Vendita di cosa altrui e di cosa parzialmente altrui

La vendita di cosa altrui e di cosa parzialmente altrui

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www.studiodisa.itLa compravendita

A)   Vendita di cosa altrui

[1] [2] [3]

 

art. 1478 c.c. vendita di cose altrui

Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore.

Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

Attività diretta del venditore, affinché il compratore diventi titolare.

Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista (a titolo oneroso a titolo gratuito, inter vivos, mortis causa, a meno che in quest’ultimo caso, la vendita di cosa altrui non dia luogo ad un patto successorio) la proprietà dal titolare di essa

Attività indiretta – ad es. contratto a favore del terzo [4]: il venditore di cosa altrui (stipulante/designatore) fa con il titolare del bene (promittente/titolare del bene) un contratto a favore dell’acquirente (terzo/beneficiario).

Nella vendita o nella promessa di vendita di cosa altrui in cui il venditore o il promittente venditore assume in proprio l’obbligazione del trasferimento del bene, il diritto alla risoluzione del contrattoe all’eventuale risarcimento del danno spetta sia al compratore che ignori l’altruità della cosasecondo la previsione dell’art. 1479 c.c., sia al compratore che sia consapevoledi tale altruità (art. 1478 c.c.). Peraltro, mentre in quest’ultima ipotesi il compratore o il promissario acquirente deve attendere la scadenza del termine convenzionalmente stabilito o fissato dal giudice per l’adempimento del venditore o del promissario venditore, nell’ipotesi considerata dall’art. 1479 c.c. il compratore o il promissario acquirente può agire illico et immediate per la risoluzione, salvo che, prima della domanda di risoluzione, la situazione sia stata sanata con l’acquisto del diritto da parte del venditore o promittente venditore o con la vendita direttamente effettuata dal terzo titolare a favore del compratore o del promissario acquirente[5].

Per una recente pronuncia di una Corte di merito[6] riguardo all’appello formulato ai fini della riforma della sentenza di prime cure con la quale il Tribunale abbia disatteso la domanda giudiziale volta a far dichiarare la nullità o l’inefficacia della vendita per difetto di titolo in capo al venditore, mero usufruttuario dell’immobile compravenduto, è destituita di fondamento la tesi dell’appellante secondo cui la vendita di cosa altrui sarebbe nulla per impossibilità dell’oggetto o della causa. Ebbene una tale tesi non merita alcuna condivisione in quanto l’illiceità della causa o dei motivi determinano nullità del contratto solo in caso di contrarietà a norme imperative o a principi dell’ordine pubblico e del buon costume, ovvero quando la stipulazione del negozio è volta ad eludere una norma imperativa. Il negozio, pertanto, deve ritenersi pienamente valido ed efficace potendo, il terzo che rivendichi la proprietà della cosa venduta, solamente opporre ad compratore che lo possieda, l’inesistenza dell’effetto traslativo derivante dalla mancanza di titolarità del bene in capo al venditore.

Ancora per altra sentenza di merito[7]la vendita di un bene da parte di chi non è proprietario dello stesso non costituisce negozio nullo, né annullabile, ma configura unicamente una ipotesi di carenza della legittimazione al negozio e, dunque, di un contratto concluso a non domino, secondo la disciplina della vendita di cosa altrui, la quale produce effetti obbligatori tra le parti, a norma dell’art. 1478 c.c., e dunque l’obbligo del venditore di far acquistare la proprietà della res all’acquirente, risultando in tal caso l’alienazione inopponibile al proprietario effettivo che non abbia preso parte alla stipula dell’atto. Il compratore ignaro dell’altruità del bene, in ogni caso, ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pagato ed il risarcimento del danno ex art. 1223 c.c., previa dimostrazione della buona fede del medesimo, ex art. 1479 c.c., la quale non può essere esclusa per la semplice possibilità di verificare l’altruità della cosa qualora l’acquirente si sia fidato della contraria dichiarazione formulata dal venditore al momento dell’atto. (Fattispecie avente ad oggetto la vendita di un veicolo di proprietà altrui, ove, provato l’inadempimento del venditore e la buona fede dell’acquirente, deve farsi luogo all’accoglimento della domanda, da questi formulata, di risoluzione del contratto e restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto risolto).

