Deposito telematico errore fatale e rimessione termini

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5302 del 9 marzo 2026, ha affrontato un importante principio in materia di processo telematico. La sentenza stabilisce che se il deposito di un atto viene rifiutato a causa di controlli automatici che rilevano un “errore fatale”, e questo errore non è specificato ulteriormente, o se viene fornito solo un codice generico e muto come “codice esito: -1”, il depositante ha diritto alla rimessione in termini. In queste circostanze, non è necessario condurre un’indagine ulteriore per determinare se l’errore bloccante sia imputabile al depositante.

La Corte ha chiarito che l’«errore fatale» in sé, quando non chiarito o basato su codici generici, costituisce già una causa non imputabile dell’esito negativo del controllo automatico. Pertanto, il depositante non è tenuto a dimostrare l’origine o la natura dell’errore, né la sua assenza di negligenza, per ottenere il prolungamento dei termini di deposito.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 marzo 2026| n. 5302

Deposito telematico errore fatale e rimessione termini

 

Massima: Qualora il rifiuto del deposito dell’atto dipenda dall’esito negativo dei controlli automatici per «errore fatale», senza ulteriori specificazioni o con indicazioni mute e generiche quale quella di «codice esito: -1», non vi è spazio per una indagine ulteriore circa l’imputabilità dell’errore bloccante a fatto del depositante il quale non ha dunque l’obbligo di dimostrare, per ottenere di essere rimesso in termini, anche la natura od origine di tale errore e la non imputabilità dello stesso a sua negligenza. L’«errore fatale» è, in tal caso, già di per sé causa non imputabile dell’esito negativo del controllo automatico.

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: PROCEDIMENTO CIVILE – Atti e procedimento – Rifiuto del deposito telematico dell’atto – Errore fatale – Necessità di indagine – Esclusione – Conseguenze. (Cpc, articoli 347 e 348)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Rel.

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira A. – Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso 6361/2025 proposti da:

Ca.Ma., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ca.Ci. e Ro.Ro., per procura speciale in atti;

– ricorrente –

– contro –

CA.BA. Spa; HA. Srl; in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Al.Im. e Ra.Ar., per procura speciale in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, n.26/2025, depositata in data 3 gennaio 2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/02/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

Deposito telematico errore fatale e rimessione termini

RILEVATO CHE

Con sentenza del 3.1.2025 la Corte d’Appello di Roma dichiarava improcedibile l’appello proposto da Ca.Ma., nei confronti della CA.BA. Spa, avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, del 28.5.2021, che aveva accolto la domanda dell’appellante di risoluzione contrattuale e di pagamento della somma di Euro 85.661,00 a titolo di risarcimento dei danni – ai sensi dell’art. 348 I comma c.p.c. – per essersi l’appellante stesso costituito oltre il termine di 10 giorni dalla data della notifica dell’atto di appello.

Al riguardo, la Corte territoriale osservava che: l’atto di impugnazione era stato notificato l’1.7.2021; il termine per l’iscrizione a ruolo della causa scadeva il 12 luglio 2021; l’appellante aveva tentato l’iscrizione a ruolo il 12 luglio 2021; in particolare, l’avv. Ro., per l’appellante, si vedeva recapitare nella propria casella pec la ricevuta di accettazione-deposito inviata dalla Corte di Appello in data 14.07.2021, terza pec, ore 11.52, nella quale si leggeva: “Errore imprevisto. Altro. il sistema non legge l’atto di appello. Atti rifiutati il 14.7.2021”; con ordinanza istruttoria era stato richiesto alla cancelleria di verificare se fosse leggibile l’atto di appello allegato alla nota di iscrizione a ruolo del 12.7.2021 e a depositare nota contenente l’esito della verifica entro il 15.10.2024; con nota di cancelleria in data 23.10.2024 era stato comunicato il seguente esito del disposto accertamento: “la busta relativa al deposito del 12.07.2021 è contenuta nell’ allegato n. 2 (PEC di consegna). All’interno della busta è presente un file in formato .enc che non è visualizzabile con gli strumenti e gli applicativi a disposizione di questa Cancelleria”; la causa veniva iscritta a ruolo il 15 luglio 2021; sul registro informatico della causa risultava, in data 16 luglio 2021, inserita un’annotazione sul malfunzionamento del sistema in data 12.07.2021 che aveva determinato l’illeggibilità dei relativi files, per causa non imputabile all’appellante; la terza pec, in ordine all’esito del controllo automatico del deposito in ordine all’errore imprevisto, segnalava la necessità di verifiche tecniche da parte dell’ufficio ricevente, consentendo all’appellante di reinviare l’iscrizione a ruolo con gli allegati in tempo per rispettare il termine del 12 luglio 2021 entro il quale effettuare l’iscrizione a ruolo; né d’altra parte risultava che l’appellante, ricevuta la terza pec, avesse tempestivamente chiesto alla Corte la rimessione in termini; infine, l’esito dell’accertamento eseguito dalla cancelleria il 23.10.2024 escludeva qualsiasi ipotesi di malfunzionamento del sistema informatico in data 12.7.2021; ne derivava che il mancato perfezionamento dell’iscrizione a ruolo del 12.7.2021 era dipeso da causa imputabile all’appellante, di talché la successiva iscrizione a ruolo del 15.7.2021 non poteva in alcun modo farsi retroagire al 12.7.2021, con conseguente improcedibilità dell’appello per la tardiva costituzione in giudizio della società appellante.

