Vendita di quota ereditaria e retratto successorio

L’ordinanza della Corte di Cassazione, civile, del 20 maggio 2026, n. 15297, interviene a chiarire le condizioni di applicabilità dell’art. 732 del Codice Civile in materia di prelazione e retratto successorio. La norma prevede che, finché dura lo stato di comunione ereditaria, se un coerede intende alienare la propria quota (o frazione di essa) a un estraneo, deve prima notificare la proposta agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione e, in mancanza di notifica, possono riscattare la quota dall’acquirente (il cosiddetto retratto successorio).

La vicenda processuale in esame nasce dalla vendita da parte di una coerede della propria comproprietà sull’intero asse ereditario (costituito da svariati terreni, fabbricati, negozi e appartamenti) a una società terza. Gli altri coeredi, sentendosi estromessi, hanno esercitato il diritto di riscatto (retratto) nei confronti della società acquirente. Quest’ultima si è difesa sostenendo di non aver acquistato la “quota ereditaria” (che dà diritto al retratto), ma singoli diritti di comproprietà su beni specifici e determinati.

La Suprema Corte, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello dell’Aquila, ha dato ragione ai coeredi originari, ribadendo un importante principio di diritto: quando un coerede vende i diritti di comproprietà su tutti i beni immobili e mobili lasciati dal de cuius (o sull’unico cespite ereditario), si presume giuridicamente (presunzione iuris tantum) il trasferimento della “quota ereditaria”, intesa come universum ius defuncti. In questo caso, l’acquirente subentra di fatto nella comunione ereditaria al posto del venditore.

Tale presunzione può essere vinta solo dimostrando la reale volontà contraria delle parti (ossia l’espressa intenzione di vendere solo specifici beni al di fuori delle dinamiche ereditarie). Nel caso di specie, non solo tale prova contraria non è stata fornita, ma il comportamento successivo della società acquirente — che aveva iniziato a riscuotere i canoni di locazione degli immobili ereditari, sostituendosi di fatto alla dante causa nella gestione della comunione — ha confermato inequivocabilmente l’intento di subentrare nella posizione della coerede originaria. Pertanto, l’azione di retratto successorio promossa dai coeredi è stata ritenuta pienamente legittima, con conseguente obbligo per la società di restituire la quota dietro pagamento del prezzo iniziale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 maggio 2026| n. 15297.

Vendita di quota ereditaria e retratto successorio

 

Massima: Per stabilire, ai fini del diritto di prelazione e retratto del coerede (articolo 732 del Cc), se la vendita da parte di altro coerede della propria quota di comproprietà di un bene ereditario abbia ad oggetto una quota di un bene determinato o la quota ereditaria del promittente, la circostanza che l’immobile, la cui quota è oggetto dell’atto di compravendita, costituisca l’unico bene dell’eredità giustifica, quindi, la presunzione (iuris tantum) dell’alienazione della quota di eredità, che può tuttavia essere vinta da altri elementi sintomatici di una diversa volontà delle parti desunti dal tenore letterale della convenzione, quali la mancanza di ogni riferimento alla consistenza del compendio ereditario o all’accollo di eventuali passività

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Retratto successorio ex art. 732 c.c. – Vendita da parte del coerede dei diritti di comproprietà su tutti i beni immobili lasciati dal de cuius – Ravvisabilità del trasferimento della quota intesa come universum ius – Vendita di alcuni beni dell’eredità – Prova della quota ereditaria – Discordanza della dichiarazione negoziale rispetto alla reale volontà dei contraenti – Onere della prova a carico di colui che eserciti il diritto di riscatto – Cass. Sez. 2 Sentenza n. 8304 del 16/08/1990 – Vendita di quota ereditaria e retratto successorio

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta da:

Dott. CRISCUOLO Mauro – Presidente

Dott. MACCARRONE Tiziana – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. PENTA Andrea – Consigliere Rel.

