Ultrattività del mandato nonostante estinzione della società

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Civile, del 4 marzo 2026, n. 4911, affronta una complessa e rilevante questione di diritto processuale societario, focalizzandosi sugli effetti che la cancellazione di una società dal registro delle imprese produce sulla sua capacità di stare in giudizio e sulla validità delle notificazioni degli atti di impugnazione.

Sotto il profilo del diritto sostanziale e societario, la Suprema Corte ribadisce l’effetto tombale della cancellazione: a partire dal momento in cui questa si verifica, la società si estingue a tutti gli effetti e viene privata in via definitiva della propria capacità giuridica e della capacità di stare in giudizio.

Tuttavia, sul piano strettamente processuale, i giudici di legittimità introducono un fondamentale correttivo basato sul principio dell’“ultrattività del mandato” alla luce dell’articolo 300 del Codice di Procedura Civile (Cpc). Nell’ipotesi in cui l’evento estintivo della società si sia verificato nel corso del giudizio di secondo grado, ma prima che la causa sia stata trattenuta dal collegio per la decisione, la prosecuzione del rapporto processuale dipende dal comportamento del difensore. Se il procuratore costituito della società non provvede a dichiarare formalmente in udienza l’avvenuta estinzione, né la notifica alle controparti, il processo non si interrompe.

Il difensore, per l’appunto in virtù dell’ultrattività della procura alle liti originariamente conferita, continua a rappresentare la parte assistita a tutti gli effetti di legge, come se l’evento estintivo non si fosse mai verificato.

Di conseguenza, la Cassazione ha statuito che il ricorso per cassazione notificato dalla controparte alla società (sebbene quest’ultima fosse già giuridicamente estinta) presso il difensore costituito nei gradi di merito deve ritenersi ritualmente e validamente proposto. Questa interpretazione assicura la stabilità delle notifiche e tutela l’affidamento della parte impugnante, la quale non può essere penalizzata da eventi societari interni alla controparte che non siano stati debitamente emersi ed formalizzati nel perimetro del processo.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 marzo 2026| n. 4911.

Ultrattività del mandato nonostante estinzione della società.

 

Massima: La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l’evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell’articolo 300 del cpc, perdell'”ultrattività del mandato”, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto.

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: SOCIETÀ E IMPRESE – Cancellazione dal registro delle imprese – Evento verificatosi nel giudizio di secondo grado – Prima che la causa sia trattenuta in decisione – Conseguenze. (Cpc, articoli 299, 300, 331 e 332)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta da

Dott. GRASSO Giuseppe – Presidente

Dott. MACCARRONE Tiziana – Consigliere

Dott. DE GIORGIO Davide – Relatore

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

Dott. GRAZIANO Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4034/2021 R.G. proposto da

Al.Ca., in proprio ex art. 86 c.p.c.

-ricorrente-

contro

Of.Me. Snc di Sa.Al.

-intimata-

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4015/2020 depositata il 25/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere Davide De Giorgio.

Ultrattività del mandato nonostante estinzione della società.

FATTI DI CAUSA

Nel luglio 2005, Al.Ca. ha citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Sa.Al., Di.Gi. e l’Of.Me. Snc di Di.Gi. e Sa.Al., assumendo di essersi rivolto ad Sa.Al., socio, unitamente a Di.Gi., della predetta società, incaricandolo del rifacimento di entrambi i motori di un’imbarcazione di sua proprietà, e sostenendo che, all’esito dei lavori, e nonostante ulteriori plurimi interventi da parte di Sa.Al., i motori in questione erano risultati del tutto inadatti alla loro destinazione, sicché egli aveva comunicato a controparte la volontà di risolvere il contratto; l’attore ha quindi domandato la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti.

I tre convenuti si sono costituiti in giudizio con distinte comparse.

Sa.Al. ha affermato di aver operato in proprio, e non anche quale socio della società convenuta, e gli altri due convenuti hanno confermato tale circostanza, eccependo il loro difetto di legittimazione passiva; i convenuti si sono opposti all’accoglimento della domanda avversaria, eccependo, tra l’altro, la decadenza dalla garanzia per vizi; la società ha chiamato in causa la compagnia As.As. Spa, onde essere dalla stessa garantita in caso di soccombenza.

