Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 23 maggio 2016, n. 21197

Nel caso di udienza di fronte al tribunale di sorveglianza per la modifica della misura cautelare la mancata notifica all’imputato determina la nullità dell’ordinanza

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 23 maggio 2016, n. 21197

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere
Dott. BONI Monica – Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 2770/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 16/01/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA;

lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza in data 16.01.2015 il Tribunale di Sorveglianza di Roma non concedeva alcuna misura alternativa a (OMISSIS), all’epoca ristretto agli arresti domiciliari ex articolo 656 c.p.p., comma 10, in espiazione della pena di anni tre, mesi nove e giorni dieci di reclusione di cui alla sentenza in data 23.09.2013 della Corte di Appello di Roma per porto illegale di armi, detenzione di armi clandestine, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che il (OMISSIS), ristretto agli arresti domiciliari esecutivi dal novembre 2013, aveva commesso un’evasione nel maggio 2014, riportando una condanna a mesi otto e giorni venti di reclusione in primo grado; nel corso degli arresti domiciliari aveva riportato altre condanne per fatti antecedenti; si precisava, inoltre, che l’evasione non era mai stata comunicata al Magistrato di Sorveglianza e che il regime di restrizione domestica si era mostrato inadeguato a contenere la recidivanza del (OMISSIS), per il quale l’unica forma espiativa adeguata era la restrizione carceraria.

Avverso detto decreto ricorre per cassazione il (OMISSIS) a mezzo del suo Difensore, deducendo che la data dell’udienza sopra indicata non era mai stata comunicata al (OMISSIS) o al suo Difensore e che il medesimo seguiva un programma terapeutico presso il Sert per cui gli poteva essere concessa la detenzione domiciliare, piu’ adeguata alla sua condizione di tossicodipendente.

Il P.G. si esprime per l’annullamento con rinvio, atteso che vi era stata un omissione nella notifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.

Si e’ detto sopra che il ricorrente, gia’ ristretto agli arresti domiciliari c.d. esecutivi, non ha ottenuto una misura alternativa, poiche’ il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha valutato negativamente la sua condotta, ritenendola significativa di una spinta recidivante.

L’interessato ha proposto ricorso avverso detta decisione: sfrondando lo stesso da considerazioni relative al beneficio penitenziario piu’ adeguato alla fattispecie (argomento che attiene al merito del procedimento e che in questa sede di legittimita’ non potrebbe comunque essere esaminato), va detto che il ricorso e’ fondamentalmente incentrato sulla mancanza di notifica al (OMISSIS) ed al suo Difensore, giacche’ si eccepisce che l’udienza – al termine della quale e’ stata emessa l’ordinanza sopra citata – si era tenuta senza alcuna notifica.

Orbene, dall’esame degli atti – esaminati da questa Corte che, con riguardo alle questioni procedurali di nullita’, e’ giudice anche del fatto – risulta che alla udienza tenuta dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 23.10.2014 l’interessato veniva indicato come presente: tuttavia si disponeva il rinvio per effettuare una notifica proprio all’interessato medesimo, ma non veniva precisato in alcun modo il motivo di questo rinvio (nel senso che non si specificava in quale difetto formale era incorsa la procedura).

La notifica disposta non veniva eseguita, o, per lo meno, agli atti non ve ne e’ prova.

La successiva udienza in data 16.01.2015 veniva tenuta senza la presenza dell’interessato, ma il verbale non reca alcun accenno alla circostanza della notifica, la quale non era presente in atti.

E cio’ ha rilevanti conseguenze.

Il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza e’ disciplinato, in forza dell’espresso rinvio dell’articolo 678 c.p.p., comma 1, dall’articolo 666 c.p.p.. L’inosservanza del terzo comma di tale articolo, concernente l’avviso all’interessato dell’udienza di discussione – che ha natura di decreto di citazione e deve essere notificato dall’ufficiale giudiziario – determina, al pari della mancata partecipazione del Difensore (articolo 666, comma 4), una nullita’ di ordine generale “ex” articolo 179 c.p.p., rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, inerendo alla costituzione del rapporto processuale, e cio’ anche se all’udienza sia stato presente un Difensore d’ufficio (Sez. 3, 29 maggio 1998, n. 1730, Viscione, massima n. 211550; cui adde: Sez. 1, 4 novembre 1967, n. 6168, Zicchitella, massima n. 209134; Sez. 1, 18 luglio 1994, n. 3637, Cipriano, massima n. 200047; Sez. 1, 18 gennaio 1994, n. 272, Sangiorgio, massima n. 196672).

Ne’ si puo’ ipotizzare che, alla udienza del 23.10.2014, presente l’interessato, vi sia stato un intento di far valere il provvedimento di rinvio quale notifica, ai sensi dell’articolo 148 c.p.p., comma 5: e cio’ sia perche’ veniva disposta appunto la notifica all’interessato sia perche’ l’ultima parte del comma ora citato richiede espressamente che di siffatta volonta’ deve essere fatta menzione nel verbale, circostanza comunque non avvenuta.

Ne consegue che il ricorso va accolto e che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

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