A tale validità, inoltre, non può essere opposto l’articolo 28 della Legge Notarile, vietando al notaio di ricevere atti “espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume”, intende riferirsi a tutti e soli gli atti affetti da vizi che diano luogo a nullità assoluta (senza che rilevi sul punto la distinzione tra norme proibitive e precettive e la differenza tra nullità espressa e non espressa o tra nullità formale e sostanziale), non ricadendo nel divieto tutte le ulteriori ipotesi di difformità del negozio/documento dal paradigma teorico previsto dall’ordinamento, cioè le violazioni connesse ad un vizio di portata diversa ed inferiore (semplice annullabilità, inefficacia o inesistenza)[8].

 

1)   La produzione dell’effetto reale

L’obbligo di far acquistare la proprietà al compratore si adempie nello stesso istante in cui il venditore acquista, solitamente entro un determinato termine, dal terzo proprietario il bene. A quel momento si produce automaticamente l’effetto reale in favore dell’acquirente, senza che sia necessario un successivo atto tra venditore ed acquirente medesimo.

In caso di vendita di cosa altrui, l’obbligo del venditore può essere adempiuto

1)    sia mediante l’acquisto della proprietà della cosa da parte sua, con l’automatico ed immediato trapasso della proprietà al compratore,

2)    sia mediante la vendita diretta della cosa stessa operata dal terzo suo proprietario in favore del compratore.

In tale ultimo caso, tuttavia, ai fini della valutazione dell’avvenuto adempimento dell’obbligo, è pur sempre necessario che la vendita diretta abbia avuto luogo in conseguenza di un’attività svolta dallo stesso venditore nell’ambito dei suoi rapporti con il proprietario, e che quest’ultimo manifesti, in forma chiara ed inequivoca, la propria volontà di vendere il bene di sua proprietà al compratore.

Solo in tal modo, infatti, si realizza, con l’effetto traslativo, quel risultato che il compratore intendeva conseguire e che il venditore s’era obbligato a procurargli[9].

2)    Disciplina giuridica

è applicabile anche all’istituto in esame la disciplina dettata dagli artt. 1470 ss. c.c., purché non si tratti di norme eccezionali incompatibili.

Non si ritengono ad es. applicabili, in linea di massima, le norme in materia di negozio condizionato.

Troveranno applicazione l’art. 1357 e l’art. 1358 c.c., mentre non sarà applicabile l’art. 1356 c.c., perché il particolare carattere di alienità dell’oggetto esclude l’attribuzione del potere di compiere atti diritti a far salvi i futuri diritti.

La consapevolezza dell’altruità o meno

La consapevolezza da parte di entrambi i contraenti della non appartenenza della cosa al venditore, ai fini dell’applicazione dell’art. 1478 c.c., in tema di vendita di cosa altrui, sussiste ove il venditore con sufficienti e significative espressioni, manifesti al compratore l’alienità del bene oggetto della compravendita[10].

Perché si abbia vendita di cosa altrui è rilevante non il convincimento che l’alienante abbia o meno dell’altruità della cosa, ma l’effettiva appartenenza ad altri della stessa[11].

Ma, per la Cassazione[12], la disciplina positiva distingue i rimedi esperibili a seconda che l’acquirente sia o meno consapevole che il bene sia di proprietà aliena.

