva ritenersi provata sulla base non solo degli atti, ma anche delle stesse ammissioni dell’incolpato.
Quanto al terzo motivo, il CNF rilevava che la circostanza che anche la stampa avesse dato notizia dei fatti riferiti alla causa del 2002, se valeva a ridurre la gravità dell’illecito disciplinare, non valeva ad escludere la sussistenza di perduranti obblighi di segretezza e riservatezza che, comunque, l’Avvocato T. aveva violato.
Il CNF accoglieva infine il quarto motivo, sostituendo la sanzione della censura con quella meno grave dell’avvertimento, sulla base del rilievo che la diffusione della notizia del licenziamento a mezzo stampa aveva determinato una riduzione della offensività della condotta.
Per la cassazione della decisione indicata in epigrafe, l’Avvocato T.R. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Avvocato T. deduce violazione dell’art. 47 r.d. n. 37 del 1934, insufficienza della motivazione e violazione degli articoli 112 cod. proc. civ. e 24 Cost., per l’indeterminatezza del capo di incolpazione, che ha determinato una lesione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare a suo carico, nonché per l’insufficiente motivazione con cui il Consiglio Nazionale Forense ha confermato la decisione del Consiglio dell’Ordine, sul punto relativo alla eccezione, tempestivamente formulata in primo grado, di indeterminatezza del capo di incolpazione. In particolare, il ricorrente si duole per la genericità del capo di incolpazione perché in esso si faceva riferimento ai fatti del 2002, mentre in quell’anno egli aveva prestato la propria attività defensionale a favore del dott. C. in due cause e nessuna delle due aveva ad oggetto un licenziamento disciplinare.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Premesso che “nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli” (Cass., S.U., n. 21585 del 2011), e che “l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non deve essere effettuata alla stregua di un confronto meramente formale perché, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di detto principio non sussiste allorché l’incolpato, attraverso l’iter processuale, abbia avuto conoscenza dell’addebito e sia stato posto in condizione di difendersi” (Cass., S.U., n. 10014 del 2001; Cass., S.U., n. 5038 del 2004), deve rilevarsi che la decisione impugnata si è attenuta, con valutazione in fatto adeguatamente motivata, e perciò insindacabile in questa sede, all’indicato principio.
Il Consiglio Nazionale Forense ha infatti rilevato che: a) nell’esposto del C. , comunicato all’Avvocato T. , si faceva riferimento a “fatti riferiti nella causa del 2002”; b) nel capo di incolpazione si faceva riferimento all’utilizzo di notizie acquisite in ragione del precedente rapporto professionale, indicato come “una questione di lavoro conclusasi nel 2002”; c) l’incolpato aveva potuto agevolmente difendersi nel merito, essendosi sin dall’inizio della vicenda intrattenuto su una domanda non ammessa dal giudice del dibattimento penale contro il C. , dapprima affermando che essa non aveva alcuna relazione con i fatti conosciuti nella qualità di difensore (nota del 3 aprile 2007), poi sostenendo che le notizie relative al licenziamento del C. erano di pubblico dominio e, infine, al dibattimento, confermando, dopo che il teste G. aveva riferito che il medesimo Avvocato T. aveva chiesto all’imputato “se ricordo bene se fosse stato fatto oggetto di provvedimenti disciplinari”, di avere chiesto se il C. “avesse avuto dei procedimenti disciplinari a suo carico”, con la precisazione che la domanda “era intesa a valutare le circostanze di cui all’art. 133 c.p.”.
Orbene, a fronte di una così articolata motivazione in ordine al fatto che l’incolpato aveva avuto modo di comprendere i fatti oggetto della contestazione e di difendersi nel merito dalla stessa, il ricorrente ribadisce l’eccezione di indeterminatezza della formulazione del capo di incolpazione. In particolare, la censura di indeterminatezza si appunta sul rilievo che nell’anno 2002 egli aveva assistito il C. in due cause, sicché il riferimento alla causa del 2002 non sarebbe stato idoneo a evidenziare il fatto oggetto della contestazione. Ma a tale censura è agevole replicare che, come già rilevato, nella decisione impugnata si è evidenziato come nel capo di incolpazione si facesse riferimento all’oggetto della causa del C. , come relativa ad un “rapporto di lavoro concluso nel 2002“, sicché deve escludersi la denunciata incertezza, essendo chiaramente conoscibile, per l’incolpato, quale delle due cause fosse oggetto di contestazione. Del resto, lo stesso ricorrente (pag. 3 del ricorso, punto 1), riferisce che nella sua nota in risposta all’esposto presentato contro di lui ebbe a affermare “di avere assistito C. in due cause, una di lavoro e una civile intraprese dal predetto contro la società di cui era stato dipendente”, con il che sostanzialmente riconoscendo che non poteva essere dubbio a quale delle due controversie l’esponente si riferisse.
