Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 maggio 2016, n. 21350

Il giudice non può negare la revoca degli arresti domiciliari o disporre misure interdittive nei confronti di manager accusati di aver commesso reati all’interno delle società, basandosi solo sul loro curriculum. Per essere in linea con le nuove norme sulle misure cautelari personali (legge 47/2015), occorre che il pericolo di “recidiva” sia concreto ed attuale, non solo ipotetico o astratto

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 23 maggio 2016, n. 21350

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 24/3/2016 del Tribunale di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Genova ha confermato l’ordinanza del 29 febbraio 2016 con la quale il giudice per le indagini preliminari di Genova aveva disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui all’articolo 110 c.p., articolo 81 c.p., comma 2, articolo 323 c.p., articolo 61 c.p., n. 2, commesso in (OMISSIS) dal (OMISSIS) al (OMISSIS); articolo 61 c.p., nn. 7 e 9, articolo 81 c.p., comma 2, articoli 110 e 356 c.p., articolo 640 c.p., comma 2, n. 1, commessi in (OMISSIS), nel (OMISSIS); articolo 61 c.p., n. 7, articolo 81 c.p., comma 2, articoli 110 e 356 c.p., articolo 640 c.p., comma 2, n. 1, commessi in (OMISSIS), dal (OMISSIS) a tutto il 2013; articolo 61 c.p., n. 9, e articolo 416 c.p., commi 1 e 2, in (OMISSIS), dal (OMISSIS), con condotta in permanenza fino a tutto il 2013; articoli 10 e 321, in rel. all’articolo 61 c.p., n. 2, articoli 319 e 320 c.p., in (OMISSIS), nel (OMISSIS); articoli 110 e 321, in rel. all’articolo 319 c.p., in (OMISSIS) il (OMISSIS).

2. Nell’ordinanza impugnata si da’ atto che le condotte illecite contestate allo (OMISSIS), in qualita’ di responsabile commerciale della (OMISSIS), riguardano l’illecita gestione della gara di appalto avente ad oggetto il servizio di raccolta differenziata della carta aggiudicato alla (OMISSIS) s.r.l. dalla soc. (OMISSIS) s.p.a.; le conseguenti frodi nell’esecuzione del contratto di appalto e nell’abusiva gestione dei rifiuti; il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di piu’ reati in materia di turbativa d’asta, abuso di atti di ufficio, frode in pubbliche forniture; la corruzione, nei confronti del responsabile (OMISSIS), ai fini dell’inserimento della soc. (OMISSIS) s.a.s tra i fornitori (OMISSIS), e nei confronti di tre vigili urbani al fine di evitare la segnalazione all’A.G. di fatti di rilevanza penale accertati in occasione di un incendio presso un impianto della (OMISSIS).

3. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere di quelle per le quali si procede evidenziando la gravita’ e molteplicita’ dei fatti posti in essere dallo (OMISSIS), in concorso con i coindagati, e la loro protrazione per un lungo arco temporale, circostanze che denotano un modus operandi abituale e consolidato nella gestione dell’impresa. Ha ritenuto irrilevante ai fini della cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari, la cessazione del rapporto lavorativo dello (OMISSIS) con la societa’ (OMISSIS) poiche’ l’indagato, dipendente della coop. (OMISSIS), svolge attivita’ lavorativa presso la sede della soc. F.lli (OMISSIS) s.n.c., in un settore analogo a quello della (OMISSIS) evidenziando che la soc. (OMISSIS) e’ risultata destinataria di un invito a presentare offerta per una gara di appalto indetta da (OMISSIS), conclusasi con l’aggiudicazione del contratto alla (OMISSIS), invito mai ricevuto dalla societa’ predetta perche’ inviato ad un vecchio indirizzo di posta elettronica.

4. Con i motivi di ricorso, qui sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore denuncia il vizio di violazione di legge, in rel. all’articolo 274 c.p.p., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata per la ritenuta sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati. In particolare il Tribunale ha omesso di valutare che gli addebiti ascritti allo (OMISSIS) sono risalenti agli anni 2012-2013; che le mansioni, di semplice impiegato, svolte dal ricorrente presso la soc. F.lli (OMISSIS) sono riconducibili ad un distinto contratto di lavoro e funzionalmente diverse da quelle esercitate presso la (OMISSIS), ove lo (OMISSIS) rivestiva una posizione di dipendenza diretta dai vertici della societa’. Ne’ si comprende la connotazione negativa attribuita all’assunzione dello (OMISSIS) presso una societa’ che sarebbe stata preordinatamente esclusa dalla gara vinta dal precedente datore di lavoro dello (OMISSIS) che, per l’eta’ e l’esperienza maturata, non poteva che restare nell’ambito dello specifico settore di competenza professionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

2. L’articolo 274 c.p.p., lettera c), modificato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, richiede, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, che il pericolo che l’indagato commetta altri delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede, deve essere “concreto e attuale”. E’ chiara, nella giurisprudenza di legittimita’, la nozione di attualita’ del pericolo, connotato che non e’ affatto nuovo nella norma richiamata essendo gia’ previsto dalla lettera a), e quindi con esclusivo riferimento all’esigenza cautelare relativa al pericolo per l’acquisizione o la genuinita’ della prova. Nel sistema vigente prima della modifica, la giurisprudenza di legittimita’ aveva affermato che l’attualita’ del pericolo va ravvisata nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per cui si procede (Sez. 6, n. 28618 del 5/4/2013, Vignali, Rv. 255857). Tale requisito, si precisava, non si identifica con quello della concretezza che richiede l’esistenza di elementi concreti sulla base dei quali e’ possibile affermare che l’imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioe’ che offendano lo stesso bene giuridico.

