Il socio escluso mantiene diritto d’impugnare il bilancio

Con l’Ordinanza del 18 maggio 2026, n. 14639, la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, è intervenuta su una rilevante tematica di diritto societario, chiarendo i confini della legittimazione ad agire dei soci nelle operazioni di riduzione e ricostituzione del capitale sociale per perdite.

La vicenda giudiziaria prende le mosse dall’azione di una socia di una S.r.l. che aveva impugnato la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio d’esercizio, lamentando la redazione dello stesso in palese violazione dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità. Alla luce delle pesanti perdite registrate in quel bilancio, l’assemblea aveva successivamente deliberato l’azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale (ex art. 2482-ter c.c.). Ritenendo il bilancio falso e poco chiaro, la socia si era rifiutata di sottoscrivere la propria quota per ripianare le perdite, perdendo di conseguenza la propria qualifica all’interno della compagine sociale.

La società si era difesa su due fronti: da un lato aveva eccepito l’incompetenza del Tribunale in favore di un collegio arbitrale (vista la presenza di una clausola compromissoria nello statuto), dall’altro aveva contestato il difetto di legittimazione e di interesse ad agire dell’attrice, sostenendo che, non essendo più socia, non potesse più impugnare la delibera.

La Suprema Corte ha respinto fermamente il ricorso della società, sancendo due principi cruciali:

  1. Limiti della clausola arbitrale: Le delibere assembleari assunte in assoluta mancanza di informazione o aventi un oggetto illecito/impossibile afferiscono a diritti indisponibili. Tali materie non possono essere devolute al giudizio degli arbitri, confermando quindi la piena competenza del giudice ordinario.

  2. Legittimazione del socio estromesso: La perdita della qualifica di socio non preclude la legittimazione a impugnare la delibera. Questo vale in modo particolare quando l’estromissione non è volontaria ma rappresenta la logica e inevitabile conseguenza (la scelta necessitata) del rifiuto di partecipare a un’operazione di ricapitalizzazione fondata su un bilancio di cui si contesta proprio la mancanza di trasparenza e veridicità. Il socio, pertanto, mantiene intatto l’interesse ad agire contro l’atto viziato che ha causato la lesione dei suoi diritti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 maggio 2026| n. 14639.

Il socio escluso mantiene diritto d’impugnare il bilancio

 

Massima: In tema di operazioni sul capitale sociale, la perdita della qualità di socio in capo a chi non ha sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale non incide sulla legittimazione ad impugnare la relativa deliberazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto ammissibile l’impugnazione proposta dal socio che, rifiutandosi di concorrere all’operazione di ricostituzione del capitale in considerazione della mancanza di chiarezza del bilancio a tal fine predisposto, aveva per tale motivo perduto la predetta qualità).

 

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Societa’ – Di capitali – Societa’ per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) – Costituzione – Modi di formazione del capitale – Limite legale – Modificazioni dell’atto costitutivo – Contenuto delle modificazioni – Riduzione del capitale – Per perdite – Riduzione al di sotto del limite legale deliberazione sul capitale sociale – Mancata sottoscrizione della quota di ricostituzione del capitale – Perdita della qualità di socio – Legittimazione all’impugnazione della deliberazione – Sussistenza – Fattispecie – Il socio escluso mantiene diritto d’impugnare il bilancio

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. FALABELLA Massimo – Presidente
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere Rel.

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9116/2022 R.G. proposto da:

Si.Ca. Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Al.An.

-ricorrente-

contro

La.Il., rappresentata e difesa dagli avvocati Pi.Ga.

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 900/2022 depositata il 09/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.

Il socio escluso mantiene diritto d’impugnare il bilancio

FATTI DI CAUSA

Ritenuto che:

Con atto di citazione notificato il 31.10.2014 La.Il., premessa la propria qualità di socia della Si.Ca. Srl, impugnava avanti al Tribunale di Roma la deliberazione con la quale l’assemblea dei soci, all’adunanza del 4 giugno 2014 – cui non aveva partecipato -, aveva approvato il bilancio relativo all’esercizio 2014, dal quale risultavano perdite per Euro 322.697,00.

