Violenza sessuale consumata e tentata

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|2 febbraio 2022| n. 3705.

Violenza sessuale consumata e tentata.

È configurabile il tentativo del delitto previsto dall’art. 609-quater, cod. pen., quando, pur in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti coinvolti, la condotta tenuta dall’imputato presenti i requisiti dell’idoneità e della univocità dell’invito a compiere atti sessuali, essendo diretta a raggiungere l’appagamento degli istinti dell’agente attraverso la violazione della libertà di autodeterminazione della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato gli estremi di tale reato nelle pressioni poste in essere dall’imputato nei confronti della persona offesa, consistite nella minaccia di mettere a conoscenza di terzi dettagli della sua vita intima se non avesse acconsentito a consumare con lui un rapporto sessuale).

Sentenza|2 febbraio 2022| n. 3705. Violenza sessuale consumata e tentata

Data udienza 1 dicembre 2021

Integrale

Tag – parola: Violenza sessuale consumata e tentata – Minorenne – Dichiarazioni della p.o. – Credibilità e attendibilità – Dibattimento – Contestazione suppletiva tardiva – Disciplina codicistica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo – Presidente
Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14.01.2021 della Corte di Appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CORBETTA Stefano;
letta la requisitoria redatta ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Tocci Stefano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. (OMISSIS), che chiede la conferma della sentenza impugnata.

Violenza sessuale consumata e tentata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Bergamo e appellata dall’imputato, la Corte di appello di Brescia riduceva a cinque anni e tre mesi la pena inflitta a carico di (OMISSIS), nel resto confermando la decisione impugnata, la quale, riconosciuta l’attenuante ex articolo 89 c.p. ed esclusa l’aggravante di cui all’articolo 609-ter c.p., n. 4, aveva affermato la penale responsabilita’ dell’imputato per i delitti di violenza sessuale consumata (capo A) e tentata (capo B), commessi in danno di (OMISSIS), all’epoca minorenne, secondo le modalita’ descritte nei capi di imputazione.
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, tramite il difensore di filucia, propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) in reazione agli articoli 360 e 191 c.p.p., articolo 117 disp. att. c.p.p., con riferimento all’estrazione dei dati contenuti nel telefono cellulare dell’imputato. Lamenta il ricorrente che i giudici di merito avrebbero erroneamente rigettato l’eccezione di nullita’ ed inutilizzabilita’ dei risultati dell’incidente probatorio, svoltosi per l’estrapolazione dei dati contenuti nel telefono cellulare dell’imputato, in quanto tale attivita’, inizialmente svolta dal perito senza la presenza della difesa e pertanto dichiarata nulla dal G.i.p., e’ stata ripetuta una seconda volta, nonostante trattavasi di attivita’ irripetibile, che e’ stata definitivamente compromessa dalle operazioni precedentemente svolte dal perito in assenza del contraddittorio. Dopo aver ricostruito i termini fattuali della vicenda, il difensore ribadisce l’impossibilita’ di rinnovazione dell’atto nullo sia per l’impossibilita’ ontologica di ripetizione dell’atto irripetibile, sia per l’insanabilita’ dell’atto colpito da nullita’ assoluta, sia, infine, in ragione del mancato rispetto delle cautele imposte dal legislatore per garantire la genuinita’ e l’attenclibilita’ della prova, non potendosi escludere che un perito informatico, con gli strumenti attuali, possa modificare o introdurre messaggi di testo o fotografie nel momento in cui viene a contatto con il dispositivo, se nessuno della difesa e’ presente.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione agli articoli 517 e 518 c.p.p., con riferimento alla contestazione suppletiva avanzata dal pubblico ministero in corso di istruzione dibattimentale all’udienza del 31 gennaio 2019. Assume il difensore che gli elementi posti a fondamento della contestazione di cui al capo 13) fossero gia’ noti alla pubblica accusa sin dalla indagini preliminari; essendo riporta; nella denuncia sporta dalla persona offesa, sicche’ non avrebbe potuto essere contestata nel corso dell’istruttoria. Aggiunge il ricorrente che non condivisibile e’ la risposta dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto insussistente la violazione degli articoli 517 e 518 c.p.p. per l’avvenuta concessione di un termine a difesa, come peraltro affermato da talune decisioni della Cassazione indicate nel ricorso.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione agli articoli 56 e 609-bis c.p., con riferimento al capo 2) ed ai requisiti di idoneita’ ed inequivocita’ della condotta ascritta all’imputato. Secondo il ricorrente, entrambi i giudici di’merito avrebbero desunto la idoneita’ e l’univocita’ degli atti dalla mera sussistenza della precedente condotta contestata nella forma consumata, al capo 1), il che renderebbe di per se’ idonei gli atti successivi, pur in assenza di atti tipici. Aggiunge il ricorrente che i messaggi ritenuti minatori della Corte di appello in realta’ non conterrebbero alcuna richiesta di compimento dell’atto sessuale. Sotto, altro profilo, ad avviso del ricorrente, la Corte sarebbe incorsa n un travisamento della prova, laddove la stessa. persona offesa, in sede di s.i.t. rese l’8 novembre 2011, ha affermato che l’imputato “non ha prospettato piu’ nessuna imposizione o minaccia, ma chiede un incontro”. Il fatto, pertanto, integrerebbe il reato di molestia ovvero il delitto di minaccia, da ritenersi prescritti.

