Legittimario pretermesso riduzione precede la divisione

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Civile, del 5 marzo 2026, n. 4949, interviene con estrema linearità a fare chiarezza sulla corretta sequenza logica, temporale e processuale delle azioni che un legittimario totalmente pretermesso dall’eredità deve esperire per tutelare i propri diritti patrimoniali.

Il fulcro dogmatico della pronuncia risiede nello stabilire che, nell’ipotesi in cui un erede legittimario (come un figlio o il coniuge) sia stato del tutto escluso dalla successione — per effetto di un testamento che ha disposto dell’intero asse ereditario in favore di terzi o a causa di donazioni che hanno esaurito il patrimonio del de cuius —, l’azione di riduzione si pone in rapporto di assoluta propedeuticità rispetto alla divisione ereditaria e alla collazione dei beni, escludendo radicalmente la possibilità di un percorso inverso.

I giudici di legittimità fondano questa statuizione sulla natura stessa della pretermissione. Il legittimario che è stato totalmente escluso, infatti, al momento dell’apertura della successione non riveste la qualifica di erede, né si trova in una situazione di comunione ereditaria con i soggetti designati dal testatore. L’acquisto dello status e della qualità di coerede si realizza, per il pretermesso, in un unico e ben preciso momento: quello del positivo esercizio e accoglimento dell’azione di riduzione. Solo la sentenza che accoglie la riduzione, infatti, dichiara l’inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive della quota di riserva, inserendo retroattivamente il legittimario nella comunione dei beni ereditari.

Ne consegue, sul piano processuale, che prima del passaggio in giudicato o comunque del positivo esito del giudizio di riduzione, il legittimario pretermesso non ha la legittimazione per richiedere lo scioglimento della comunione tramite la divisione ereditaria, né può pretendere che i coeredi procedano alla collazione dei beni ricevuti in vita dal defunto. La collazione e la divisione presuppongono necessariamente l’esistenza di una comunione tra coeredi che, nel caso del pretermesso, non può giuridicamente sussistere finché non viene scardinata la disposizione testamentaria o donativa lesiva tramite l’azione di riduzione.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2026| n. 4949.

Legittimario pretermesso riduzione precede la divisione

 

Massima: Qualora il legittimario sia stato del tutto pretermesso dalla successione, è l’azione di riduzione ad essere propedeutica rispetto alla divisione e alla collazione, e non viceversa, visto che, in tale ipotesi, l’acquisto della qualità di erede da parte del legittimario pretermesso si verifica soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione, sicché prima di tale momento non possono essere richieste né la divisione ereditaria né la collazione dei beni.

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Legittimari – Pretermessi – Preliminare azione di riduzione – Necessità. (Cpc, articoli 127 e 175; Cc, articoli 557 e 564)
Successioni – Azione di riduzione – Legittimario pretermesso – Onere della prova – Valore della massa ereditaria – Esclusione totale dalla successione – Incertezza – Esclusione – Rapporto con divisione e collazione – Propedeuticità – Azione di restituzione contro il terzo acquirente

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta da:

Dott. GRASSO Giuseppe – Presidente

Dott. MACCARRONE Tiziana – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. DE GIORGIO Davide – Consigliere Rel.

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4115/2020 R.G. proposto da:

Ia.Ma., rappresentata e difesa dall’avvocato Sa.Ma.

– ricorrente –

contro

Ia.Gi., Ia.Pi., Ia.Ca. e Ia.Vi.

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1948/2019 depositata il 03/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal Consigliere Davide De Giorgio.

Legittimario pretermesso riduzione precede la divisione

FATTI DI CAUSA

Dalla sentenza impugnata risulta che Ia.Gi., Ia.Pi. e Ia.Ca. hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento il loro padre Ia.Sa., in quanto legittimari pretermessi dalla defunta madre Ro.Te., la quale, con testamento, aveva istituito quale unico erede il marito convenuto; a sua volta, quest’ultimo, con atto di “cessione in cambio di servizi” del 18.06.2008, aveva alienato i beni ereditari alla figlia Ia.Ma.

Gli attori hanno proposto nei confronti del padre domanda volta all’accertamento della lesione della legittima, alla caducazione, nei loro confronti, degli effetti traslativi dell’atto del 18.06.2008 e al conseguimento delle “dovute restituzioni”, oltre alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.

Deceduto il convenuto in corso di causa, il giudizio è stato riassunto nei confronti di Ia.Ma., oltre che, secondo quanto riportato nel ricorso, nei confronti di Ia.Vi., quest’ultimo rimasto contumace.

