Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza n. 50066 del 12 dicembre 2013

FATTO

1. Con sentenza del 04/02/2013, la Corte di Appello di L’Aquila confermava la sentenza pronunciata in data 19/06/2007 dal Tribunale di Vasto nella parte in cui aveva ritenuto C.F. colpevole dei reati di ricettazione di una patente di guida e di una carta di circolazione (capo sub b) nonché di un semirimorchio (capo sub c), beni tutti provento di furti.
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 648/2 E 62 N. 4 COD. PEN. per non avere la Corte territoriale concesso le suddette attenuanti in relazione alla ricettazione di cui al capo sub b) pur sussistendone i presupposti fattuali e giuridici in quanto si trattava di beni di scarso valore economico dovendo il medesimo essere parametrato al semplice valore cartaceo;

2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 63 COD. PROC. PEN. per avere la Corte disatteso l’eccezione di inutilizzabilità della dichiarazioni autoaccusatorie rese dal C. e poste a fondamento della pronuncia di condanna sul presupposto che erano state rese allorquando non erano ancora emersi indizi di reità a suo carico, laddove, invece, già in sede di controllo era stata accertata la falsità documentale e la provenienza delittuosa del rimorchio. In ogni caso, la Corte non aveva considerato che il ricorrente, a dimostrazione della sua buona fede, aveva dichiarato di avere acquistato il semirimorchio da tale A.R. il quale, però, non era mai stato sentito. La suddetta circostanza avrebbe, quindi, dovuto indurre la Corte a derubricare il reato nella contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen.

DIRITTO

1. Violazione degli ARTT. 648/2 E 62 N. 4 COD. PEN.: la Corte territoriale, ha negato la concessione di entrambe le attenuanti, rilevando che l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648/2 cod. pen. non era configurabile in quanto la nozione di fatto di particolare tenuità investiva tutti gli aspetti del fatto reato e, quindi, sia quelli soggettivi che oggettivi, prescindendo così dal solo valore del bene ricettato: nel caso di specie, la ricettazione di una patente e di una carta di circolazione in bianco aveva una intrinseca pericolosità a causa delle possibili gravi conseguenze derivanti dall’abusiva compilazione delle stesse.
Quanto, poi, all’attenuante di cui all’art. 62 n° 4 cod. pen. la Corte rilevava che il danno subito dalla P.A. non poteva ritenersi di speciale tenuità.
La decisione della Corte territoriale non si presta ad alcuna censura alla stregua delle considerazioni di seguito indicate.
In ordine al rapporto fra l’art. 62 n° 4 e 64812 cod. pen., va osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la “particolare tenuità”, che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell’azione, sia alla personalità dell’imputato, sia al valore economico della “res” ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale: Cass. 32832/2007 Rv. 237696; Cass. 33510/2010 Rv. 248119.
Il giudice, quindi, al fine di stabilire se ricorra o no l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648/2 cod. pen. deve valutare tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto e cioè non solo quelle attinenti alla qualità della res provento da delitto, ma anche alla sua entità, alle modalità dell’azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole e, in sostanza, alla condotta complessiva di quest’ultimo. Infatti, l’aspetto patrimoniale non è né esclusivo né decisivo.
Quanto all’attenuante di cui all’art. 62 n° 4 cod. pen., si è consolidato il principio di diritto secondo il quale “ai fini della sussistenza della circostanza attenuante dei danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dai reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti”: SSUU 35535/2007 Rv. 236914.
A seguito della suddetta sentenza, quindi, il giudice al fine di stabilire se sia o no configurabile l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, deve avere riguardo a tutti danni patrimoniali derivanti dal reato di ricettazione e non solo al valore della cosa ricettata.
Sulla base delle definizioni che la giurisprudenza di questa Corte ha dato delle locuzioni relative alle attenuanti del “fatto di particolare tenuità” (art. 648/2 cod. pen.) e del “danno patrimoniale di speciale tenuità” (art. 62 n° 4 cod. pen.), si può quindi affermare che:
a) per la valutazione della sussistenza di entrambe le attenuanti, occorre avere riguardo alla globalità degli effetti che il reato ha cagionato relativamente sia al danno patrimoniale (art. 62 n° 4 cod. pen.) che al fatto (art. 648/2 cod. pen.);