A fondamento dell’impugnazione la socia allegava che il bilancio di esercizio era stato redatto in violazione dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c. e, comunque, delle prescrizioni dettate dagli artt. 2424 e ss. c.c.

La società, Si.Ca. Srl, si costituiva e sollevava l’eccezione di incompetenza deducendo che le censure formulate integravano cause di invalidità ai sensi dell’art. 2479-ter, primo co., c.c., onde le domande proposte dalla socia appartenevano alla cognizione arbitrale, stante la clausola compromissoria per arbitrato rituale prevista dall’art. 45 dello statuto sociale; contestava poi nel merito le avverse doglianze.

Il Tribunale, con sentenza n. 8579/2018 del 13 febbraio 2018, dichiarava la propria incompetenza con riferimento alla sola domanda relativa al trasferimento della sede legale. Dichiarava, poi, l’invalidità della deliberazione con la quale l’assemblea dei soci, all’adunanza del 4 giugno 2014, aveva approvato il bilancio relativo all’esercizio 2013, nonché l’invalidità delle determinazioni adottate ex art. 2482-ter c.c. dall’assemblea dei soci all’adunanza del 25 giugno 2014, in cui veniva deliberato l’aumento di capitale.

 

Il socio escluso mantiene diritto d’impugnare il bilancio

In esito al giudizio di gravame, la Corte di appello di Roma riformava la sentenza di primo grado con esclusivo riguardo al capo sulle spese.

Per quanto qui rileva, il Giudice di appello rilevava: che l’impugnazione della socia La.Il. si basava sulla mancata informazione e sulla mancata convocazione ed era perciò sottratta alla competenza arbitrale; che la perdita della qualità di socio della La.Il. era stata la conseguenza della sua mancata adesione al piano di risanamento sociale da attuarsi con l’abbattimento delle perdite, “(m)a tale mancata adesione (era) stata proprio la logica scelta della socia che aveva lamentato la mancanza di chiarezza, veridicità e correttezza dei bilanci e della relativa informazione che potevano consentirle di operare una propria scelta ponderata”; che con la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. non si era attuata alcuna mutatio libelli, posto che l’attrice nell’atto di citazione aveva fatto riferimento a irregolarità dei bilanci in relazione a poste che erano state ulteriormente precisate nella memoria in questione; che la determinazione relativa all’esperimento della consulenza tecnica, assunta dal Tribunale dopo che la causa era stata rimessa al collegio, avrebbe dovuto essere censurata “immediatamente alla prima udienza successiva”.

Avverso tale decisione la società Si.Ca. Srl ha proposto un ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito La.Il. con controricorso.

 

Il socio escluso mantiene diritto d’impugnare il bilancio

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 806 c.p.c. e 34, comma 1, del D.Lgs. n. 5 del 2003, in relazione all’art. 819-ter, comma 1, c.p.c., con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 2, c.p.c. per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in conseguenza della clausola compromissoria.

Si sostiene che entrambi i Giudici del merito – i quali non avevano ritenuto arbitrabile la deliberazione di approvazione del bilancio per difetto di chiarezza e precisione – avrebbero dovuto comunque ritenere arbitrabile la parte di domanda che investiva la deliberazione ex art. 2482 ter c.c. di aumento del capitale, dalla cui mancata adesione era conseguita indirettamente la perdita, in capo alla La.Il., della qualità di socia, e quindi dichiarare la propria incompetenza a giudicare sulla stessa, trattandosi di materia disponibile inerente al rapporto sociale.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte di appello rigettato l’eccezione relativa alla mancata allegazione dell’interesse ad agire in concreto.

Si afferma che in caso di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio, il socio deve dimostrare di aver subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più voci contabili, dovendo specificatamente indicare quali poste sono state iscritte in violazione dei principi legali.

Viene osservato che nella specie l’attrice non aveva allegato la sussistenza di un interesse ad agire diverso da quello derivante dalla sua estromissione dalla compagine sociale; evenienza, questa, che rappresentava però solo un effetto indiretto della deliberazione di aumento del capitale sociale.

 

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Con un terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunziato; si oppone, poi, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver la Corte distrettuale esaminato le domande nuove proposte da La.Il. con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.