Ca.Ma. ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, affidandosi a quattro motivi. CA.BA. Spa e HA. Srl resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Deposito telematico errore fatale e rimessione termini

RITENUTO CHE

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 347-348, c.1, c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4, c.p.c., per aver la Corte d’Appello dichiarato improcedibile l’appello, per essersi l’appellante costituito oltre il termine di 10 giorni dalla data della notifica dell’atto di appello.

In particolare, il ricorrente lamenta che: la Corte territoriale ha ritenuto che all’appellante era imputabile il mancato perfezionamento dell’iscrizione a ruolo in quanto l’atto di appello presentava una criticità informatica originaria quale causa del malfunzionamento imprevisto del sistema informatico; era sostanzialmente impossibile per l’appellante eseguire nuovamente l’iscrizione a ruolo – che aveva generato una busta telematica con 1 atto principale e 9 depositi complementari – in appena 13 minuti prima dello scadere del termine finale del 12 luglio 2021.

Il secondo motivo denunzia vizio di motivazione in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Al riguardo, il ricorrente assume che: il secondo giudice ha totalmente omesso di considerare la circostanza che l’anomalia del deposito eseguito mediante invio telematico del 12.7.2021 era di tipo “ERROR” e non “FATAL”; tale circostanza assumeva un rilievo decisivo se si considera che l’Ufficio iscrizioni a ruolo della Corte d’Appello di Roma era, secondo la normativa ministeriale, obbligata ad accettare il deposito del 12.7.2021, avendo cura, tuttavia, di segnalare alla Corte ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata, come prescritto dall’art. 7 della Circolare del Ministero della Giustizia del 28 ottobre 2014.

Il terzo motivo denunzia vizio di motivazione in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4, c.p.c, e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, 2 comma, n. 4 c.p.c., per aver la Corte d’Appello incoerentemente statuito che l’esito dell’accertamento eseguito dalla cancelleria il 23.10.2024 escludeva qualsiasi ipotesi di malfunzionamento del sistema informatico in data 12.7.2021, pur avendo dato atto di aver esaminato la nota di cancelleria in data 23.10.2024 e prima ancora l’annotazione inserita sul registro informatico che aveva confermato “un malfunzionamento imprevisto del sistema informatico”, senza tener conto che non sussisteva alcun obbligo per il depositante di procedere all’immediato tentativo di un nuovo deposito.

Il quarto motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 153 e 294 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4, c.p.c., per non aver la Corte d’Appello riconosciuto che l’appellante fosse incorso in una decadenza a lui non imputabile, nonostante fossero presenti tutti i presupposti che legittimavano la rimessione in termini, da disporsi, ove necessario, anche d’ufficio, in quanto nulla poteva essere imputato al ricorrente che si era tempestivamente attivato ricevuta la terza pec che segnalava un errore imprevisto.

Il ricorrente adduceva, dunque, l’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest’ultima; e l’immediatezza della reazione, diretta a superarlo prontamente.

