Atto posto in essere dal legale rappresentante in assenza di delibera

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29652.

La massima estrapolata:

In tema di società di capitali, l’atto posto in essere dal legale rappresentante in assenza di delibera sociale e senza spendita del nome della società va equiparato al negozio concluso dal falsus procurator, e quindi inidoneo a produrre obbligazioni nei confronti della società, salvo ratifica da parte degli organi istituzionalmente preposti (F. Cia).

Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29652

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13140/2014 proposto persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS)
(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente c/ricorrente al ricorso incidentale –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), n.q. di eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), n.q. di eredi di (OMISSIS) a sua volta erede di (OMISSIS) e (OMISSIS), il primo di essi ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), tutti gli altri rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo Studio (OMISSIS);
– c/ric. ricorrenti incidentali –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– c/ricorrente al ricorso principale ed incidentale –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), n.q. di erede di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 333/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 29/04/2013, unitamente alla sentenza parziale n. 605/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 14/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/05/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1981 i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) agirono in giudizio nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS) per ottenere, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., il trasferimento degli appartamenti realizzati da (OMISSIS) sul suolo edificatorio di loro proprieta’. A sostegno della domanda gli attori allegarono la scrittura privata in data 16 aprile 1978 con la quale, unitamente ai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), essi attori avevano ceduto al (OMISSIS) e al (OMISSIS), che agivano in proprio e in qualita’ di soci della (OMISSIS), il terreno in oggetto e pattuito il corrispettivo in parte in danaro e in parte con il trasferimento, in permuta, di appartamenti e dedussero che la scrittura aveva ricevuto solo parziale esecuzione, con il perfezionamento della cessione del terreno alla (OMISSIS), in data 12 luglio 1978. In via subordinata, gli attori formularono domanda risarcitoria.
I convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), il primo anche in qualita’ di legale rappresentante di (OMISSIS) srl, eccepirono di non essere legittimati passivi, in quanto la scrittura aveva creato obblighi esclusivamente a carico della (OMISSIS), contestando in ogni caso la nullita’ per indeterminatezza della scrittura stessa.
Chiamati in causa dai convenuti, si costituirono gli altri due contraenti, i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), i quali addussero che la (OMISSIS) aveva trasferito loro la proprieta’ di quattro appartamento con scrittura privata in data 12 febbraio 1981, e formularono domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento, con ordine di trascrizione al conservatore dei registri immobiliari.
1.1. Dichiarato il fallimento di (OMISSIS) srl, si costitui’ la Curatela che eccepi’ l’improcedibilita’ dell’azione nei suoi confronti, osservando in ogni caso che nell’atto pubblico di acquisto del terreno i venditori avevano rilasciato quietanza dell’integrale pagamento del prezzo convenuto, pari a Lire 84.400.000, e che la scrittura privata del 1976 non era opponibile al Fallimento, che era terzo rispetto alla societa’ e non aveva interesse a subentrare nel contratto.
1.2. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 6 aprile 2004 pronunciata anche nei confronti degli eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS), nel frattempo deceduti, rigetto’ la domanda principale ex articolo 2932 c.c.; accolse la subordinata di risarcimento danni nei confronti del (OMISSIS) e del (OMISSIS), che condanno’ a pagare Euro 388.375,00 oltre rivalutazione ed interessi in favore di (OMISSIS) e degli eredi di (OMISSIS); accolse la domanda riconvenzionale proposta dai chiamati (OMISSIS) ed eredi di (OMISSIS) e per l’effetto dichiaro’ trasferita a costoro la proprieta’ degli appartamenti indicati in comparsa di costituzione, con ordine al conservatore di procedere alla trascrizione; condanno’ i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori e il Fallimento (OMISSIS) alla rifusione delle spese in favore dei chiamati in causa.
2. La Corte d’appello di Lecce, adita in via principale dal (OMISSIS) e in via incidentale sia dagli eredi (OMISSIS) – (OMISSIS) sia dal Fallimento (OMISSIS) srl, con sentenza non definitiva depositata il 14 novembre 2009 ha riformato la decisione di primo grado ritenendo fondata la domanda proposta ex articolo 2932 c.c., dagli originari attori, riproposta dagli eredi con l’appello incidentale. La scrittura privata del 16 aprile 1978 impegnava la (OMISSIS) srl, essendo stata sottoscritta da (OMISSIS) e (OMISSIS) espressamente qualificatisi “geometri e soci della (OMISSIS) srl”, e risultando i predetti unici soci con quota paritaria.
2.1. Sulla base di tale assunto, la Corte territoriale ha annullato la condanna al risarcimento danni a carico di (OMISSIS) e accolto la domanda principale di trasferimento della proprieta’ degli appartamenti nei confronti della societa’; ha rigettato l’appello incidentale del Fallimento (OMISSIS) srl; ha ordinato l’estromissione dal giudizio di (OMISSIS), degli eredi (OMISSIS) e degli eredi (OMISSIS) – (OMISSIS), ed infine ha disposto ctu, con separata ordinanza, per l’individuazione degli appartamenti oggetto di trasferimento a favore degli eredi (OMISSIS) – (OMISSIS).
2.1. Con la sentenza definitiva, depositata il 29 aprile 2013, la Corte territoriale ha trasferito gli immobili, ordinato al conservatore la relativa trascrizione e condannato la Curatela alla rifusione delle spese in favore degli eredi (OMISSIS) – (OMISSIS).