 

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2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera b), c) ed e), in relazione all’articolo 530 c.p.p., commi 1 e 2, circa la prova dell’assenza del consenso al rapporto sessuale di cui al capo 1). Dopo aver riepilogato i termini fattuali della vicenda, ossia che l’imputato ha ammesso di avere avuto un rapporto sessuale con la persona offesa, ma di tipo consenziente, diversamente da quanto prospettato dalla vittima, assume il difensore che i giudici di merito hanno dato credito alla versione del (OMISSIS) peraltro costituitosi parte civile, senza un rigoroso e attento vaglio dell’attendibilita’ del dichiarante, e, in particolare, senza considerare le diciassette contraddizioni evidenziate con i motivi di appello. Ad avviso del ricorrente, pertanto, sarebbe ravvisabile il vizio di motivazione per avere la Corte di merito omesso di specificare le ragioni per ritenere superabili le numerose e macroscopiche contraddizioni che hanno contraddistinto, nelle diverse versioni rese nel tempo, il racconto della persona offesa.
2.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) in ordine alla capacita’ dell’imputato e il travisamento della prova. Assume il difensore che la Corte di merito ha omesso di considerare l’incapacita’ a mentire dell’imputato, come riferito dal perito; di conseguenza, nel confronto con la versione della persona offesa, proprio l’incapacita’ a mentire dell’imputato avrebbe dovuto far propendere per la genuinita’ della versione resa da costui.
2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) con riferimento alla o’ mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Lamenta il ricorrente che la Corte di merito, per un verso, si e’ limitata a ritenere adeguata la pena base, giudicandola proporzionata alla gravita’ dei fatti, obliterando di considerare gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p. e la funzione rieducativa della pena, e, per altro verso, ha negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche unicamente evidenziando la mancata resipiscenza da parte dell’imputato e il ritrovamento sul cellulare di costui di messaggi rivolti a un soggetto diverso dalla persona offesa, circostanza estranea al processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, al limite dell’inammissibilita’, e’ infondato.
2. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile.
3. Va premesso che la vicenda processuale e’ stata cosi’ ricostruita dal Tribunale (p. 3-4 della sentenza di primo grado).
Nel corso della’ perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’imputato eseguita il (OMISSIS), furono sequestrati quattro telefoni cellulari e otto memory card, per il cui esame il pubblico ministero aveva avviato accertamenti originariamente ritenuti irripetibili ex articolo 360 c.p.p..
A fronte della richiesta di incidente probatorio avanzata dalla difesa, revocata dal pubblico ministero la procedura di accertamento tecnico irripetibile, o’ il G.i.p., con ordinanza del 27 marzo 2012, sul presupposto che l’accertamento peritale, se disposto in dibattimento, avrebbe comportato una o’ sospensione superiore a sessanta giorni, accolse l’istanza, nominando perito il Dott. (OMISSIS), il quale, dopo la prima seduta di classificazione dei materiale sequestrato, senza dare avviso alle parti procedette all’estrapolazione dei dati contenuti nel materiale sequestrato, redigendo una relazione.
Dichiarata la nullita’ del primo esperimento e dei relativi esiti per violazione del diritto di difesa e ritenuta la ripetibilita’ dell’operazione, il G.i.p. dispose il rinnovo delle operazioni peritali, avvenuti nel contraddittorio con il consulente della difesa”.