La terza chiamata si è opposta all’accoglimento della domanda di garanzia, sollevando, tra l’altro, eccezione di prescrizione.

Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Napoli ha condannato la società Of.Me. Snc di Di.Gi. e Sa.Al. al risarcimento dei danni in favore dell’attore, ha rigettato la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti di Sa.Al. e Di.Gi. in proprio, ha condannato la società a rifondere all’attore le spese del giudizio ed ha compensato le spese tra l’attore e Sa.Al. e Di.Gi. in proprio.

Impugnata detta sentenza da parte di Of.Me. Snc di Di.Gi. e Sa.Al. nei soli confronti di Al.Ca., nella resistenza di quest’ultimo, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4015/2020 pubblicata il 25.11.2020, in accoglimento dell’appello, ha rigettato la domanda dell’attore ed ha condannato lo stesso a rifondere all’appellante le spese del doppio grado di giudizio.

Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che – non era necessario integrare il contraddittorio nei confronti delle altre parti del primo grado di giudizio, in quanto non si verteva in ipotesi di litisconsorzio necessario e non era stato proposto appello, neppure incidentale, avverso le statuizioni che le riguardavano; – il cambio di denominazione della società appellante, verificatosi medio tempore, non aveva determinato il mutamento del soggetto nei cui confronti si era pronunciato il Tribunale; – l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese in corso di causa non poteva determinare l’interruzione del giudizio in assenza della relativa dichiarazione da parte del suo procuratore; – l’eccezione di decadenza dalla garanzia, pur non esaminata in primo grado, era comunque infondata; – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, mancava la prova del nesso di causalità tra gli interventi eseguiti da parte convenuta sui motori oggetto di causa ed il loro mancato funzionamento.

Al.Ca. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello sulla scorta di cinque motivi.

La società intimata non ha svolto attività difensive.

Ultrattività del mandato nonostante estinzione della società.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso per cassazione è stato proposto nei confronti della società appellante, la quale tuttavia, già nel corso del giudizio di appello, era stata cancellata dal registro delle imprese, come dedotto dallo stesso ricorrente.

Al riguardo, in generale, deve rilevarsi che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, tra l’altro, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso il suo procuratore, ai sensi dell’art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante (cfr. Cass., Sez. Un., n. 15295/2014; Cass. n. 20964/2018; Cass. n. 11193/2022).

In particolare, la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l’evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., per il principio dell'”ultrattività del mandato”, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto (cfr. Cass. n. 26495/2014; Cass. n. 5855/2015).

Pertanto, la notificazione alla società, pur estinta, deve essere considerata regolare.

2. Esigenze di priorità logica rendono opportuno esaminare il primo motivo del ricorso successivamente agli altri.

3. Il secondo motivo è rubricato come segue art. 360, comma 1, n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1453, 1458, 1469-bis, 1668, 2033, 2043 cod. civ.

In particolare, secondo il ricorrente, la Corte d’Appello ha errato nelle osservazioni formulate in ordine all’eccezione di decadenza, non avendo considerato che il committente non aveva fatto valere la responsabilità per vizi ex art. 1667 c.c., che i vizi dell’opera erano stati riconosciuti dall’appaltatore, che si trattava in ogni caso di vizi occulti, che non era mai stata sollevata siffatta eccezione e che il committente, non avendo accettato l’opera, non era tenuto ad alcun adempimento; a dire del ricorrente, se le difformità ed i vizi sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione, come nel caso di specie, il committente può chiedere ex art. 1668 c.c. la risoluzione del contratto, così come in effetti avvenuto, e non è tenuto a dimostrare la colpa dell’appaltatore, che si presume fino a prova contraria.

Il motivo è inammissibile.

Dalla sentenza impugnata risulta che i convenuti avevano sollevato l’eccezione di decadenza fin dal primo grado di giudizio e che la società appellante l’aveva reiterata anche in grado di appello.

La Corte distrettuale, pur rilevando che il Tribunale non si era pronunciato sul punto, ha affermato che l’eccezione non potesse trovare accoglimento.