Con la sentenza di primo grado, il Tribunale, sulla scorta della C.T.U. espletata, ha dichiarato che le disposizioni contenute nel testamento olografo di Ro.Te. erano lesive delle quote di legittima degli attori nella misura di Euro 5.514,97 per ciascuno, ne ha disposto la riduzione mediante pagamento di una somma corrispondente alla misura della lesione, pronunciando la relativa condanna ai danni di Ia.Ma., cui il padre Salvatore, con atto inter vivos, aveva ceduto la nuda proprietà degli immobili pervenutigli per successione della moglie, ha compensato le spese processuali ed ha posto le spese di C.T.U. a carico di tutte le parti.

Impugnata detta decisione da parte di Ia.Ma., nella resistenza di Ia.Pi., Ia.Ca. e Ia.Vi. e nella contumacia di Ia.Gi., la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1948/2019 pubblicata il 03.10.2019, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato Ia.Ma. al pagamento, in favore di Ia.Gi., Ia.Ca. e Ia.Pi., della somma di Euro 4.849,99 per ciascuno, oltre interessi, confermando, nel resto, la decisione di primo grado, compensando le spese processuali tra le parti costituite e disponendo la loro irripetibilità rispetto a Ia.Gi..

Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che: – la caducazione degli effetti dell’atto di cessione dei beni ereditari in favore dell’appellante ex art. 563, comma primo, c.c. era conseguenza automatica dell’accoglimento dell’azione di riduzione proposta dagli attori; – l’appellante, la quale aveva partecipato al giudizio dopo il decesso del suo dante causa, quale erede del medesimo, senza concreto pregiudizio per la sua difesa, cumulava in sé anche la qualità di terza acquirente; – non era necessario che i legittimari pretermessi indicassero con esattezza il valore della massa ereditaria e della quota lesa, visto che la madre non aveva effettuato donazioni in vita ed aveva disposto per testamento unicamente in favore del marito; – gli attori avrebbero conseguito la qualità di eredi soltanto dopo il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, sicché essi, prima di allora, non potevano proporre domanda di divisione e di collazione; – tenuto conto dell’avvenuto prelievo, da parte del marito della de cuius, il giorno stesso della di lei morte, delle somme giacenti su un libretto di deposito intestato ad entrambi i coniugi e della mancanza di prova del loro ricevimento da parte della figlia, la quale, peraltro, neppure risultava univocamente essere unica erede del padre, ancorché nel possesso dei beni ereditari della madre, l’importo da corrispondersi ai fratelli attori andava proporzionalmente ridotto.

Ia.Ma. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello sulla scorta di tre motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensive.

Legittimario pretermesso riduzione precede la divisione

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la notificazione del ricorso nei confronti di Ia.Gi. è avvenuta a mezzo p.e.c. presso l’avv. Ir.Di., benché dalla sentenza impugnata risulti che la parte in questione non si era costituita nel giudizio di appello.

Tuttavia, essendo il ricorso prima facie infondato, non è necessario disporre la rinnovazione della notificazione in questione.

Invero, il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Pertanto, nella fattispecie sarebbe ingiustificata la fissazione di un termine per rinnovare la notificazione, in quanto la fissazione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali della parte rimasta intimata (cfr.: Cass. n. 11825/2025; Cass. n. 6924/2020; Cass. n. 16141/2019, Cass. n. 12515/2018).

2. Passando all’esame delle doglianze della ricorrente, il primo motivo è rubricato come segue: violazione dell’art. 360 comma I n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 132 c.p.c. e art. 557 e 564 c.c. – nullità della sentenza e/o violazione di legge per difetto di motivazione in merito alla mancata determinazione della quota di legittima lesa oggetto dell’azione di riduzione.

A dire della parte, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata da irriducibile contraddittorietà e da illogicità per non essere stato applicato il principio secondo cui chi propone l’azione di riduzione ha l’onere di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima lesa dal testatore. La ricorrente lamenta inoltre la violazione degli artt. 557 e 564 c.c., non avendo gli attori indicato le ragioni dell’azione di riduzione e avendo essi richiesto la semplice ricostruzione dell’asse ereditario senza esperire le azioni a ciò propedeutiche, indicate nella collazione e nel “conseguente” scioglimento della comunione.

Il motivo è infondato.

Per quanto concerne le norme sostanziali che si assumono violate, la ricorrente ha richiamato il principio di diritto, più volte affermato in sede di legittimità, secondo cui, in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore (cfr.: Cass. n. 13310/2002; Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 1357/2017).

