Vendita con riserva di proprietà. Il contratto di leasing

 

Vendita con riserva di proprietà.

Il contratto di leasing

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A) Nozione

 

La vendita con riserva di proprietà è caratterizzata dal fatto che, mentre la proprietà dell’oggetto alienato resta al venditore, il godimento è conseguito dal compratore all’atto della stipulazione del contratto e il pagamento del prezzo è differito.

Per il Tribunale della Lanterna [1] la vendita con patto di riservato dominio assolve principalmente ad una funzione di garanzia del venditore, il quale conserva un diritto reale di garanzia sul bene, mentre la proprietà si trasferisce fin dalla conclusione del contratto.

B) Natura

 di tale contratto è discussa:

1)          Vendita sotto condizione sospensiva

[2]

La dottrina tradizionale e la giurisprudenza attribui­scono alla figura la natura di contratto sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento integrale del prez­zo, basandosi principalmente sul dettato normativo dell’art. 1523 c.c., secondo cui “il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo“.

Questa non confligge con le regole telematiche della trascrizione  poiché è prevista la nota della condizione, ma tuttavia tale teoria non appare soddisfacente [3]:

1)  il congegno tipico della condizione sospensiva consiste precisamente nell’inefficacia iniziale del contratto, che dunque non produce nessuno dei suoi effetti propri. L’art. 1523 c.c. ha un contenuto inconciliabile con la condizione sospensiva, dal momento che indica due aspetti assolutamente inammissibili dei negozi sospensivamente condizionati: la consegna della cosa e  l’assunzione dei rischi precedenti il pagamento integrale del prezzo, vale  a dire anteriori rispetto all’evento che si vorrebbe dedotto in condizione.

2)  Inoltre per quanto attiene al rischio di perimento incolpevole del bene oggetto del contratto: nella vendita sotto condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 1465 ultimo co, c.c., vale la regola generale secondo cui res perit domino, con la conseguenza che fino al verificarsi dell’evento dedotto in condizione, il rischio grava sul venditore, che continua, tra la stipula del contratto e l’avveramento della condizione, a essere proprietario del bene; nella vendita con riserva di proprietà è invece sancito il principio opposto: ai sensi dell’art. 1523, una volta ricevuta la consegna della cosa, è il compratore, ancora non proprietario, a doverne sopportare il rischio, pur rimanendo comunque la proprietà del bene al venditore, e quindi in deroga al principio generale res perit domino.

Si è peraltro cercato di replicare che, nella vendita con riserva della proprietà, soggetto a condizione sospensiva sarebbe soltanto il passaggio della proprietà, ma an­che tale precisazione non appare accoglibile, atteso che, ai sensi dell’art. 1353 c.c., la condizione può riguardare esclusivamente l’efficacia dell’intero contratto, ovvero di un singolo patto del contratto medesimo, ma non di un suo singolo effetto.  Inoltre, essendo quello tra­slativo l’effetto principale del contratto di vendita, una condizione di cui lo stesso fosse oggetto altro non si rive­la, in realtà, che riferita all’efficacia dell’intero contratto, in conformità tosi all’art. 1353 c.c.

Parte della dottrina  evidenzia quale ulteriore diffe­renza tra vendita con riserva della proprietà e vendita sotto condizione sospensiva il fatto che gli effetti della prima decorrono ex nunc dal pagamento del prezzo, men­tre per la vendita sotto condizione sospensiva vale il principio generale della retroattività dell’avveramento della condizione, ai sensi dell’art. 1360 c.c.

Tuttavia tale differenza, senza dubbio esistente, non sembra così rile­vante al fine di evidenziare la diversità di natura giuridi­ca tra le due figure.

Invero, la rettoattività o meno degli effetti appare un profilo indipendente dalla natura giuri­dica degli istituti, e come tale inidoneo a fondarne la dif­ferenza. Assegnare alla rettoattività una valenza signifi­cativa ai fini della ricostruzione sistematica di un istituto non appare irreprensibile da un punto di vista logico, poiché la retroattività è un mezzo disposto eccezional­mente dall’ordinamento giuridico per saldare tra loro due momenti, così da evitare incertezze e carenza di tito­larità dei diritti, senza però essere in grado di mutare il contenuto strutturale e sistematico degli istituti giuridi­ci; la retroattività è, in conclusione, sempre un mezzo o una ragione avente rilevanza concreta e non teorica, e non è perciò utilizzabile per la ricostruzione della natura giuridica dell’istituto .

2)          Vendita ad effetti obbligatori

[4]

La divérsità più netta tra vendita con riserva di proprietà e vendita sotto la condizione sospensiva del pagamento del prezzo sembra ravvisabile nelle conseguenze del mancato adempimento: l’evento dedotto in condizione, vale a dire il pagamento del prezzo, non è coercibile e il suo mancato avveramento, conseguentemente, non può determinare il sorgere di profili di responsabilità a carico del compratore; inoltre, è sufficiente il mancato pa­gamento del prezzo in re ipsa a privare di efficacia il con­tratto.

Nella vendita con riserva della proprietà, invece, il mancato pagamento integrale del prezzo può determi­nare l’inizio di una fase patologica del rapporto,  con la possibilità di addivenire infine alla risoluzione del contratto, non essendo quest’ultima un effetto na­turale e automatico dell’inadempimento; lo stesso inadempimento comporta altresì delle precise responsa­bilità a carico del compratore, che dovrà quindi rispon­dere precisamente secondo le norme proprie della re­sponsabilità per inadempimento.

La responsabilità dell’acquirente di una vendita con riser­va della proprietà è peraltro ben comprensibile, se si pen­sa al fatto che questi, fin dal momento della conclusione del contratto, ha avuto il godimento del bene, con la con­seguenza che il venditore deve essere compensato per es­serne stato privato a favore di chi non è poi risultato in grado di eseguire correttamente quel rapporto che, nel suo complesso articolarsi, aveva rappresentato la base per l’at­tribuzione al compratore del godimento del bene .

L’istituto determina la nascita di effetti obbligatori ben precisi fin dal momento della stipula del contratto, qua­li l’assunzione del godimento del bene e del rischio in ca­so di suo perimento incolpevole da parte del comprato­re, ma non consente il passaggio della proprietà prima del pagamento integrale del prezzo.

Questa dissociazione tra effetti obbligatori immediati ed effetti reali differiti ha costituito la base per ritenere che la natura della figu­ra sia quella della vendita obbligatoria, intendendosi quest’ultima caratterizzata essenzialmente dalla sopra in­dicata scissione tra effetti obbligatori immediati ed effet­ti reali differiti.

Tale ricostruzione non sembra però soddisfacente sotto due profili:

a)          il primo di carattere teo­rico – classificatorio;

b)          il secondo invece eminentemente pratico.

Invero, a livello di teoria e di classificazione de­gli istituti giuridici, la vendita obbligatoria, figura che il legislatore non prevede espressamente in nessuna norma del codice civile, viene dalla dottrina ricondotta a quei casi in cui il trasferimento della proprietà non è effetto immediato del contratto, ma è oggetto di una specifica obbligazione a carico del venditore, che deve procurare l’acquisto del diritto a favore del compratore.

 Tale obbligazione, prevista dall’art. 1476 n. 2 c.c., è chiara­mente assente nella vendita con riserva della proprietà, e, poiché la stessa è considerata elemento costitutivo della vendita obbligatoria, ne consegue che la vendita con riserva della proprietà non può essere inclusa tra le fattispecie di vendita obbligatoria.

Sul piano pratico, invece, si prescinde da un’esatta determinazione del contenuto delle posizioni soggettive delle parti del con­tratto, poiché gli effetti della vendita obbligatoria ap­paiono divergenti rispetto a quelli della vendita con ri­serva della proprietà: mentre nella prima si producono gli effetti obbligatori, ma questi si riferiscono a un rapporto tra le parti senza concretizzarsi in un rapporto assorbente nei confronti del bene oggetto del contratto medesimo, nella vendita con riserva della proprietà esistono sì dei rapporti obbligatori tra venditore e compratore, ma è so­prattutto l’intenso rapporto che il compratore instaura con il bene a caratterizzare la figura, in ciò distinguendo­la dalle altre fattispecie di vendita obbligatoria.

