Azione revocatoria parentela e coabitazione

Con l’ordinanza n. 13824 del 12 maggio 2026, la Corte di Cassazione, in sede civile, ha affrontato il tema dell’azione revocatoria ordinaria (lo strumento con cui i creditori possono far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle loro ragioni), fornendo un importante criterio interpretativo per la prova dell’intento fraudolento.

Nella sua ampia esposizione, la Suprema Corte stabilisce che è del tutto logico e congruo il ragionamento del giudice di merito che deduca l’intento del debitore di sottrarre un bene ai propri creditori basandosi sul rapporto di parentela esistente tra chi cede il bene (il disponente) e chi lo riceve (il terzo).

Tuttavia, i giudici di legittimità precisano che il semplice legame familiare, di per sé, può avere un significato variabile a seconda del contesto. Affinché la parentela costituisca una prova solida dell’intento di frodare i creditori, devono concorrere circostanze specifiche. In particolare, la presunzione di frode diventa forte e decisiva quando il rapporto si caratterizza per:

  1. Stretta vicinanza familiare (si tratta di parenti stretti).

  2. Coabitazione (le parti coinvolte nell’atto di trasferimento vivono sotto lo stesso tetto).

  3. Assenza di giustificazioni oggettive (non emerge nessun altro motivo valido e oggettivo in grado di spiegare la necessità o la logica economica del trasferimento patrimoniale).

In presenza di questi tre elementi, il trasferimento del bene viene legittimamente inquadrato come una manovra elusiva, rendendo pienamente accoglibile l’azione revocatoria a tutela dei creditori.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 maggio 2026| n. 13824.

Azione revocatoria parentela e coabitazione

 

Massima: In tema di azione revocatoria ordinaria, il convincimento del giudice di merito che desuma l’intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo, è logico e congruo, laddove tale rapporto – che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca – si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento.

 

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Responsabilita’ patrimoniale – Conservazione della garanzia patrimoniale – Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione – Condizioni e presupposti (esistenza del credito, ‘eventus damni, consilium fraudis et scientia damni’) requisito soggettivo – Prova per presunzioni – Vincolo di parentela tra il disponente ed il terzo – Rilevanza – Limiti.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. PIERA Pasqualina Anna- Consigliere

Dott. AMBROSI Condello Irene – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. TASSONE Stefania – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13334/2024 R.G. proposto da:

FI.FA., rappresentata e difesa dall’avvocato LA.CL., domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.

-ricorrente-

contro

NA. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato CE.LI., domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.

-controricorrente-

nonchè contro

BU.FR..

-intimato-

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n.

466/2024 depositata il 25/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.

Azione revocatoria parentela e coabitazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Fi.Fa. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 466 del 25 marzo 2024 con cui la Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza n. 528/2022 con cui il Tribunale di Massa aveva accolto l’azione revocatoria, proposta dalla società NA. Spa, avente ad oggetto l’atto di cessione immobiliare tra la medesima Fi.Fa. e Bu.Fr., coniugi separati, in esecuzione di accordi assunti in sede di separazione.

Resiste con controricorso la NA. Spa

Resta intimato Bu.Fr..

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

La società controricorrente, che nelle more aveva depositato istanza di anticipazione di udienza, ha depositato memoria illustrativa.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia “Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione art. 162, 1 comma c.p.c. e art. 294, 1 e 2 comma c.p.c. e art. 156 c.p.c.”.

Lamenta che, pur avendo riconosciuto la nullità dell’atto di citazione e, per l’effetto, della sentenza di primo grado, la corte territoriale ha rigettato l’istanza di rimessione in termini, e neppure ha ritenuto di disporre la rinnovazione degli atti, dunque statuendo erroneamente ed incorrendo nella violazione degli artt. 162 e 294 cod. proc. civ.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto

modo di affermare, in caso di nullità della citazione di primo

grado per vizi inerenti alla “vocatio in ius”, ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell’art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un’ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l’appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell’art. 294 c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., n. 2258 26/01/2022).

