Valore della causa concernente l’accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10755.

La massima estrapolata:

In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l’accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 15 c.p.c. ed alla luce dell’oggetto delle domande della parti, non potendo attribuirsi autonoma rilevanza alla domanda di inibitoria contestualmente avanzata, poiché ricompresa nell’azione a difesa della servitù, e dovendosi ritenere il procedimento possessorio svoltosi nel corso del giudizio anch’esso sottoposto, per analogia, alla disposizione sopra indicata. In particolare, il giudice può considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processuali, essendo ininfluente la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell’atto di citazione e l’attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l’affermazione in tal senso dei convenuti.

Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10759

Data udienza 23 gennaio 2019

 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– Ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso per procura alle liti a margine del controricorso dagli Avvocati (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS), in proprio e quale esercente la potesta’ sul figlio minore (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentato e difeso per procura alle liti a margine del controricorso dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);
– Controricorrente –
e
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– Controricorrenti –
e
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2253 della Corte di appello di Venezia, depositata il 7 ottobre 2014.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto notificato nel 2006 (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari di un immobile sito nel Comune di (OMISSIS), comprensivo di un terreno censito al mappale n. 1725, convennero dinanzi al Tribunale di Verona i vicini (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), lamentando che i convenuti parcheggiassero le loro autovetture sul predetto terreno e che quindi fosse accertato che tale comportamento era illegittimo per inesistenza di una servitu’ di parcheggio.
(OMISSIS) e (OMISSIS) costituendosi in giudizio negarono di avere mai parcheggiato e chiesero in via riconvenzionale che fosse accertato il loro diritto di servitu’ di passo pedonale e carraio attraverso la predetta area, facendo altresi’ istanza di chiamare in causa altro vicino (OMISSIS).
Anche gli altri convenuti si costituirono in giudizio, contestando l’uso a parcheggio loro contestato.
Si costitui’ anche (OMISSIS) assumendo che il diritto di servitu’ di passo era stato costituito anche a favore del proprio immobile e che il fatto di avere parcheggiato sporadicamente sullo stesso non aveva provocato alcun aggravio o intralcio.
In corso di causa (OMISSIS) e (OMISSIS), lamentando che gli attori avevano costruito delle barriere sul terreno oggetto di controversia, agirono per la reintegra del possesso, domanda che in via autonoma avanzarono anche gli altri convenuti e che fu accolta dal Tribunale con ordinanza dell’11.2.2008, confermata in sede di reclamo, che ordino’ agli attori di eliminare i manufatti eseguiti.
Esaurita l’istruttoria, con sentenza del 27.7.2011 il Tribunale di Verona accerto’ che sul fondo degli attori gravava una servitu’ di passo pedonale e carraio per tutta la sua estensione e dichiaro’ nei confronti di tutte le parti l’illegittimita’ di ogni comportamento, compreso il parcheggio di autoveicoli, atto a inammissibili per tardivita’ le domande formulate dai convenuti (OMISSIS) e dal terzo chiamato (OMISSIS) e condanno’ gli attori, in solido con il (OMISSIS), a rifondere le spese di giudizio in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ solo gli attori al pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre parti convenute.
Interposto gravame da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS) la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2253 del 7. 10. 2014, confermo’ interamente la decisione di primo grado, reputando corretta ed esente da censure la regolamentazione delle spese di lite fatta dal Tribunale.
Con atto notificato il 5.1.2015, (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per la cassazione di questa sentenza, loro notificata il 7.11.2014, affidandosi a cinque motivi.
Resistono con distinti controri (OMISSIS) i consorti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), mentre (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.
I ricorrenti e i controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memoria.
La causa e’ stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.
Il primo motivo di ricorso, denunziando violazione dell’articolo 112 c.p.c., censura la sentenza impugnata per omesso esame del motivo di appello con cui gli odierni ricorrenti avevano lamentato la mancata compensazione, per giusti motivi, delle spese di giudizio da parte del Tribunale. Deducono i ricorrenti che la Corte di merito, nel motivare la statuizione di rigetto sulla base del rilievo che il Tribunale aveva respinto tutte le domande proposte agli attori ed accolto le domande riconvenzionali avanzate da (OMISSIS) e (OMISSIS), ha trascurato di considerare l’esito del giudizio in relazione agli altri convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), le cui domande erano state dichiarate inammissibili ed a cui favore pure gli istanti erano stati condannati a pagare le spese di lite.
