L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Civile, del 3 marzo 2026, n. 4803, affronta le delicate ricadute processuali delle operazioni straordinarie di natura societaria, concentrandosi in particolare sugli effetti della fusione per incorporazione intervenuta in corso di causa.
Il fulcro della decisione ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 2504-bis del Codice Civile (così come modificato dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003). I giudici di legittimità hanno ribadito che, in seguito al perfezionamento della fusione, si verifica un fenomeno di successione universale per cui tutti i diritti, gli obblighi e le posizioni giuridiche soggettive della società incorporata si trasferiscono in capo all’incorporante. Di riflesso, quest’ultima prosegue ininterrottamente in tutti i rapporti anteriori alla fusione, compresi quelli di natura strettamente processuale.
Sul piano pratico del diritto delle impugnazioni, la Suprema Corte ha statuito che la legittimazione attiva e passiva a promuovere o a ricevere un atto di impugnazione spetta, in via di principio, unicamente alla società incorporante. L’incorporata, avendo perso la propria autonoma soggettività giuridica, non è più il corretto referente processuale per lo sviluppo della lite.
Tuttavia, al fine di bilanciare le esigenze di certezza del diritto con la tutela del diritto di difesa delle controparti, l’ordinanza introduce una fondamentale eccezione e clausola di salvaguardia. Nell’ipotesi in cui la fusione sia stata regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese, ma la controparte processuale non sia stata concretamente resa edotta (ad esempio tramite apposita dichiarazione o notificazione nel giudizio) dell’avvenuto mutamento societario, l’atto di impugnazione può essere validamente notificato anche nei confronti della società incorporata. Questa deroga mira a impedire che l’incolpevole ignoranza del fatto modificativo si traduca in una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità del gravame, garantendo la tenuta e la regolarità del contraddittorio.
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 marzo 2026| n. 4803.
Fusione per incorporazione legittimazione e impugnazioni
Massima: In tema di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (come modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all’impugnazione spetta unicamente alla società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte di notificare l’atto di impugnazione anche nei confronti di quest’ultima, nel caso in cui, nonostante l’iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione.
Sentenza Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Interruzione del processo – Perdita della capacita’ processuale di una delle parti impugnazioni – Fusione per incorporazione – Legittimazione attiva e passiva in sede di impugnazione – Società incorporante – Sussistenza.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta da:
Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente
Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere-Relatore
Dott. VITRO’Silvia – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14028/2022 R.G. proposto da:
De.Fa., rappresentato e difeso dall’avvocato Bi.Ri.
-ricorrente-
contro
DO. Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome per conto di Si.NP. Srl, rappresentata e difesa dall’avvocato Al.Qu.
-controricorrente-
nonché contro
BA.MO. Spa
-intimata-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 7737/2021 depositata il 23/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro.
Fusione per incorporazione legittimazione e impugnazioni
FATTI DI CAUSA
1. – Il Tribunale di Velletri ha respinto l’opposizione proposta da De.Fa. al decreto ingiuntivo ottenuto da Mo.De. Spa, a mezzo della propria mandataria MP.Ge. Spa, per la somma di Euro 109.388,30 volta alla rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente e di un contratto di finanziamento in ragione dell’illegittimo addebito di somme per interessi anatocistici, CMS e usura, ritenendo: mancante la prova dell’applicazione di interessi usurari non avendo l’opponente specificato in quali periodi essa si sarebbe manifestata; rispettato, nel corso del rapporto, il principio di reciprocità per la capitalizzazione degli interessi passivi con esclusione di forme anatocistiche; generica la censura in punto di commissione di massimo scoperto.
2. – De.Fa. ha impugnato la sentenza e Ba.MP. Spa (anche quale incorporante per fusione di MP.Ge. Spa) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte d’Appello di Genova ha respinto l’impugnazione osservando che:
a) fermo l’onere della banca che vanti un credito ed intenda ottenerne il soddisfacimento del diritto di fornire la prova del fatto costitutivo attraverso la produzione dell’intera documentazione contrattuale e contabile, e considerato che ove la banca, invece, produca la documentazione contabile solo a partire da una certa data e la prima movimentazione trascritta nel primo della serie degli estratto canto prodotti risulti a debito per la correntista esso deve essere convertito “a zero” conteggiandosi, così, solo i movimenti successivi, nel caso di specie, alla data del 31.01.2001, il saldo era positivo per il correntista di Euro 88.645.582, essendo divenuto negativo solo successivamente e fino alla data di chiusura del conto;
b) perciò in tal caso spettava al correntista muovere contestazioni specifiche affermando, ad esempio, che il saldo attivo iniziale era più elevato e vi erano stati momenti di saldo passivo in ordine ai quali erano stati computati interessi ultralegali o anatocistici;
c) il correntista non aveva provato tale assunto;
d) ciò travolgeva tutte le censure in ordine alla prova del credito della banca, comprese quelle in punto applicazione di interessi anatocistici – rispetto ai quali l’appellante censurava la sentenza di primo grado poiché, non avendo la delibera CICR del 9.2.2000 effetto retroattivo, per il periodo 1993 -2000 il calcolo degli interesso a debito con tecniche anatocistiche era illegittimo: infatti il correntista aveva l’onere di produrre la documentazione comprovante l’applicazione vietata di tali interessi relativamente al rapporto contrattuale ante 31.03.2001
4. – Avverso detta sentenza ha proposto ricorso De.Fa. affidato ad un unico motivo di ricorso e corredata di memoria. Mo.De. Spa è rimasta intimata. Si è costituita resistendo con controricorso DO. Spa in nome e per conto di Si.NP. Srl quale cessionaria in blocco di un portafoglio di crediti, tra i quali quello per cui è causa.
Fusione per incorporazione legittimazione e impugnazioni
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità spiegata dall’intervenuta, DO. Spa che in nome e per conto della cessionaria Si.NP. Srl, osserva che il ricorso è stato proposto nei confronti di MP.Ge. Spa, mentre la sentenza d’appello era stata pronunciata nei confronti di Ba.Mo. Spa, che aveva in precedenza incorporato per fusione MP.Ge. Spa
1.1.- L’eccezione è fondata.
Il ricorso è stato proposto e notificato ad una società, MP.Ge. Spa, che, oltre a non aver mai partecipato al giudizio in proprio, bensì quale mandataria del titolare del diritto azionato (Ba.Mo. Spa) è estinta da un decennio essendo stato incorporata da Ba.Mo. Spa a seguito di fusione con effetto dal 12.05. 2013. (v. Sezioni Unite, sentenza n. 21970/2021).
Ne consegue che il ricorso per cassazione avrebbe dovuto rivolgersi ed essere notificato a Ba.Mo. Spa o, al più, alla cessionaria qui intervenuta come successore nel credito. Così non è stato e, quindi, il ricorso è inammissibile.
È noto, infatti, che “In ipotesi di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis cod. civ. intervenuta in corso di causa la legittimazione attiva e passiva all’impugnazione spetta alla sola società incorporante… che prosegue in tutti i rapporti anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte che non sia stata resa edotta della intervenuta fusione di notificare l’atto di impugnazione anche nei confronti di quest’ultima” (Cass. 14177/2019).
2.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo. Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140 sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell’importo di Euro 5.200,00di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’;art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2026.
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