Nel primo caso, previsto dall’art. 1478 c.c., non è data l’azione di risoluzione, ma solo quella di adempimento, mentre nella seconda ipotesi, disciplinata dall’art. 1479 c.c., la risoluzione può essere domandata dall’acquirente che al momento della conclusione del contratto abbia ignorato che il venditore non era titolare del bene, salvo, nel frattempo, questi non gliene abbia procurato la proprietà. Alla prima delle due fattispecie va ricondotta anche l’ipotesi in cui le parti abbiano dedotto nel contratto che la proprietà del bene è controversa, essendovi lite pendente tra il venditore e terzi. La comune previsione (espressa o implicita) che il bene non possa essere (efficacemente) trasferito ove l’esito della lite pendente sia sfavorevole al venditore, come non fa venire meno la responsabilità dell’alienante nell’assumersi titolare della res vendita, così non dimostra che l’acquirente abbia avuto altra consapevolezza se non del particolare rischio contrattuale assunto. Quest’ultimo, a sua volta, non rende automaticamente aleatorio l’accordo negoziale, sia perché è aleatorio soltanto il contratto in cui il fattore di pura sorte, da cui dipende il risultato economico sperato rispettivamente dalle parti, svolge un’efficienza di tipo causale, sia in quanto, in difetto di apposita clausola di segno opposto, il venditore resta tenuto all’obbligazione di trasferimento della proprietà e soggiace, in caso di inadempimento, alla responsabilità relativa.

art. 1479 c.c. buona fede del compratore

Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.

Salvo il disposto dell’art 1223 il venditore è tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsagli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall’ammontare suddetto si deve detrarre l’utile che il compratore ha ricavato.

 

 

3)   Vendita di cosa altrui venduta come propria

È questa un’ipotesi c.d. patologica, ed è previsto, oltre al risarcimento del danno (art. 1223), la risoluzione immediata ex art. 1479 1 co, a meno che frattanto il debitore non gli abbia fatto acquistare la proprietà e salva l’ipotesi in cui non sussista la colpa del venditore, la quale mancherà soltanto in casi eccezionali (si pensi al caso in cui il venditore ignori in buona fede che il suo rappresentante, nonostante la revoca delle procura, abbia già alienato il bene ad altri).

Il compratore di cosa mobile acquistata ignorando che la cosa stessa non era di proprietà del venditore, può chiedere la risoluzione del contratto, benché il venditore gliene abbia trasmesso il possesso, sussistendo l’inadempimento per l’omesso trasferimento del diritto come effetto immediato del puro e semplice consenso, e non essendo venuto meno tale inadempimento per il fatto che il compratore abbia acquistato il diritto per effetto del trasferimento del possesso nella sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 1153 c.c., poiché il trasferimento del possesso a non domino, essendo privo di valore negoziale, non può equivalere a trasferimento del diritto come effetto immediato del puro e semplice consenso[13].

In caso di vendita o di promessa di vendita di cosa altrui, il compratore o il promissario, in buona fede, hanno non solo la facoltà di chiedere, a norma dell’art. 1479 c.c., la risoluzione del contratto non appena vengano a conoscenza dell’alienità della cosa, salvo che nel frattempo la situazione non sia stata sanata con l’acquisto del diritto da parte del venditore, ma anche quella di sospendere il pagamento delle ulteriori rate fin quando il venditore o il promittente non si sia procurato la proprietà della cosa o abbia dato, almeno, valide garanzie a tale riguardo, senza che sia necessaria la fissazione di un termine per l’adempimento, a norma dell’art. 1183 c.c., dal momento che in caso di vendita o promessa di vendita di cosa altrui, nell’ipotesi di cui all’art. 1479 c.c., l’inadempimento si verifica nel momento in cui è compiuto l’atto dispositivo della cosa altrui facendola passare come cosa propria[14].

La differenza sostanziale nella consapevolezza o meno dell’altruità si ha ai fini prescrizionali dell’azione.

La prescrizione dell’azione di risoluzione o di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni, di cui agli artt. 1479 e 1480 c.c. rimane sospesa, a norma dell’art. 2941, n 8, c.c., quando il venditore abbia dolosamente occultato al compratore la parziale alienità della cosa, precludendogli, con il suo comportamento doloso, la possibilità di far valere il proprio diritto, ed il termine per l’esercizio di tale azione, quindi, non può decorrere se non dalla data in cui l’acquirente abbia scoperto che la cosa vendutagli appartiene in tutto o in parte a persona diversa dal venditore [15].

