Cassazione la Violenza fisica singola addebita separazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1007 del 19 gennaio 2026, ha riaffermato un principio fondamentale sulla gravità delle violenze fisiche nell’ambito familiare. La Suprema Corte ha stabilito che gli atti di violenza fisica, anche se concretizzatisi in un unico episodio di percosse, rappresentano una violazione dei doveri matrimoniali talmente grave e inaccettabile da fondare, di per sé soli, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche l’addebitabilità della separazione all’autore della violenza stessa. La sentenza precisa che l’addebito prescinde dall’entità degli effetti fisici, gravi o meno, prodotti dalle percosse. Inoltre, l’ordinanza sottolinea come nei rapporti familiari il ricorso a indizi costituisca quasi un percorso probatorio obbligato per il giudice per giungere alla verità processuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 gennaio 2026| n. 1007.

Cassazione la Violenza fisica singola addebita separazione

 

Massima: Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse. Inoltre, in materia di rapporti familiari il ricorso a indizi può costituire quasi un percorso probatorio obbligato per il giudice al fine di pervenire alla verità processuale.

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: SEPARAZIONE E DIVORZIO – Addebito – Violenze gravi dei doveri nascenti dal matrimonio – Anche consistiti in un unico episodio – Sussiste. (Cpc, articoli 183, 187 e 189; Cc, articolo 147, 148, 151 e 155)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere Rel.

Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21999/2024 R.G. proposto da:

Fr.Ce., rappresentata e difesa dall’avvocato MA.DO.

– ricorrente –

Contro

Ca.En., rappresentato e difeso dall’avvocato LU.CA.

– controricorrente –

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2080/2024 depositata il 12/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

Cassazione la Violenza fisica singola addebita separazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 12 luglio 2024, per quanto interessa, ha confermato la decisione di primo grado, nel giudizio di separazione personale dei coniugi Fr.Ce. e Ca.En..

Segnatamente, il Tribunale di Varese aveva dichiarato la separazione coniugi, rigettando la domanda di addebito in capo al marito, aveva quindi assegnato la casa coniugale al marito convivente con il figlio maggiorenne Ca.Em., ma non economicamente autosufficiente; aveva compensato per la metà le spese di lite e condannato per il restante 50% la moglie a rifonderle al marito ivi comprese le spese del sub procedimento ex art 342 bis e ter c.c. e relativo reclamo.

La Corte distrettuale ha disatteso l’appello proposto da Fr.Ce..

Fr.Ce. ha proposto ricorso per cassazione con dieci mezzi. Ca.En. ha replicato con controricorso illustrati con memoria.

È stata disposta la trattazione camerale.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

2.- L’eccezione di nullità del ricorso per mancata notifica iniziale dell’integrale ricorso, solo successivamente integrato, sollevata dal controricorrente, va disattesa.

La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia “ex tunc”, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese (Cass. Sez. U. n.18121/2016; Cass. n. 2537/2022).

Nel caso in esame la sentenza di appello era stata notificata al resistente il 15/07/2024; il ricorso è stato notificato una prima volta il 14/10/2024 incompleto, per come riferito dal controricorrente, e una seconda volta completo il 6/11/2024; il ricorso integrale è stato depositato al Desk il 22/10/2024. Il controricorso è stato depositato al Desk il 22/11/2024, deducendo vizio di prima notifica (solo ultima pagina) seguito da nuova notifica del ricorso il 6/11/2024.

Se ne deduce che la parte ricorrente si è tempestivamente attivata ed ha sanato il vizio della notifica, che il ricorso è stato depositato al Desk in versione integrale e che, quindi, non è stata pregiudicata l’intellegibilità del ricorso da parte del controricorrente che ha svolto difese nel merito esaurienti e pienamente consapevoli.

3.- I primi due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, denunciano: I) Violazione del combinato disposto degli artt. 360 nr. 4, 183, 187, 189 c.p.c. in merito alla presunta mancata reiterazione delle istanze istruttorie da parte ricorrente nel corso del giudizio di primo grado e di appello; II) Violazione del combinato disposto degli artt. 360 nr. 4, 134, c.p.c. sulla motivazione apparente dell’ordinanza istruttoria.