 

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4. Cio’ posto, il motivo e’ aspecifico sotto due profili concorrenti.
4.1. In primo luogo, si osserva che i giudici di merito, in maniera convergente, hanno evidenziato come gli accertamenti peritali non hanno avuto oggetto dati suscettibili di modificazione, in quanto si sono concretizzati nella mera estrapolazione del testo di sms, di fotografie e di video, dati che rimangono inalterati anche a fronte di ripetute attivazione del software contenuto all’interno del telefono cellulare.
Del resto, il G.i.p, aveva disposto la perizia ai sensi non dell’articolo 392 c.p.p., comma 1, lettera f), (che considera il caso in cui lo stato della cosa “e’ soggetto a modificazione non evitabile”), ma dell’articolo 392 c.p.p., comma 2, ossia quando la perizia, se disposta in dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.
A fronte di cio’, il ricorrente, pur soffermandosi lungamente sull’irripetibilita’ delle operazioni di estrapolazione dei dati dal cellulare dell’imputato, nulla dice in ordine all’effettiva e concreta compromissione che avrebbero subito i dati estratti la seconda volta dal medesimo apparecchio. E’ evidente, infatti, che la compromissione invocata al fine di inficiare la validita’ probatoria di quanto estrapolato in occasione del rinnovamento della perizia non puo’ risolversi in una mera prospettazione ipotetica e teorica, come opina il ricorrente, laddove insinua la possibilita’ di possibili modificazioni o manipolazioni da parte del perito in occasione del primo accertamento, ma deve indicare, in maniera puntuale, un’alterazione effettiva del dato, non avendo peraltro il ricorrente nemmeno indicato quali dati, utilizzati per la decisione, siano stati compromessi, ne’ in cosa consista la denunciata compromissione.
Si osserva, inoltre, che il consulente di parte, che ha presenziato alla rinnovazione della perizia, nulla ha osservato in merito ad eventuali alterazioni, anche solo sospette, in relazione all’estrapolazione dei dati dal materiale sequestrato all’imputato.
4.2. L’aspecificita’ del motivo si coglie anche sotto un differente profilo.
A tal proposito, va richiamato il principio, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuita’, secondo cui, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilita’ di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilita’ per aspecificita’, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269218; in senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 30271 del 11/05/2017, dep. 16/06/2017, De Matteis, Rv. 270303).
Orbene, alla luce di tale principio, il ricorrente avrebbe dovuto indicare in maniera puntuale non solo i dati acquisiti nel corso dell’incidente probatorio affetti da inutilizzabilita’, ma soprattutto in che modo tale inutilizzabilita’ avrebbe inciso, disarticolandola, sulla tenuta logica della motivazione; il che non e’ avvenuto.

 

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5. Il secondo motivo e’ infondato.
5.1. Si richiama, a tal proposito, l’orientamento espresso da qbesta Corte di legittimita’, secondo cui, in tema di nuove contestazioni, va riconosciuto al pubblico ministero il potere di procedere, nel dibattimento, alla modifica dell’imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l’imputato ha facolta’ di chiedere al giudice un termine per contrastare l’accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l’oblazione (Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015, dep.02/03/2016, Rv.266081).
Ed invero, quanto ai limiti cronologici, la giurisprudenza prevalente, anche a Sezioni Unite (per tutti, Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 11/03/1999, Barbagallo, Rv. 212757-01), ammette la modifica dell’imputazione e la contestazione di un reato concorrente’ o di una circostanza aggravante dopo l’avvenuta apertura del dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale e quindi anche sulla sola baie degli atti gia’ acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
Si assume, infatti, non solo che non sussiste alcun limite temporale all’esercizio del potere di modificare l’imputazione in dibattimento, ma anche che, se dovessero opporsi i suddetti limiti, nel caso di reato concorrente, il procedimento, contrariamente alla logica di economia processuale, dovrebbe retrocedere alla fase delle indagini preliminari, e, nel caso di circostanza aggravante, la mancata contestazione della stessa nell’imputazione originaria risulterebbe irreparabile, essendo insuscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio penale.
5.2. Trascura inoltre, il ricorrente, che, nel caso di contestazione suppletiva ancorche’ “tardiva”, l’imputato non solo ha diritto a un termine a difesa, ma puo’ chiedere sia l’ammissione di nuove prove, sia un rito alternativo rispetto alla nuova imputazione.
5.3. Infatti, proprio con specifico riferimento alle contestazioni dibattimentali “tardive” o “patologiche” – relative, cioe’, a fatti che gia’ risultavano dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale – la Corte costituzione, con la sentenza n. 265 del 1994, ammise la possibilita’ di accedere al “patteggiamento”, perche’, in un caso del genere, non puo’ parlarsi di una libera assunzione da parte dell’imputato del rischio di una nuova contestazione nel dibattimento, dato che le sue determinazioni in ordine ai riti speciali erano state sviate da una condotta processuale anomala del pubblico ministero, il quale, appunto, avrebbe potuto sin dall’inizio procedere alla contestazione del fatto poi tardivamente elevata in corso di dibattimento. Gli articoli 516 e 517 c.p.p. furono percio’ dichiarati illegittimi, nella parte in cui non consentivano all’imputato di richiedere il patteggiamento, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerneva un fatto che gia’ risultava dagli atti di indagine, al momento dell’esercizio dell’azione penale.
Nel solco tracciato da quella decisione, con sentenza n. 333 del 2009 la Corte costituzionale dichiaro’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 517 c.p.p. “nella parte in cui non prevede la facolta’ dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto Che gia’ risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale”.