Essendo tale pronuncia favorevole all’odierno ricorrente, egli deve ritenersi privo di interesse ad impugnare la sentenza di appello in ordine ad essa.

Infatti, nel giudizio di cassazione, l’interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole (cfr. Cass. n. 21230/2023).

Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23745/2020; Cass. n. 18998/2021).

Nell’enunciazione del motivo in esame, al contrario, mancano una ricognizione del contenuto normativo dei precetti indicati in rubrica ed un loro puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

4. Il terzo motivo è rubricato come segue art. 360, comma 1, n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 41 c.p., inteso come norma di carattere generale applicabile anche in sede civilistica in materia di nesso di causalità.

A dire del ricorrente, sarebbe erronea l’asserzione della Corte distrettuale circa la mancanza di prova del nesso causale tra l’attività svolta dall’appellante e i difetti di funzionamento, nonché di insufficienza della motivazione resa sul punto dal giudice di primo grado. Tenuto conto che la prova del nesso in questione richiede la dimostrazione che, in assenza della condotta antigiuridica, non si sarebbe prodotto l’evento dannoso, il tutto secondo la regola del “più probabile che non”, gli elementi acquisiti proverebbero l’esistenza dell’elemento in questione e sarebbe errata la diversa ricostruzione dei fatti operata dal giudice di secondo grado.

Il motivo è infondato.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 24054/2017; Cass. n. 25182/2024).

È stato chiarito, in proposito, che l’applicazione di una norma ad una fattispecie concreta asseritamente ricostruita dal provvedimento impugnato in modo erroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione di quella norma, ma può anche costituire espressione di un giudizio di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 15499/2004; Cass. n. 16132/2005; Cass. n. 10127/2006 ed altre conformi).

Nella specie, il ricorrente, lungi dall’individuare affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, assertivamente in contrasto con il precetto normativo, svolge una serie di considerazioni relative alle risultanze dell’istruttoria espletata, tra cui la C.T.U.

È dunque evidente che, con il motivo in esame, si richiede non già una corretta interpretazione delle norme, bensì un riesame del merito, precluso in sede di legittimità.

Sotto altro profilo, va osservato che la sentenza impugnata, sulla scorta di una dettagliata analisi delle risultanze degli accertamenti peritali e delle dichiarazioni rese dai testi, ha concluso che, avuto riguardo alla pluralità di soggetti che, su incarico del medesimo committente, avevano operato sul motore dell’imbarcazione, non poteva affermarsi, secondo un criterio di ragionevole probabilità, che il vizio fosse riconducibile ai lavori eseguiti dall’appellante.

L’accertamento in questione è in punto di fatto e non è dato ravvisare considerazioni giuridiche in contrasto con i principi di diritto richiamati dallo stesso ricorrente e affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

5. Il quarto motivo è rubricato come segue art. 360, comma 1, n. 4 nullità della sentenza per violazione della legge processuale in relazione agli artt. 342-348-bis-348-ter c.p.c.

In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia omesso, immotivatamente, di dichiarare l’inammissibilità del gravame ai sensi delle norme sopra citate, nonostante la richiesta in tal senso formulata.

Il motivo è infondato.

Per quanto concerne la pretesa violazione dell’art. 342 c.p.c., deve osservarsi che, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, e, in particolare, un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché, tuttavia, la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., Cass. n. 8077/2012; Cass. n. 134/2020; Cass. n. 41465/2021); è pertanto necessario che il motivo, rispetto al vizio qui denunciato, sia corredato, nel contesto delle argomentazioni svolte, della trascrizione dei passaggi dell’atto di appello idonee a ricondurre le censure al caso concreto.

Al contrario, nel caso di specie ciò non è avvenuto, essendo assente nel ricorso ogni indicazione specifica relativa all’atto in questione.

