Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 22 giugno 2016, n. 26052

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 22 giugno 2016, n. 26052

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico – Presidente
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
Dott. RICCIARELLI Massim – rel. Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
Avverso l’ordinanza del 03/12/2015 del Tribunale di Messina;
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso,
Udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LOY Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3/12/2015 il Tribunale di Messina, parzialmente accogliendo l’istanza di riesame proposta da (OMISSIS) avverso quella in data 5/11/2015, con la quale il G.I.P. di quel Tribunale aveva applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui agli articoli 81, 110, 319, 320 e 321 cod. pen., ha sostituito nei confronti del De Vincenzo detta misura cautelare con quella dell’interdizione per mesi dodici dall’esercizio di uffici direttivi all’interno di (OMISSIS) srl e di (OMISSIS) a r.l., nonche’ in imprese e uffici direttivi di persone giuridiche e imprese che operino nel settore dei servizi di igiene ambientale, della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Ha proposto ricorso il De Vincenzo, tramite i suoi difensori.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’articolo 273 cod. proc. pen. e articolo 319 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla conferma dei gravi indizi di colpevolezza.
Il nucleo della contestazione si sarebbe dovuto ravvisare nel fatto che (OMISSIS), pur su sollecitazione di (OMISSIS), aveva affidato al (OMISSIS) il servizio di manutenzione e riparazione di mezzi e attrezzature della societa’ (OMISSIS) spa e il servizio di smaltimento della raccolta differenziata, senza aver proceduto a regolare gara.
Il G.I.P. dopo aver respinto una prima richiesta del P.M. aveva parzialmente accolto la richiesta con l’ordinanza del 5/11/2015, peraltro ritenendo che nei confronti del (OMISSIS) non ricorressero gravi indizi e che non fosse riscontrata la partecipazione dello stesso agli illeciti profitti.
Il Giudice in tal modo aveva operato una modifica del fatto ipotizzato dal P.M., incidente sulla configurabilita’ del delitto di corruzione.
Gli atti oggetto di contestazione erano stati firmati dal (OMISSIS) nella qualita’ di amministratore di (OMISSIS) spa. Senza il concorso di lui, da ritenersi necessario, quale incaricato di pubblico servizio al quale attribuire il compimento di atti contrari a doveri, non sarebbe stata ravvisabile la corruzione di cui al capo b), contestato al (OMISSIS), tanto che contraddittoriamente era stata ravvisata la gravita’ indiziaria a carico del (OMISSIS) per il reato sub a), in quanto il rapporto non avrebbe potuto aver luogo senza la sua fattiva collaborazione.
Peraltro il Tribunale era incorso in vizio di motivazione nell’esaminare il quadro indiziario.
Gli elementi elencati nell’ordinanza impugnata concernevano conferimenti operati da (OMISSIS) spa a favore della societa’ del (OMISSIS), esorbitanti rispetto a quanto previsto nella provvisoria contestazione sub b), in cui si faceva riferimento all’incarico del 5/12/2012 relativo al servizio di manutenzione e riparazione di mezzi e attrezzature e al conferimento del servizio di smaltimento della raccolta differenziata alla (OMISSIS).
Illogiche erano le argomentazioni con le quali si erano confermati i gravi indizi di colpevolezza, sopperendosi al venir meno del concorso del (OMISSIS) e erroneamente interpretando l’ordine di servizio dell’11/9/2009 a firma di quest’ultimo, con cui era assegnato all’ (OMISSIS) il compito di diretta collaborazione con la Direzione Generale in tutte le attivita’ di (OMISSIS) spa, atto che non poteva conferire funzioni e poteri gestionali.
Non si sarebbe potuto richiamare l’orientamento giurisprudenziale relativo alla ravvisabilita’ della corruzione in assenza dell’esatta individuazione dell’atto contrario ai doveri d’ufficio, giacche’ nel caso di specie la contestazione era riferita ad atti specificamente individuati.
Inoltre le argomentazioni con cui il Tribunale aveva ripreso le valutazioni del G.I.P. per dimostrare l’inesistenza del rapporto di consulenza finanziaria che sarebbe intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS), stridevano con quanto rilevato dal G.I.P. nell’ordinanza del 20/6/2015, con cui era stata rigettata la richiesta del P.M., allorche’ era stata segnalata l’irrilevanza della mancanza di dipendenti o di una specifica sede.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullita’ e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto in termini diversi da quelli oggetto di contestazione.