L’esistenza di questo rapporto molto stretto tra il com­pratore e il bene oggetto del contratto determina una certa assimilazione tra compratore di vendita con riserva della proprietà e proprietario del bene, mentre il sogget­to che, ai sensi dell’art. 1523 c.c., rimane unico pro­prietario, vale a dire il venditore, risulta privato di quasi tutte le attribuzioni proprie del titolare del diritto di pro­prietà, poiché il legislatore ha voluto lasciargli soltanto quanto risulta indispensabile per garantirlo nei confron­ti dell’eventuale inadempimento da parte del comprato­re.

3)          Vendita sotto condizione risolutiva

[5]

In particolare, il compratore acquisterebbe  già con la stipula del contratto il diritto di proprietà della cosa, e ciò da un lato spiegherebbe l’ampiezza dei suoi poteri in ordine al godimento del bene, e dall’altro l’assunzione del rischio per il perimento incolpevole del bene stesso, mentre il venditore rimarrebbe comunque garantito nei confronti dell’eventuale inadempimento del compratore, proprio attraverso il meccanismo della condizione risolutiva. Senza dubbio così si spiegherebbero in maniera piuttosto adeguata gli effetti che discendono dalla stipu­la del contratto e si riceverebbe altresì un vantaggio in termini di certezza del diritto, poiché gli effetti del nego­zio andrebbero comunque a ricollegarsi al momento del­la stipula del contratto, la cui individuazione è piuttosto agevole, e non invece al momento dell’integrale paga­mento del prezzo, il cui accertamento è invece più diffi­coltoso.

Secondo un autore [6] tale teoria si scontra in modo netto ed irrimediabile col dato normativo,

A)          in particolare con l’art. 1523 ”il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo”.

B)          Inoltre se veramente si trattasse di condizione risolutiva, in caso di mancato adempimento da parte del compratore, non sarebbe necessario instaurare un giudizio di risoluzione per inadempimento, come invece è previsto dagli artt. 1525–26 c.c., con attribuzione oltretutto all’autorità giudiziaria del compito di valutare l’importanza dell’inadempimento.

 

4)          Negozio collegato ad uno scopo di garanzia

[7]  

In seguito al quale il venditore conserverebbe sul bene un diritto reale di garanzia, mentre al compratore sarebbe trasferita la proprietà immediatamente, con ogni conseguenza in ordine ai poteri e alle facoltà di diritto sostanziale e processuale che spettano al proprietario.

Questa tesi, è senza dubbio, aderente alla funzione dell’istituto, che è anche quella di garantire il venditore dai rischi relativi all’immediata produzione dell’effetto traslativo, ma è in contrasto[8] con l’espressa previsione legislativa e con la dichiarata funzione dell’istituto che vuole si garantire il venditore, ma proprio attraverso la conservazione del diritto di proprietà.

5)          Teoria della doppia proprietà

[9]

Dopo la conclusione del contratto, entrambe le parti dovrebbero considerarsi proprietarie del bene e, precisamente: il compratore sarebbe proprietario con riserva di pagamento, mentre il venditore sarebbe titolare di un diritto di proprietà, estremamente ridotto e limitato nel suo contenuto, diritto individuato con il termine di “proprietà a garanzia del prezzo”.

Una siffatta tesi è  però contraria[10]al diritto positivo, il quale chiaramente afferma che la proprietà, prima del pagamento dell’ultima rata di prezzo, resta solo al venditore e che nel nostro ordinamento non sembra ammissibile la coesistenza di due proprietà, per quanto diverse, sul medesimo bene.

6)             Acquisto di un diritto reale sui generis

Per alcuni autori [11] con la conclusione del contratto il compratore acquista un diritto reale, strumentale rispetto all’acquisto del diritto di proprietà, mentre quest’ultimo diritto resta in capo al venditore a garanzia dell’adempimento integrale da parte del compratore medesimo.

Questo diritto reale è caratterizzato dall’attribuzione  a favore del suo titolare, vale a dire del compratore di vendita con riserva di proprietà, del potere di godimento del bene, e del rischio per il caso di perimento della cosa anche non imputabile.

È, coerentemente, possibile che il compratore trasferisca il diritto reale di godimento, acquistato immediatamente al momento del contratto, a terze persone, le quali, evidentemente, diventeranno proprietarie successivamente, ossia quando il prezzo sarà interamente pagato. Se, invece, il compratore con riserva alienerà, non il suo diritto reale limitato, ma la piena proprietà, di cui non è titolare prima di aver pagato interamente il prezzo avrà venduto la cosa altrui e risponderà del reato per appropriazione indebita.

Sul compratore gravano la sopportazione delle spese per manutenzione e riparazione del bene, e pure gli oneri fiscali.

Le azioni petitorie nei confronti dei terzi competono sia al venditore che al compratore, in quanto volto a tutelare un interesse di entrambi, analogamente  a quanto avviene tra usufruttuario e nudo proprietario.

C)  Ambito

 

1)           beni mobili –

2)           beni mobili registrati –

3)           beni immobili [12] – anche se non menzionati nel codice civile, prevale la tesi positiva della loro ammissibilità in tale ambito, poiché in mancanza di una norma proibitiva che peraltro non troverebbe giustificazione, prevale il dominio dell’autonomia privata (art. 1322 c.c). Nella pratica, anzi, qualora nell’alienazione di un bene immobile il pagamento sia differito, la riserva di proprietà viene spesso preferita all’ipoteca legale (art. 2817 n. 1 c.c.), perché il venditore, rimanendo proprietario, non dovrà, in caso d’inadempimento, ricorrere “all’odiosa” procedura esecutiva.

Secondo una pronuncia di merito [13] la vendita con riserva di proprietà normalmente attuata nelle compravendite mobiliari, può essere applicata anche alle vendite di immobili ed, in particolare, è tipica delle vendite a rate o a credito, in cui l’effetto traslativo della proprietà viene differito al momento del pagamento dell’ultima rata di prezzo. La circostanza comporta nella fattispecie che gli alienanti del suolo, facendo applicazione del summenzionato istituto, hanno mantenuto la proprietà del medesimo e, per il principio dell’estensione, la proprietà suddetta si è estesa ai materiali delle costruzioni in itinere. Al momento di introduzione della domanda, pertanto, i convenuti, acquirenti con riserva di proprietà, difettavano chiaramente di legittimazione passiva in relazione a tutte quelle domande a contenuto reale che presupponevano la proprietà in capo ad essi dell’edificio, ovverosia alle domande con le quali le parti, deducendo l’avvenuta violazione delle normative edilizie in materia di distanze, hanno invocato una riduzione del manufatto alle condizioni legittime.

4)           Anche per i diritti diversi dalla proprietà – ad es. vendita di Uso, superficie, usufrutto con prezzo differito.

Mentre la riserva di proprietà, consentita nel contratto di compravendita a favore del venditore dall’art. 1523 c.c., non è configurabile nel contratto di appalto, in quanto la proprietà dell’opera appaltata passa dall’appaltatore al committente nel momento stesso della consegna fatta dal primo al secondo e dell’accettazione da parte di quest’ultimo dell’opera stessa senza alcuna riserva, pur restando l’appaltatore creditore verso il committente del relativo prezzo [14].

Come del resto il diritto di prelazione (e di riscatto), riconosciuto dall’art. 7 della legge n. 817 del 14 agosto 1971 al coltivatore diretto che sia proprietario di terreni confinanti con quelli offerti in vendita (o già venduti), non può essere esercitato — neppure in via di applicazione analogica — dal soggetto che abbia acquistato il fondo con patto di riservato dominio, prima del pagamento dell’ultima rata del prezzo, atteso che nella vendita con riserva della proprietà (che può avere ad oggetto anche beni immobili) il trasferimento del diritto reale venendo differito al momento del pagamento dell’ultima rata di prezzo, l’acquirente (con patto di riservato dominio) diventa proprietario del bene soltanto quando il prezzo sia stato interamente versato [15].

