Termini brevi per l’appello incidentale vale per tutti

Con l’Ordinanza del 22 giugno 2026, n. 21176, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sancito un principio fondamentale sul diritto delle impugnazioni, chiarendo che la notifica dell’atto di appello principale a tutte le parti del precedente grado di giudizio fa decorrere, per ciascun destinatario in posizione di effettiva soccombenza, il termine breve di trenta giorni per proporre l’impugnazione incidentale, a prescindere dall’eventuale riparto dei litisconsorzi.

I fatti e l’origine della controversia

La vicenda giudiziaria ha origine dalla causa promossa da un proprietario (enfiteuta) di un fondo rustico (Be.Ca.), in proprio e quale tutore di un altro soggetto (Ci.Gi.), davanti al Tribunale di Benevento, contro Enel Spa (poi E.DI. Spa). Gli attori contestavano l’installazione abusiva, sul loro fondo, di una cabina e di condutture elettriche senza alcuna autorizzazione o indennità, chiedendone la rimozione e il risarcimento dei danni. Enel si era costituita chiamando in causa la società esecutrice dei lavori (Ce. Spa) per essere da questa manlevata in caso di condanna, chiedendo inoltre la costituzione di una servitù coattiva.

Dopo un lungo percorso processuale (che aveva visto anche una prima dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei coenfiteuti), il Tribunale di Benevento aveva accolto nel merito le domande degli attori, condannando Enel a rimuovere le apparecchiature e a risarcire i danni (quantificati in 5.000 euro per l’enfiteuta e 8.000 euro per il tutore).

La Corte d’Appello di Napoli (sentenza n. 4691/2021) aveva successivamente riformato in parte la decisione: aveva escluso il risarcimento per il tutore, ridotto quello dell’enfiteuta a soli 100 euro e, accogliendo l’impugnazione incidentale di Ce. Spa, aveva rigettato ogni domanda nei suoi confronti, condannando gli attori e la banca a pagarne le spese legali.

Contro tale pronuncia, l’enfiteuta (in proprio e quale tutore) ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a cinque motivi, incentrati in gran parte sulla tardività dell’appello incidentale di Ce. Spa e sul calcolo del risarcimento del danno da occupazione abusiva.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 21176/2026, ha accolto i motivi principali, cassando la sentenza d’appello con rinvio e fissando principi determinanti:

  1. La decadenza dall’impugnazione incidentale (art. 330 c.p.c.): È il nucleo centrale della pronuncia. I ricorrenti avevano rilevato che l’appello principale di E.DI. Spa era stato notificato a tutte le parti il 21 novembre 2016, mentre Ce. Spa si era costituita in giudizio proponendo appello incidentale solo il 22 dicembre 2016 (oltre il termine breve di trenta giorni). La Cassazione ha dato ragione ai ricorrenti, ricordando che la notifica dell’impugnazione principale nei confronti di tutte le parti del precedente grado di giudizio realizza la situazione prevista dall’art. 330 c.p.c. Ciò implica che per ciascuno dei destinatari effettivamente soccombenti (anche parzialmente o in via di garanzia) inizia a decorrere il termine breve per l’impugnazione incidentale (ex artt. 333 e 343, comma 1, c.p.c.), a prescindere dal fatto che si tratti di cause scindibili o inscindibili (artt. 331 e 332 c.p.c.). Nel caso specifico, la notifica del 21 novembre faceva scadere il termine il 21 dicembre: la costituzione di Ce. Spa il giorno successivo era dunque tardiva, e la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiararla decaduta dall’impugnazione.

  2. Il risarcimento del danno da occupazione senza titolo: Sul primo motivo, la Cassazione ha richiamato la svolta delle Sezioni Unite (sentenza n. 33645/2022). Sebbene sia superata la tesi del danno in re ipsa (che riteneva il danno automaticamente provato con l’occupazione), il proprietario non è comunque tenuto a una prova impossibile. È sufficiente allegare la perduta possibilità di godimento del bene (anche tramite presunzioni o nozioni di comune esperienza). La Corte d’Appello, richiedendo la prova rigorosa di mancate locazioni o vendite e riducendo il danno a 100 euro, non si era attenuta a questa “via mediana”, onorando il danneggiato di un carico probatorio eccessivo.

