Con l’Ordinanza n. 18500 dell’8 giugno 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sancito un fondamentale principio di diritto in materia di obbligazioni e adempimento del terzo, chiarendo a chi spetti la legittimazione attiva per l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo (ex art. 2033 c.c.) quando un debito venga spontaneamente estinto da un soggetto diverso dall’obbligato originario (ex art. 1180 c.c.) e il titolo di tale debito venga successivamente meno.
Il caso e la vicenda di merito
La controversia trae origine da una complessa vicenda finanziaria e giudiziaria. Inizialmente, il Tribunale di Isernia (con sentenza n. 566/2003) aveva condannato in solido quattro amministratori di una società (poi fallita o passata di mano) al pagamento di oltre 126.000 euro, oltre a interessi e spese di lite, in favore di un creditore. Nelle more del giudizio, una società terza (all’epoca Sv.It. Spa, poi divenuta In. Spa), del tutto estranea alla condanna ma legata da pregressi rapporti o da un accordo di accollo interno con i debitori, decise di pagare spontaneamente al creditore l’intera somma rivalutata, pari a 212.670,05 euro, per bloccare l’azione esecutiva già minacciata con precetto.
Successivamente, la sentenza di condanna di primo grado venne impugnata dagli amministratori e infine riformata, con l’annullamento della condanna stessa (tramite una complessa catena di rinvii e giudizi, l’ultimo dei quali mai riassunto, determinando così la definitiva caducazione del titolo).
A questo punto, la società terza (In. Spa), che aveva materialmente sborsato la somma senza esserne debitrice, richiese e ottenne un decreto ingiuntivo contro il creditore per farsi restituire i 212.670,05 euro a titolo di indebito oggettivo, dato che il titolo originario del debito (la sentenza di condanna) era stato cancellato.
Il creditore originario propose opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che la società terza non avesse la legittimazione ad agire per la restituzione. A suo dire, la titolarità di tale azione spettava esclusivamente agli amministratori (i debitori originari per conto dei quali era stato effettuato il pagamento) o che comunque la società terza non avesse agito spontaneamente ma in forza di una convenzione privata (accollo), priva di valore per il creditore.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Roma rigettarono l’opposizione del creditore, confermando che la società terza che aveva eseguito il pagamento era l’unica legittimata a chiederne la restituzione.
La decisione della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 18500/2026)
La Suprema Corte, investita del ricorso del creditore, ha confermato le decisioni di merito, rigettando il ricorso e fissando un principio di straordinaria chiarezza:
La titolarità dell’azione di ripetizione spetta al solvens: La Cassazione ha ribadito che, quando un’obbligazione pecuniaria si estingue per effetto dell’adempimento spontaneo di un terzo ai sensi dell’art. 1180 c.c., il pagamento resta giuridicamente e storicamente riferibile al terzo stesso (solvens). Ne consegue che, se quel pagamento si rivela in seguito non dovuto (perché il titolo giudiziale è stato riformato o annullato), l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo (ex art. 2033 c.c.) spetta unicamente a chi ha effettivamente eseguito il versamento, e non al debitore originario. Il principio cardine è semplice: chi subisce l’esborso non dovuto ha il diritto di richiederne la restituzione.
L’irrilevanza degli accordi interni (il contratto di accollo): La Corte ha chiarito che l’eventuale scrittura privata o accordo interno (come un accollo non partecipato o non accettato dal creditore) stipulato tra il terzo pagatore e i debitori originari costituisce una res inter alios acta (una cosa tra terzi) irrilevante per il creditore. Tali patti interni non possono alterare la legittimazione del terzo che ha pagato né trasferire d’ufficio il diritto alla ripetizione dell’indebito ai debitori originari, a meno di una specifica e diversa pattuizione che non era però opponibile in questo caso.
La spontaneità del pagamento: La Corte ha inoltre specificato che l’esistenza di intese o contratti di accollo tra il terzo e i debitori originari non fa venir meno il requisito della “spontaneità” dell’adempimento del terzo richiesto dall’art. 1180 c.c. Il pagamento si considera comunque spontaneo e unilaterale nei confronti del creditore, poiché il terzo non vi era legalmente o giudizialmente obbligato da alcun provvedimento o titolo esecutivo diretto.