D)  Disciplina

 

1)           Il passaggio dei rischi e dei pericoli – ex art. 1523 c.c. –

art. 1523 c.c.  passaggio della proprietà e dei rischi

Nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

 

Il compratore assume al momento della consegna tali rischi, da tale momento, quindi, se la cosa perisce o rimane deteriorata, anche per caso fortuito, egli non è esonerato dal pagare l’intero prezzo.

Tecnicamente questa norma è un’eccezione alla regola sulla vendita obbligatoria (art. 1465 c.c. – res perit domino), ma essa è giustificata da ragioni equitative, in quanto il compratore ha già ottenuto il possesso e il godimento della cosa; se non ha ancora acquistato la proprietà è solo perché, a suo vantaggio, si è stabilito il pagamento differito del prezzo.

Non sarebbe perciò giusto che questo vantaggio gliene procurasse altri ancora, in specie l’esenzione dai rischi.

Per le sezioni unite [16], poi, il diritto alla consegna del bene compravenduto, pure nel caso di vendita con patto di riservato dominio, insorge con la conclusione del contratto, e resta quindi soggetto a prescrizione con decorso dalla data della sua stipulazione, tenendo conto che, pure in detta ipotesi, quel diritto è autonomo rispetto agli altri costituiti con il contratto, e non è qualificabile come mera facoltà inerente al diritto di proprietà (oggetto di successivo trasferimento).

È stato anche precisato [17] che il patto di riservato dominio può essere incluso anche in una vendita che preveda il pagamento del prezzo non rateale, ma interamente o parzialmente differito.

In entrambi i casi l’elemento caratteristico della vendita è costituito dalla immediata eseguibilità della prestazione di consegna della cosa e dal differimento dell’effetto traslativo, che ha luogo soltanto all’atto della completa esecuzione della prestazione riguardante il pagamento del prezzo.

Per la S.C. [18] il compratore con riserva di proprietà, acquistando la proprietà della cosa soltanto con il pagamento dell’ultima rata del prezzo, ai sensi dell’art. 1523 c.c., non può costituire enfiteusi sulla stessa, in quanto tale diritto reale di godimento graverebbe sul diritto del venditore, che è ancora titolare del dominio diretto sul bene.

Altro caso affrontato dalla S.C. [19] riguarda la riserva di proprietà in merito ad un alloggio di edilizia popolare, in effetti, con il pagamento dell’ultima rata di prezzo si verifica il trasferimento di proprietà dell’alloggio di edilizia popolare ed economica, già ceduto con riserva di proprietà all’originario assegnatario, poi deceduto, con la conseguenza che da parte degli eredi non è necessaria alcuna manifestazione di volontà per l’acquisizione di tale diritto; mentre, solo nel caso di decesso dell’assegnatario prima della stipula del contratto di cessione, il subentro nel diritto “personalissimo” all’assegnazione non si verifica iure hereditatis, essendo regolato dalle speciali disposizioni in materia.

Precedentemente la stessa Cassazione [20], senza tale precisazione, così stabiliva; con il pagamento dell’ultima rata di prezzo si verifica la condizione sospensiva a cui è sottoposta la vendita con riserva di proprietà di un alloggio di edilizia popolaree pertanto, per il trasferimento di esso a favore degli eredi dell’assegnatario, con il quale è stato stipulato il contratto di cessione in proprietà, non occorre nessuna ulteriore manifestazione di volontà da parte di costoro.

È stato anche puntualizzato [21] che nell’ambito della fattispecie contrattuale della vendita con patto di riservato dominio non è contemplata la facoltà, per l’acquirente, di non corrispondere il prezzo sulla base di una mera rivalutazione della convenienza dell’affare concluso.

In tal senso, invero, una volta perfezionatosi l’accordo tra i contraenti, deve escludersi la possibilità di apportare modifiche ai termini negoziali, se non con il consenso reciproco di entrambi, ovvero, avendo il contratto forza di legge tra le parti, per cause ammesse dalla legge.

È necessario anche precisare, come ha avuto modo la Cassazione [22], che la riserva di proprietà può aversi anche a mezzo di una donazione indiretta.

 La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo e, essendosene riservata la facoltà nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, così consentendo a quest’ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso. Né la configurabilità della donazione indiretta è impedita dalla circostanza che la compravendita sia stata stipulata con riserva della proprietà in favore del venditore fino al pagamento dell’ultima rata di prezzo, giacché quel che rileva è che lo stipulante abbia pagato, in unica soluzione o a rate, il corrispettivo, oppure abbia messo a disposizione del beneficiario i mezzi per il relativo pagamento.

2)           Opponibilità ai terzi della riserva di proprietà

 

art. 1524 c.c.  opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi

La riserva di proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa al pignoramento.

Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita (2762; att. 254 e seguente).

Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri (2683 e seguenti).

La norma dell’art. 1524 c.c., nel rendere inopponibile ai terzi creditori del compratore il patto di riserva di proprietà che acceda ad un contratto di vendita, non trova la sua ratio nell’intento di salvaguardare i creditori da un atto che debba presumersi compiuto al fine di pregiudicare la loro sfera giuridica, ma nell’esigenza di tutelarli da pregiudizio che in linea di fatto può loro derivare, in relazione al loro affidamento nell’estensione della garanzia generale anche al bene oggetto della vendita, dalla circostanza che quest’ultimo, ancorché acquistato e pur se trasferito nel possesso, non è divenuto di proprietà del loro debitore.

Ad esigenza analoga il legislatore si è adeguato, ferma rimanendo la disponibilità degli altri mezzi di tutela offerti dalla speciale disciplina concorsuale, come si avrà modo di precisare, nell’art. 45 della legge fallimentare, richiedendo l’esistenza, prima della dichiarazione di fallimento, delle formalità necessarie anche nel diritto comune per rendere opponibili gli atti ai terzi (e quindi, in caso di vendita con riservato dominio, anche le formalità dell’art. 1524 c.c.). Con la norma dell’art. 64 della legge fallimentare, invece, nella parte in cui esso sancisce l’inefficacia, rispetto ai creditori, degli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nei due anni anteriori al fallimento, il legislatore ha previsto una ipotesi normativa che si differenzia nella ratio, nell’oggetto e nei limiti, da quelle che precedono. Quanto alla ratio, perché ispirata ad una presunzione di frode; quanto all’oggetto, perché essa riguarda atti a titolo gratuito; quanto ai limiti, con particolare riferimento alla materia della prova, perché la legge non ne pone alcuno che non possa già intendersi ricompreso nella sancita inefficacia relativa dell’atto compiuto entro i due anni predetti. Dalla diversità delle ipotesi normative considerate, deriva l’impossibilità dell’applicazione automatica della disciplina e degli effetti della prima (operante anche con riferimento alla procedura concorsuale in virtù dell’art. 45 legge fallimentare) ai casi previsti dalla seconda, ove in questi non ricorrano, anche, della prima, tutti i presupposti [23].

Con riguardo alla vendita di un bene mobile, con riserva di proprietà, che può essere validamente stipulata anche verbalmente, l’atto scritto è necessario solo ai fini dell’opponibilità della detta riserva di proprietà ai creditori del compratore [24].

Nell’ipotesi che vi sia differenza fra la data della stipulazione di un contratto di vendita con patto di riservato dominio e la successiva data in cui esso, unitamente alla riserva, sia stato registrato, il patto di riservato dominio non può ritenersi nullo o comunque assolutamente inefficace siccome inidoneo ad assolvere la sua funzione di dilazionare il trapasso della proprietà, già avvenuto invece come naturale effetto della precedente vendita, quest’ultima dovendosi considerare come stipulata pura e semplice. La norma di cui all’art. 1524 c.c., formulata solo in termini di opponibilità, ha voluto, infatti, colpire con una sanzione avente efficacia non assoluta, ma relativa, il mancato rispetto dei requisiti da essa previsti per il patto di riserva, onde il difetto di essi non basterebbe a rendere invalida fra le stesse parti del contratto una riserva della quale il contraente interessato potesse bensì dimostrare l’avvenuta stipulazione, senza peraltro poterla far valere verso i terzi per non averla tradotta in atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento [25].