L’esclusione del concorso dell’amministratore unico di (OMISSIS) spa veniva ad immutare il fatto, venendo meno la certezza sia in ordine ai fatti dai quali il ricorrente avrebbe dovuto difendersi sia in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a suo carico.
Per tale via era stata integrata la denunciata violazione di legge, a fronte del nucleo essenziale della contestazione: era stata infatti sostituita la posizione del (OMISSIS) con quella dell’ (OMISSIS), attribuendo a quest’ultimo poteri gestionali propri dell’amministratore unico, sulla base di un ordine di servizio inidoneo a conferire quei poteri, sia per la sua genericita’ sia perche’ la qualifica di collaboratore con la Direzione Generale, tanto meno con riferimento ad un organismo di diritto pubblico, non e’ prevista da alcuna norma.
Inoltre il fatto era stato immutato anche nella parte in cui era stato ravvisato un asservimento della funzione con riguardo alla posizione dell’ (OMISSIS).
Era invece da ritenersi che a fondamento della misura non potesse essere posto un fatto diverso da quello contestato.
Peraltro gli elementi elencati dal Tribunale a sostegno della gravita’ indiziaria non erano compresi ne’ previsti nel capo di imputazione e il riferimento ad essi dava luogo a motivazione apparente ed illogica.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 319 e 346-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto.
Nel caso di specie sarebbe stato semmai ipotizzabile il reato di cui all’articolo 346-bis cod. pen., che non avrebbe consentito l’applicazione di misura cautelare personale: l’ (OMISSIS) sfruttando gli stretti rapporti con il (OMISSIS) avrebbe influenzato quest’ultimo, facendo si’ che conferisse gli incarichi a (OMISSIS) spa e (OMISSIS).
Non era d’ostacolo la qualita’ di incaricato di pubblico servizio eventualmente rivestita dall’ (OMISSIS), giacche’ la norma prevede in tal caso una circostanza aggravante.
In relazione all’inquadramento dell’ordine di servizio dell’11/9/2009 era ravvisabile anche vizio di motivazione, essendosi ritenuto che il ruolo dell’ (OMISSIS) valesse a rendere inapplicabile l’articolo 346-bis cod. pen. nel presupposto che tale fattispecie sia ravvisabile solo quando l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio esuli dalla sfera di influenza del corrotto.
2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inesistenza del rapporto di intermediazione finanziaria intercorso tra (OMISSIS) e due societa’ facenti capo all’ (OMISSIS).
La difesa aveva fornito elementi volti a dimostrare l’effettivo svolgimento del rapporto di intermediazione in favore di (OMISSIS) mentre l’ordinanza impugnata aveva superato le doglianze difensive non offrendo elementi idonei a confutarle.
Contraddittoriamente era stato fatto riferimento alla documentazione acquisita in fase di indagine, che, invece di escluderlo, confermava l’operato di (OMISSIS), di (OMISSIS) e del loro amministratore.
Non rispondevano al vero le osservazioni, riprese dall’ordinanza genetica, secondo cui l’incarico avrebbe dovuto comportare un esito negoziale quale condizione per l’erogazione di provvigioni.
La scrittura privata del 13 luglio 2011 infatti per le prime due rate non prevedeva condizioni e per la terza ed ultima tranche relativa al 2013 prescriveva la predisposizione di documentazione necessaria per l’accesso al finanziamento.
Ricorreva dunque vizio di motivazione e le argomentazioni utilizzate dal Tribunale si sarebbero dovute reputare smentite dagli elementi acquisiti a seguito dello svolgimento di attivita’ investigativa e da quelli forniti dalla difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente. Gli stessi sono manifestamente infondati.
1.1. La circostanza che sia stata esclusa la gravita’ indiziaria con riferimento al reato di cui al capo B), nei confronti di (OMISSIS), non comporta un’immutazione del fatto oggetto di contestazione provvisoria.
In proposito deve sottolinearsi che l’ipotesi accusatoria si fonda sull’assunto che il (OMISSIS) abbia erogato somme a due societa’ facenti capo ad (OMISSIS), funzionario amministrativo-contabile della societa’ (OMISSIS) s.p.a., avendo in cambio ottenuto indebitamente appalti propiziati dalle sollecitazioni dell’ (OMISSIS) ed essendo stato favorito da quest’ultimo nella liquidazione dei mandati di pagamento.
In tale quadro, la posizione del (OMISSIS), amministratore unico di (OMISSIS), viene ad aggiungersi a quella degli altri soggetti coinvolti, avendo formalmente sottoscritto gli atti, ma senza che debba postularsene la consapevole partecipazione all’operazione illecita.