In conclusione, la Cassazione ha ribadito che la restituzione di un indebito oggettivo spetta esclusivamente a colui dal cui patrimonio sono uscite le somme. Il debitore “liberato” dal pagamento non può mai pretendere di incassare o gestire la restituzione di somme che non ha mai sborsato, spettando tale diritto unicamente al terzo solvens che ha estinto il debito poi rivelatosi inesistente.
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 giugno 2026| n. 18500.
Debito pagato da un terzo a lui spetta la restituzione
Massima: Nell’ipotesi di estinzione dell’obbligazione pecuniaria per effetto dell’adempimento spontaneo di un terzo, secondo la previsione dell’art. 1180 c.c., il pagamento resta riferibile a quest’ultimo, al quale soltanto spetta, dunque, l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, secondo il principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione.
Sentenza Integrale
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REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta da
Dott. ROSSETTI Marco – Presidente
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Relatore
Dott. CRIVELLI Alberto – Consigliere
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8125/2025 R.G. proposto da
Ia.Vi., rappresentato e difeso dall’Avv. St.Ca.
– ricorrente –
contro
In. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. An.Gr.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 496/2025 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il giorno 24 gennaio 2025;
udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 20 maggio 2026 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.
Debito pagato da un terzo a lui spetta la restituzione
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 566/2003, il Tribunale di Isernia condannò Si.An., Pa.Ma., Fr.Vi. e De.Ca., in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 126.682,72, oltre interessi e spese di lite, in favore di Ia.Vi., in relazione alle funzioni svolte da tali soggetti come amministratori della Pa. Spa, società nominata da GEPI (cui è poi subentrata Sv.It. Spa, divenuta, per mutamento di denominazione, In. Spa).
In virtù di scrittura privata intercorsa con i destinatari della condanna, Sv.It. Spa corrispose in data 16 aprile 2004 a Ia.Vi. (il quale, nelle more, aveva intimato precetto agli obbligati) la somma di Euro 212.670,05, comprensiva degli interessi maturati e delle spese di giudizio e di precetto.
A seguito di appello interposto da Si.An., Pa.Ma., Fr.Vi. e De.Ca., la sentenza del Tribunale di Isernia venne riformata (con annullamento della condanna) dalla Corte di appello di Campobasso, con sentenza a sua volta cassata con rinvio da questa Corte (con sentenza del 5 febbraio 2015, n. 2156), giudizio di rinvio tuttavia mai riassunto dalle parti.
2. Con ricorso monitorio, la In. domandò la condanna di Ia.Vi. al pagamento della somma di Euro 212.670,05, oltre accessori, a titolo di ripetizione di indebito.
In data 9 agosto 2015, l’adito Tribunale di Roma emise decreto di ingiunzione (n. 19105/2015) in conformità alla richiesta.
3. Ia.Vi. dispiegò opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso detto provvedimento contestò, in sintesi, la legittimazione ad agire e la titolarità del credito in capo alla società ricorrente nonché l’esistenza dei presupposti dell’azione di ripetizione di indebito.
Debito pagato da un terzo a lui spetta la restituzione
4. Nell’attiva resistenza della società opposta, l’opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito.
5. Avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa in sede di appello, Ia.Vi. ricorre per cassazione, per quattro motivi.
Resiste, con controricorso, In. Spa
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, per violazione dell’art. 81 cod. proc. civ., si eccepisce il difetto di legittimazione ad agire di In..
Assume il ricorrente che detta società, in sede di introduzione della domanda monitoria, aveva “riconosciuto in capo agli originari debitori la titolarità del diritto all’eventuale restituzione delle somme per il caso di riforma della sentenza in relazione alla quale essa aveva corrisposto le somme, salvo poi configurare, per il solo fatto di aver pagato, per loro conto, le somme in precedenza dovute dai medesimi debitori, la sua surrogazione ai sensi dell’art. 1203 cod. civ.” tuttavia, “in nessun caso tale titolarità avrebbe potuto subire modifiche per effetto della surrogazione legale ex art. 1203 cod. civ., postulando il relativo meccanismo una successione nel diritto del creditore necessariamente connessa all’avvenuto adempimento dell’obbligazione”.
1.1. Il motivo è inammissibile.
A fondamento della condanna nei confronti dell’odierno ricorrente, la sentenza impugnata, qualificato il pagamento effettuato da In. come adempimento di terzo ex art. 1180 cod. civ., ha ravvisato il venir meno della causa giustificativa di detto pagamento (individuata nella sentenza del Tribunale di Isernia) ed integrata pertanto la fattispecie dell’indebito oggettivo contemplata dall’art. 2033 cod. civ.
Alcun richiamo è formulato all’istituto della surrogazione legale la censura in vaglio è, quindi, eccentrica rispetto alla ratio decidendi.
2. Il secondo motivo, riferito a violazione dell’art. 2033 cod. civ., reca due distinte censure.
In primo luogo, si critica la Corte territoriale per aver ritenuto erroneamente irrilevante la scrittura privata intercorsa tra In. e i soggetti per conto dei quali la prima aveva in precedenza eseguito il pagamento in favore del ricorrente detta scrittura, invece, individuava nelle persone dei condannati con la sentenza del Tribunale di Isernia i titolari del diritto di agire per la ripetizione delle somme pagate.
Debito pagato da un terzo a lui spetta la restituzione
In secondo luogo, il ricorrente reputa erronea la individuazione del titolo del pagamento “non dovuto” nella caducazione della pregressa sentenza del Tribunale di Isernia e non già nella prova, gravante in capo alla In. quale solvens, dell’insussistenza delle ragioni fatte valere originariamente in quella sede giurisdizionale.
2.1. La prima censura è infondata.
L’accordo intercorso tra la odierna controricorrente e i destinatari della condanna irrogata dal Tribunale di Isernia è stato dal giudice territoriale qualificato (peraltro, del tutto correttamente) come accollo interno ad esso non ha prestato adesione il creditore, qui ricorrente, nei cui riguardi, pertanto, tale negozio è res inter alios acta.
A ciò aggiungasi per un verso, che l’accollante (ovvero colui che paga il debito altrui in forza di un accordo del genere) è, in quanto tale, legittimato a pretendere la restituzione di quanto pagato in caso di venir meno del titolo dell’obbligazione; per altro verso, che nulla vieta ad accollante ed accollato di concordare una legittimazione cumulativa ad esigere la restituzione di quanto pagato.
2.2. La seconda doglianza è invece inammissibile.
Essa si risolve in una mera e generica contrapposizione rispetto alla gravata decisione, che – come già riferito – ha individuato il titolo giustificante il pagamento nella sentenza di condanna.
3. Il terzo motivo, stavolta per violazione dell’art. 1180 cod. civ., denuncia nuovamente la mancata considerazione degli effetti della scrittura privata stipulata tra In. e gli originari debitori.
Assume, in breve, che la mancata partecipazione del creditore (cioè Ia.Vi.) a detta scrittura non comportava di necessità la sussunzione della solutio del terzo nella fattispecie di cui all’art. 1180 cod. civ., occorrendo invece a tal fine indagare sulla “natura spontanea ed unilaterale dell’intervento del terzo”.
Debito pagato da un terzo a lui spetta la restituzione
3.1. Il motivo è infondato.
La pronuncia impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto già enunciato da questa Corte in vicenda speculare a quella controversa, qui espressamente ribadito, secondo cui “nell’ipotesi di estinzione dell’obbligazione pecuniaria per effetto dell’adempimento spontaneo di un terzo, secondo la previsione dell’art. 1180 cod. civ., il pagamento resta riferibile a quest’ultimo, al quale soltanto, pertanto, spetta l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, secondo il principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione” (Cass. 03/12/2019, n. 31572; conforme, tra le altre, Cass. 21/11/2019, n. 30446).
Diversamente da quanto opinato dal controricorrente, poi, la natura spontanea del pagamento non è incisa o alterata da un accordo tra il solvens e il soggetto obbligato al pagamento.
4. Il quarto motivo lamenta omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio e, in specie, per l’accertamento della titolarità del diritto azionato in capo agli originari obbligati.
4. Il motivo è inammissibile
Il fatto decisivo per il giudizio considerato dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. va inteso in senso storico-naturalistico, cioè a dire come evento fenomenico, come concreto accadimento di vita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (ex multis, Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887).
Ad onta della rubrica adoperata, il motivo in esame sollecita questa Corte a un riesame delle prove documentali e a una nuova valutazione sulla vicenda fattuale controversa attività, per natura e per funzione, del tutto estranee al giudizio per cassazione.
5. Il ricorso è rigettato.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
7. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Debito pagato da un terzo a lui spetta la restituzione
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.655 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2026.
Depositato in Cancelleria l’8 giugno 2026.
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