I quattro motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che valorizza il dato testuale dell’art. 16-bis, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012, dal combinato disposto delle norme in materia (in ordine alle quali quella regolamentare integra il contenuto precettivo della disposizione di rango primario) si ricava la regola per cui la tempestività del deposito va verificata con riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta seconda p.e.c.”, la quale attesta l’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del “sistema giustizia” (cfr., Cass., sez. 6 – L, 05/01/2023, n. 238; Cass., sez. 6-3, 10/10/2022, n. 29357; Cass., sez. U, 21/07/2022, n. 22834; Cass., sez. L, 19/01/2022, n. 12422; Cass., sez. 2, 12/07/2021, n. 19796; Cass., sez. 6 -1, 15/09/2020, n. 19163; Cass., sez. 6-1, 01/03/2018, n. 4787; Cass., sez. 6 -2, 19/01/2018, n. 1366).

Tuttavia, ponendo l’accento sul fatto che la struttura del procedimento di deposito telematico è a fattispecie progressiva, sicché la RdAC consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato, ma pur sempre provvisorio, altra parte della giurisprudenza ha precisato che il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della RdAC è condizionato dalla ricezione della terza e della quarta p.e.c. (in tal senso, Cass., sez. 6-1, 20/08/2020, n. 17404; Cass., sez. 6-1, 21/09/2022, n. 27654) e, quindi, al buon fine dell’intero procedimento, in tal modo riconoscendo la necessità di un positivo superamento dei controlli, automatici (art. 13, comma 7, D.M. Giustizia n. 44/2011 e art. 14, comma 7, delle Specifiche tecniche sul PCT di cui al provv. DGSIA del 16 aprile 2014) e manuali (articolo 13, comma 7, D.M. Giustizia n. 44/2011 e articolo 14, comma 10, delle specifiche tecniche sul PCT di cui al provv. DGSIA del 16 aprile 2014), documentati da queste ultime comunicazioni p.e.c. (Cass., sez. 1, 08/11/2019, n. 28982; Cass., sez. 6-1, 20/08/2020, n. 17404; Cass., sez. 6-1, 21/09/2022, n. 27654).

Ciò in quanto lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l’accettazione dell’atto da parte della cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione (cd. quarta pec); in caso di mancato completamento dell’iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l’esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo. Da tanto discende che, sebbene sia vero che il perfezionamento deve essere cronologicamente fissato al momento della seconda pec, come stabilisce l’art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179 del 2012, è altrettanto vero che detto perfezionamento è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli (Cass., n. 19307/2023).

Ora, premesso il suddetto impianto normativo e regolamentare di carattere generale, occorre verificarne la corretta applicazione nella fattispecie per cui è causa.

Il ricorrente, ai fini della rimessione in termini, ha allegato elementi atti diretti a comprovare di essere incorso in decadenza per causa ad esso non imputabile, come previsto dal secondo comma dell’art. 153 cpc: che richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e, cioè: l’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest’ultima, e l’immediatezza della reazione, diretta a superarlo prontamente (Cass. n. 2342/2022; n. 14348/2025).

Invero, la Corte d’Appello ha ritenuto che la costituzione dell’appellante non fosse tempestivamente avvenuta in quanto non risultava perfezionata la terza pec, per il cui invio era stato segnalato “ERROR, Errore imprevisto. Altro. IL SISTEMA NON LEGGE L’ATTO DI APPELLO”.

Al riguardo, il ricorrente rimarca il fatto che ciò fosse dipeso dall’asserito malfunzionamento del sistema, come sarebbe stato attestato dalla cancelleria alla quale la stessa Corte, con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, aveva richiesto informazioni.

Tuttavia, la stessa cancelleria aveva evidenziato, in risposta a specifica richiesta della Corte territoriale che il file allegato alla pec in questione non era leggibile, a differenza degli altri allegati.

Orbene, il ricorrente assume che la sentenza impugnata sia erronea nell’aver dichiarato l’improcedibilità dell’appello ritenendo che l’illeggibilità del file di costituzione fosse ad esso imputabile, e non dipendesse, invece, dal rilevato malfunzionamento.