Essi vertono, sotto diversi profili, sul rigetto delle richieste istruttorie formulate dalla Fr.Ce. in primo e secondo grado al fine di dimostrare la fondatezza della domanda di addebito proposta nei confronti del marito deducendo, sin dalle conclusioni del ricorso per separazione che questi l’aveva sottoposta ai maltrattamenti fisici e morali descritti nella narrativa e non l’aveva protetta dai maltrattamenti del figlio e della signora T.G., esponendola ad aggressioni che avevano messo in grave pericolo la sua salute fisica e psicologica, considerata anche la fragilità estrema determinata dalla malattia di cui la ricorrente soffre (grave disabilità, causata da una emiparesi sinistra perinatale, che ha limitato le sue capacità motorie ma non quelle psichiche, costringendola ad una terapia farmacologica antiepilettica permanente, fol. 4, ric.). A parere della ricorrente le condotte dei signori Ca.En. ed Ca.Em. e della signora T. G. certamente integravano il reato di maltrattamenti in famiglia ed esponevano la ricorrente a gravissimi rischi per la sua integrità fisica e morale e per la sua salute ed erano tali da fondare la pronuncia di addebito.

I motivi sono fondati e vanno accolti.

Va rammentato che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass. n. 16420/2023; Cass. n. 5812/2016) e che le istanze istruttorie devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall’art. 359 cod. proc. civ. (Cass. n. 14135/2000; Cass. n. 17904/2003).

Orbene, la Corte distrettuale non si è attenuta a questi principi laddove ha disatteso i motivi di gravame concernenti le istanze istruttorie affermando che “La domanda di ammissione dei mezzi istruttori indicati da parte ricorrente nel corso del giudizio di primo grado sia con riferimento alla prova testimoniale, sia con riferimento alla perizia medico dinamica, è destituita di fondamento, come già chiarito dal Giudice di primo grado circa le prove orali, in quanto in sede di precisazioni delle conclusioni in primo grado parte ricorrente ha chiesto “revocare l’ordinanza in quanto priva di fondamento logico – giuridico”, senza aver reiterato l’istanza di ammissione delle prove e di rimessione della causa in istruttoria e il Tribunale, anche in caso di revoca dell’ordinanza istruttoria, non può d’ufficio rimettere la causa in istruttoria. Inoltre, anche in questo grado di giudizio parte appellante non ha riproposto in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie avendone fatto un generico richiamo esponendo “disporre l’ammissione dei mezzi istruttori indicati da parte ricorrente nel corso del giudizio di primo grado in quanto ammissibili e rilevanti, sia con riferimento alla prova testimoniale sia con riferimento alla perizia medico dinamica”” (fol. 6/7).

Invero, come si evince dal ricorso, che risponde al requisito di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. (fol. 18/20 del ric.), e dalla sentenza impugnata (fol. 4), la prospettazione di condotte gravemente pregiudizievoli per la Fr.Ce., in considerazione anche della patologia sofferta, trasmodate in atti di violenza e lesioni, tali da integrare il presupposto della pronuncia di addebito della separazione a carico del marito, aveva costituito la linea portante dell’esposizione dei fatti principali della vita coniugale, a dimostrazione delle quali erano state formulate richieste istruttorie relative a prove testimoniali costituende, depositati documenti (cartella clinica relativa alla frattura del setto nasale, documento del Centro Anti violenza, verbale di accesso dei carabinieri) ed era stata rappresentata l’esigenza di procedere ad una perizia medica.

A seguito del rigetto dell’istanza istruttoria ex art.183 c.p.c., nel foglio di precisazione delle conclusioni di primo grado era stata chiesto di dichiarare la nullità dell’ordinanza istruttoria pronunciata il 1 luglio 2023 perché affidata ad una formula di stile o di revocarla, insistendo nella domanda di pronuncia della separazione con addebito e nel verbale di udienza del 31.10.2022 la difesa di Fr.Ce. aveva insistito nella richiesta di ammissione delle prove articolate con la memoria ex art.183 c.p.c.

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Respinta nella sentenza di primo grado questa specifica richiesta, la relativa statuizione ha costituito oggetto di plurimi e specifici motivi di gravame (trascritti a fol. 28/34 del ric.).

Ebbene, questi motivi risultano disattesi dalla Corte di appello con motivazione formalistica e di stile, con statuizione che va cassata.

Va aggiunto che la valutazione delle prove documentali prodotte dalla ricorrente risulta fortemente influenzata dalla ritenuta inammissibilità della prova costituenda articolata, sol che si consideri, ad es., che la Corte di merito ha convenuto con il Tribunale che i documenti del pronto soccorso del 10.08.2021 (doc. 8 verbale pronto soccorso 10.8.2021″ ferita intracranica esposta sopracigliare” prognosi gg 20; 7.1, 7.2,7.3 fotografie della ferita) non comprovavano il cagionamento da parte del marito ed ha escluso la rilevanza della condanna per lesioni artt. 582-585 c.p. riportata dal marito, riguardante l’episodio dell’08.08.2021.