Ciò non toglie che tale vendita può essere sottoposta ad azione revocatoria ordinaria.

Ai fini dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., la vendita di un immobile con patto di riservato dominio comporta sempre un depauperamento del patrimonio del debitore, sia nel caso in cui il compratore diviene proprietario delle cose alienate con il pagamento dell’ultima rata del prezzo, sia nel caso in cui la fattispecie acquisitiva non giunge a conclusione per il compratore e, a carico del venditore, sorge l’obbligazione di restituzione delle rate riscosse, tenuto conto altresì , del fatto che il denaro corrispondente alle rate riscosse, per sua natura meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, non elimina il pericolo di danno costituito dall’eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva [26].

In tema di fallimento l’opponibilità del patto di riservato dominio postula esclusivamente che la sua stipulazione risulti da atto di data certa anteriore al fallimento e non anche che sia iscritto a norma dell’art. 1524, comma secondo c.c., essendo tale formalità necessaria per l’opponibilità al terzo acquirente [27].

Inoltre, la peculiare disciplina dettata dall’art. 73, secondo comma, della legge fall., che assicura al compratore una tutela più ampia rispetto a quella accordata al promittente acquirente dall’art. 72, quarto comma, trova giustificazione nel fatto che nella vendita a rate con riserva di proprietà l’effetto traslativo, pur rinviato nel tempo e subordinato all’integrale pagamento del prezzo, è già vincolante tra le parti, al punto che con la conclusione del contratto il venditore è obbligato alla consegna del bene al compratore, il quale dal momento della consegna assume su di sé i rischi relativi al bene acquistato; essa non può quindi trovare applicazione al contratto preliminare di compravendita concluso in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, il quale rimane assoggettato alla disciplina dettata dall’art. 72, quarto comma, della legge fall. anche nell’ipotesi in cui siano stati pattuiti l’immediato trasferimento del possesso e l’integrale pagamento del prezzo, in quanto tali clausole, aventi carattere accessorio e non incompatibili con la natura obbligatoria del contratto, non determinano effetti traslativi, essendo all’uopo necessaria la prestazione di un ulteriore consenso ad opera delle parti [28].

art. 72 L.F.    rapporti pendenti

Se  un  contratto  è  ancora  ineseguito  o  non  compiutamente  eseguito  da  entrambe  le  parti  quando,  nei confronti  di  una  di  esse,  è  dichiarato  il  fallimento,  l’esecuzione  del  contratto,  fatte  salve  le  diverse disposizioni  della  presente  Sezione,  rimane  sospesa  fino  a  quando  il  curatore,  con  l’autorizzazione  del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo  tutti i relativi obblighi,  ovvero  di  sciogliersi  dal  medesimo  salvo  che,  nei  contratti  ad  effetti  reali,  sia  già  avvenuto  il trasferimento del diritto.

Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.  La  disposizione  di  cui  al  primo  comma  si  applica  anche  al  contratto  preliminare  salvo  quanto  previsto nell’articolo 72–bis.

In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.

Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.

In  caso  di  scioglimento  del  contratto  preliminare  di  vendita  immobiliare  trascritto  ai  sensi  dell’articolo 2645–bis del codice civile, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all’articolo 2775–bis del codice civile a  condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645–bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell’attività di impresa dell’acquirente.

art. 73 L.F.  vendita con riserva di proprietà

Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l’autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore  può chiedere cauzione  a  meno  che  il  curatore  paghi  immediatamente  il  prezzo  con  lo sconto dell’interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa.

Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

Ai fini dell’esercitabilità dell’azione revocatoria fallimentare di cui al secondo comma dell’art. 67 della legge fallimentare, la quale presuppone che il creditore soddisfatto abbia avuto la possibilità, conoscendo l’insolvenza del debitore, di sospendere o rifiutare l’esecuzione della propria prestazione, non è possibile accostare la situazione del venditore nella vendita con riserva di proprietà — nei cui confronti venga esercitata la revocatoria relativamente alle rate di prezzo della vendita — a quella del legalmonopolista, sia perché il sorgere del rapporto di vendita con riserva di proprietà è frutto di libera scelta e non di un obbligo legale a contrarre, sia perché la difficoltà di ipotizzare l’applicazione dell’art. 1461 c.c. a detto tipo di vendita si ricollega alla particolare struttura di tale contratto (nel quale la consegna della cosa avviene all’atto della conclusione restando così possibile la sospensione dell’adempimento della propria prestazione da parte del venditore, nella ricorrenza di una situazione riconducibile all’art. 1461, solo prima della consegna), sia perché il venditore, di fronte al verificarsi di mutate condizioni dell’acquirente ed in particolare di fronte al rischio che i pagamenti del medesimo siano oggetto di possibili revoche a seguito di esercizio della revocatoria fallimentare od ordinaria, dispone di mezzi di tutela, rappresentati o dal rifiuto della prestazione, che, in presenza di detto rischio, ben può ritenersi assistito da motivo legittimo ai sensi dell’art. 1206 c.c., con conseguente esclusione di mora accipiendi a suo carico (senza che in contrario si possa addurre l’operatività dell’art. 1358 c.c.), o dalla possibilità di esercitare l’azione di risoluzione per inadempimento nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 1525 c.c. (Sulla base di tali principi la Suprema Corte [29] ha ritenuto nella specie ammissibile la revocatoria contro il venditore con riserva di proprietà).

art. 66 L.F.   azione revocatoria ordinaria

Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

L’azione  si  propone  dinanzi  al  tribunale  fallimentare,  sia  in  confronto  del  contraente  immediato,  sia  in confronto dei sui aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

art. 67 L.F.    atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite  o  le  obbligazioni  assunte  dal  fallito  sorpassano  di  oltre  un  quarto  ciò  che  a  lui  è  stato  dato  o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di

Non sono soggetti all’azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645–bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto  immobili  ad  uso  abitativo,  destinati  a  costituire  l’abitazione  principale  dell’acquirente  o  di  suoi parenti  e  affini  entro  il  terzo  grado,  ovvero  immobili  ad  uso  non  abitativo  destinati  a  costituire  la  sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel  registro  dei  revisori  legali  ed  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall’articolo  28,  lettere  a)  e  b)  deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è  legato  all’impresa  e  a  coloro  che  hanno  interesse  all’operazione  di  risanamento  da  rapporti  di  natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista  deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  in  favore  del  debitore  ovvero  partecipato  agli  organi  di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;

e)  gli  atti,  i  pagamenti  e  le  garanzie  posti  in  essere  in  esecuzione  del  concordato  preventivo, dell’amministrazione controllata , nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182–bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 161;

f)  i  pagamenti  dei  corrispettivi  per  prestazioni  di  lavoro  effettuate  da  dipendenti  ed  altri  collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g)  i  pagamenti  di  debiti  liquidi  ed  esigibili  eseguiti  alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di  servizi strumentali  all’accesso  alle  procedure  concorsuali  di  amministrazione  controllata  e  di  concordato preventivo.

Le  disposizioni  di  questo  articolo  non  si  applicano  all’istituto  di  emissione,  alle  operazioni  di  credito  su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Sempre in tema di fallimento per altra pronuncia [30] il fatto che il venditore con patto di riservato dominio, in caso di fallimento del compratore, abbia chiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo della parte di prezzo ancora non pagatagli non preclude, al venditore stesso, la facoltà di proporre a norma dell’art. 103 legge fall. istanza di restituzione della cosa, atteso che la speciale natura del procedimento fallimentare non osta all’applicazione dell’art. 1453, secondo comma, non configurandosi una violazione della par condicio creditorum, dal momento che la proprietà del bene, per effetto del patto di riservato dominio, non si trasferisce al (compratore) fallito se non con il pagamento dell’ultima rata.