Dott. GRAZIANO Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15289/2020 proposto da:

La.Re. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti El.Di. e Ja.Se., come da procura speciale su foglio allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fa.St., Fa.Ma. (quali eredi di Fa.It.) e Fa.Bi., rappresentati e difesi, il primo, dall’Avv. Fr.Ba. e, gli altri due, dall’Avv. An.Ba., come da procura in calce, rispettivamente, alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e al controricorso;

– controricorrenti –

e

Fa.Fr.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 122/2020 depositata il 22/01/2020 e notificata il 28/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dal Consigliere Andrea Penta;

Vendita di quota ereditaria e retratto successorio

FATTI DI CAUSA

1. Italo e Fa.Bi. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lanciano La.Re. Srl e Fa.Fr., chiedendo accogliersi la domanda di riscatto ex art. 732 c.c., surrogando con effetto retroattivo essi coeredi istanti nella posizione del La.Re. Srl (come da contratto del (Omissis)) e, per l’effetto, dichiararsi trasferita la quota ereditaria, pari a 1/6 dei beni (due terreni agricoli, tre fabbricati, due locali negozio e due appartamenti) in favore di essi attori in parti eguali, a fronte della restituzione della complessiva somma di Lire 98.500.000 (pari al prezzo pagato dalla convenuta Re.Ve. Srl a Fa.Fr.), oltre agli interessi legali dalla data della vendita ed alle spese relative all’atto di vendita limitatamente al compendio riscattato e in proporzione al valore dello stesso, con decurtazione (richiesta in corso di causa) dell’importo di Lire 10.117.716 da essi poi corrisposto al La.Re. Srl.

Nella domanda premettevano che, in data (Omissis), era deceduto in L il loro fratello Fa.At., del quale erano eredi legittimi unitamente ai nipoti Fa.Fi. e Fa.Fr., succeduti per rappresentazione al proprio padre Fa.To., premorto. Gli attori avevano già acquistato dalla Curatela del Fallimento di Fa.Fi. la sua quota ereditaria con atto del (Omissis), residuando quindi in capo alla di lui sorella Fa.Fr. quella di 1/6 dell’asse ereditario. Quest’ultima non aveva voluto vendere la quota preferendo includerla nel contratto preliminare di vendita stipulato in V il (Omissis) con Co.An., avente contenuto più ampio sotto il profilo oggettivo (involgendo numerosi beni immobili) e soggettivo (coinvolgendo la madre, Ra.Ri., e il fratello Fa.Fi.), cui aveva fatto seguito l’atto pubblico di compravendita del (Omissis) stipulato con La.Re. Srl.

Di qui l’esperimento dell’azione di retratto successorio, accolta dal Tribunale di Lanciano che, con la sentenza del 5.6.2002 n. 214, dichiarava trasferita in favore degli attori la quota ereditaria di Fa.Fr., tenuta a rispettare la prelazione in quanto subentrata per rappresentazione al proprio genitore.

 

Vendita di quota ereditaria e retratto successorio

2. Sull’impugnazione del La.Re. Srl, la Corte di Appello di L’Aquila riteneva, letteralmente, che “l’appello è fondato e va accolto” e respingeva – come da dispositivo – “la domanda di retratto successorio avanzata da Fa.It. e Fa.Bi. nei confronti di Re.Ve. Srl e Fa.Fr.”, assumendo che quest’ultima non potesse considerarsi coerede nella comunione nata dalla morte dello zio Fa.At. (dovendo pertanto ritenersi estranea ai fini del retratto).

3. Avverso la detta decisione proponevano ricorso per cassazione Italo e Fa.Bi. e questa Corte, con sentenza n. 594/2015, cassava la decisione di appello, esprimendo il principio secondo cui “In tema di successione per rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell’ascendente (rappresentato) – che non possa o non voglia accettare l’eredità – succede direttamente al de cuius, sicché egli in qualità di successore jure proprio nell’eredità, è legittimato all’esercizio del retratto successorio”.

4. Italo e Fa.Bi. riassumevano la causa e la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava l’appello principale del La.Re. Srl e, in accoglimento di quello incidentale proposto da Italo e Fa.Bi., disponeva detrarsi l’importo di Lire 10.117.716, già corrisposto stesse alla società, da quello (di Lire 88.832.284) dovuto a titolo di prezzo complessivo degli immobili.