 

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L’articolo 517 c.p.p. fu, in seguito, nuovamente dichiarato illegittimo nella parte in cui non consentiva il patteggiamento (sentenza n. 184 del 2014) e il giudizio abbreviato (sentenza n. 139 del 2015), nel caso in cui il pubblico ministero abbia proceduto alla contestazione suppletiva “patologica” di una circostanza aggravante.
Orbene, per effetto delle indicate pronunce, la Corte costituzionale ha accomunato le fattispecie regolate dagli articoli 516 e 517 c.p.p. in analoghe declaratorie di illegittimita’ costituzionale inerenti alle contestazioni dibattimentali “tardive” o “patologiche”, consentendo all’imputato, anche casi del genere, l’esercizio dei diritti previsti per le contestazioni “fisiologiche”, e, quindi, evidentemente reputando la legittimita’ di tali contestazioni anche quando i fatti risultavano dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.
5.4. Non pertinente, infine, e’ il richiamo, evocato dal ricorrente, a Cass., Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, la quale ha affermato il principio secondo cui la sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mal contestata, neppure in fatto, costituendo violazione di disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio’ dell’azione penale, e’, nella pare relativa a tale statuizione, affetta da nullita’ assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento: un principio – e, prima ancora, una situazione fattuale – che nulla ha a che vedere con, la vicenda in esame.
6. Il terzo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
6.1. Si rammenta che come affermato da questa Corte, e’ configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito. soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneita’ a violare la liberta’ di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (Sez. 3, n. 45698 del 26/10/2011, dep. 07/12/2011, T., Rv. 251612; analogamente, pur con riferimento alla fattispecie ex articolo 609-quater c.p., cfr. Sez. 3, n. 27123 del 18/03/2015, dep. 30/06/2015, S., Rv. 264036; Sez. 3, n. 32926 del 11/04/2013, dep. 30/07/2013, Rv. 257273).
6.2. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato, con valutazione di fatto, che l’imputato stava facendo pressioni al fine di ottenere un incontro a fini sessuali, dietro la minaccia di inviare all’utenza che l’imputato ben sapeva appartenere a un conoscente della persona offesa,. tanto che questa, appunto, utilizzava quel cellulare, foto o messaggi relativi al precedente rapporto sessuale consumato. In altri termini, come logicamente ritenuto dalla Corte di merito, il contenuto minatorio del messaggio e’ evidente perche’ o la persona offesa acconsentiva ad avere un nuovo rapporto sessuale, o rischiava che suoi conoscenti sapessero della vicenda precedente;
La Corte di merito, inoltre, nel confrontarsi con l’argomentazione difensiva qui riprodotta, ha logicamente evidenziato che la circostanza secondo cui, nei giorni seguenti al messaggio contenente l’ultima minaccia e fino all’intervento degli operanti, l’imputato non abbia reiterato dette minacce insistendo solo per avere un incontro, non incide sulla valenza minatoria delle precedenti minacce, posto che la persona offesa bene sapeva che l’imputato era in possesso di informazioni e materiale per lui compromettente, che avrebbe potuto divulgare in caso non avesse acconsentito ad un nuovo incontro sessuale.
Una conclusione del genere non e’ affatto scalfita, ma trova conferma, nell’affermazione della persona offesa, riportata nel ricorso, la quale in sede di sommarie Informazioni, ha riferito che l’imputato “non ha prospettato piu’ nessuna imposizione o minaccia, ma chiede un incontro”: dove proprio l’avverbio “piu'” sta a evidentemente a significare la cessazione di una condotta che, in precedenza, era stata posta in essere.
7. Il quarto e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono inammissibili.