2. Con il secondo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omessa e insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, nonché per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il Consiglio Nazionale Forense ritenuto provata la natura “sostanzialmente disciplinare” del licenziamento di cui in causa, in presenza di un dato oggettivo contrario, ovvero la natura non disciplinare del licenziamento, avvenuto per giustificato motivo oggettivo. In particolare, il Consiglio Nazionale Forense, con motivazione lacunosa e contraddittoria, avrebbe ritenuto provato un fatto pur in presenza di elementi che dimostravano il contrario, con ciò contravvenendo anche all’art. 112 cod. proc. civ., risultando la decisione viziata da ultrapetizione, rispetto al carattere disciplinare del licenziamento, in ordine al quale il Consiglio Nazionale Forense non poteva e non doveva pronunziarsi.
2.1. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La motivazione addotta dal Consiglio Nazionale Forense per rigettare il secondo motivo di gravame, rispetto al quale il secondo motivo di ricorso per Cassazione si pone in linea di continuità per le questioni affrontate, fa riferimento alla natura “sostanzialmente disciplinare” del licenziamento del C. . Il ricorrente censura la logicità di questo punto della motivazione, relativamente all’avverbio “sostanzialmente”: un licenziamento come quello del C. non potrebbe essere “sostanzialmente” disciplinare, semplicemente perché non era stato un licenziamento disciplinare, ma fondato su motivi oggettivi.
In proposito, si deve rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il quale sostiene che la causa di lavoro di cui era stato parte il C. aveva ad oggetto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dal provvedimento impugnato emerge che il detto licenziamento era stato “in tronco”. Si legge, infatti, a pag. 3 della decisione del Consiglio Nazionale Forense, che nella nota in data 25 settembre 2007, l’Avvocato T. aveva riferito che “le notizie del licenziamento in tronco dell’esponente ad opera di Cartiere Paolo Pigna s.p.a. erano di pubblico dominio tra i dipendenti della Cassa Edile e che comunque ne avevano parlato i giornali”.
Orbene, deve escludersi che il Consiglio Nazionale Forense sia incorso nel denunciato vizio, atteso che il riferimento al licenziamento in tronco evoca il concetto di giusta causa, e cioè l’esistenza di una condotta del lavoratore tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Si afferma, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte che “la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare” (di recente, Cass. n. 15654 del 2012). In tale contesto, l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui la domanda rivolta dall’Avvocato T. al suo ex assistito in ordine alla esistenza di provvedimenti disciplinari a suo carico doveva intendersi come riferita alla vicenda di lavoro nella quale il T. aveva svolto il ruolo di difensore, sicché questi aveva una soggettiva convinzione che si trattasse di un licenziamento disciplinare, non risulta né illogica né contraddittoria. Del resto, e la circostanza non risulta avere formato oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, nel provvedimento impugnato si trae argomento circa la consapevolezza del ricorrente che il licenziamento oggetto dell’unica causa di lavoro del 2002 fosse sostanzialmente di natura disciplinare dal rilievo che “dal verbale dell’udienza dibattimentale dinanzi al Consiglio dell’Ordine (…) l’incolpato ha appunto dichiarato che la causa di lavoro riguardava il licenziamento di natura disciplinare”.
3. Con il terzo motivo l’Avvocato T. deduce violazione degli articoli 9 e 51 codice deontologico forense, nonché vizio di motivazione, per avere il Consiglio Nazionale Forense ritenuto la sua condotta lesiva dei beni giuridici tutelati dalle dette norme, nonostante la diffusione delle notizie relative ai fatti di causa a mezzo stampa avesse impedito qualsivoglia pregiudizio alla segretezza e alla riservatezza.
3.1. Il motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non svolge alcun riferimento alla motivazione con cui il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il terzo motivo di appello, ma si limita a ribadire il proprio convincimento della non configurabilità dell’illecito contestato in una situazione in cui il professionista divulghi una notizia relativa ad un proprio assistito ove tale notizia sia già stata diffusa dalla stampa.
In realtà, il Consiglio Nazionale Forense ha avuto modo di precisare che l’art. 51 codice deontologico forense tutela un bene giuridico ulteriore rispetto alla mera esigenza di non far conoscere all’esterno fatti personali, che l’avvocato difensore apprenda per ragioni legate all’esercizio della sua professione. L’art. 51 citato pone, infatti, anche un “irrinunciabile presidio” al rapporto che intercorre tra avvocato ed assistito, tale da impedire all’avvocato di divulgare e/o comunque adoperare in maniera scorretta informazioni che, a prescindere dal fatto che siano o no ancora sconosciute all’opinione pubblica, comunque non possono essere rivelate da chi, per doveri inerenti alla professione svolta, non può comunque rivelarle. In ogni caso, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto altresì che il riferimento alla natura sostanzialmente disciplinare del licenziamento doveva ritenersi escluso dall’ambito della diffusione della notizia inerente il licenziamento stesso.
La censura, quindi, è inammissibile perché il ricorrente, nel riproporre una censura già formulata con i motivi di appello, non ha preso in esame la motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui, segnatamente, il Consiglio Nazionale Forense ha provveduto a rigettare detta censura con la richiamata motivazione.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non vi luogo a provvedere sulle spese non avendo l’intimato Consiglio dell’Ordine svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.
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