  3. Il vizio di extrapetizione sulle spese: La Cassazione ha accolto anche il motivo sul regolamento delle spese, rilevando come la Corte d’Appello avesse condannato gli attori a pagare le spese in favore di Ce. Spa nonostante quest’ultima, nel suo appello incidentale, non avesse mai formulato tale domanda nei loro confronti (vizio di extrapetizione, art. 112 c.p.c.).

La sentenza della Corte di Napoli è stata pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, che dovrà rivalutare la decadenza dell’impugnazione e procedere a un nuovo calcolo del risarcimento in applicazione dei principi della Cassazione, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 giugno 2026| n. 21176.

Termini brevi per l’appello incidentale vale per tutti

 

Massima: La notifica dell’impugnazione nei confronti di tutte le parti del precedente grado di giudizio realizza la situazione contemplata dall’articolo 330 cod. proc. civ., implicando, rispetto a ciascuno dei destinatari che rivesta una situazione di soccombenza effettiva e indipendentemente dal loro coinvolgimento nel giudizio di gravame ex articoli 331 e 332 cod. proc. civ., il decorso del termine breve per l’impugnazione incidentale, ex articoli 333 e 343, comma 1, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo anche il motivo di ricorso fondato sul suddetto principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per non avere nella circostanza la corte territoriale dichiarato la società odierna intimata decaduta dall’impugnazione per il decorso del termine di trenta giorni decorrente dalla notifica dell’impugnazione principale).

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Impugnazioni – Notificazione dell’impugnazione a tutte le parti del grado precedente – Idoneità a far decorrere, rispetto a ciascuna, il termine breve dell’impugnazione incidentale – Presupposto – Soccombenza effettiva rispetto alle statuizioni della sentenza impugnata – Sufficienza – Ricorrenza condizioni ex artt. 331 e 332 c.p.c. – Irrilevanza. (Cpc, articoli 325, 326, 330, 331, 332, 333, 334 e 343)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. MACCARRONE Tiziana – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Cons. rel.

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7464/2022 R.G. proposto da:

Be.Ca., in proprio e nella qualità di tutore di Ci.Gi., rappresentato e difeso dagli avvocati LU.RO. e FA.CR., giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

E.DI. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato GU.PR., giusta procura in atti;

-controricorrente-

nonché contro

CE. Spa, Be.Gi. e Be.Gi.

-intimati –

avverso la sentenza n. 4691/2021 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 21/12/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/04/2026 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Termini brevi per l’appello incidentale vale per tutti

Osserva

Be.Ca. convenne, innanzi al Tribunale di Benevento, En. Spa, premettendo di essere proprietario di un fondo rustico in San Giorgio La Molara, in catasto al foglio (Omissis), particelle (Omissis), esente da servitù di elettrodotto, sul quale la convenuta aveva installato una cabina e delle condutture senza autorizzazione amministrativa e senza pagare alcuna indennità; ne chiese pertanto la condanna a rimuovere le anzidette apparecchiature e a corrispondere il risarcimento dei danni.

Costituitasi, En. resistette alle pretese attoree, chiamando in causa l’esecutrice dei lavori Ce. Spa, per sentir pronunciarne la condanna al risarcimento dei danni in via esclusiva; propose, inoltre, domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva di elettrodotto.

Si costituì Ce. Spa, resistendo.

In corso di causa intervenne Ci.Gi., per mezzo del proprio tutore, Be.Ca., originario attore in proprio.

