Violazione dell’art. 112 c.p.c. ed error in procedendo

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 15 novembre 2018, n. 29390.

La massima estrapolata:

La violazione dell’art. 112 c.p.c. in base al quale il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa costituisce per costante giurisprudenza delle Sezioni Unite error in procedendo e non vizio relativo alla giurisdizione per violazione dei suoi limiti esterni. È pertanto inammissibile il ricorso alla Corte di Cassazione per rifiuto di giurisdizione nel caso si contesti ultrapetizione ovvero omissione di pronuncia o esame di un punto della controversia.

Sentenza 15 novembre 2018, n. 29390

Data udienza 27 febbraio 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez.

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez.

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 10423-2016 proposto da:
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’Ufficio di rappresentanza della regione stessa, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
COMUNE DI CORMONS;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5163/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 12/11/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2018 dal Consigliere CARLO DE CHIARA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. MATERA MARCELLO, che ha concluso in via principale per l’inammissibilita’, in subordine per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Nell’ambito del contenzioso introdotto da (OMISSIS) s.r.l. per il rilascio di un suolo di sua proprieta’ illegittimamente occupato ed espropriato e per il conseguente risarcimento del danno, il Consiglio di Stato ha respinto, tra l’altro, l’appello incidentale della Regione Friuli Venezia Giulia, indicata quale responsabile del danno nella sentenza del TAR impugnata, disattendendo in particolare la censura di extrapetizione sollevata dalla Regione, la quale sosteneva che la domanda risarcitoria della SIR non era in realta’ rivolta nei suoi confronti.
La Regione ricorre quindi per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria.
Le intimate (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. (societa’ derivante da vicende societarie che avevano interessato l’originario espropriante (OMISSIS)) resistono con separati controricorsi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I due motivi di ricorso recano entrambi la censura di “rifiuto di giurisdizione”, sotto il profilo, il primo, della ultrapetizione e, il secondo, della omissione di pronuncia o di esame di un punto della controversia da parte del Consiglio di Stato, in violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Essi sono pertanto inammissibili perche’, secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la violazione dell’articolo 112 c.p.c. costituisce error in procedendo, non vizio attinente alla giurisdizione per violazione dei suoi limiti esterni (ex multis, Cass. Sez. U. 16849/2012, 1378/2006, 8229/2002).
L’inammissibilita’ dei motivi comporta l’inammissibilita’ del ricorso stesso.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

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