Il termine di prescrizione dell’azione di risoluzione del contratto di compravendita di cosa altrui proposta dal compratore in buona fede, che, al momento della conclusione del contratto, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore (art. 1479, c.c.) non può essere interrotto con un atto stragiudiziale di costituzione in mora ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, c.c., in quanto quest’ultima norma è applicabile di diritti di credito, non anche ai diritti potestativi, qual é quello esercitato con la succitata azione, rispetto al quale sussiste una situazione di mera soggezione, non già un obbligo, del contro interessato [16].

4)   Rifiuto del terzo

In questo caso secondo la tesi [17] preferibile, anche in caso di rifiuto, ci si adegua ai principi generali (a differenza di chi [18] ha previsto una responsabilità oggettiva del venditore), nel senso che per richiedere la risoluzione del contratto e il conseguente risarcimento del danno, c’è bisogno della colpa del venditore di cosa altrui, il quale non si assicurò, al momento in cui assunse l’obbligo di trasferire, che avrebbe avuto il consenso del terzo o, comunque, non si attivò sufficientemente per procurarsi la disponibilità della cosa da lui imprudentemente alienata.

Qui si coglie la differenza dalla promessa dell’obbligazione del terzo, nella quale il promettente accetta, sin dal momento della conclusione del contratto, il rischio del rifiuto del terzo.

Affinità con la figura giuridica della promessa del fatto del terzo

L’affinità sussiste nel fatto che, nella maggior parte dei casi, lo stesso risultato può essere raggiunto con l’uno o con l’altro mezzo giuridico:

Tizio potrà vendere a Caio il bene di Sempronio (vendita di cosa altrui) ovvero potrà promettere, dietro corrispettivo, di far trasferire il bene dal proprietario Sempronio al promissorio Caio (promessa del fatto del terzo).

Ma la distinzione tra i due istituti è evidente, perché nella promessa il promettente assume l’obbligo non di acquistare la cosa dal terzo, ma di farla vendere direttamente da costui al promissorio. Si è, perciò, completamente fuori dalla compravendita e il contratto che si conclude non avrà effetti reali, ancorché differiti, ma meramente obbligatori.

In effetti per la S.C.[19] la vendita di cosa altrui e promessa del fatto del terzo, di cui, rispettivamente, agli artt 1478 e 1381 c.c., si differenziano perché, nella prima, il venditore assume in proprio l’obbligo del trasferimento del bene e, nella seconda, tale trasferimento è demandato al facere del terzo, venendo dedotto in obbligazione solo per questa via, secondaria ed eventuale, sicché, mentre nella vendita di cosa altrui l’obbligazione del venditore di procurare al compratore l’acquisto della cosa altrui nasce come obbligazione primaria, sin dal momento della conclusione del contratto, nella promessa del fatto del terzo contenuto del negozio e l’obbligo assunto dal promittente verso il promissario di adoperarsi affinché il terzo si obblighi a fare o faccia ciò che il promittente medesimo ha promesso.

Riassumendo per altra autorevole dottrina[20]

a) prima ipotesi: vendita di cosa dichiaratamente altrui:

Secondo altro autore[21]: in tal caso se il venditore non consegue la proprietà della cosa entro un certo termine (fissato convenzionalmente o dal giudice ex art. 1183 2 co) può ritenersi applicabile:

art 1381 c.c. promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto ad indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

 

Secondo altra impostazione [22], l’acquirente potrebbe agire con l’azione di risoluzione e conseguente risarcimento del danno ex art. 1479, pur senza dimostrare la colpa del venditore:

 

1)     conoscenza dell’altruità da parte dell’acquirente : quando il venditore aliena la cosa altrui in nome proprio, ma l’altruità del bene è nota all’acquirente, in questo caso, se il venditore ignorava l’altruità potrebbe ipotizzarsi, da parte sua un’impugnativa per errore sulla qualità giuridica del bene.