Il Tribunale, siccome riporta la sentenza d’appello di cui qui si tratta, con sentenza del 2004 “evidenziava che il Be.Ca. era mero enfiteuta delle particelle (Omissis), (Omissis) e (Omissis) e quindi privo di legittimazione attiva; che sulla particella (Omissis) non gravasse alcun manufatto; che la particella 125 appartenesse al solo Ci. il cui intervento, da qualificarsi come adesivo dipendente, era quindi da respingere, ove invece si fosse trattato di intervento principale, esso era tardivo”.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 2011, accertata la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti dei coenfiteuti Be.Gi. e Be.Gi., in relazione alle particelle (Omissis) e 58, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, rimise le parti innanzi al Tribunale di Benevento.

 

Termini brevi per l’appello incidentale vale per tutti

Riassunta la causa Be.Ca., anche nella qualità di tutore di Ci.Gi., il Tribunale accolse le domande attoree e condannò En. a rimuovere le apparecchiature e a risarcire il danno, quantificato in Euro 5.000,00 in favore di Be.Ca. e in Euro 8.000,00 in favore di Ci.Gi.

La Corte d’Appello, con la sentenza n. 4691/2021, depositata il 21/12/2021, in parziale accoglimento dell’impugnazione di E.DI. Spa (già En. distribuzione Spa), rigettò la domanda di risarcimento di Ci.Gi. e rideterminò la misura del risarcimento in favore di Be.Ca. nella minor misura di Euro 100,00; accolta l’impugnazione incidentale di Ce. Spa, rigettò le domande contro questa proposta; regolò le spese.

Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel che qui possa rilevare:

– disattesa l’eccezione di nullità dell’atto di citazione in appello per mancata indicazione del termine di 20 giorni per la costituzione, sollevata in comparsa conclusionale dai Be.Ca.- Ci., rigettò la domanda di risarcimento, in quanto i Be.Ca.- Ci. non avevano validamente indicato alcun elemento dimostrativo di un pregiudizio concreto effettivamente sofferto, se non in riferimento all’eliminazione di un pioppo, non potendosi il danno ritenere in “re ipsa”;

– rilevò altresì che “la condanna di e-distribuzione deve essere parzialmente limitata dalla compensazione di un terzo, per il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta da Ci. e per la notevole riduzione del quantum riconosciuto; deve escludersi la condanna di CE. Spa nei confronti degli attori verso i quali non vi è alcuna soccombenza. Analogamente E.DI. Spa e gli attori devono essere condannati a pagare le spese in favore di Ce. Spa, essendo tutti essi soccombenti nei suoi confronti” e che “Le spese di appello devono compensarsi tra E.DI. Spa e gli appellati Be.Ca. e Ci.Gi., ciò in considerazione del limitato accoglimento dell’appello solo per quanto concerne la domanda risarcitoria; seguono invece la soccombenza di e-distribuzione e di Be.Ca. e Ci.Gi. nei confronti di Ce. Spa”.

 

Termini brevi per l’appello incidentale vale per tutti

Be.Ca. in proprio e nella qualità di tutore di Ci.Gi. propone ricorso fondato su cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria. E.DI. Spa resiste con controricorso e CE. Spa resta intimata.

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 949, 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., per aver la Corte d’Appello erroneamente riformato la statuizione con cui il giudice di prime cure aveva liquidato il danno in via equitativa, in base all’errato presupposto che parte attrice non avesse provato l’effettiva lesione patrimoniale, disconoscendo in tal modo l’orientamento a cui aveva aderito il Tribunale di Benevento, che aveva riconosciuto il danno, ritenendolo provato nel fatto stesso dell’occupazione. Secondo il ricorrente, in caso di molestie al diritto di proprietà, il riconoscimento del risarcimento del danno è insito nell’occupazione illecita, la quale costituisce una restrizione non voluta del diritto di proprietà.

La doglianza merita di essere accolta nei limiti di quanto appresso.

Di recente questa Corte a Sezioni unite ha enunciato il seguente principio di diritto “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l’onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l’evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (S.U. n. 33645, 15/11/2022, Rv. 666193 – 04).