b) le due attenuanti differiscono proprio perché una riguarda il danno patrimoniale, l’altra il fatto;
c) l’attenuante di cui all’art. 648/2 cod. pen. contiene in sé anche quella di cui all’art. 62 n° 4 cod. pen. perché nella valutazione del fatto è ricompresa anche la valutazione del danno.
Tanto premesso, innanzitutto, va rammentata quella giurisprudenza secondo la quale la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l’ipotesi attenuata della ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l’attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4 è assorbita nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cod. pen., comma 2. Il medesimo elemento non può infatti essere tenuto due volte in favorevole considerazione indipendentemente dalla natura delle due attenuanti, una relativa a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto reato e l’altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato:
SSUU 13330/1989, rv. 182221; Cass. 5895/2003 rv. 223482; Cass. 43046/2007 riv 238508; Cass. 49071/2012 Rv. 253906.
Questa giurisprudenza, quindi, ritiene che le due attenuanti siano compatibili, sicchè, ove, da una parte, il fatto sia ritenuto di particolare tenuità (senza alcuna considerazione del profilo patrimoniale) e, dall’altra, anche di speciale tenuità (sotto il profilo patrimoniale), devono entrambe essere riconosciute.
A diversa conclusione, giunge altra giurisprudenza secondo la quale, invece, “in tema di ricettazione il valore del bene è un elemento concorrente ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., nel senso che se esso non è particolarmente lieve deve comunque escludersi la tenuità del fatto, essendo superflua ogni ulteriore indagine; e solo se è accertata la lieve consistenza economica del compendio ricettato si può procedere alla verifica degli ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 c.p., che consentono di configurare l’ipotesi di cui al cpv. dell’art. 648 c.p., fermo restando che essa può essere esclusa ove emergano elementi negativi sia sotto il profilo strettamente oggettivo (quali l’entità del profitto) sia sotto il profilo della capacità a delinquere dell’agente (Cass. Sez. 2 n. 4581 del 23.3.98, dep. 18.4.98; cfr. altresì Cass. Sez. 2 n. 6898 del 18.5.93, dep. 9.7.93; Cass. Sez. 2 n. 7821 del 2.4.92, dep. 8.7.92). In altre parole, la particolare esiguità del valore del bene è requisito necessario, ancorché non sufficiente, per il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv. c.p. (cfr. Cass. Sez. 2 29.5.09, Lensi)”: Cass. 28689/2010 riv 248214; Cass. 13600/2012 Rv. 252286 che ha ribadito che l’attenuante della particolare tenuità del fatto nel reato di ricettazione va sempre esclusa se il fatto non è particolarmente lieve, risultando superflua ogni ulteriore indagine; mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, ai fini del riconoscimento della circostanza può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 cod. pen”.
Questa Corte ritiene di aderire a quest’ultima giurisprudenza in quanto, se è pacifica la definizione che la costante giurisprudenza di questa Corte ha dato della locuzione “fatto di particolare tenuità” di cui all’art. 648/2 cod. pen. (e cioè che, al fine di stabilire quali siano stati gli effetti globali del reato, occorre anche una valutazione sul valore economico della “res” ricettata), allora ne consegue che, sotto il profilo logico, i rapporti fra le due attenuanti, non possono che essere così stabiliti:
a) ove il danno patrimoniale (nel senso stabilito dalle cit. SSUU del 2007) superi la soglia della speciale tenuità, va esclusa sia l’attenuante di cui all’art. 62 n° 4 cod. pen. sia l’attenuante di cui all’art. 648/2 cod. pen. perché il fatto, per assioma, non può essere considerato di particolare tenuità in considerazione della entità e qualità della res provento da delitto;
b) ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuità e si accerti che anche il fatto sia di particolare tenuità sotto il profilo soggettivo (personalità del reo modalità dell’azione), va riconosciuta la sola ipotesi attenuata di cui all’art. 648/2 cod. pen., rimanendo in essa assorbita l’attenuante di cui all’art. 62 n° 4 cod. pen.;

c) ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuità, ma il giudice appuri che il fatto, sia pure sotto il solo profilo soggettivo (personalità del reo – modalità dell’azione), non sia di particolare tenuità, dev’essere concessa la sola attenuante di cui all’art. 62 n° 4 cod. pen. che, essendo di natura oggettiva, ove sussistente, dev’essere riconosciuta indipendentemente dal comportamento tenuto, nella singola fattispecie, dall’agente.
Applicando i suddetti principi alla concreta fattispecie in esame, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha ritenuto che alla ricettazione di una patente di guida e di una carta di circolazione in bianco, non sia applicabile l’attenuante di cui all’art. 62 n° 4 cod. pen. e la suddetta decisione va confermata in quanto è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale, appunto, “la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile in caso di ricettazione di patente di guida, poiché in tale ipotesi il valore da tener presente per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, certamente non determinabile o comunque di non speciale tenuità, del documento che lo stampato ha consentito di formare”: Cass. 39825/2009 Rv. 245235; SSUU 35535/2007 Rv. 236914.
Di conseguenza, avendo la Corte escluso l’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n° 4 cod. pen., automaticamente, deve ritenersi esclusa, per quanto detto, anche la configurabilità dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648/2 cod. pen.: sul punto, cfr. anche Cass. 45404/2008 Rv. 241971 che ha escluso l’ipotesi attenuata nel caso di ricettazione di una patente di guida.
In conclusione, la censura – in ordine ai rapporti fra le due suddette attenuanti – dev’essere respinta alla stregua del seguente principio di diritto: “la “particolare tenuità”, che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione di tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto dovendo il giudice aver riguardo sia alle modalità dell’azione, sia alla personalità dell’imputato e alla condotta complessiva del medesimo, sia al valore economico della “res” ricettata. Di conseguenza, l’attenuante di cui all’art. 62 n° 4 cod. pen. e l’attenuante di cui all’art. 648/2 cod. pen. non possono essere concesse contemporaneamente in quanto, ove il giudice ritenga sussistente l’ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità di cui all’art. 648/2 cod. pen., l’attenuante di cui all’art. 62 n° 4 cod. pen. rimane in essa assorbita. Al contrario, ove ne sussistano i presupposti giuridici e fattuali, la suddetta attenuante può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell’attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all’art. 648/2 cod. pen. sotto il profilo della componente soggettiva del fatto”.
2. Violazione dell’art. 63 cod. proc. pen.: la censura, nei termini in cui è stata dedotta è manifestamente infondata in quanto, come risulta da entrambe le sentenze di merito, la colpevolezza dell’imputato in ordine ad entrambe le ipotesi di ricettazione è stata desunta non dalle sue spontanee dichiarazioni ma dal comportamento tenuto all’atto del controllo: cfr. pag. 3-4 sentenza impugnata.
Quanto alla dedotta buona fede che sarebbe desumibile dalla circostanza che il ricorrente aveva indicato in tale R. il venditore dal quale aveva acquistato il rimorchio, si deve replicare che, quand’anche fosse vero, non gli gioverebbe. Infatti, premesso che è pacifico che l’autoarticolato era stata rubato, l’imputato acquistò, pur sempre, un bene provento da un delitto: il che non esclude, quindi, la sua colpevolezza perchè non supera il dato fattuale fondamentale ritenuto da entrambi i giudici di merito con accertamento logico e congruo e cioè che il C., per le modalità tenute e per l’evidente contraffazione del telaio, non poteva essere considerato in buona fede. Il che esclude che anche la configurabilità dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen.

3. In conclusione, l’impugnazione dev’essere rigettata ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

RIGETTA
il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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