3)           Trascrizione

Annotazione

Il notaio procede ad una quietanza finale, rilasciata dal venditore che riconosce l’avvenuto pagamento, e ne consente l’annotazione a margine della trascrizione originaria.

Difatti per una sentenza di merito [31], la vendita con riserva di proprietà, seppure disciplinata con specifico riferimento ai beni mobili, è applicabile anche con riguardo ai beni immobili, seppure in tali circostanze deve necessariamente coordinarsi con la relativa disciplina in materia, avuto particolare riguardo a quella concernente la trascrizione. Orbene, nelle ipotesi in cui l’atto notarile di compravendita immobiliare risulti regolarmente trascritto alla data della stipula, e dunque opponibile all’alienante, e nel successivo atto di quietanza e assenso alla cancellazione del riservato dominio sul bene si dia atto che il patto di riservato dominio è stato a suo tempo convenuto unicamente a garanzia del pagamento del prezzo, rateizzato, una volta perfezionatasi la fattispecie con in pagamento del prezzo gli effetti della compravendita retroagiscono al momento della stipula del contratto. La rilevata circostanza, e dunque l’avvenuto acquisto dell’immobile non già alla data di pagamento dell’ultima rata del prezzo convenuto, bensì alla data di sottoscrizione del contratto di compravendita, determina nella specie la chiara sussistenza della legittimazione attiva degli attori in ordine alla domanda risarcitoria avente origine da fatti prima del pagamento dell’ultima rata del prezzo e la conseguente infondatezza dell’eccezione sollevata dai convenuti al riguardo. Nella fattispecie concreta, in particolare, la domanda risarcitoria è proposta al fine di ottenere il ristoro dei danni derivati agli attori in seguito all’occupazione dei suoli di proprietà da parte della convenuta Amministrazione Comunale ed alla irreversibile trasformazione degli stessi, circostante queste intervenute prima che i medesimi provvedessero al versamento dell’ultima rata del prezzo pattuito con l’alienante.

4)           Limitata risoluzione per inadempimento

 

art. 1525 c.c.   inadempimento del compratore

Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive (1455; att. 176).

 

Per la S.C. [32]l’azione diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà, nei confronti dello acquirente inadempiente all’obbligazione di pagamento del prezzo, ha natura non di azione reale di rivendica [33] ma di azione contrattuale personale proponibile nelle forme del procedimento monitorio.

La norma di cui all’art. 1525 c.c., secondo la quale il mancato pagamento di una sola rata che non superi l’ottava parte del prezzo non dà luogo alla risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, è dettata con esclusivo riferimento a tale fattispecie contrattuale, e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica con riguardo ad altre figure negoziali (quale quella, ricorrente nella specie, del cosiddetto «contratto misto»), né è invocabile da soggetti diversi dalla parte acquirente, nel cui interesse essa risulta formulata, con la conseguenza che la parte alienante, per conseguire la risoluzione del contratto, deve dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 1186 e 1453 c.c. [34]

Come già analizzato in precedenza con la massima riportata [35] nel contratto preliminare di compravendita immobiliare, diversamente da quanto accade nel preliminare di permuta, l’avvenuta esecuzione del contratto da parte del promissario acquirente non impedisce, in caso di fallimento del promittente venditore, l’esercizio da parte del curatore della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferitagli dall’art. 72, quarto comma, della legge fall. Nella compravendita, infatti, non si riscontra quell’identità di ruoli tra le parti che caratterizza la permuta, in cui ciascuno dei contraenti assume, al tempo stesso, la posizione di alienante ed acquirente, e non è quindi applicabile il principio secondo cui l’avvenuta esecuzione della prestazione da parte di uno dei contraenti in epoca anteriore alla stipulazione del contratto definitivo determina l’insorgere «ex uno latere» degli effetti finali dell’operazione economica programmata, realizzando quindi, rispetto ad una delle parti, lo stesso risultato giuridico ricollegato, nella previsione delle stesse, alla stipulazione del definitivo. Non si giustifica, pertanto, una disciplina uniforme degli effetti della dichiarazione di fallimento, tale da escludere, in caso di sopravvenuto fallimento del venditore, l’esercizio da parte del curatore della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto, qualora l’acquirente abbia già eseguito la propria prestazione.

 

 

art. 1526 c.c.  risoluzione del contratto

Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre il risarcimento del danno (1223 c.c.).

(Patto di confisca delle rate versate è stato considerato un’applicazione dell’istituto della clausola penale [36]) Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta (1384 c.c.).

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti (att. 176).

 

Per una vetusta sentenza della S.C. [37] l’equo compenso cui ha diritto il venditore nel caso di risoluzione di vendite a rate, sta a rappresentare la contropartita dell’uso e del naturale deterioramento della cosa, dipendente dal tempo trascorso, mentre per l’ulteriore deprezzamento dovuto a cause fuori dall’ordinario, soccorre il risarcimento del danno, dovuto anch’esso dal compratore inadempiente. Il compenso de quo deve essere calcolato con criterio equitativo, più che con criterio meramente economico e di lucro.

Nuovamente sul punto, con ultimo intervento la Cassazione

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25732

ha, ulteriormente, stabilito che in tema di vendita con riserva di proprietà, l’art. 1526 c.c., applicabile alla fattispecie negoziale del leasing traslativo prevede che nel caso in cui la risoluzione avvenga per l’inadempimento del compratore, debba essere riconosciuto al venditore – tenuto a restituire le rate riscosse – il diritto all’equo compenso per l’uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l’uso, oltre al risarcimento del danno, eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa. Ne consegue che il diritto all’equo compenso e quello al risarcimento del danno costituiscono autonome pretese, le quali, se esercitate nel corso del giudizio, necessitano di autonoma e tempestiva domanda.

Nella disposizione di cui al secondo comma dell’art. 1526 c.c. — per la quale, qualora sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, questa può essere ridotta dal giudice — il ricorso al termine indennità, normalmente utilizzato per indicare quelle forme di compensazione in danaro la cui entità non corrisponde necessariamente a quella del danno, né presuppone l’imputabilità del comportamento che lo ha determinato, sta ad indicare che il legislatore ha inteso riferirsi ai casi in cui la liquidazione anticipata concerne unicamente il credito all’equo compenso per il temporaneo godimento del bene, di cui al primo comma del medesimo articolo [38].

 

E)    La vendita in forma di locazione

[39]

Tale figura, accogliendo la tesi sostenuta da un autorevole autore [40]  rientra nell’ambito della compravendita con riserva di proprietà, superando in tal modo quelle dispute dottrinarie, di matrice francese, sulla natura di tale istituto (locazione accompagnata da promessa di vendita, vendita soggetta a condizione, vendita soggetta a termine, contratto misto) avutesi soprattutto precedentemente alla riforma del codice civile del 1942.

In altri termini: se Tizio conviene che pagherà per 10 anni a Caio proprietario dell’appartamento Alfa, il canone mensile di 500 euro per il godimento dell’appartamento stesse e le parti stabiliscono, nel contempo che al decimo anno, se Tizio sarà in regola con i pagamenti, diventerà automaticamente proprietario, il contratto, anche se configurato impropriamente come locazione, sarà, nella realtà giuridica e nella conseguente disciplina, una vendita con riserva di proprietà.

In questo tipo di contratto, infatti, manca la causa della locazione, ossia il godimento temporaneo di un determinato bene per il corrispettivo pagamento di un canone.

Questo tipo contrattuale, pur perseguendo in definitiva lo stesso fine della vendita in forma di locazione, da questa si distingue per la diversa struttura giuridica e, sul piano della disciplina, soprattutto perché manca in essa l’automatismo del passaggio della proprietà; manca cioè la caratteristica principale della vendita con riserva di proprietà (art. 1523 c.c.).

 

F)   Leasing

 

Leasing deriva dall’inglese to lease che significa affittare.