Trattasi di approdo nomofilattico, a seguito del protrarsi di contrasti giurisprudenziali, che ha percorso una via mediana con specifico riferimento alla fattispecie dell’occupazione senza titolo, abbandonando la tesi del danno “in re ipsa” e tuttavia sconfessando l’opinione per la quale il proprietario fosse onerato in senso rigoroso della dimostrazione del danno subito, il che, molte volte, implicherebbe la necessità di appagare un onere probatorio di assai difficile soddisfazione.

 

Termini brevi per l’appello incidentale vale per tutti

La massima d’esperienza cui attingono le Sezioni unite, sulla scorta di quel che solitamente accade nel mondo fenomenico alla sequela “del più probabile che non”, allevia l’onere della prova del danneggiato, il quale, sulla base di presunzioni, potrà esigere il danno solitamente o, se si vuole, normalmente dipendente dall’illecito. Da qui il passo è breve e lineare per dimostrare il pregiudizio e l’entità di esso a riguardo dell’occupazione illecita di un immobile solitamente o normalmente fruttifero.

La giurisprudenza di questa Corte che ne è seguita si è andata conformando a una nozione di danno, che secondo l’ “id quod”, in simili ipotesi viene procurato al patrimonio del proprietario.

In una occasione si è affermato che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (Sez. 3, n. 6909, 15/03/2025, Rv. 674067 – 01; nello stesso senso Cass. nn. 20664/2026, 612/2026, 7290/2025, 17758/2024, 32459/20239.

Un distinguo deve essere fatto a riguardo della lesione di uno o più diritti e facoltà discendenti dal diritto di proprietà (ci si ferma alla proprietà, diritto reale per antonomasia, al fine di rendere scorrevole il ragionamento, ma non già perché la lesione dei diritti reali minori non procuri danno risarcibile), quali, a titolo esemplificativo, violazione delle distanze o delle vedute. In tali casi si può affermare che il danno costituisca una conseguenza fisiologica dell’illecito, mentre spetterà all’attore dimostrare l’entità di esso, fermo restando il ricorso all’equità, in ultima analisi.

Il ragionamento della Corte di Napoli ha drasticamente limitato l’entità del risarcimento, aderendo esplicitamente all’orientamento secondo il quale, al ricorrere del fatto-evento, consistito nell’abusiva occupazione-utilizzazione dell’immobile, deve comunque essere il proprietario a dover dare piena prova del danno-conseguenza, corrispondente alla lesione patrimoniale; di talché “il danno non può ritenersi in re ipsa ma, ai fini del risarcimento, occorre che il danneggiato fornisca la prova di un’effettiva lesione del suo patrimonio consistente, per esempio, nel non aver potuto dare in locazione il bene, nel non aver potuto utilizzarlo direttamente e tempestivamente, nell’aver perso occasioni di vendita ad un prezzo conveniente, o in altre analoghe situazioni pregiudizievoli”.

 

Termini brevi per l’appello incidentale vale per tutti

Come si è visto, le Sezioni unite (successivamente al deposito della sentenza impugnata) hanno percorso una via mediana, allo scopo di conciliare le due posizioni venutesi a formare in giurisprudenza. Enunciazione alla quale il Giudice del rinvio dovrà adeguarsi.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., degli artt. 112, 329 e 342 cod. proc. civ., per essere la Corte d’Appello incorsa in un vizio di extrapetizione, avendo condannato il Be.Ca. e il Ci.Gi. a pagare le spese anche in favore della Cedelt, sebbene la già menzionata società non avesse avanzato tale richiesta nell’appello incidentale.

La doglianza è fondata.

Per vero, CE. Spa aveva concluso con il suo atto di costituzione e svolgimento di appello incidentale (riportato “in parte qua” in ricorso) chiedendo che la refusione delle spese affrontate fosse poste a carico di e-distribuzione, già En. Distribuzione, senza chiedere la condanna a carico degli odierni ricorrenti. La condanna di e Ci.Gi. è, di conseguenza, stata pronunciata in assenza di domanda.