Va tuttavia osservato che detto onere, finalizzato a permettere al giudice di stabilire se sia, o meno, avvenuta, e in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendosi solo in tal modo procedere alla sua reintegrazione (cfr.: Cass. n. 14473/2011), non ha carattere assoluto.

Si è, per esempio, precisato che il principio in questione non può essere applicato qualora il “de cuius” abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via, per reintegrare la quota riservata, se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della mancanza di “relictum” (cfr.: Cass. n. 16535/2020).

In un’altra occasione, è stato chiarito che la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l’entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima (cfr.: Cass. n. 17926/2020).

In concreto, la Corte d’Appello, rilevato che il principio di diritto di cui innanzi era stato formulato e si giustificava con riguardo a situazioni di incertezza sugli elementi fattuali posti a fondamento dell’azione, ha osservato che non poteva dirsi lo stesso nel caso di specie, “per la manifesta disparità di trattamento riservato da Ro.Te. al marito, istituito erede universale, rispetto ai figli, esclusi dalla successione senza essere stati gratificati, vivente la madre, da liberalità”, il che non lasciava adito ad incertezze sull’oggetto e sulle ragioni della domanda.

Infatti, premesso che gli attori avevano indicato i beni immobili relitti (cfr.: ricorso, a pag. 3), è evidente che, qualunque fosse il valore della massa ereditaria, la loro completa esclusione dalla successione materna implicava la lesione della loro quota di legittima.

Tale ragionamento è conforme a una corretta esegesi delle norme in tema di azione di riduzione.

Quanto al preteso vizio di motivazione, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).

Inoltre, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (cfr.: Cass. n. 12096/2018).

Alla luce di quanto sopra osservato, il vizio di motivazione non sussiste, visto che il ragionamento della Corte di merito non risulta né illogico o contraddittorio, né insufficiente a sorreggere la decisione.

In ogni caso, né l’art. 557 c.c. né l’art. 564 c.c. riguardano la riunione fittizia, disciplinata, invece, dall’art. 556 c.c.

Infine, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, ove il legittimario sia stato del tutto pretermesso dalla successione, è l’azione di riduzione ad essere propedeutica rispetto alla divisione ed alla collazione, e non viceversa, visto che, in tale ipotesi, l’acquisto della qualità di erede da parte del legittimario pretermesso si verifica soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione, sicché prima di tale momento non possono essere richieste né la divisione ereditaria né la collazione dei beni (cfr.: Cass. n. 368/2010; in senso analogo, si veda anche: Cass. n. 2914/2020).

3. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione dell’art. 360 comma I n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 737 e 563 c.c. per avere la Corte di merito erroneamente escluso che per esercitare la domanda di reintegrazione della quota di legittima sia obbligatorio esperire la collazione ex art. 737 comma I c.c. e per avere escluso che l’atto di cessione in cambio di servizi avrebbe dovuto essere impugnato con apposita domanda volta a comprovarne la simulazione per un eventuale difetto delle prestazioni dedotte.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui era stata esclusa la necessità di esperire la collazione, obbligatoria e propedeutica ai fini della ricostruzione della massa ereditaria, prima di proporre l’azione di reintegrazione della quota di legittima. Inoltre, poiché la cessione dei beni effettuata dal padre nei confronti della ricorrente era a titolo oneroso, gli attori avrebbero dovuto proporre, in relazione ad essa, domanda di accertamento della simulazione e la ricorrente stessa avrebbe dovuto partecipare al giudizio fin dall’origine e non solo quale erede del padre a seguito di riassunzione della causa. La domanda avversaria era inammissibile e improcedibile in assenza di preventiva richiesta di divisione ereditaria ed era illegittima la condanna della ricorrente a restituire il controvalore della massa ereditaria, di cui ella non era in possesso.

Il motivo è infondato.

In primo luogo, devono essere qui richiamate le considerazioni già svolte innanzi a riguardo all’erroneità della tesi secondo cui la divisione e la collazione sarebbero propedeutiche rispetto all’azione di riduzione.

Conseguentemente, è infondata l’ulteriore tesi concernente l’asserita inammissibilità e improcedibilità della domanda di riduzione.

In secondo luogo, deve rilevarsi che, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, la condanna dell’odierna ricorrente al pagamento pro quota del controvalore dei beni acquistati dal padre è stata pronunciata sulla scorta di quanto previsto dall’art. 563, primo comma, c.c., nel testo vigente ratione temporis: “Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili”.