Deduceva a tal fine, per quanto qui ancora rileva, che è configurabile l’alienazione di singoli beni ereditari (e non già di quota indivisa) allorché risulti che i contraenti non hanno inteso sostituire il terzo all’erede nella comunione ereditaria, e che l’oggetto del contratto è stato considerato come cosa a sé stante, e non come quota del patrimonio ereditario, e che il retratto successorio è esperibile quando (come nel caso di specie) il coerede vende i diritti di comproprietà su tutti i beni lasciati dal de cuius, giacchè in tal caso è ravvisabile il trasferimento della quota, intesa come parte dell’universum ius defuncti. Nella fattispecie il trasferimento della quota ereditaria era dimostrato, oltre che dal dato oggettivo della totalità dei diritti ceduti, anche dal dato soggettivo della volontà dei contraenti, desumibile anche dal comportamento successivo alla conclusione del contratto, apparendo significativo che il Co.An., per conto del La.Re. Srl aveva chiesto e poi ottenuto la percezione dei canoni di locazione relativi agli immobili facenti parte della comunione ereditaria, con ciò ribadendo chiaramente il suo ingresso nella comunione ereditaria in sostituzione della sua dante causa Fa.Fr..

 

Vendita di quota ereditaria e retratto successorio

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione La.Re. Srl sulla base di sette motivi. Fa.St. e Fa.Ma., quali eredi di Fa.It., e Fa.Bi. hanno resistito con controricorso. Fa.Fr. non ha svolto difese.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai controricorrenti.

Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l’enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell’atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all’interprete di ricercare gli elementi rilevanti all’interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte. Nel caso di specie, non può dirsi che l’inserimento di stralci della documentazione valorizzata incida sulla comprensione del testo, atteso che la odierna ricorrente ha dedicato ben nove pagine alla esposizione dei fatti, ricostruendo analiticamente l’andamento processuale nei gradi di merito, anche a seguito di rinvio da questa Corte.

Parimenti, è apodittica l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specifica indicazione degli atti processuali, documenti o contratti sui quali il ricorso si fonda, in assenza della chiara individuazione di quali di questi atti non sarebbero stati indicati.

 

Vendita di quota ereditaria e retratto successorio

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 732 e 1362 c.c., nonché il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte territoriale omesso di valutare l’istanza di parte avversa inoltrata al giudice delegato del Fallimento di Fa.Fi. per acquistare la quota di un sesto del fallito, istanza che conteneva espressamente la richiesta di acquisto della quota ereditaria (indicata altresì chiaramente nell’intestazione e nella premessa del successivo atto pubblico di compravendita) e ne determinava la consistenza sia negli elementi dell’attivo che del passivo (indicandosi poi, nell’atto di compravendita, tra gli elementi ceduti, il trasferimento di “tutti i debiti ereditari”), giungendo a formulare il corrispettivo per saldo tra essi.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., “con riguardo ad un elemento decisivo tale da incidere sul processo motivazionale conseguente e sulla decisione assunta”, per aver la corte di merito “inteso escludere rilievo probatorio ad un atto avente piena valenza confessoria sulla consistenza della quota ereditaria”.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 2727 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la Corte d’Appello ritenuto che l’oggetto dell’alienazione possa presumersi come quota ereditaria allorquando i beni caduti in successione esauriscano i diritti ereditari.

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 732, 1362 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale “fatto uso corretto né delle disposizioni in tema di interpretazione del contratto, né in tema di riferimento alle presunzioni né, infine dell’art. 732 c.c.”.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 732, 1346 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che era “certamente desumibile, dalla struttura di esso (atto), dall’elencazione dei beni e dei diritti vantati da parte venditrice, che il trasferimento abbia riguardato i singoli diritti indivisi spettanti su beni determinati”.