Sulla tematica, giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale, in tema di deposito telematico del ricorso (ex art. 98 L.Fall.), nell’ipotesi in cui la quarta p.e.c. non dia esito favorevole, spetta alla parte attivarsi immediatamente per rimediare al mancato perfezionamento del deposito, provvedendo, alternativamente e secondo i casi, a) ad un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto; (b) ad una tempestiva formulazione dell’istanza di rimessione in termini, ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta, ma per fatto non imputabile alla parte; nel primo caso, a fronte di un’apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l’onere di completezza delle proprie deduzioni, allegando le ragioni indicate dalla cancelleria all’interno della quarta p.e.c. e contestando la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto (Cass., n. 15801/2025).

Ora, la Corte territoriale, pur rilevando, come detto, l’illeggibilità dell’errore, ha evidenziato che il ricorrente avrebbe potuto ripetere la procedura di deposito telematico dell’atto, escludendo dunque la sussistenza del diritto alla rimessione in termini. Ma tale argomentazione non è condivisibile.

Infatti, il ricorrente, avuta notizia, con la terza pec, del mancato deposito dell’atto di costituzione per il segnalato errore, a circa tredici minuti dallo scadere del termine per l’iscrizione a ruolo, del 12.7.2021, aveva effettuato il nuovo deposito il 15.7.2021. In particolare, l’Avv. Ro., per l’appellante, si vedeva recapitare nella propria casella PEC: 1) la ricevuta di accettazione principale – alle ore 23.46:20 del 12 luglio 2021; 2) la ricevuta di consegna – principale – alle ore 23.46:41; 3) la successiva ricevuta di esito controllo automatici deposito alle ore 23.47:37, nella quale si leggeva: “Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell’ufficio ricevente”; 4) a ricevuta di Accettazione Deposito inviata dalla Corte di Appello in data 14.07.2021, ore 11.52, nella quale si legge: “Errore imprevisto. Altro. IL SISTEMA NON LEGGE L’ATTO DI APPELLO. Atti rifiutati il 14.07.2021”.

Al riguardo, come si desume anche dalla sentenza impugnata, dopo l’interlocuzione tra l’avv. Ro. e l’ufficio del ruolo generale, in data 15 luglio 2021 il difensore inoltrava “nota deposito istanza di iscrizione a ruolo atto di appello avvenuta in data 12.07.2021” con la quale chiedeva: “che l’Ufficio preposto all’Iscrizione a Ruolo di Codesta Ecc.ma Corte di Appello, accertata la totale assenza di responsabilità ascrivibile all’odierno deducente, voglia riconoscere valido ed efficace il deposito già effettuato nei prescritti termini di legge ovvero accettare il presente deposito telematico con annotazione specifica che, a causa del malfunzionamento del gestore dei servizi telematici, detto deposito dovrà considerarsi avvenuto alla data effettiva del primo deposito, avvenuto in data 12.07.2021”;

La causa veniva iscritta a ruolo il 15 luglio 2021. Sul registro informatico della causa risulta, in data 16 luglio 2021, “inserita annotazione (oggetto: malfunzionamento del sistema in data 12.072021)” nella quale si legge “Note: Si fa presente che il deposito era stato effettuato in data 12.07.2021 ma, per un malfunzionamento imprevisto del sistema informatico” (SYSTEM ERROR ERRORE INATTESO LETTURA CONTENUTI DEPOSITO IMPOSSIBILE ESEGUIRE) rilevato dalla cancelleria, non era stato possibile procedere all’iscrizione a ruolo; né tantomeno è tecnicamente possibile, come già anticipato telefonicamente, modificare la data dell’iscrizione odierna con quella del primo deposito”.