3. Mentre e’ rimasta isolata l’affermazione che l’espressa previsione del requisito dell’attualita’ del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, si configura come una mera endiadi e rappresenta un richiamo simbolico all’osservanza di una nozione gia’ presente nel sistema normativo preesistente alla novella, poiche’ insita in quella di concretezza (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265985), la giurisprudenza di legittimita’ intervenuta dopo la modifica normativa, al fine di distinguere l’attributo dell’attualita’ del pericolo da quello della concretezza del pericolo, ha affermato che, mentre questo richiama la necessaria esistenza di elementi “reali” dai quali si possa dedurre il pericolo, l’attualita’ del pericolo involge la valutazione di un pericolo prossimo all’epoca in cui viene applicata la misura (Sez. 2, n. 50343 del 3/12/2015, Capparelli, Rv. 265395) ovvero di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone ed altro, Rv. 265623), precisazioni che evidentemente rinviano alla comune nozione comune di attualita’ che indica l’essere in atto, ovvero l’essere sentito come vivo e presente. Ritiene il Collegio, condividendo tale accezione della nozione di attualita’ del pericolo, che il rafforzamento della previsione legislativa non possa essere ricondotto ad una mera ridondanza, anche alla luce del chiaro enunciato della relazione di accompagnamento che, a fronte delle tendenze restrittive della giurisprudenza di legittimita’ emerse in relazione all’interpretazione del requisito della concretezza del pericolo di reiterazione dello stesso genere, sottolineava a fondamento della introduzione del requisito dell’attualita’ del pericolo “l’esigenza di una valutazione piu’ stringente dell’effettiva pericolosita’ del prevenuto”. Non e’ superfluo evidenziare che la giurisprudenza, emblematica sul punto la richiamata sentenza n. 28618 del 5/4/2013, contrapponeva al requisito della concretezza del pericolo quello dell’attualita’ come attributo ontologicamente diverso dal primo per negarne la incidenza ai fini dell’adozione della misura, correlando la configurabilita’ del pericolo di reiterazione di cui alla lettera c) dell’articolo 274 “alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi concreti (cioe’ non meramente congetturali) idonei a consentire una prognosi di commissione di ulteriori delitti analoghi”. In uno sforzo di sintesi si e’, da ultimo, osservato che “di fatto la valutazione di attualita’ non puo’ che essere ancorata alla valutazione di emergenze concrete, ovvero efficacemente dimostrative della prossimita’ temporale degli eventi delittuosi pronosticati: il che genera la necessita’ di una valutazione contestuale dei due attributi, che non deve, tuttavia, elidere la specificita’ del requisito dell’attualita’”. (Sez. 2, 50343, cit.).

4. A queste coordinate non si e’ attenuta l’ordinanza impugnata che, pur dando atto della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente con la soc. (OMISSIS), non ne ha tratto le dovute conseguenze ai fini della verifica della sussistenza del pericolo, oltre che concreto, attuale, nell’accezione di un pericolo prossimo o vicino all’epoca in cui viene applicata la misura, di reiterazione di reati dello stesso genere.

5. E’, infatti, acquisito, a stregua dell’ordinanza impugnata non contestata sul punto, che le condotte illecite ascritte allo (OMISSIS), commesse sia nella fase di scelta del contraente che nella esecuzione degli appalti, sono state poste in essere a favore della soc. (OMISSIS) e il Tribunale non ha mancato di evidenziare, al fine della ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere, che i meccanismi fraudolenti escogitati dagli indagati, tra i quali lo (OMISSIS) che ivi svolgeva mansioni dirigenziali, erano strettamente connessi all’attivita’ imprenditoriale esercitata e costituivano una modalita’ operativa capace di assicurare l’esistenza, sotto il profilo della competitivita’ della (OMISSIS). Ritiene, viceversa, il Collegio che la cessazione del rapporto di lavoro dello (OMISSIS) con la (OMISSIS) non e’ idoneo a connotare in chiave di attualita’, nell’accezione indicata di occasione prossima favorevole alla commissione di nuovi reati, il pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere di quelli per i quali si procede, essendo venuto meno il rapporto di immedesimazione tra il dirigente e la societa’ in forza del quale lo (OMISSIS) ne attuava le politiche di acquisizione degli appalti e gestione illecita della loro esecuzione e che, secondo il provvedimento impugnato, erano stati eletti a sistema operativo della societa’ al fine della sua stessa permanenza sul mercato. Ne’ puo’ ritenersi che tale occasione discenda dalla circostanza che lo (OMISSIS) continui a svolgere l’attivita’ lavorativa in un settore merceologico (quello della gestione dei rifiuti) analogo non solo perche’ non risulta che la societa’ di cui e’ dipendente sia in qualche modo ingerita nel sistema illecito utilizzato dalla (OMISSIS) per l’acquisizione degli appalti e la loro gestione, ma anche perche’ non e’ dimostrata la possibilita’ dello (OMISSIS) di ingerirsi, in ragione della qualifica e mansioni impiegatizie ricoperte, nella gestione della societa’ e dei rapporti contrattuali della societa’ dalla quale dipende. Del tutto congetturale, infine, e’ l’accostamento tra la (OMISSIS) e l’impresa (OMISSIS), sede lavorativa dello (OMISSIS), poiche’ il Tribunale ha apprezzato un dato obiettivamente equivoco, quale quello dell’invio dell’invito di partecipazione ad una gara ad un indirizzo non piu’ attuale dell’impresa, come elemento preordinato al positivo esito della gara in favore della (OMISSIS) e, quindi, elemento destinato ad incidere sulla posizione dell’odierno ricorrente.

6. Dalle considerazioni svolte consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con l’immediata liberazione dello (OMISSIS), se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, ordina la liberazione di (OMISSIS) se non ristretto per altra causa. Si provveda a norma dell’articolo 626 c.p.p..

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