 

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7.1. Occorre ricordare che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta’ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicche’ sorto inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.
Sono infatti precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione del fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
7.2. Cio’ posto, il ricorrente non individua specifici elementi di illogicita’ della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata, ma, in maniera del tutto generica, contesta l’affermazione di attendibilita’ della persona offesa, come ritenuta, in maniera pienamente conforme, sia dal Tribunale, sia dalla Corte d’appello all’esito di un’analisi approfondita ed esaustiva (trattata, in particolare, alle p. 11-25 della sentenza di primo grado, e alle p. 55-58 della sentenza impugnata), in cui sono state sviscerate tutte le questioni poste dal ricorrente.
A fronte di un apparato motivazionale, adeguato e scevro da profili di illogicita’ manifesta, il ricorrente, a ben vedere, confeziona un motivo con cui sollecita una diversa valutazione delle prove: il che, come detto, non e’
consentito in sede di legittimita’, perche’ il controllo sulla motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando dunque preclusa a questa Corte la possibilita’ non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
7.3. Ne’ assume rilevanza l’assunto difensivo, dedotto con il quinto motivo, secondo cui la Corte di merito, nella valutazione delle due versioni, avrebbe dovuto considerare l’incapacita’ a mentire dell’imputato, come acclamata dal perito, e quindi a propendere per la ricostruzione dell’accaduto propugnata dal (OMISSIS), secondo cui il rapporto sessuale fu consenziente.
Per confutare tale rilievo, la Corte di merito ha logicamente osservato che l’imputato, come da lui stesso ammesso, aveva attirato la persona offesa facendo leva su una menzogna, ossia il presentarsi, nei messaggi scambiati con la vittima, come una donna, cio’ che confligge, all’evidenza, con la conclusione secondo cui l’imputato medesimo sarebbe credibile perche’ incapace di mentire, avendo concretamente dato prova dell’esatto contrario.
8. Il sesto motivo e’ inammissibile in relazione ad entrambi i profili dedotti.
8.1. Si osserva che, in accoglimento del motivo di appello, la Corte di merito ha operato una riduzione di pena, tuttavia individuata in misura. superiore al minimo edittale in ragione della gravita’ dei fatti, come ampiamente accertati.
A fronte di una motivazione del genere, la quale e’ frutto di una valutazione di fatto immune da profili di illogicita’, il ricorrente nemmeno indica elementi che, se valutati, avrebbero comportato l’irrogazione di una pena piu’ mite.
8.2. Con riguardo, poi, al mancato riconoscimento delle circostanze ex articolo 62-bis c.p., i giudici di merito, con doppia valutazione convergente, hanno constatato l’assenza di elementi valorizzabili a tal scopo, in cio’ facendo corretta applicazione del principio secondo cui l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalita’ del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, 281590). Nel caso in esame, inoltre, il ricorso e’ generico, non indicando alcun elemento, diverso dall’incensuratezza, che avrebbe giustificato una mitigazione della pena.
Si osserva, infine, che la Corte di merito ha individuato, come elemento ostativo, la circostanza che l’imputato abbia rivolto le proprie “attenzioni” nei confronti di altri soggetti: elemento che, lungi dall’essere estraneo al processo, come pretende il ricorrente, in realta’ e’ sintomatico della proclivita’ a delinquere, circostanza valutabile ex articolo 133 c.p. per negare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
9. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
L’imputato deve essere altresi’ condannato alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento in favore dello Stato, spese da liquidarsi dalla Corte, di appello mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli articoli 82 e 83 del citato Decreto del Presidente della Repubblica (cfr. SU n. 5464 del 26/09/2019, dep. 12/02/2020, De Falco, Rv. 277760).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Brescia con separato decreto di pagamento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

Violenza sessuale consumata e tentata

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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