Con questo termine si indica la locazione finanziaria che trae le sue origini, appunto, dal sistema del common law.

È un contratto appartenente alla categoria dei “nuovi contratti atipici” e risulta dalla combinazione degli schemi della vendita con patto di riservato dominio e del contratto di locazione di cui all’art. 1571 del c.c.

Con il contratto di leasing, un soggetto chiamato locatore o concedente, concede a un altro soggetto chiamato utilizzatore, il diritto di utilizzare un determinato bene dietro il pagamento di un canone periodico.

Le figure di leasing presenti nel nostro ordinamento sono molteplici e ormai praticamente tipizzate dalle interpretazioni rese da dottrina e giurisprudenza ma non tutte si possono inquadrare nella fattispecie di cui all’art. 1523 c.c

Tra le diverse figure si contraddistinguono:

1)          Il leasing operativo

 Esso rappresenta la forma più antica di leasing: può essere inquadrato giuridicamente come locazione di beni strumentali. Infatti con esso vengono ceduti in locazione beni strumentali standardizzati per un periodo di tempo rapportato alla loro vita economica ovvero produttiva. In poche parole esso rappresenta una forma particolare di noleggio perché la società, pur avendone il pieno godimento, paga un canone per così dire locatizio, realizzando nel breve periodo un ingente utile dovuto alla sproporzione derivante dal basso costo di acquisto dei materiali (canone di locazione) e l’utile derivante dagli incassi che i beni acquistati con questa forma di leasing producono (utile).

La seconda figura di leasing è:

2)           il Leasing finanziario

suddiviso in ulteriori due figure giuridiche il leasing di godimento ed il leasing traslativo.

Il cosiddetto leasing finanziario, è

il contratto con il quale una società finanziaria, che ha acquistato per conto di un’impresa industriale o commerciale un bene ad essa necessario, lo cede all’impresa stessa in godimento, per un determinato periodo di tempo (normalmente corrispondente a quello in cui il bene è idoneo ad apportare utilità economica), dietro pagamento di un canone, e con facoltà di optare, alla scadenza, fra la restituzione od il conseguimento in proprietà previo versamento di un ulteriore importo

 

Tale fattispecie configura un contratto atipico, essenzialmente rivolto a consentire ad una parte la disponibilità della cosa mediante un prestito di capitale effettuato dall’altra, ove detto canone assume principalmente il valore di restituzione della somma mutuata, non di versamento periodico di un prezzo di acquisto, anche perché tale acquisto è contemplato in via meramente eventuale e comunque abbisogna di una nuova manifestazione di volontà negoziale (esercizio dell’opzione). Pertanto, in caso di risoluzione anticipata del contratto, per l’inadempimento dell’imprenditore che utilizza il bene, deve escludersi che la società finanziaria sia tenuta alla restituzione delle somme riscosse, stante l’inapplicabilità delle disposizioni dettate dall’art. 1526 c.c. per le ipotesi della vendita con riserva di proprietà o della locazione con patto di trasferimento della cosa locata, e resta invece operante il principio generale posto dall’art. 1458, primo comma, c.c. per i rapporti di durata, sull’inoperatività degli effetti della risoluzione per le prestazioni già eseguite, con l’ulteriore conseguenza che va riconosciuta come lecita, in quanto coerente con tale principio, la clausola che preveda l’integrale percezione da parte della società finanziaria dei ratei di canone scaduti fino alla data della risoluzione stessa [41].

Per il tribunale Milanese [42]il leasing finanziario si concretizza in una fattispecie che realizza una figura di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura. La scissione tra il soggetto destinato a ricevere dal fornitore la prestazione di consegna ed il soggetto destinato ad adempiere nei confronti del fornitore l’obbligazione di pagamento del prezzo, pur non consentendo al concedente di pagare il prezzo indipendentemente dall’avvenuta consegna, giustifica che il concedente stesso possa fare affidamento sull’autoresponsabilità dell’utilizzatore nel ricevere la consegna dal fornitore atteso che utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune per cui su entrambi grava un onere di collaborazione. Se l’utilizzatore accetta di sottoscrivere il verbale di consegna anche a fronte di una consegna mancante o incompleta da parte del fornitore, piuttosto che rifiutare la prestazione o far constatare il rifiuto nel relativo verbale, pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore ma non gli può essere consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa né di fondate su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni.

Per la Corte Capitolina [43]nell’ambito del contratto di leasing finanziario, è l’utilizzatore che ha la legittimazione a far valere nei confronti del fornitore le azioni dirette all’adempimento del contratto di fornitura ed al risarcimento del danno da inesatto adempimento dello stesso. Invero, nonostante il collegamento negoziale esistente tra il contratto di leasing finanziario ed il contratto di fornitura tra il concedente ed il fornitore, con obbligo di consegna del bene all’utilizzatore, allorché detta consegna vi sia stata, è elemento naturale del negozio, salvo clausola contraria, l’esonero del locatore da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l’utilizzatore, essendo quest’ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto, ed a stabilire le condizioni di acquisto per il concedente, per cui ogni vizio del bene dovrà essere fatto valere direttamente dall’utilizzatore nei confronti del fornitore.

Per il Tribunale Bolognese [44] in materia di leasing, l’eventuale non conformità tra quanto risultante dal verbale di consegna e quanto effettivamente consegnato, non legittima in nessun caso, il rifiuto del pagamento dei canoni convenuti. Nella locazione finanziaria, caratterizzata dal collegamento negoziale tra il leasing ed il contratto di fornitura, si assiste ad una scissione tra soggetto destinato a ricevere dal fornitore la merce ed il soggetto destinato ad adempiere nei confronti del fornitore l’obbligazione di pagamento del prezzo. Ove il negozio di compravendita prevede che il fornitore consegni la res direttamente all’utilizzatore ed il contratto di leasing sancisce a propria volta, che l’utilizzatore la riceva, quest’ultimo è gravato dall’onere di comportarsi, rispetto al momento perfezionativo della consegna, in maniera diligente. Infatti, se l’utilizzatore accetta di sottoscrivere il verbale di consegna senza riserve, anche a fronte di una consegna incompleta da parte del fornitore, egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore. Ne discende che allo stesso non può essere consentito di opporre che la consegna non è stata completa, né di sospendere il pagamento dei canoni.

A)           Il leasing di puro godimento

 

Per la S.C. [45] ricorre la figura del leasing di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell’uso dei beni stessi, mentre ricorre il leasing traslativo allorché la pattuizione si riferisca a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto, e solo in quest’ultimo caso, stante la eadem ratio, può applicarsi in via analogica al contratto di leasing la disciplina dettata dall’art. 1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà. L’accertamento della volontà delle parti trasfusa nelle clausole contrattuali in ordine al tipo di negozio posto in essere rientra nei poteri del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei criteri ermeneutici, ovvero per vizio di motivazione.

Ai fini della qualificazione come leasing traslativo di un contratto avente ad oggetto l’utilizzazione di beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo, ciò che rileva, indipendentemente dalla circostanza che concedente sia il produttore del bene ovvero un imprenditore che l’acquisti per porlo a disposizione dell’utilizzatore, è se il godimento temporaneo da parte dell’utilizzatore esaurisca la funzione economica del bene ovvero la durata del contratto sia predeterminata solo in funzione dell’ulteriore differito trasferimento del bene e della rateizzazione del prezzo d’acquisto; in quest’ultima ipotesi, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, si applica in via analogica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, per cui, ai sensi dell’art.1526 c.c., l’utilizzatore ha diritto alla restituzione delle rate riscosse ed il concedente ha diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa oltre al risarcimento del danno [46].

B)          Leasing Traslativo

Sul concetto di leasing traslativo ci aiuta notevolmente ultima sentenza della S.C. [47] secondo la quale il contratto di leasing traslativo sottende un’operazione tendente ad attuare un acquisto dell’utilizzatore ed una mera operazione di finanziamento da parte del concedente.