3. Con il terzo motivo ci si duole della violazione degli artt. 112, 342 e 163 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., per non aver la Corte d’Appello dichiarato la nullità del procedimento derivante dalla nullità dell’atto di citazione in appello, a causa del mancato avvertimento nei confronti dei contumaci in primo grado delle indicazioni prescritte dall’art. 163, co. 3 n. 7, cod. proc. civ., siccome eccepito dall’appellata, oggi ricorrente, con la comparsa conclusionale. La sentenza, a dire dei ricorrenti, era erronea per avere “applicato l’art. 163 cpc (disapplicando) il comma 3 n. 7 della medesima norma che prevede per la corretta instaurazione del contraddittorio che la vocatio in ius debba contenere l’avvertimento delle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 e art. 342 c.p.c.”.

Il motivo è infondato.

Senza necessità d’oltre indugiare, basti qui evidenziare l’evidente tardività dell’eccezione, sollevata solo con la comparsa conclusionale, siccome ammesso dalla stessa parte ricorrente.

4. Con il quarto motivo viene rilevata la violazione degli artt. 333 e 343 cod. proc. civ., nonché la disapplicazione dell’art. 327 cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la Corte territoriale dichiarato la Ce. decaduta dall’impugnazione per il decorso di trenta giorni a partire dalla notifica dell’impugnazione principale.

Questa la narrazione della vicenda procedimentale: e-distribuzione notificò l’appello il 21/11/2016 agli odierni ricorrenti e a Ce. Spa; quest’ultima si costituì in giudizio il 22/12/2016, quindi oltre il termine di trenta giorni stabilito dal combinato disposto degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.; la notifica dell’impugnazione principale aveva segnato l’inizio del termine utile per proporre l’appello incidentale, poiché l’art. 333 cod. proc. civ. “impone a ciascun destinatario della notificazione dell’appello, che si trovi in posizione di soccombenza rispetto alla sentenza di primo grado, come CE. Spa, di proporre appello in forma incidentale e nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla ricezione della notificazione dell’appello principale”.

 

Termini brevi per l’appello incidentale vale per tutti

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che la notifica dell’impugnazione nei confronti di tutte le parti del precedente grado di giudizio realizza la situazione contemplata dall’art. 330 c.p.c., implicando, – rispetto a ciascuno dei destinatari che rivesta una situazione di soccombenza effettiva ed indipendentemente dal loro coinvolgimento nei giudizio di gravame ex artt. 331 e 332 c.p.c. – il decorso del termine breve per l’impugnazione incidentale, ex artt. 333 e 343, comma 1, c.p.c. (Sez. 3, n. 3129, 07/02/2017, Rv. 642724 – 01).

Posta la correttezza del computo dei giorni sottoposto col motivo e il ricorrere dei presupposti evidenziati dalla decisione, dalla quale è stata tratta la massima di cui immediatamente sopra, l’impugnazione incidentale di Ce. giunse tardivamente (per un giorno, mercoledì), non potendo essa avvalersi dell’art. 334 cod. proc. civ.

5. Con il quinto motivo si lamenta violazione dell’art. 92 e disapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nonché l violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte d’Appello liquidato le spese di un solo giudizio di primo grado, senza specificare a quale dei due giudizi si riferisse. La sentenza, soggiungono i ricorrenti, merita altresì censura nella parte in cui ha condannato il Be.Ca. e il Ci.Gi. a pagare le spese in favore della Ce. nonostante gli attori fossero vittoriosi sia in primo che in secondo grado.

L’ultimo motivo resta assorbito in senso proprio dall’accoglimento del primo, del secondo e del quarto, dovendo il Giudice del rinvio procedere a nuovo governo delle spese.

In conclusione, cassata la sentenza per quanto sopra esposto, il Giudice del rinvio, che s’individua nella Corte d’Appello di Napoli, in altra composizione, regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

 

Termini brevi per l’appello incidentale vale per tutti

P.Q.M.

accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso, rigetta il terzo e dichiara assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione della Corte di cassazione, il 9 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2026.

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.