3. Ricorre per la cassazione di entrambe le sentenze la Curatela del Fallimento (OMISSIS) srl, sulla base di due motivi. Resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali propongono ricorso incidentale avverso la sentenza definitiva, sulla base di un motivo. (OMISSIS) resiste al ricorso principale e a quello incidentale con separati atti di controricorso. La Curatela del Fallimento (OMISSIS) resiste con controricorso al ricorso incidentale. Non hanno svolto difese in questa sede le altre parti intimate. Gli eredi (OMISSIS) – (OMISSIS) hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare l’irricevibilita’ della memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c., depositata il 23 aprile 2018 dagli eredi (OMISSIS) – (OMISSIS). Costoro, infatti, non hanno depositato controricorso, il che impedisce il deposito di memoria, stante la funzione meramente esplicativa che la legge assegna a tale atto (ex plurimis, Cass. 15/11/2017, n. 27140). Per altro verso, i predetti neppure risultano costituiti a mezzo di procura notarile, cio’ che li avrebbe facoltizzati a partecipare alla discussione orale in udienza e, di conseguenza, perduta tale facolta’ per effetto del sopravvenuto rito camerale di legittimita’, a depositare memoria in luogo di quella (ex plurimis, Cass. 07/07/2017, n. 16921).
1.1. Ancora in via preliminare si deve rigettare l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso principale avverso la sentenza non definitiva, formulata dai controricorrenti e ricorrenti incidentali eredi (OMISSIS) – (OMISSIS) sul rilievo che la procura speciale rilasciata a margine del ricorso fa riferimento esclusivo alla sentenza d’appello definitiva.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte qualora la procura, posta a margine del ricorso con il quale siano impugnate simultaneamente una sentenza definitiva e una sentenza non definitiva, faccia riferimento soltanto alla prima, il requisito della specialita’ della procura deve intendersi comunque riferito all’impugnazione di entrambe le sentenze in applicazione del principio di conservazione dell’atto (articolo 1367 c.c.), di cui e’ espressione a proposito degli atti del processo l’articolo 159 c.p.c., che opera nel senso di attribuire alla parte la volonta’ che le consente di ottenere l’esame del merito del ricorso, piuttosto che quella che lo impedisce: cio’ che corrisponde alla regola propria del processo, ordinato alla pronunzia sul merito della pretesa ed all’accertamento della volonta’ della legge nel caso concreto, anziche’ a pronunzie sull’ordine del processo (Cass. Sez. U. 27/10/1985, n. 11178; piu’ di recente, Cass. 11/11/2015, n. 22979).
Nel caso in esame, peraltro, neppure puo’ esservi incertezza sulla volonta’ del conferente, atteso che entrambi i motivi di ricorso attingono il nucleo della decisione contenuta nella sentenza non definitiva, e la procura e’ collocata a margine del ricorso gia’ redatto.
2. Nel merito, il ricorso principale e’ fondato.
2.1. Con il primo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 1388 cod. civ. nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, e si contesta che la scrittura privata in data 16 aprile 1978, sottoscritta dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) qualificatisi “soci della (OMISSIS) srl” potesse produrre effetti nei confronti della societa’. La mancanza della spendita del nome della societa’ impediva di attribuire all’atto gli effetti riconosciuti invece dalla Corte d’appello, che aveva argomentato in base ad elementi esterni all’atto stesso, in aperto contrasto con la giurisprudenza consolidata e senza considerare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti difensivi dei venditori.
3. La doglianza e’ fondata.
3.1. Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, l’atto posto in essere dal legale rappresentante di societa’ di capitali in assenza di delibera sociale e senza spendita del nome della societa’ va equiparato al negozio concluso dal falsus procurator, e quindi inidoneo a produrre obbligazioni nei confronti della societa’, salvo ratifica da parte degli organi istituzionalmente preposti (ex plurimis, Cass. 13/02/2013, n. 3501; Cass. 12/12/2005, n. 27335). Con riferimento specifico ai contratti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari, soggetti ad substantiam alla forma scritta, ove uno degli stipulanti agisca in nome e per conto di un soggetto diverso, il requisito della contemplatio domini, pur non richiedendo formule sacramentali, deve risultare dallo stesso documento e non puo’ essere ricavato aliunde (tra le molte, Cass. 23/07/2009, n. 17346; Cass. 12/02/2010, n. 3364).
3.2. La Corte d’appello, discostandosi dal costante indirizzo della giurisprudenza di legittimita’, ha individuato gli elementi per ritenere sussistente la spendita del nome della societa’ nella qualificazione dei sottoscrittori (OMISSIS) e (OMISSIS), all’interno della scrittura 16 aprile 1978, come “geometri e soci della (OMISSIS) sri”, nonche’ nella struttura societaria, che vedeva nei sottoscrittori dell’atto gli unici due soci della (OMISSIS), e nel (OMISSIS) il legale rappresentante, laddove il tenore dell’atto, nei termini indicati dalla Corte d’appello, smentisce in radice la contemplatio domini, mentre gli ulteriori elementi valorizzati sono esterni all’atto.
4. La rilevata violazione di legge impone l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale che assorbe il secondo motivo, con il quale e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 2932 c.c., articoli 1325, 1418, 1421 e 1414 c.c. e si contesta, per un verso, la qualificazione della scrittura 16 aprile 1978 come contratto preliminare e, per altro verso, la ritenuta simulazione relativa dell’atto pubblico 12 luglio 1978.
5. Rimane altresi’ assorbito il ricorso incidentale degli eredi (OMISSIS) – (OMISSIS), i quali lamentano l’omessa pronuncia in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, nella sentenza definitiva, avuto riguardo alla domanda risarcitoria da essi reiterata con l’appello incidentale.
6. All’accoglimento del ricorso principale, limitatamente al primo motivo, segue la cassazione delle sentenze impugnate con rinvio per un nuovo esame delle domande al giudice designato in dispositivo, alla luce del principio di diritto richiamato. Lo stesso giudice provvedera’ a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo ed il ricorso incidentale, cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa sezione.

Avv. Renato D’Isa

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