Si rimprovera al giudice di appello di aver esteso il thema decidendum alla delibera assembleare del 4 giugno 2014 di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, che in realtà non era stata oggetto di specifiche doglianze, sebbene formalmente menzionata nell’atto di citazione dalla La.Il.: in tal modo la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c.

Con un quarto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 188, 189 e 191 e ss. c.p.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., in ordine all’ammissione della consulenza tecnica ed alla valutazione delle relative risultanze, con riferimento alle doglianze d’impugnazione delle deliberazioni assembleari.

Si rileva che il Tribunale, ad istruzione ormai esaurita, dopo aver deciso di non disporre consulenza tecnica d’ufficio, ha successivamente ritenuto di ammetterla in virtù del “mutamento giurisprudenziale di sezione”.

Si sostiene che il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica avrebbe, infatti, gravemente alterato il contraddittorio, trattandosi di consulenza “percipiente”, in quanto finalizzata al reperimento diretto di fonti di prova, e non alla valutazione di dati già acquisiti: la consulenza avrebbe avuto lo scopo di accertare fatti non allegati dall’attrice, ponendosi pertanto come fonte oggettiva di prova, impropriamente utilizzata per la decisione della causa.

Il primo motivo, con cui si contesta la competenza del Tribunale relativamente a quella parte di domanda che investiva la deliberazione ex art. 2482-ter c.c. di aumento del capitale, dalla cui mancata adesione è conseguita indirettamente la perdita, in capo alla La.Il., della qualità di socia, è inammissibile.

Giova ricordare che l’art. 806 c.p.c. individua per esclusione l’ambito dell’arbitrabilità, che è circoscritta alle controversie su diritti disponibili e non più, come in precedenza, a quelle (unitamente ad altre ipotesi specificamente elencate dal vecchio testo dell’art. 806) che “non possono formare oggetto di transazione” (avuto riguardo alla previsione dell’art. 1966 c.c.).

Il limite della disponibilità, è stato detto in dottrina, si fonda sulla stessa configurazione del giudizio arbitrale, dal momento che rimane, tra arbitro e giudice, una differenza fondamentale: il giudice decide per autorità propria, mentre l’arbitro deriva il suo potere dalle parti: è per tale motivo che per il giudice è del tutto irrilevante che le parti possano disporre della situazione sostanziale sottopostagli, mentre l’arbitro, derivando il suo potere da quello delle parti, non può decidere una controversia relativa a diritti sottratti alla disponibilità delle parti stesse. L’area della compromettibilità in arbitrato, che, alla luce della disposizione, è la regola, coincide dunque oggi con quella della disponibilità dei diritti. Dopo aver allora osservato che la disponibilità va commisurata al diritto oggetto della controversia, e non alle questioni che gli arbitri devono sciogliere in vista della decisione, suscettibili di essere affrontate con effetti incidenter tantum, essendo gli arbitri stessi tenuti a sospendere il procedimento arbitrale solo se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d’arbitrato e che, per legge, deve essere decisa con autorità di giudicato (art. 819-bis, comma 1, n. 2), occorre aggiungere, quanto al rapporto tra indisponibilità del diritto oggetto di controversia ed inderogabilità o imperatività della disciplina sostanziale, che l’inderogabilità o imperatività della norma che regola il diritto non rende automaticamente quest’ultimo indisponibile (Cass. n. 9344 del 2018).

Ciò posto, nel caso di specie l’impugnativa ha riguardato le delibere assembleari concernenti rispettivamente l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e l’aumento del capitale sociale.

 

Il socio escluso mantiene diritto d’impugnare il bilancio

La Corte di appello ha ritenuto che anche in relazione a tale ultima delibera la controversia non fosse compromettibile in arbitri ex art. 806 c.p.c in quanto essa afferiva a diritti indisponibili, posto che il socio aveva lamentato la mancata informazione e la mancata convocazione, e ciò coerentemente con l’indirizzo espresso da questa Corte (cfr. Cass. 27736/2018) secondo cui attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter cc, quelle prese in assoluta mancanza di informazione.