1.2. D’altro canto il ricorrente ha contestato la veste di incaricato di pubblico di servizio attribuita dai Giudici di merito all’ (OMISSIS), ma anche tale censura e’ manifestamente infondata.
Deve invero rilevarsi non solo che l’ (OMISSIS) gia’ ricopriva un incarico di estremo rilievo strategico, ma anche che con provvedimento dell’11/9/2009 l’amministratore unico (OMISSIS), in aggiunta al resto, gli aveva attribuito il compito di diretta collaborazione con la Direzione Generale in tutte le attivita’ di (OMISSIS) s.p.a.: per effetto di cio’ l’ (OMISSIS) aveva assunto il ruolo centrale, essendo dunque diventato l’uopo piu’ potente all’interno della societa’.
Nell’ordinanza genetica si legge (pag. 10) che “si puo’ concludere che l’ (OMISSIS), in ragione delle proprie mansioni in ambito contabile, in conseguenza dell’espressa disposizione adottata dal (OMISSIS), nonche’ in virtu’ di una situazione di fatto, abbia finito con lo svolgere compiti di vero e proprio amministratore dell’azienda, affiancandosi e sovrapponendosi -col consenso di quest’ultimo- al (OMISSIS), intervenendo direttamente tanto nelle scelte strategiche che in quelle operative dell’azienda”.
Il ricorrente non censura specificamente tale assunto, ma contesta l’idoneita’ del provvedimento del (OMISSIS), di cui si deduce la genericita’ e l’illegittimita’: in realta’ sia nell’ordinanza genetica sia in quella del Tribunale si sottolinea come quel provvedimento abbia in concreto consentito all’ (OMISSIS) di ingerirsi di fatto nell’amministrazione, il che comporta l’attribuzione al predetto della veste di incaricato di pubblico servizio, avendo egli di fatto assunto compiti corrispondenti, con il pieno consenso del soggetto preposto.
Del resto costituisce principio consolidato che “la qualifica di incaricato di pubblico servizio va riconosciuta a colui che, svolgendo di fatto attivita’ diverse da quelle inerenti alle mansioni istituzionalmente affidategli, sia effettivamente investito di un pubblico servizio, purche’ al compimento di tali attivita’ si accompagni, quanto meno, l’acquiescenza o la tolleranza o il consenso, anche tacito, della pubblica amministrazione (Cass. Sez. 6, n. 34086 del 26/6/2013, Bessone, rv. 257035; cfr. anche Cass. Sez. 6, n. 8070 del 2/2/2016, Autuori, rv. 266314).
1.3. E’ altresi’ irrilevante che i Giudici di merito abbiano fatto riferimento anche ad appalti ulteriori rispetto a quelli menzionati nella contestazione provvisoria.
Si osserva come, sulla base di un’ampia analisi degli elementi probatori acquisiti, sia stato rilevato dai Giudici di merito che il (OMISSIS) era stato in varia guisa favorito, avendo ottenuto appalti per attivita’ che (OMISSIS) avrebbe potuto svolgere con le proprie forze, senza necessita’ di esternalizzarle, e comunque senza ricorso a procedure di evidenza pubblica o anche senza indagine di mercato.
In tale quadro sono stati segnalati tutti gli appalti affidati, in essi compresi quelli specificamente enunciati nella provvisoria contestazione.
E’ stato inoltre sottolineato che l’ (OMISSIS) era solito favorire il (OMISSIS) nella liquidazione dei mandati di pagamento, suscitando rimostranze di altri soggetti interessati ad un sollecito pagamento.
E’ stato dunque delineato il complesso dei benefici di cui il (OMISSIS) ha potuto fruire, in una linea di continuita’, nel rapporto con (OMISSIS), il che ha consentito ai Giudici di merito di sottolineare che le erogazioni fatte in favore delle societa’ dell’ (OMISSIS) costituivano l’illecito corrispettivo di un patto corruttivo nel quale era dedotto non solo il compimento di singoli atti, ma anche e soprattutto la funzione e la discrezionalita’ dell’ (OMISSIS), il quale, secondo tale ricostruzione, esercitava i compiti affidatigli in modo da propiziare al (OMISSIS) indebiti vantaggi.
Il riferimento a tutti gli incarichi affidati dunque assume un valore probatorio assai significativo, anche per l’esatta interpretazione della contestazione provvisoria.