Ne consegue che va cassata la decisione nella parte in cui ha complessivamente disatteso la domanda di addebito formulata da Fr.Ce. e la Corte di merito dovrà procedere a rinnovare interamente la valutazione del relativo materiale probatorio, anche documentale, all’esito dell’esame delle richieste istruttorie formulate e dell’espletamento delle prove costituende e della perizia medica, ove ammesse.

A tal fine è d’uopo rammentare che, in tema di addebito della separazione, la valutazione dei singoli fatti accertati va condotta nel quadro complessivo degli esiti istruttori, alla luce del principio, più volte ribadito, secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass., n. 433/2016 e successive conformi). È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse (Cass., n. 7388/2017; Cass., n. 35249/2023). Inoltre, in materia di rapporti familiari il ricorso a indizi può costituire quasi un percorso probatorio obbligato per il giudice al fine di pervenire alla verità processuale. Tra gli indizi va sicuramente annoverata la testimonianza de relato ex parte actoris e le relazioni dei Servizi sociali che possono concorrere a determinare il convincimento del giudice; è naturale che ciò si verifichi nelle ipotesi in cui la testimonianza attenga a comportamenti riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dei testimoni (Cass. n.1095/1990; Cass. n. 2815/2006; Cass. n. 17773/2013; Cass. n.10021/2025 in mot. e successive conformi).

4.- Restano assorbiti i motivi quarto, sesto, settimo, ottavo e decimo, che attengo all’accertamento dei presupposti per la pronuncia di addebito, all’onere della prova ed alla liquidazione delle spese: IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in tema di ammissibilità di prove atipiche costituite da “Comunicazione trasmessa dal centro anti violenza, del verbale di accesso dei Carabiniere all’abitazione dei separandi, alla documentazione medica che certifica la rottura del setto nasale ” (fol. 45) che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non prodotta; VI) Violazione e falsa applicazione dell’art. 151 II in relazione all’art. 360 nr. 3 sull’addebito della separazione a causa della violenza fisica e morale; VII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. nr. 5 in relazione alla circostanza del ritenuto abbandono definitivo da parte sua della casa coniugale; VIII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c., in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c. in relazione alla sostituzione delle chiavi dell’abitazione familiare e X) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c. sulla condanna alle spese di lite.

5.- Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 335 sexies, 335 septies e 2697 c.c. e degli artt. 147, 148 e 155 quinquies c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in tema onere della prova in tema di mancato raggiungimento dell’autosufficienza da parte del figlio maggiorenne non affetto da grave handicap; il nono motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 335 sexies, 335 septies e 2697 c.c. e degli artt. 147, 148 e 155 quinquies c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omesso esame di un fatto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per quanto attiene all’assegnazione della casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente.

I motivi terzo e nono possono essere trattati congiuntamente per connessione e sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi.

La Corte distrettuale ha respinto la domanda di revoca dell’assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente perché ha ravvisato “una carenza di interesse alla sua proposizione, in quanto anche qualora venisse revocata la sig.ra Fr.Ce. non nutre alcun diritto a farvi rientro essendo intervenuta la risoluzione del diritto di abitazione in data 1.7.2022. A tal proposito diventa irrilevante accertare se lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne convivente con il padre sia da addebitare a sua inerzia nel ricercare un lavoro.” (fol. 8). Le due censure risultano fuori centro ed inammissibili perché focalizzate sull’autosufficienza economica o meno del figlio, piuttosto che sulla insussistenza o meno di un suo diritto di abitazione sulla casa.

6.- Il quinto motivo denuncia la violazione del combinato disposto dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c. in tema di mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, atteso che il marito – nella prospettazione della ricorrente – inizialmente si era opposto alla domanda di separazione.

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Il quinto motivo è infondato.

Come si evince dal motivo il giudizio di separazione venne introdotto da Fr.Ce. e la circostanza che il marito in un primo momento avesse chiesto di respingere la domanda di separazione per poi concludere per la separazione non integra alcuna violazione processuale, né la sentenza di accoglimento della domanda di separazione proposta da Fr.Ce. risulta resa con ultra petizione, risultando pienamente conforme alla domanda sullo status da questa introdotta e coltivata fino all’esito del giudizio.

7.- In conclusione, vanno accolti i motivi primo e secondo del ricorso, assorbiti i motivi quarto, sesto, settimo, ottavo e decimo, inammissibili il terzo e il nono motivo, infondato il quinto; la sentenza impugnata va cassata nei limiti di cui in motivazione con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione che provvederà al riesame in applicazione dei principi espressi, statuendo anche sulle spese del presente grado.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

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P.Q.M.

– Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2026.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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