 

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1.3. A fondamento del suindicato principio le Sezioni Unite hanno in particolare osservato:

-che la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, derivante da vizi della vocatio in ius, ove non rilevata d’ufficio dal giudice né dal convenuto, che proprio in virtù di quella nullità è rimasto contumace, si propaga a tutti gli atti dipendenti ed inficia la sentenza di primo grado (art. 159 cod. proc. civ.). In applicazione dell’art. 161, comma 1, cod. proc. civ. essa va perciò dedotta nell’atto di appello quale motivo di impugnazione. Il giudice d’appello, sul duplice presupposto che l’impugnazione non sana gli atti del processo di primo grado dipendenti da quello introduttivo e che il giudizio deve svolgersi davanti a lui (non applicandosi l’art. 354 cod. proc. civ.), deve dichiarare la nullità e disporre altresì la rinnovazione di tutti gli atti compiuti dall’attore (o su sua richiesta) in primo grado nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante;

-che, tuttavia, la rinnovazione attiene alle sole “… attività difensive correlate e strettamente conseguenziali all’atto rinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini integrale ed

automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attività

difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. La rimessione in termini è, infatti, ristretta dall’art. 294 c.p.c. alle sole attività ormai precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall’ignoranza del processo….. Dunque, il giudice d’appello dispone la rinnovazione degli atti nulli espletati in primo grado, dipendenti dalla nullità della citazione, mediante ripetizione degli stessi nel contraddittorio delle parti, così riattribuendo al convenuto, che era rimasto contumace, quei poteri difensivi inesercitati ma non soggetti a preclusione. Secondo principio generale, invero, la rinnovazione, ad esempio, di una prova già invalidamente assunta si esaurisce nella nuova assunzione della stessa conformemente all’originaria allegazione del deducente, ostando la declaratoria di nullità al verificarsi di preclusioni o decadenze in dipendenza della iniziale assunzione, ma senza che in occasione della rinnovazione possa essere introdotta dalla controparte una prova contraria. La rimessione in termini, viceversa, è rimedio che riammette la parte all’esercizio di attività soggette a preclusione (quali, indicativamente, quelle di cui agli artt. 38, 167 e 183 c.p.c.), e però impone che la nullità della citazione abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo”;

-che pertanto ne consegue, secondo le Sezioni Unite, che quando il vizio dell’atto introduttivo dipende dall’inosservanza dei termini a comparire o dalla mancanza dell’avvertimento previsto dal n. 7 dell’art. 163 cod. proc. civ., opera l’art. 294 cod. proc. civ.: la rimessione in termini per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse resta cioè, “di regola, impedita dall’avvenuta conoscenza materiale dell’esistenza del processo, a differenza di quanto accade in ipotesi di omissione o assoluta incertezza del giudice adito”. Restano salve tuttavia “le ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto sia avvenuta in

tempo, comunque, non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione”;

 

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-che ad imporre queste conclusioni è “un’interpretazione orientata all’effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo”: permettere infatti al convenuto, che in primo grado ha patito una nullità per vizi della vocatio in ius non impedienti la conoscenza del processo di ripetere interamente il processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse, significherebbe infatti incoraggiare, da parte sua, strategie difensive dilatorie. Egli avrebbe, infatti, ben potuto chiedere la rimessione in termini costituendosi nel giudizio di primo grado, invece di attenderne l’esito e solo poi, risultato soccombente, impugnare. Attingere ad opposte conclusioni sarebbe perciò, come rilevato anche in dottrina, un incoraggiamento alla contumacia inverando una “… reazione ordinamentale… sproporzionata rispetto alla lesione del diritto di difesa addebitabile all’attore”.

1.4. Si è da questa Corte altresì precisato che “Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse, è impedita dall’avvenuta conoscenza materiale dell’esistenza del processo, salvo che il convenuto ne sia venuto a conoscenza in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione, ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell’intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse” (v. Cass., 7/7/2023, n. 19265).

1.5. Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione di tali principi.

Né la ricorrente, che si è limitata a svolgere una censura

generica ed assertiva, ha d’altro canto indicato in quali termini

abbia in sede di gravame dedotto la mancata conoscenza in tempo utile dell’esistenza del processo in capo all’ex coniuge, debitore ed autore dell’atto dispositivo oggetto di revocatoria.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.”.

Lamenta che la corte di merito è incorsa nella violazione dell’art. 2901 cod. civ. per aver ritenuto e qualificato in termini di atto a titolo gratuito, anziché a titolo oneroso, l’attribuzione, da parte di Bu.Fr. a Fi.Fa., odierna ricorrente, del bene immobile oggetto dell’azione revocatoria. Donde le erronee conclusioni assunte in punto di elemento soggettivo di quest’ultima, nella sua qualità di terzo beneficiario.