D’altro canto; sia l’ordinanza genetica sia quella del Tribunale hanno segnalato come sia ravvisabile la corruzione propria, per il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio, allorche’ il patto corruttivo non individui atti specifici ma una categoria di atti, implicanti l’asservimento della funzione del soggetto corrotto, che operi in modo da perseguire il vantaggio del corruttore e dunque faccia un uso distorto della discrezionalita’ di cui dispone (Cass. Sez. 6, n. 6056 del 23/9/2014, dep. nel 2015, Staffieri, rv. 262333; Cass. n. 47271 del 25/9/2014, Casarin, rv. 260732; cfr. anche Cass. Sez. 6, n. 18999 del 2/2/2016, Polizzi, non massimata, in cui viene esclusa nel caso di asservimento della funzione, implicante deviazione dell’esercizio della discrezionalita’, la configurabilita’ dell’ipotesi di cui all’articolo 318 cod. pen.).
Tale orientamento ben puo’ essere invocato nel caso di specie, al fine di interpretare la contestazione provvisoria, a prescindere dalla specifica menzione di determinati appalti, in quanto vale a connotare la complessiva contrarieta’ ai doveri di ufficio degli atti compiuti dall’ (OMISSIS) nel rapporto con il (OMISSIS).
In tale prospettiva la motivazione del provvedimento impugnato non risulta ne’ illogica ne’ meramente apparente, in quanto attraverso l’esame delle conversazioni intercettate e anche attraverso l’analisi delle dichiarazioni rese da fra l’altro da (OMISSIS) e (OMISSIS) ricostruisce il quadro indiziario che vale a connotare in termini di illecito sinallagma l’operato dell’ (OMISSIS) a vantaggio del (OMISSIS), nel quale e’ certamente compreso l’ambito che forma oggetto della contestazione provvisoria.
2. E’ manifestamente infondato il terzo motivo.
Poiche’ all’ (OMISSIS) e’ stata correttamente riconosciuta la veste di incaricato di pubblico servizio e poiche’ e’ stato rilevato che le erogazioni sono state fatte dal (OMISSIS) in funzione dell’esercizio dei compiti affidati allo stesso (OMISSIS), non e’ ravvisabile il reato di cui all’articolo 346-bis cod. pen., in cui la dazione o la promessa costituiscono il corrispettivo della mediazione illecita verso il pubblico agente con sfruttamento della relazione esistente con quest’ultimo: si e’ affermato in particolare che “il delitto di traffico di influenze, di cui all’articolo 346 bis cod. pen., (norma introdotta dalla L. n. 190 del 2012, articolo 1, comma 75) si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l’opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all’agente pubblico” (Cass. Sez. 6, 29789 del 27/6/2013, Angeleri, rv. 255618).
3. Il quarto motivo, che riprende anche temi parzialmente dedotti nel primo motivo, e’ ancora una volta manifestamente infondato, oltre che in parte generico.
3.1. Viene contestata la motivazione del provvedimento impugnato con riguardo al significato di copertura attribuito al rapporto di intermediazione che sarebbe intercorso tra la (OMISSIS) del (OMISSIS) e le societa’ dell’ (OMISSIS).
Nell’ambito del primo motivo viene inoltre sottolineato come le argomentazioni utilizzate sul punto dal Tribunale (a pag. 2) stridessero con quanto a suo tempo rilevato dal G.I.P. allorche’ in un’ordinanza del 20/6/2015 con cui era stata respinta una prima richiesta del P.M. era stato sottolineato che in relazione alle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) non aveva rilevanza la mancanza di dipendenti o di una specifica sede.
E’ pero’ di tutta evidenza l’irrilevanza di quanto osservato dal G.I.P. in una precedente ordinanza, dovendosi invece apprezzare la logicita’ della motivazione sulla cui base e’ stata applicata la misura cautelare di cui in questa sede si discute.
3.2. In tale prospettiva e’ stato rilevato dai Giudici di merito che l’ (OMISSIS) aveva giustificato le erogazioni fatte in favore delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) dal (OMISSIS), per un totale di circa 40.00.0,00 Euro, con una scrittura privata non registrata del 13 luglio 2011 con cui (OMISSIS) aveva conferito a (OMISSIS) un potere di rappresentanza per il trasferimento di un leasing immobiliare.
E’ stato dato atto dell’ulteriore documentazione prodotta, costituita da messaggi di posta elettronica nel periodo dall’autunno 2011 alla primavera del 2012 tra l’ (OMISSIS) e un dipendente della societa’ di leasing, nonche’ da altre mail, nel periodo tra l’autunno 2013 e l’inverno del 2014, tra l’ (OMISSIS) e tale Cassago che si interfacciava tra la finanziaria e (OMISSIS), con allegazione di altri documenti, descritti in nota anche dal primo giudice, in relazione ai quali non era stato chiarito il ruolo dell’ (OMISSIS).