È l’utilizzatore che sceglie presso il terzo venditore (non presso il concedente) il bene oggetto di leasing, in termini conformi alle sue peculiari esigenze, mentre il concedente si limita a fornire i mezzi economici per il pagamento del prezzo, erogando la somma necessaria, che verrà restituita – con l’aggiunta di interessi, spese ed utile dell’operazione ratealmente e tramite l’esercizio finale dell’opzione di acquisto.

La formale intestazione della proprietà al concedente ha mera funzione di garanzia della restituzione del finanziamento e configura una sorta di proprietà fiduciaria in funzione di garanzia, che si contrappone al vero e proprio dominio utile, spettante all’utilizzatore.

Per il Tribunale Milanese [48] nel leasing traslativo, soggetto alla disciplina della vendita con riserva di proprietà, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo, restituita la cosa, conserva il diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l’uso della stessa, oltre al risarcimento del danno. Quanto poi alla richiesta di riduzione ad equità della penale ai sensi dell’art. 1384 c.c., anche nel caso di mancata restituzione dei beni da parte dell’utilizzatore, è possibile escludere che ricorrano i presupposti per ridurre ad equità la penale in ragione del fatto che detta clausola non pare comportare un ingiustificato arricchimento del concedente [49].

Inoltre, per la Corte Romana [50], la clausola contrattuale che pone a carico dell’utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio [51], poiché essa si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile – in via analogica – dall’art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva della proprietà. Detta norma è, infatti, finalizzata ad evitare che, in seguito alla consegna del bene all’utilizzatore, il concedente possa essere danneggiato a sua insaputa per fatti avvenuti nella sfera di controllo dell’altra parte.

In precedenza, la stessa Corte Capitolina [52], sempre in merito alla clausola contrattuale che pone a carico dell’utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto, questa previsone non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile – in via analogica – dall’art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva della proprietà.

Secondo, poi, la sentenza già menzionata [53] della S.C., nel contratto di leasing traslativo, l’utilizzatore del bene, benché non proprietario, è una sorta di domino utile, e dunque può essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità precontrattuale.

Si legge nella sentenza in commento che erroneamente la sentenza impugnata ha negato alla parte utilizzatrice la legittimazione a rispondere per responsabilità precontrattuale, perché mera utilizzatrice, e non formale proprietaria, del bene oggetto di leasing.

Ognuno può essere chiamato a rispondere degli affidamenti ingiustamente creati nei terzi in relazione ad affari che rientrino nell’ambito dei poteri, pur limitati, che concretamente gli spettino su di un determinato bene: così il locatore può risponde per mala fede o per ingiustificato recesso dalle trattative attinenti a una sublocazione, pur se non proprietario del bene.

Per quanto poi concerne i contratti di leasing traslativo, i poteri dell’utilizzatore sono talmente ampi da poter essere assimilati ad una sorta di dominio utile, tale da rendere inaccettabile, perchè non conforme alla natura del contratto e della sottostante operazione economica, il principio per cui l’utilizzatore non potrebbe essere chiamato a rispondere per responsabilità precontrattuale (come anche per responsabilità contrattuale o aquiliana) in relazione agli atti che ha il potere di compiere per effetto del contratto di leasing.

 

In tema di leasing traslativo, nel caso di fallimento del compratore, la dichiarazione del curatore di scioglimento dal contratto non ancora compiutamente eseguito, ai sensi del secondo comma dell’art. 72 legge fall., ha effetti ex tunc, con la conseguenza che il credito restitutorio per le prestazioni effettuate dal compratore fallito (nella specie, i canoni pagati) non nasce dalla dichiarazione del curatore né dalla sentenza di fallimento, ma trova il suo fatto genetico nel venir meno della giustificazione contrattuale dell’attribuzione patrimoniale stessa fin dal momento della sua esecuzione; collocandosi tale momento anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il suddetto credito diviene compensabile con il controcredito del concedente, sorto anch’esso anteriormente a detta dichiarazione, e relativo al risarcimento dei danni per l’inadempimento del fallito, anche quando gli effetti dello scioglimento siano regolati dall’art. 1526 c.c.[54]

 

C)          Disciplina Comune

 

Come riportato in ultima pronuncia della Cassazione [55], la giurisprudenza più che consolidata della medesima Corte [56], è costante nell’affermare che nel contratto di leasing, se il concedente imputa all’utilizzatore l’inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e se l’utilizzatore eccepisce l’inadempimento del fornitore all’obbligazione di consegna, l’accoglimento dell’eccezione, che deve avvenire sulla base dell’art. 1463 c.c., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull’utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole, ma se – come nella specie – l’utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, pure a fronte di una incompleta o a fortiori mancata consegna da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore; con la conseguenza che in tal caso non gli può essere consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa o che non c’è stata, nè di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni.

In sostanza, la scissione tra soggetto destinato a ricevere (dal fornitore) la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere (nei confronti del fornitore) l’obbligazione di pagamento del prezzo, non consente al concedente di pagare il prezzo indipendentemente dall’avvenuta consegna, ma giustifica, sulla base dell’art. 1375 c.c., che il concedente stesso possa fare affidamento sull’autoresponsabilità dell’utilizzatore nel ricevere la consegna dal fornitore, atteso che utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione); pertanto, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all’utilizzatore, ed il contratto di leasing prevede, a sua volta, che l’utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell’adempiere, deve far in modo di salvaguardare l’interesse dell’utilizzatore all’esatto adempimento, così come questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell’onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, si che non ne risulti sacrificato, per altro verso, l’interesse che anche il concedente ha all’esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l’esatto adempimento da parte del fornitore.

Nuovamente sul punto, con ultimo intervento la Cassazione

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25732

ha, ulteriormente, stabilito che in tema di vendita con riserva di proprietà, l’art. 1526 c.c., applicabile alla fattispecie negoziale del leasing traslativo prevede che nel caso in cui la risoluzione avvenga per l’inadempimento del compratore, debba essere riconosciuto al venditore – tenuto a restituire le rate riscosse – il diritto all’equo compenso per l’uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l’uso, oltre al risarcimento del danno, eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa. Ne consegue che il diritto all’equo compenso e quello al risarcimento del danno costituiscono autonome pretese, le quali, se esercitate nel corso del giudizio, necessitano di autonoma e tempestiva domanda.

Inoltre nella medesima sentenza viene confermato il principio della invalidita’ di eventuali clausole che assegnino ali’utilizzatore il rischio della mancata consegna e che nei contratti di leasing traslativo sussiste l’obbligo di buona fede e di cooperazione fra le parti contrattuali. Sussiste cioe’ un obbligo reciproco fra le parti di condotta secondo buona fede per cui anche parte concedente, avendo contezza che il verbale di consegna non era stato sottoscritto dopo l’effettiva consegna, avrebbe dovuto, per lo meno, chiedere conferma all’utilizzatore se, quantomeno a distanza di poco tempo, cio’ fosse realmente avvenuto

In tema di leasing, sia esso traslativo o finanziario, deve escludersi che l’esercizio da parte dell’utilizzatore dei diritti derivanti dai rapporti di locazione aventi ad oggetto gli immobili ad esso concessi in godimento richieda la prova della intervenuta cessione dei relativi contratti, con il consenso dei conduttori, ovvero della gestione dei rapporti stessi da parte dell’utilizzatore in nome e per conto del concedente, non risultando sufficiente, al predetto fine, la mera stipulazione del contratto di leasing e neppure la concreta gestione dei rapporti di locazione da parte dell’utilizzatore, dovendosi, invece, ritenere che è la stessa funzione del contratto, imperniato sull’attribuzione della disponibilità del bene concesso in uso, ad escludere la necessità della predetta cessione, implicando l’esercizio in proprio da parte dell’utilizzatore dei diritti derivanti dai contratti di locazione, nonché l’assunzione dei relativi obblighi [57].

Infine, per ultima Cassazione [58] nelle operazioni di leasing tra il contratto di vendita e quello di locazione finanziaria esiste un collegamento funzionale, per effetto del quale si produce una diffusione delle cause di nullità, annullamento, risoluzione, dall’uno all’altro dei due contratti collegati.