 

Azione revocatoria parentela e coabitazione

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Dalla lettura della motivazione, complessivamente intesa, risulta infatti: a) che la corte di merito ha valorizzato il fatto che nell’accordo di separazione l’atto fosse qualificato come ” a titolo gratuito”; b) che in sede di separazione la odierna ricorrente, beneficiaria dell’atto dispositivo, aveva dichiarato la sua “condizione di autosufficienza”; c) che, comunque, la corte di merito ha anche preso in considerazione, in ipotesi, che l’atto fosse da qualificare come a titolo oneroso (v. p. 14); d) che, in entrambi i casi, la corte di merito ha ritenuto sussistere, come già il Tribunale in prime cure, tutti i presupposti per l’accoglimento della esperita azione revocatoria.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, quando la sentenza di merito impugnata si fonda – come nel caso in esame, ove si è fatto riferimento anche all’ipotesi in cui l’atto dispositivo fosse da qualificare come “a titolo oneroso” e sussistessero comunque tutti i presupposti di accoglimento della proposta azione revocatoria – su più “rationes decidendi” autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a

sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è

indispensabile che il soccombente censuri tutte le “rationes; l’omessa impugnazione di una di essere rende, dunque, inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (v., tra le tante, Cass., n. 13880/2020; Cass., n. 17182/2020; Cass., n. 18641/2017; Cass, n. 2108/2012).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia “Art. 360 c. 1 n. 4, c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.”.

Lamenta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., per essere la corte di merito incorsa in errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova, ed in particolare per aver trascurato di considerare che Fi.Fa. aveva un reddito che non le garantiva il mantenimento del tenore di vita sino a quel momento goduto.

 

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3.1. Il motivo è inammissibile.

La società ricorrente anzitutto lamenta che “La Corte di Appello di Genova, al II capoverso della pagina n. 12 ed alle righe dalla n. 17 alla n. 22, della pagina 14 della Sentenza oggi impugnata, ha ritenuto che “… è evidente che con la cessione a titolo gratuito o non oneroso ad opera del Bu.Fr. in favore della moglie…” e che “… L’attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge a favore dell’altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento…”” e finisce poi per affermare che “Così motivando, però, la Corte di Appello ha completamente disatteso il contenuto degli Atti che sono stati ritualmente e tempestivamente introdotti nel Giudizio, nonché delle relative allegazioni”.

Le svolte censure non recano invero l’indicazione dell’errore sul contenuto oggettivo della prova, laddove “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell’informazione probatoria” (così Cass., Sez. Un., n. 5792 del 2024. V. altresì, conformemente, Cass., n. 13085 del 16/5/2025), e finiscono per sollecitare a questa Suprema Corte un riesame dell’apprezzamento dei fatti e delle prove, invece sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., tra le tante, Cass., n. 9097/2017; Cass., n. 16497/2019; Cass., n. 11863/2018; Cass., n. 29404/2017; Cass., n. 16056/2016).

4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia “Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.”.

Lamenta, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., per avere la corte di merito erroneamente ritenuto provata, in via presuntiva, l’esistenza dell’elemento soggettivo in capo a Fi.Fa., odierna ricorrente, quale beneficiaria dell’atto dispositivo.

 

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4.1. Il motivo è infondato.

La ricorrente censura solo una parte della motivazione, mentre trascura di confrontarsi con il passaggio motivazionale in cui la corte territoriale espressamente afferma “I/ coniuge Fi.Fa., al momento dell’atto di cessione per cui è causa, sapeva

incontestatamente che in favore dell’odierna appellata

sussistesse un debito di natura risarcitoria, e tale consapevolezza, indipendentemente dalle valutazioni svolte in appello in ordine alla contestuale conoscenza di controcrediti in capo al marito, è sufficiente ad integrare il requisito della scientia damni”.

Così argomentando, la corte di merito ha fatto invero piena applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui il convincimento del giudice di merito “che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l’intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo, è logica e congrua, laddove tale rapporto – che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca – si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti (nella specie, di madre e figlia) e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento” (v. Cass., 29/5/2013, n. 13447).

5. All’inammissibilità e infondatezza del ricorso consegue il rigetto del ricorso.

6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della società controricorrente, seguono la soccombenza.

 

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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 9.200,00 (di cui Euro 9.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della società controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di

merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 17 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2026.

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