7. Con il settimo motivo la ricorrente si duole della violazione ed errata applicazione degli artt. 732, 821, comma 3, 1362, 1602 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito valorizzato altresì il comportamento successivo riconducibile al La.Re. Srl e sostanziatosi nel richiedere l’acquisizione di quote di canoni di locazione degli immobili acquistati, nonostante il trasferimento del diritto reale avvenuta con la compravendita determini, ex art. 1602 c.c., il subentro nei diritti spettanti al locatore, trattandosi di frutto civile del bene.

 

Vendita di quota ereditaria e retratto successorio

8. I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono infondati.

In termini generali, le condizioni per l’esperibilità del retratto successorio ai sensi dell’art. 732 c.c. sussistono quando il coerede vende i diritti di comproprietà su tutti i beni immobili e mobili lasciati dal de cuius, giacché in tal caso è ravvisabile il trasferimento della quota, intesa come parte dello universum ius. Qualora, invece, la vendita riguardi soltanto alcuni beni dell’eredità, poiché in tema di retratto successorio la regola è quella della sua esclusione, per poter ritenere che essa abbia ad oggetto la quota ereditaria, è necessario che colui che eserciti il diritto di riscatto provi la discordanza della dichiarazione negoziale rispetto alla reale volontà dei contraenti, nel senso che costoro abbiano voluto far subentrare l’acquirente, sia pure nei limiti dei singoli beni oggetto del trasferimento, in tutti i rapporti e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive della comunione ereditaria (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8304 del 16/08/1990).

Ai fini della prelazione ereditaria, nell’ipotesi in cui l’erede alieni la quota indivisa dell’unico cespite ereditario a lui pervenuta, per escludere che il bene costituisca un’entità rappresentativa di una quota del patrimonio ereditario occorre che, dalla indagine circa l’effettiva intenzione delle parti, emergano elementi sicuri e convincenti onde ritenere, con riferimento al contenuto complessivo del contratto ed all’atteggiamento delle parti, che queste non abbiano inteso, comunque, rendere partecipe l’acquirente di tutti i rapporti e di tutte le situazioni attive e passive che fanno capo alla comunione ereditaria (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3181 del 25/05/1982; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3049 del 09/04/1997, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22086 del 28/10/2010). In particolare, per stabilire, ai fini del diritto di prelazione e retratto del coerede (art. 732 c.c.), se la vendita da parte di altro coerede della propria quota di comproprietà di un bene ereditario abbia ad oggetto una quota di un bene determinato o la quota ereditaria del promittente, la circostanza che l’immobile, la cui quota è oggetto dell’atto di compravendita, costituisca l’unico bene dell’eredità giustifica, quindi, la presunzione (iuris tantum) dell’alienazione della quota di eredità, che può tuttavia essere vinta da altri elementi sintomatici di una diversa volontà delle parti desunti dal tenore letterale della convenzione, quali la mancanza di ogni riferimento alla consistenza del compendio ereditario o all’accollo di eventuali passività (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8259 del 23/07/1993).

La Corte d’Appello ha reputato irrilevante l’accenno al diverso tenore dell’istanza attorea rivolta al giudice delegato di acquisto della quota ereditaria del fallito Fa.Fi., evidenziando che si trattava di atti estranei a quello oggetto del retratto e che, in ogni caso, l’indicazione delle passività, che comunque, e significativamente mancava nel contratto, appariva svolta piuttosto ai fini della corretta determinazione dell’ammontare dell’asse ereditario e quindi dell’offerta (recte, del prezzo).

 

Vendita di quota ereditaria e retratto successorio

Ne consegue che la sentenza non ha omesso di considerare l’atto di acquisto dalla curatela fallimentare della quota ereditaria di Fa.Fi. da parte di Italo e Fa.Bi., ma ha, con argomentazioni congrue dal punto di vista logico-formale e corrette sul piano giuridico, ritenuto che lo stesso non incidesse sulla valutazione cui era pervenuta (in termini di alienazione di quota) con riferimento alla cessione da parte di Fa.Fr. al La.Re. Srl.

Senza tralasciare che, mentre l’atto di acquisto dalla curatela è avvenuto il (Omissis), quello oggetto di causa è stato stipulato in data (Omissis) e, quindi, a distanza di oltre due anni.