La decisione si sottrae alla critica che le viene mossa, che non coglie la ratio decidendi nei termini sopra esposti.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

La Corte d’Appello, ha reputato che l’iniziale, incontestata, legittimazione dell’attrice a proporre la domanda di annullamento non fosse venuta meno per il fatto che la stessa attrice aveva successivamente subito la perdita della qualità di socia: perdita che era inevitabilmente dipesa dalla scelta di non concorrere all’operazione di risanamento per la mancanza di chiarezza del bilancio.

A questa conclusione il Giudice distrettuale è pervenuto richiamandosi al principio, enunciato da questa Corte, secondo il quale il socio che abbia cessato di esser tale può impugnare una deliberazione assembleare adottata al tempo in cui egli era ancora socio e titolare di un diritto attuale che risulti leso dalla deliberazione stessa (Cass. 26842/2008). Il motivo non intercetta la ratio decidendi della pronuncia, secondo cui, in definitiva, la perdita di qualità di socio della controricorrente, che è dipesa dalla ricostituzione del capitale per perdite, fu determinata da una scelta (quella di non concorrere all’operazione di risanamento) necessitata dalla mancata chiarezza del bilancio.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità essendo stato redatto in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.: esso denuncia l’illegittimo ampliamento del thema decidendum alla delibera assembleare del 4 giugno 2014 (di approvazione del bilancio).

La prospettazione del vizio ex art 112 c.p.c. avrebbe richiesto, se non la trascrizione testuale e completa dell’atto di citazione, quanto meno una sufficiente determinazione del suo contenuto in modo da renderlo pienamente comprensibile, tale da consentire l’individuazione dell’esatto ambito della domanda originaria. Come è noto, infatti, la deduzione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” (Cass. Sez. U. n. 20181/2019).

Tale carenza impedisce di valutare il fondamento della censura, tenuto conto che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cpc può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. Sez. U. 12310/15).

Il quarto motivo difetta di specificità essendo redatto anch’esso in violazione dell’art 366 n. 6 c.p.c. La ricorrente non trascrive neppure i passaggi più significativi dell’ordinanza con cui è stata ammessa la c.t.u., con ciò impedendo a questa Corte di valutare la fondatezza della doglianza.

Invero, secondo quanto emerge dalla ricostruzione della vicenda processuale riportata nel controricorso, l’ordinanza di ammissione della c.t.u. era stata adottata dal Tribunale a seguito dello scioglimento di riserva assunta all’udienza del 18 ottobre 2016, in conseguenza dell’eccezione dell’attrice che aveva contestato la mancanza di motivazione in relazione al rigetto delle istanze istruttorie di cui all’ordinanza del 22 luglio 2015.

 

Il socio escluso mantiene diritto d’impugnare il bilancio

Ora, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della motivazione, nella specie pienamente sussistente.

Il Tribunale ha disposto la c.t.u. al fine di poter meglio verificare la fondatezza “tecnica” delle affermazioni attoree, alla luce delle risultanze della documentazione sociale, accertando se il bilancio della convenuta al 31 dicembre 2013 e la situazione patrimoniale al marzo 2014 fornivano “una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione della Si.Ca. Srl e se risultavano osservate, nella relativa redazione, le prescrizioni codicistiche ed i principi contabili con specifico riferimento agli ammortamenti, alle immobilizzazioni, ai crediti nonché ai debiti tributari e verso soci, ed, in generale, in relazione alle voci oggetto di censura da parte dell’attrice”.

Il primo Giudice ha sostanzialmente agito nell’esercizio del potere attribuitogli dall’art. 177 c.p.c. (“Le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate”), che consente al giudicante – su istanza delle parti o d’ufficio – di rivisitare la questione decisa ed eventualmente revocare o modificare il provvedimento istruttorio, qualora ritenuto non corretto o inopportuno.

Peraltro, anche sul punto il ricorso mostra di non confrontarsi con la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia, secondo cui eventuali contestazioni relative al contenuto dell’adottata statuizione avrebbero dovuto sollevarsi nella prima udienza successiva.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

 

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P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 6.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e accessori di legge; Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma il 22 aprile 2026.

Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2026.

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