Quanto a tale disposizione, si è affermato che, sebbene il codice preveda espressamente l’ipotesi dell’alienazione dei beni da parte del donatario e la proposizione dell’azione di restituzione contro i terzi acquirenti dei beni, soltanto dopo l’escussione dei beni del donatario (art. 563 comma 1 c.c.), in virtù della medesima ratio, che è quella di predisporre i mezzi per integrare la quota di riserva, gli stessi principi e le stesse regole si applicano al caso non disciplinato dell’alienazione da parte dell’erede o del legatario dei beni, i quali hanno formato oggetto delle disposizioni testamentarie, che hanno leso la legittima; pertanto, nel caso in cui, esercitata l’azione di riduzione, i beni siano stati alienati dagli eredi e dai legatari, può procedersi all’escussione nei loro confronti, e qualora la stessa si sia rivelata insoddisfacente, l’azione di restituzione può proporsi anche nei confronti dei terzi acquirenti, sempre che non siano maturate le condizioni in base alle quali ex art. 2652, n. 8, c.c., l’acquisto del terzo è fatto salvo dal legislatore (cfr.: Cass. n. 18280/2017).

In concreto, poi, il valore corrispondente alla misura della lesione è stato attribuito ai legittimari lesi con le modalità tipiche del diritto di credito, senza mettere in discussione la titolarità del compendio ceduto.

Alla luce di quanto precede, deve osservarsi, in primo luogo, che l’accoglimento della domanda di restituzione proposta dagli attori non si fonda su una supposta simulazione relativa dell’atto traslativo compiuto dal padre erede in favore dell’odierna ricorrente, rilevando, al contrario, l’atto in sé, a prescindere dalla sua natura gratuita od onerosa.

In secondo luogo, si rileva che l’odierna ricorrente cumula in capo a sé la legittimazione passiva tanto quale erede, ancorché non unica, dell’alienante, quanto nella qualità di terza acquirente.

Al riguardo, si è affermato che, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte, nonché di erede di altro soggetto, anch’esso parte del precedente grado di giudizio, la legale conoscenza, in proprio, dell’atto di gravame esclude la necessità di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, siccome contraria al principio di ragionevole durata del processo, stante l’unicità della parte in senso sostanziale (cfr.: Cass. n. 12317/2019; Cass. n. 6844/2012; Cass. n. 13411/2008). Lo stesso principio vale, per identità di ratio, nel caso inverso, in cui la parte, pur non essendo stata evocata in giudizio in proprio, lo sia stata nella qualità di erede di altro soggetto.

La Corte d’Appello ha dato atto dell’assenza di qualunque pregiudizio al diritto di difesa dell’appellante, odierna ricorrente, a causa della sua partecipazione al giudizio a partire dal decesso del dante causa, né in questa sede sono stati dedotti elementi concreti in senso contrario.

Pertanto, nella specie non è ravvisabile né un omesso esame di fatti decisivi, né una violazione delle norme citate dalla ricorrente.

4. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione dell’art. 360 comma I n. 5 (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) per avere omesso di considerare la nota del Ba.Di. del 10.10.2008, prodotta in giudizio, ove si evince che la somma del libretto di deposito di risparmio risultava prelevata dal Sig. Ia.Sa. il giorno stesso del decesso della de cuius Ro.Te.

Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe considerato che la somma giacente sul libretto di deposito a risparmio n. 7774514, aperto presso il Ba.Di. di C, era stata prelevata da Ia.Sa. il giorno stesso della morte della de cuius, sicché detta somma non era confluita nella disponibilità della ricorrente.

Il motivo è manifestamente infondato, visto che, a parte la palese contraddizione insita nella denuncia, al contempo, sia di un omesso esame che di un travisamento del medesimo dato (cfr.: ricorso, a pag. 9), in ogni caso, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la circostanza indicata dalla ricorrente (prelievo della somma depositata il giorno stesso della morte della de cuius e mancanza di prova circa il ricevimento di essa da parte della ricorrente medesima) è stata non soltanto considerata, ma anche utilizzata, insieme ad altri elementi, ai fini della riduzione dell’importo al cui pagamento la ricorrente era stata condannata in primo grado, e dunque a favore della parte in questione.

5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.

Non deve provvedersi sulle spese di legittimità, non avendo svolto gli intimati alcuna attività difensiva.

Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Legittimario pretermesso riduzione precede la divisione

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2026.

 

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