2)     ignoranza dell’altruità: se invece l’acquirente ignorava l’altruità del bene e nel frattempo il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà, può chiedere la risoluzione ex art. 1479 1 coc.c..

b)        seconda ipotesi:vendita di cosa parzialmente altrui: il compratore che ignorava la circostanza può chiedere:

1)     la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell’art.1479 c.c., quando deve ritenersi che egli non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario.

2)     riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno ex art. 1480 c.c.

B)     Vendita di cosa parzialmente altrui

art. 1480 c.c. vendita di cose parzialmente di altri

Se cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui (fattispecie patologica), il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell’art. precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno .

 

E’ discusso se nella fattispecie della vendita di cosa parzialmente altrui (fisiologica o patologica – es.Tizio vende a Caio 10.000 metri quadrati del suolo edificatorio, mentre è proprietario soltanto di 8.000 metri quadrati) rientri anche l’ipotesi di alienazione per intero di un bene di cui il venditore sia proprietario soltanto pro quota e Tizio vende l’intero fondo Tuscolano del quale è proprietario soltanto per la metà.

A)           alcuni autori [23] sostengono la tesi negativa, affermando che, fino a quando perdura lo stato di comunione [24], non esiste ancora una parte del venditore, né può esistere una parte concreta idonea a costituire oggetto di attuale trasferimento; assimilano, cioè, la vendita dell’intero bene del quale si è soltanto comproprietari alla vendita di cosa totalmente altrui.

B) Ma la tesi positiva [25],la quale ritiene che le due ipotesi sono giuridicamente equivalenti, perché, per configurare la vendita di cosa parzialmente altrui, è sufficiente la parziale alienità della cosa, poco importa se si tratti di parte materiale o di parte giuridica (quota): in entrambe le ipotesi troveranno applicazione l’art. 1478 c.c., se ricorre la fattispecie fisiologica, e l’art. 1480 c.c., se ricorre la fattispecie patologica.

In questo caso è importante notare che il venditore potrà diventare proprietario della cosa parzialmente altrui, oltre al modo previsto dall’art. 1478 (acquistare – inter vivos o mortis causa), anche attraverso una successiva divisione [26], con la quale gli venga assegnato l’intero bene.

Per la Cassazione [27] la disciplina di cui all’art. 1480 c.c. comprende sia la vendita per intero di una parte materiale della cosa di cui l’alienante assuma di essere proprietario (communio pro diviso), sia l’ipotesi di vendita da parte di un comproprietario, di una cosa di proprietà comune pro indiviso; per contro, la vendita di un bene interamente (e non parzialmente) di proprietà altrui, è regolata dall’art. 1479 c.c.

La disciplina dell’art. 1480 c.c. per la vendita di cosa parzialmente altrui trova applicazione anche nel caso del patto di prelazione [28] che abbia ad oggetto la vendita di un immobile per l’intero, ove sia stato stipulato da alcuni soltanto dei suoi comproprietari a favore di persona ignara della parziale alienità del bene, con la conseguenza che il patto di prelazione conserva efficacia limitatamente alle quote dei comproprietari che lo hanno stipulato e l’avente diritto alla prelazione, che ne abbia interesse, può valersi di questa per l’acquisto di tali quote dell’immobile, allorquando i predetti comproprietari procedano alla loro vendita [29].

Per ultima Cassazione

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 novembre 2015, n. 24144

l’ipotesi di vendita di cosa solo parzialmente altrui si configura esclusivamente sulla base della situazione oggettiva della res alienata al momento della stipula del relativo negozio, indipendentemente dagli elementi soggettivi (come la scienza o l’ignoranza della parti al riguardo), che possono riflettersi unicamente sulle conseguenze: Per essa, ancorché la cosa venduta appartenga per quote indivise al venditore e ad un terzo, trova applicazione l’art. 1478 c.c., alla cui stregua il venditore è obbligato a far conseguire al compratore la proprietà del bene, acquistandolo egli stesso dal dominus o procurando, nelle forme previste, direttamente la ratifica del suo operato da parte del dominus stesso. Gli elementi soggettivi, al contrario, possono riflettersi unicamente sulle conseguenze di tale situazione, che sono diverse, a seconda che il compratore sia in buona o mala fede. Nel primo caso, infatti, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto nella sua interezza, oltre a rimborsi e risarcimento, quando le circostanze del caso concreto facciano ritenere che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; nel secondo caso, invece, nell’ipotesi cioè che il compratore fosse a conoscenza del fatto che il venditore era soltanto comproprietario, il compratore può ottenere soltanto una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni.