Da ultimo, va osservato, con valenza assorbente, che l’indagine del giudice di merito diretta ad accertare, ai fini dell’ammissibilità del retratto successorio, se la vendita compiuta da un coerede abbia avuto per oggetto la quota ereditaria (o una sua frazione) ovvero beni determinati, costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 97 del 04/01/2011; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25462 del 30/08/2023).

8.1. Va altresì evidenziato che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021). Del resto, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021).

Anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 5800 del 14/03/2026, richiamata dalla ricorrente nella memoria illustrativa, ribadisce che la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

 

Vendita di quota ereditaria e retratto successorio

Inoltre, le doglianze non considerano che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018).

Anche a voler prescindere dalla mancata trascrizione dei passaggi dell’atto di compravendita per notaio Ca. del (Omissis) dai quali dovrebbe desumersi il “chiaro riferimento alla cessione dei diritti reali e non alla quota di eredità” e, ancor prima, dalla mancata indicazione dei passaggi motivazionali della sentenza che sarebbero errati, la doglianza non prende specifica posizione sull’ulteriore argomento speso dalla corte aquiliana per inquadrare la fattispecie nell’ambito dell’alienazione di una quota, come tale giustificante l’esercizio del diritto di riscatto ex art. 732 c.c..

La corte territoriale ha, infatti, posto in rilievo che la detta natura era altresì evincibile dal comportamento successivo delle parti, apparendo all’uopo significativo che il Co.An., per conto del La.Re. Srl, aveva chiesto, e poi ottenuto, la percezione dei canoni di locazione relativi agli immobili facenti parte della comunione ereditaria, con ciò ribadendo chiaramente il suo ingresso nella comunione ereditaria in sostituzione della dante causa Fa.Fr.. Ed invero, con una motivazione congrua dal punto di vista logico-formale e corretta sul piano giuridico, ha evidenziato che una siffatta richiesta sarebbe stata inappropriata ove si fosse voluta realizzare una mera compravendita di diritti pari ad un sesto dei beni immobili, posto che, mentre l’alienazione di quota ereditaria, avendo effetti reali, determina immediatamente la conseguenza dell’ingresso di un estraneo nella quota ereditaria, l’alienazione di singoli beni non provoca tale conseguenza, in quanto produce un effetto meramente obbligatorio, essendo sottoposta alla condizione che in sede di divisione il bene stesso sia attribuito al coerede alienante, con un differimento della sua efficacia reale all’esito dello scioglimento della comunione ereditaria.

Del resto, costituisce questione di merito, rimessa al giudice competente, valutare il grado di chiarezza della clausola contrattuale, ai fini dell’impiego articolato dei vari criteri ermeneutici; deve escludersi, quindi, che nel giudizio di cassazione possa procedersi a una diretta valutazione della clausola contrattuale, al fine di escludere la legittimità del ricorso da parte del giudice di merito al canone ermeneutico del comportamento successivo delle parti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 13456 del 09/10/2000; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5624 del 15/03/2005).

Senza tralasciare che, nel caso in cui il coerede abbia alienato ad un terzo uno o più beni determinati facenti parte della eredità, l’indicazione di beni determinati nel contratto non costituisce elemento decisivo per escludere l’ipotesi di trasferimento della quota ereditaria o di parte di essa, in quanto occorre tener conto di tutti gli elementi utili ai fini della interpretazione del contratto, per verificare se il bene oggetto della disposizione patrimoniale sia stato considerato come misura della partecipazione dell’acquirente alla comunione ereditaria, e non come quota parte in riferimento all’esito della divisione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11881 del 07/08/2002; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18351 del 13/09/2004).

 

Vendita di quota ereditaria e retratto successorio

Infine, l’art. 1602 c.c. invocato dalla ricorrente, dettato in tema di effetti dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente, si applica in caso di vendita ad effetti reali, laddove non è applicabile in caso di alienazione di quote di singoli beni, la quale, come detto, ha un effetto meramente obbligatorio, essendo sottoposta alla condizione che in sede di divisione il bene stesso sia attribuito proprio al coerede alienante.

9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere disatteso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 19 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2026.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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