 

Note

[1] Tribunale Genova, sezione VI, sentenza 4 gennaio 2008, n. 45

[2] Giurisprudenza – Rescigno – Giordano – De Martini. Per la S.C. la compravendita immobiliare sottoposta alla condizione del pagamento del prezzo si inquadra nella figura della compravendita con riserva di proprietà e il trasferimento del relativo diritto si realizza col pagamento dell’ultima rata del prezzo; l’art. 1360 c.c. sulla retroattività della condizione non opera infatti tutte le volte che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati a un momento diverso da quello della conclusione del contratto. Corte di Cassazione, sentenza  8-4-99, n. 3415

[3] Romoli – Mirabelli

[4] Greco e Cottino – Rubino – Mirabelli – Gazzarra – Capozzi   e parte della giurisprudenza della Cassazione

[5] Rubino

[6] Romoli

[7] Bianca

[8] Capozzi

[9] Comporti

[10] Carpino

[11] Romoli – Capozzi

[12]La vendita con riserva della proprietà, normalmente attuata nelle compravendite mobiliari, può essere applicata anche alle vendite di immobili, ed è tipica delle vendite a rate o a credito, in cui l’effetto traslativo della proprietà viene differito al momento del pagamento dell’ultima rata di prezzo. Corte di Cassazione, sentenza  3-4-80, n. 2167

[13] Tribunale Bari, sezione I, sentenza 2 maggio 2012, n. 1536

[14]Corte di Cassazione, sentenza  1-6-74, n. 1569

[15]Corte di Cassazione, sentenza  14-4-89, n. 1802

[16]Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 19-7-85, n. 4266

[17]Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6322 del 22-3-2006

[18] Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 18 settembre 2013, n. 21388

[19] Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 maggio 2012, n. 7005

[20]Corte di Cassazione, sentenza  13-7-98, n. 6813

[21] Corte d’Appello Potenza, civile, sentenza 7 aprile 2011, n. 77. Nella specie non può, nei termini di cui innanzi, attribuirsi alcun rilievo all’assunto dell’acquirente (appellante) nella parte in cui, rilevando l’intervenuto acquisto di un immobile di minor valore rispetto al prezzo convenuto, e peraltro mai corrisposto all’alienante, sostiene la legittimità della propria condotta omissiva e la reiezione della domanda di risoluzione del contratto di diritto per inadempimento, come proposta da controparte. In circostanze siffatte, invero, l’acquirente deve unicamente imputare a se stesso l’acquisto di un immobile ad un prezzo asseritamente superiore rispetto al valore effettivo, circostanza questa che, seppure provata, non consente di ottenere una pronuncia giudiziale che determini la minor somma dovuta, né di paralizzare la domanda proposta dalla venditrice per l’accertamento della risoluzione di diritto del contratto, a norma dell’art. 1456 c.c., per inadempimento dell’acquirente.

[22] Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 febbraio 2012, n. 3134

[23]Corte di Cassazione, sentenza  22-6-72, n. 2040

[24]Corte di Cassazione, sentenza  13-5-91, n. 5324

[25]Corte di Cassazione, sentenza  22-6-72, n. 2040

[26] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 novembre 2010, n. 23818

[27]Corte di Cassazione, sentenza  24-2-98, n. 1999

[28] Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 22 dicembre 2005, n. 28480

[29]Corte di Cassazione, sentenza  6-11-99, n. 12358

[30]Corte di Cassazione, sentenza  6-2-86, n. 723

[31] Tribunale Vicenza, sezione II, sentenza 10 febbraio 2011, n. 168

[32] Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 marzo 2006, n. 6322

[33] Per una maggiore consultazione sull’azione di rivendica aprire il seguente collegamento on-line  Le azioni a difesa della proprietà. Rivendicazione – negatoria – regolamento di confini – apposizione dei termini

[34]Corte di Cassazione, sentenza  14-7-2000, n. 9356 (Nello stesso senso, in ordine all’inapplicabilità al contratto preliminare, Corte di Cassazione, sentenza 29-5-98, n. 5324).

[35]Corte di Cassazione, sezione I, sentenza  28480 del 22-12-2005

[36] Per una maggiore consultazione sulla caparra aprire il seguente collegamento on-line  Il rafforzamento degli effetti del contratto: 1) la clausola penale; 2) la caparra confirmatoria; 3) la caparra penitenziale

[37]Corte di Cassazione, sentenza  20-10-56, n. 3767.

[38]Corte di Cassazione, sentenza  28-6-95, n. 7266

[39] Per una maggiore consultazione sul contratto di locazione  aprire il seguente collegamento on-line  La locazione

[40] Fubini

[41]Corte di Cassazione, sentenza  15-10-88, n. 5623

[42] Tribunale Milano, sezione XII civile, sentenza 19 settembre 2013, n. 11621

[43] Corte d’Appello Roma, sezione III, sentenza 27 marzo 2012, n. 1652

[44] Tribunale Bologna, sezione II, sentenza 21 ottobre 2013, n. 2983

[45]Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12317 del 10-6-2005. Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito per non aver effettuato correttamente l’indagine volta alla riconduzione del contratto di leasing concluso dalle parti all’uno e all’altro tipo negoziale, omettendo l’indispensabile comparazione economica tra l’ordinaria durata tecnologica del bene utilizzato in godimento ed il suo valore residuo, e omettendo di porre a tale scopo a raffronto il prezzo della opzione con il valore residuo

[46]Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13418 del 23-5-2008

[47] Per la  consultazione del testo integrale aprire il seguente collegamento on-line  Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 febbraio 2014, n. 3362

[48] Tribunale Milano, sezione XII, sentenza 6 marzo 2013, n. 3222

[49] In tema cfr anche Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 73 del 8-1-2010. Nel leasing traslativo, al quale si applica per analogia la disciplina dettata dall’art. 1526 c.c. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo, riconsegnato il bene, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, mentre il concedente ha diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, il quale comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l’uso, ma non include il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa né comprende il mancato guadagno. (Nella specie, relativa alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria di una motonave, la S.C. ha rigettato il proposto ricorso, poiché nella sentenza impugnata si era correttamente escluso dall’area del “giusto compenso” — individuato, adeguatamente, mediante il criterio equitativo del “bare boat” — il mancato guadagno ed essendo fallito l’utilizzatore era stata individuata nella procedura di insinuazione al passivo la sede esclusiva per la determinazione della penale, per la quale era stata predisposta apposita clausola ai fini della liquidazione del risarcimento del danno).

[50] Corte d’Appello Roma, sezione III, sentenza 22 novembre 2011, n. 4958

[51]In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell’utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché essa si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile – in via analogica – dall’art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva della proprietà. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6369 del 3-5-2002

[52] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 ottobre 2011, n. 21301

[53] Per la  consultazione del testo integrale aprire il seguente collegamento on-line  Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 febbraio 2014, n. 3362

[54]Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11145 del 13-5-2009

[55] Per la  consultazione del testo integrale aprire il seguente collegamento on-line  Corte di Cassazione Sezione III sentenza del 23 maggio 2012, n. 8101

[56] – a partire dalla Corte di Cassazione, sentenza 2 novembre 1998 n. 10926 – Corte di Cassazione, sentenza 6 giugno 2002, n. 8222

[57] Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11643. Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, proposta da una società succeduta a quella fallita nei contratti di locazione, in virtù di un contratto di leasing stipulato con un istituto di credito, relativa alla domanda di ammissione al passivo per la somma pari all’importo dei depositi cauzionali versati dai conduttori, ritenendo necessaria la prova dell’intervenuta cessione dei relativi contratti con il consenso dei conduttori medesimi, ovvero della gestione dei rapporti stessi da parte dell’utilizzatrice in nome e per conto della concedente

[58] Per la  consultazione del testo integrale aprire il seguente collegamento on-line  Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 febbraio 2014, n. 4065

Avv. Renato D’Isa

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