NOTE

[1] Servitù di un vantaggio futuro – Per una maggiore consultazione sulle servitù aprire il seguente collegamento on-line Le servitù prediali – par.fo H – Servitù di un vantaggio futuro

[2] cfr La Compravendita – par.fo 4) lettera C) Gli obblighi delle parti, pag. 368 – aprire il seguente collegamento La compravendita

[3]cfr La Compravendita par.fo 4) lettera H) Ammissibilità della vendita di cosa altrui, pag. 374 aprire il seguente collegamento La compravendita

[4] Per una maggiore consultazione sul contratto a favore del terzo aprire il seguente collegamento on-line Il contratto a favore del terzo

[5]Corte di Cassazione, sentenza 23-2-2001, n. 2656(conf. Corte di Cassazione, sentenza 6-6-83, n. 3839)

[6] Corte d’Appello Campobasso, civile, sentenza 24 ottobre 2013, n. 266

[7] Tribunale Perugia, civile, sentenza 29 giugno 2013, n. 905

[8] Tribunale Roma, sezione X, sentenza 18 ottobre 2012, n. 19672. Nel caso di specie il notaio veniva accusato di aver rogato un atto – trasferimento di immobile – da parte di un venditore che non ne era proprietario. Il tribunale ha escluso che si rientrasse nella fattispecie di cui all’art. 28 della legge notarile in quanto tale ipotesi è disciplinata dagli artt. 1478 e 1479 c.c. – Vendita di cosa altrui; Buona fede del compratore

[9]Corte di Cassazione, sentenza 2-2-98, n. 984, Corte di Cassazione, sentenza 18-2-86, n. 960

[10]Corte di Cassazione, sentenza 21-7-80, n. 4776.Nella specie il venditore aveva dichiarato al compratore di avere acquistato l’immobile venduto con un «compromesso». La Corte Suprema ha ritenuto implicitamente accertato dal giudice del merito l’estremo dell’alienità del bene in quanto tale espressione, nel linguaggio dei pratici, allude all’esistenza di un contratto preliminare

[11]Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7515 del 27-3-2007. Nel caso di specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva qualificato il contratto intercorso tra le parti come vendita di cosa altrui, in quanto l’amministratore di una società semplice era intervenuto nella vendita dei beni sociali in proprio, dichiarandosi unico proprietario dei beni, mentre dalla motivazione risultava chiaramente che i beni oggetto del contratto erano, in forza dei titoli di provenienza richiamati dalla scrittura privata di vendita, di proprietà esclusiva della società

[12] Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 gennaio 2011, n. 1567

[13]Corte di Cassazione, sentenza 25-7-77, n. 3306

[14]Corte di Cassazione, sentenza 24-3-81, n. 1727

[15]Corte di Cassazione, sentenza 6-12-78, n. 5773

[16]Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 18477 del 3-12-2003

[17] Bianca – Capozzi

[18] Rubino

[19]Corte di Cassazione, sentenza 22-4-81, n. 2363

[20] Gazzoni

[21] Rubino

[22] Greco e Cottino

[23] Greco e Cottino

[24] Per una maggiore consultazione sulla comunione aprire il seguente collegamento on-line La comunione – par.fo F) Poteri ed obblighi dei contitolari – La vendita

[25] Capozzi – Bianca

[26] Per una maggiore consultazione sulla divisione aprire il seguente collegamento on-line La divisione

[27]Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 387 del 12-1-2005

[28] Per una maggiore consultazione sulla prelazione aprire il seguente collegamento on-line La prelazione volontaria e legale

[29]Corte di Cassazione, sentenza 11-2-80, n. 950

 

Avv. Renato D’Isa

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