La struttura del procedimento di deposito telematico, fattispecie a formazione progressiva (come desumibile dalla sopra richiamata giurisprudenza di questa Corte) contempla: a) controlli automatici che hanno ad oggetto la busta telematica – per la cui preparazione occorre utilizzare un software specifico per il PCT (come consolle avvocato o SLpct) – e non il suo contenuto sostanziale (riguardano l’indirizzo del mittente, il formato del messaggio, la completezza del suo contenuto e le sue dimensioni); b) il controllo automatico obbedisce a criteri meramente tecnici (può anche accadere che i sistemi non riescano ad aprire il messaggio contenuto nella busta per un problema nella crittografia dello stesso o per momentanei malfunzionamenti del sistema); c) i controlli sono condotti automaticamente dal sistema informatico di cui si avvale il gestore dei servizi telematici; d) mentre le anomalie warn ed error consentono, comunque, ai cancellieri di forzare il sistema e di accettare l’atto, quella fatal è, invece, insuperabile e non consente al cancelliere alcuna operazione; e) la segnalazione di “errore fatale”, in genere, e in particolare quella codificata come “codice esito: -1” non fornisce all’utente alcuna indicazione utile per la sua soluzione: il sintagma “errore fatale” è, infatti, espressione generica e omnicomprensiva che di per sé non evoca necessariamente un errore del depositante, ma esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico.

Discende da ciò che, ove il rifiuto del deposito dipenda dall’esito negativo dei controlli automatici per “errore fatale”, senza ulteriori specificazioni o con indicazioni mute e generiche quale quella di “codice esito: -1″, non vi è spazio per una indagine ulteriore circa l’imputabilità dell’errore bloccante a fatto del depositante il quale non ha dunque l’obbligo di dimostrare, per ottenere di essere rimesso in termini, anche la natura od origine di tale errore e la non imputabilità dello stesso a sua negligenza.

L'”errore fatale” è, in tal caso, già di per sé causa non imputabile dell’esito negativo del controllo automatico (Cass., n. 27766/2025; n. 69/2025); ne consegue la non condivisibilità di quanto statuito dalla Corte territoriale circa il rilievo che, siccome ” l’atto di appello era l’unico allegato che il sistema non era riuscito a leggere, doveva convenirsi con la società appellata che il suddetto file presentasse in origine (o in sede di creazione o in sede di invio) una criticità informatica che non aveva reso possibile l’apertura dello stesso, come confermato dalla quarta pec e dall’accertamento eseguito dalla cancelleria in data 23.10.2024″.

Per quanto esposto, è dunque meritevole d’accoglimento la doglianza secondo la quale il ricorrente non aveva l’obbligo di dover effettuare un nuovo ed immediato deposito dell’atto nel termine scadente il 12.7.2021, in quanto- a prescindere dall’oggettiva possibilità di un nuovo deposito in pochi minuti dallo scadere del termine- la riscontrata anomalia error consentiva, comunque, ai cancellieri di forzare il sistema e di accettare l’atto.

Sul punto, la ragione sostanziale del diniego della rimessione in termini era consistita nell’illeggibilità del file quale fatto imputabile al ricorrente, escludendo il lamentato malfunzionamento del sistema telematico.

Ma non è fondato neppure il rilievo contenuto nella sentenza impugnata secondo il quale non era stata presentata una tempestiva istanza di rimessione in termini.

Invero, premesso che tale istanza era stata formulata il 15.7.2021 contestualmente all’iscrizione a ruolo, come evidenziato nella citata recente giurisprudenza di questa Corte, nella fattispecie i rimedi sono due ed alternativi: la formulazione dell’istanza di rimessione in termini o la ripresa spontanea del procedimento di deposito telematico dell’atto mediante un nuovo invio. Nel caso specifico è dimostrato che gli appellanti avevano provveduto a un nuovo invio, questa volta accettato dal sistema appena tre giorni dopo la comunicazione dell’errore, ragion per cui il deposito dell’appello avrebbe dovuto ritenersi tempestivo (in tal senso, cit. Cass., n. 27766/2025; n. 69/2025).

Pertanto, nessun rilievo poteva comunque attribuirsi alla mancata presentazione di tempestiva istanza di rimessione in termini, resa non necessaria proprio dal secondo invio, occorrendo rilevare la non imputabilità dell’esito negativo del primo invio telematico e, dall’altro, la tempestività della reazione della parte, utilmente rappresentata dall’immediata ripetizione dell’invio telematico degli atti una volta avuta conoscenza delle ragioni, ad essa non imputabili, del rifiuto del primo deposito.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma la quale provvederà anche sul regime delle spese.

Deposito telematico errore fatale e rimessione termini

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 9 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2026.

 

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