In secondo luogo, quanto alla censura di violazione o falsa applicazione dell’art. 348-bis c.p.c., sollevata per il fatto che il processo di appello non sia stato definito anticipatamente con la declaratoria di inammissibilità ivi prevista, si è affermato che la definizione del gravame nel merito, tra l’altro con il suo accoglimento, è scelta del giudice dell’appello che non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l’inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; tale inammissibilità, derivante da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ha i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata e pertanto, una volta non assunta, essa resta assorbita nella successiva decisione assunta con sentenza e ciò non solo se la pronuncia finale sia comunque di rigetto del gravame, ma anche se esso venga accolto; l’iter procedurale di cui alla norma in esame ha finalità semplificatorie che si realizzano, comportando l’impugnabilità diretta per cassazione della sentenza di primo grado nelle forme speciali regolate dall’art. 348-ter, co. 4, c.p.c., solo quando il giudice prescelga tale percorso decisorio e si esauriscono con la scelta del giudice stesso, in quanto la decisione sul merito supera e rende ininfluente ogni apprezzamento prognostico sul merito stesso; allorquando la decisione ai sensi dell’art. 348-ter, co. 1, c.p.c. non sia assunta, l’unico provvedimento impugnabile è la sentenza che definisce l’appello, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. n. 37272/2021).

In concreto, l’accoglimento del gravame da parte della Corte d’Appello rende, di per sé, ampiamente ragione dell’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 348-bis c.p.c.

6. Il quinto motivo è rubricato come segue art. 360, comma 1, n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2495 cod. civ. – 88-300 c.p.c.

Il ricorrente si duole dell’omessa declaratoria di interruzione del giudizio, a seguito della cancellazione della società appellante dal registro delle imprese, in assenza di dichiarazione dell’evento da parte del procuratore costituito, sostenendo l’illiceità della condotta processuale di controparte.

Il motivo è infondato.

Al riguardo, deve in primo luogo osservarsi che la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così – qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita – un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 2439/2024).

Sotto altro profilo, poi, deve considerarsi che le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono volte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo, sicché l’irregolare prosecuzione del giudizio, derivante dalla loro inosservanza, può essere fatta valere soltanto da quest’ultima, che dall’evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza pronunciata (cfr. Cass. n. 34867/2022).

Quanto all’asserita finalità illecita della condotta processuale della parte in questione, essa non può determinare la nullità o l’illegittimità della sentenza in assenza di norme che la prevedano e l’illecito può essere fatto valere, ove ne ricorrano i presupposti, in altra sede.

Per quanto concerne il cambio di denominazione della società, infine, la parte ha confermato l’esattezza delle indicazioni contenute nella sentenza impugnata, salvo che per una data – il che, tuttavia, a detta dello stesso ricorrente, “non cambia il finale” – affermando che la sua eccezione “non si fondava su questo aspetto”.

7. Il primo motivo è rubricato come segue art. 360, comma 1, n. 4 nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio in relazione agli artt. 101-102-331-332-350 c.p.c., 24 e 111 Cost.

In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti che avevano partecipato al primo grado del giudizio, tenuto conto anche della reiterazione dell’eccezione di decadenza da parte dell’appellante, la quale aveva pure prospettato la responsabilità di terzi, il che, sul piano processuale, avrebbe dovuto comportare la loro chiamata in causa ed il divieto di formulare domande nuove in appello. Secondo il ricorrente, il rapporto di solidarietà passiva tra i convenuti avrebbe determinato l’inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c. e comunque, in caso di scindibilità, avrebbe dovuto essere applicato il disposto dell’art. 332 c.p.c.

Il motivo va disatteso.

A prescindere da ulteriori considerazioni giuridiche, l’infondatezza nel merito della domanda dell’attore accertata dalla Corte d’Appello, ed il rigetto di tutti gli altri motivi del ricorso per cassazione qui in esame rendono inutile l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti non citati in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado, soggetti per i quali il ricorrente fa valere una pretesa responsabilità solidale.

Infatti, analogamente a quanto affermato in ipotesi di ricorso per cassazione infondato (cfr. Cass. n. 11825/2025), deve ritenersi che il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Pertanto, nella specie, sarebbe superflua l’assegnazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio, ciò traducendosi in un mero aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

8. Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.

Nulla va disposto sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ultrattività del mandato nonostante estinzione della società.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 12 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2026.

 

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