Su tali basi e’ stato rilevato che il subentro nel leasing non era avvenuto e che non era dato comprendere dunque la ragione di compensi per complessivi 40.000,00 Euro rispetto all’attivita’ documentata.
E’ stato altresi’ osservato all’unisono con il primo Giudice che l’eventuale svolgimento dell’incarico avrebbe dovuto essere corredato da corrispondenza, proposte e richieste avanzate da (OMISSIS), quale rappresentante di (OMISSIS), e che lo stesso avrebbe dovuto comportare un esito negoziale, quale condizione per l’erogazione delle provvigioni, cio’ di cui avrebbe dovuto esservi riscontro documentale.
3.3. A fronte di cio’ il ricorrente sottolinea che i rilievi del Tribunale implicavano in realta’ lo svolgimento effettivo di attivita’ e che per contro la scrittura privata del 13 luglio 2011 non implicava un esito negoziale, in quanto i pagamenti delle due prime rate non prevedevano condizione mentre per quella relativa al 2013 era prevista solo la predisposizione della documentazione necessaria per l’accesso al finanziamento.
Ma a ben guardare tali censure non tengono conto del complesso delle argomentazioni sulla cui base i Giudici di merito hanno ritenuto che il rapporto di intermediazione costituisse una mera apparenza volta a giustificare le erogazioni intercorse nell’ambito del patto corruttivo.
Nell’ordinanza genetica, oltre a porre in luce ulteriori interessenze tra l’ (OMISSIS) e il (OMISSIS) (nell’ambito di (OMISSIS) s.r.l. che vede anche la partecipazione di Tecnologie Ambientali s.r.l. amministrata da (OMISSIS)), si e’ rilevato che nel 2011 l’ (OMISSIS) aveva chiuso gli uffici di (OMISSIS) per sopravvenute difficolta’ finanziare (dich. (OMISSIS): pag. 13 ordinanza del G.I.P.).
Si e’ inoltre osservato con riguardo all’invocato rapporto di intermediazione che la documentazione prodotta era disorganica, che da essa non era dato evincere lo svolgimento di una particolare attivita’ professionale, che gran parte della documentazione era costituita da atti non riconducibili all’ (OMISSIS). Si e’ rilevato inoltre che la scrittura privata prodotta non era registrata ne’ recante firma autenticata e che non era presente documentazione costituita da proposte e richieste avanzate da (OMISSIS).
Si e’ osservato ancora che non sarebbe stato ragionevole che il (OMISSIS) al vertice di una cospicua rete aziendale si rivolgesse all’ (OMISSIS), soggetto privo di specifica competenza nel campo.
Va inoltre e soprattutto rimarcato come il Tribunale nel far proprie tali argomentazioni del G.I.P. abbia altresi’ rilevato che lo stesso (OMISSIS) non era stato in grado di spiegare la causale degli esborsi effettuati in favore delle due societa’ dell’ (OMISSIS) (ordinanza del Tribunale a pag. 6).
3.4. In tale prospettiva le censure contenute nel ricorso risultano anche generiche, giacche’ se per un verso si deduce che non vi sarebbe stata necessita’ di un esito negoziale, non si chiarisce in che misura e sulla base di quale specifica documentazione sarebbe a mano a mano maturato il presupposto per l’erogazione delle varie tranches del compenso.
Nel ricorso inoltre non si spiega perche’ mai a fronte di una scrittura privata riguardante (OMISSIS) fossero state erogate somme in favore anche di (OMISSIS) e perche’ mai a fronte di un corrispettivo complessivo di Euro 30.000,00 fosse risultato il versamento di somme di importo superiore, a fronte del mancato raggiungimento del teorico obiettivo.
Inoltre, non viene dedotto alcunche’ in ordine alla circostanza che il (OMISSIS) si fosse dimostrato non in grado di giustificare i pagamenti.
A tale stregua, il motivo di ricorso risulta del tutto inidoneo a disarticolare le valutazioni dei Giudici di merito, volte ad accreditare l’assunto della sostanziale fittizieta’ di un rapporto destinato a celare la vera causale delle erogazioni, protrattesi con continuita’ nell’arco di circa quattro anni tra il 2011 e il 2014.
4. All’inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilita’, della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *