Patto leonino e opzioni di vendita ed i limiti del divieto

L’Ordinanza della Corte di Cassazione, civile, del 20 maggio 2026, n. 15170, interviene a chiarire l’ambito di applicazione del divieto del cosiddetto “patto leonino” (art. 2265 del Codice Civile) in relazione ai moderni contratti di investimento e alle opzioni di vendita delle partecipazioni societarie (put options).

La controversia trae origine da un contratto di finanziamento stipulato tra una società investitrice (socio finanziatore) e i soci originari di una società. Il contratto prevedeva specifiche “opzioni put”, ossia il diritto dell’investitrice di cedere la propria partecipazione e uscire dalla compagine sociale al verificarsi di precise condizioni negative (es. riduzione del capitale per perdite sotto il limite legale, mancata approvazione del bilancio o gravi diseconomie di gestione). I ricorrenti sostenevano che tali opzioni configurassero un patto leonino, in quanto avrebbero escluso il socio finanziatore da qualsiasi reale rischio d’impresa, garantendogli un ingiusto arricchimento slegato dalle sorti della società.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ribadendo e perfezionando la definizione giuridica del patto leonino. Gli Ermellini hanno stabilito che, affinché si configuri una violazione dell’art. 2265 c.c., deve verificarsi uno “stravolgimento” profondo del ruolo del socio. Tale stravolgimento consiste in una estromissione totale e costante dalla affectio societatis e dalla partecipazione agli utili o alle perdite.

In sostanza, per essere considerato nullo, il patto deve alterare l’assetto proprietario in modo tendenzialmente irreversibile e porsi in totale contrasto con la causa stessa del contratto di società (la comunanza del rischio). Se, invece, la pattuizione (come nel caso delle opzioni put in esame) si limita a regolare l’uscita dalla società al verificarsi di specifici e circoscritti eventi di crisi, configurando un’alterazione transitoria o condizionata dei diritti patrimoniali, il patto leonino non sussiste e l’accordo tra le parti è pienamente valido.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 maggio 2026| n. 15170.

Patto leonino e opzioni di vendita ed i limiti del divieto

 

Massima: L’elemento caratterizzante il patto leonino è lo “stravolgimento” del ruolo del socio per effetto della sua totale e costante estromissione dalla “affectio societatis”, che si verifica quando per effetto del patto la stessa società subisce una completa modificazione dell’assetto proprietario, sì da porsi con la “causa societatis” in totale contrasto, in tal modo dovendo interpretarsi la locuzione normativa laddove menziona l’esclusione del socio “da ogni” partecipazione agli utili o alle perdite; estromissione che deve essere, altresì, contemporaneamente anche costante, perché l’effetto di totale alterazione deve risultare tendenzialmente irreversibile per effetto della pattuizione vietata e non risolversi in un’alterazione transeunte dei diritti patrimoniali del socio.

 

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Società di persone – Rapporti tra soci – Partecipazione ai guadagni ed alle perdite – Divieto del patto leonino – Configurabilità – Presupposti – Elementi caratterizzanti – Individuazione – Fattispecie concernente clausola di contratto di investimento in partecipazioni azionarie – Patto leonino e opzioni di vendita ed i limiti del divieto

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente

Dott. VITRÒ Silvia – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere/Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14516/2022 R.G. proposto da:

Na.Ri. e Ph.En., in persona del L.r.p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Er.St., giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

Contro

Ve.Sv. Spa, in persona del L.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lu.Ar., Iv.La., Pi.Za. e An.An., giusta procura in atti;

– controricorrente –

E nei confronti di

Fe.BK. Srl,

Fallimento Su.In. Srl,

Fallimento HD. Srl

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 725/2022 del 29 marzo 2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 maggio 2026 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Patto leonino e opzioni di vendita ed i limiti del divieto

RILEVATO CHE

1. Na.Ri. e la Ph.En. (in prosieguo, breviter: “i ricorrenti”) hanno proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda, anche da essi proposta, avente a oggetto la declaratoria di nullità della clausola n. 12 del contratto di investimento in partecipazioni sottoscritto con Ve.Sv. Spa (in prosieguo, breviter: “Ve.”) per violazione del patto leonino di cui all’art. 2265 cod. civ. e per l’assoluta incertezza sui criteri di quantificazione delle somme dovute alla Ve. in ipotesi di esercizio dell’opzione put di vendita della partecipazione acquisita nel capitale della società beneficiata dal progetto di finanziamento, la Wa.Pi. Spa, nonché per violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della Ve. nel concreto esercizio della predetta opzione.

2. La Ve. ha resistito con controricorso, mentre Fe.BK. Srl, il Fallimento Su.In. Srl e il Fallimento HD. Srl, altre società coinvolte nell’operazione, sono rimaste intimate.

3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto:

3.1 che l’art. 12 del contratto di finanziamento prevede tre distinte opzioni put, ciascuna autonoma dall’altra, segnatamente riconducibili: 12.3: al verificarsi di una riduzione del capitale per perdite, di una causa di scioglimento e dell’assoggettamento della società beneficiata dall’operazione a una procedura concorsuale; 12.4: entro centottanta giorni dal verificarsi della mancata approvazione del bilancio di esercizio della partecipata o in presenza di diseconomia di gestione oltre una determinata soglia; 12.5: in qualunque momento decorsi quarantotto mesi dalla sottoscrizione dell’aumento di capitale e fino al termine del periodo di investimento;

3.2 che, nella specie, l’opzione put era stata esercitata dalla Ve. ai sensi dei punti 12.3 e 12.4, sicché del tutto ininfluente era ai fini del giudizio la questione della validità della clausola 12.5;

3.3 che la doglianza inerente alle modalità di determinazione della valorizzazione dell’uscita della Ve., pur prospettata dagli appellanti ai sensi dell’art. 2265 cod. civ., in effetti era qualificabile come attinente a una pretesa indeterminatezza dell’oggetto e, in tali termini, non era fondata, posto che con il ricorso monitorio, e con i relativi documenti ivi allegati, la Ve. aveva dato specificamente conto di come era pervenuta a quantificare l’importo richiesto in esito dall’esercizio dell’opzione, rispetto alla quale gli odierni ricorrenti non avevano mosso sin dal primo grado alcuna specifica contestazione, dovendo solo rilevarsi che nessuna invalidità poteva riconoscersi nemmeno alla ivi prevista previsione di una remunerazione supplementare alla Ve. per la messa a disposizione del denaro per l’investimento, in sé non illecita, salva l’ipotesi, nella specie non dedotta e comunque non rilevabile, dell’abnormità dello sbilanciamento delle rispettive prestazioni o della violazione per effetto di esse del divieto del patto leonino.

4. Le parti hanno depositato memoria.

Patto leonino e opzioni di vendita ed i limiti del divieto

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “I. Error in procedendo: violazione dell’art. 112 c.p.c. (mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, deducendo la nullità della sentenza impugnata per aver violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato siccome, dopo aver principiato dalla corretta individuazione del ruolo di socio operativo in capo alla Ve., avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione del divieto di patto leonino e sulla natura abusiva dell’esercizio dell’opzione put da parte della predetta.

b. Secondo motivo: “II. Error in iudicando: violazione degli artt. 2265, 1322, 1331, 1375, 1366 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso nella specie la violazione dell’art. 2265 cod. civ., dal momento che i ricorrenti avevano dimostrato che tanto le condizioni di esercizio dell’opzione, quanto il meccanismo di remunerazione a esso conseguente, violavano il divieto contenuto nel predetto articolo, determinando l’esclusione per la Ve., socio operativo e non finanziario, di qualsivoglia rischio di impresa, determinando per quest’ultima un arricchimento del tutto scollegato dalla sorte della società Wa.Pi., destinataria del comune investimento finanziario nel relativo capitale di rischio.

Il motivo è inammissibile, per concorrenti ragioni.

 

Patto leonino e opzioni di vendita ed i limiti del divieto

 

In primo luogo, sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato solo ove il giudice ometta di pronunciarsi su una domanda o su un’eccezione in senso stretto formulate dalle parti in lite, laddove tale situazione non trova applicazione ove il giudice, nel motivare il rigetto di quanto domandato, utilizzi argomentazioni giuridiche diverse da quelle proposte dalla parte nei propri scritti difensivi, potendo in tali casi muoversi censura alla motivazione resa, peraltro nei limiti di quanto previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ. (in senso conforme, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34762 del 28/12/2024; id. Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024). Da tanto consegue che, avendo la Corte territoriale (da pag. 19 a pag. 23) espressamente riconosciuto che la questione dedotta atteneva al patto leonino e alla sua dedotta violazione, il motivo in esame, da un canto, non coglie la ratio decidendi, essendo stato escluso nel merito che l’esercizio dell’opzione abbia violato la predetta norma e, d’altro canto, non è idoneo, per come formulato, a far ritenere correttamente censurata la motivazione resa sul punto dal giudice di appello.

Il motivo è inammissibile, sia perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, come detto a commento del primo motivo di ricorso (e specificamente da pag. 22 a pag. 24) accerta che nell’art. 12 del contratto erano enucleabili tre distinte e autonomamente operanti ipotesi di exit concesse alla Ve. per effetto dell’esercizio dell’opzione put (giudizio non efficacemente contrastato dalla censura in esame sotto il profilo dell’errata applicazione dei canoni dell’ermeneutica contrattuale); sia perché il motivo è, in sostanza, totalmente versato in fatto, pretendendo di dimostrare la correttezza della diversa conclusione della natura unitaria delle tre ipotesi e della conseguente violazione del divieto del patto leonino in capo al socio Ve., ulteriormente unilateralmente qualificato come socio operativo, ciò che dovrebbe indurre questa Corte di sola legittimità a compiere una nuova valutazione delle allegazioni e delle prove acquisite in atti, che in questa sede non è consentita.

In diritto, va rilevata anche la correttezza dell’inquadramento del c.d. patto leonino, contenuta nella sentenza impugnata, avendo questa Corte (Cass. Ord. n. 27283/24) affermato, dopo il deposito della sentenza impugnata, che quindi cita giurisprudenza di legittimità precedente, che l’elemento caratterizzante il patto leonino è lo “stravolgimento” del ruolo del socio per effetto della sua totale e costante estromissione dalla affectio societatis, che si verifica quando per effetto del patto la stessa società subisce una completa modificazione dell’assetto proprietario, sì da porsi con la causa societatis in totale contrasto (in tal modo dovendo interpretarsi la locuzione normativa laddove menziona l’esclusione del socio “da ogni” partecipazione agli utili o alle perdite); estromissione che deve essere, altresì, contemporaneamente anche costante, perché l’effetto di totale alterazione deve risultare tendenzialmente irreversibile per effetto della pattuizione vietata e non risolversi in un’alterazione transeunte dei diritti patrimoniali del socio.

 

Patto leonino e opzioni di vendita ed i limiti del divieto

 

E la Corte territoriale, altrettanto senza alcuna specifica contestazione nel ricorso per cassazione, ha accertato in fatto che, nella specie, il diritto di exit è stato esercitato dalla Ve. per effetto dell’opzione, in presenza delle ipotesi disciplinate dai numeri 12.3 e 12.4 del relativo contratto (in presenza, quindi, di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, indice di una grave difficoltà della società a svolgere la propria attività della società partecipata); circostanze che il ricorso non contesta efficacemente in questa sede, limitandosi a opporre alla conclusione della Corte territoriale, giudicata non corretta, una propria alternativa conclusione che, però, va valutata come del tutto inidonea a determinare la cassazione della sentenza impugnata, in assenza di previa dimostrazione della sussistenza nella sentenza impugnata sul punto di una delle tassative ipotesi previste dall’art. 360 cod. proc. civ., declinate come detto in maniera ammissibile alla luce del rispettivo ambito di applicazione.

2. La soccombenza regola le spese.

3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna Na.Ri. e la Ph.En. a rifondere alla Ve.Sv. Spa le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi Euro 15.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2026.

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