Il mezzo e’ infondato in quanto, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha disatteso la doglianza che invocava la compensazione delle spese di lite sulla base del presupposto che tutte le domande proposte dagli attori erano state respinte, applicando cosi’ il criterio generale della soccombenza, la quale era nella specie ravvisabile a carico degli attori nei confronti di tutti i convenuti, dal momento che anche le domande da loro avanzate nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) erano state rigettate.
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile il secondo motivo dell’appello che aveva denunziato l’omessa statuizione del giudice di primo grado in merito alla servitu’ di passo nella parte finale del mappale (OMISSIS) in favore del mappale (OMISSIS) di proprieta’ dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) e, in subordine, la violazione del principio nemini in res sua servit con conseguente violazione dell’articolo 91 c.p.c. nella regolamentazione delle spese di lite.
Il motivo e’ inammissibile sotto un duplice profilo.
In primo luogo perche’ non attacca la motivazione della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello in quanto avanzato dai nuovi difensori degli appellanti tardivamente, soltanto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e non con l’atto di gravame.
In secondo luogo perche’ introduce una richiesta di riesame della decisione di merito in funzione unicamente di una diversa regolamentazione delle spese giudiziali, in contrasto con la natura accessoria di quest’ultima statuizione e della conseguente applicazione da parte del giudice di merito, che aveva rigettato tutte le domande avanzate dagli attori, del principio di soccombenza.
Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione degli articoli 342 e 100 c.p.c., per avere la Corte territoriale respinto per difetto di interesse il motivo di appello che lamentava l’omessa regolamentazione delle spese di lite della causa petitoria tra i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS)- (OMISSIS), ritenendo l’irrilevanza di tale statuizione per gli appellanti, individuati dal Tribunale come l’unica parte soccombente del giudizio. Sostengono al contrario i ricorrenti che poiche’ dall’esito della causa risultavano soccombenti non solo gli attori ma anche i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), nei cui confronti avevano proposto domanda (OMISSIS) e (OMISSIS), le spese di lite avrebbero dovuto essere poste in via solidale anche a carico dei suddetti convenuti e che gli appellanti avevano un evidente interesse alla riforma in tal senso della decisione di primo grado, potendosi giovare della ripartizione interna connessa al rapporto di solidarieta’.
Il mezzo e’ infondato.
La condanna in via solidale al pagamento delle spese processuali a carico delle parti soccombenti richiede, come questa Corte ha gia’ avuto modo di sottolineare, che tra le stesse vi sia indivisibilita’ o solidarieta’ del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ovvero una situazione di comunanza di interessi (Cass. n. 27476 del 2018; Cass. n. 20916 del 2016). Nel caso di specie non solo il ricorso non illustra ne’ dimostra la presenza di tali condizioni, ma esse appaiono non ricorrere, tenuto conto delle posizioni assunte in giudizio dalle parti attrici e dai convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), che invece erano contrapposte tra loro ed indipendenti rispetto alla domanda di (OMISSIS) e (OMISSIS). Ne discende che, attesa la mancanza della possibilita’ della condanna in via solidale con gli attori dei predetti convenuti, appare esatta la valutazione del giudice a quo, che ha respinto il motivo di appello per difetto di un interesse degli appellanti ad una statuizione di condanna dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il quarto motivo di ricorso, che denunzia violazione dell’articolo 115 c.p.c., lamenta il mancato accoglimento del motivo di gravame che denunziava l’errore del primo giudice nella liquidazione delle spese, per avere qualificato a tal fine la causa di valor indeterminabile, applicando lo scaglione corrispondente, mentre trattandosi di causa relativa a beni immobili, il suo valore andava calcolato sulla base del reddito dominicale del fondo. La Corte di appello ha rigettato il motivo per la ragione che all’atto della proposizione della domanda non vi era alcuna indicazione riguardo alla misura del reddito dominicale e che la stessa parte attrice, oltre alle altre parti, nel depositare la nota spese, aveva qualificato la causa di valore indeterminabile, ma a torto dal momento che tale indicazione era presente nel contratto di acquisto depositato dagli istanti con la citazione introduttiva, con l’effetto che, applicando l’indice previsto dall’articolo 15 c.p.c., comma 1, il valore della causa andava fissato nell’importo di Euro 229,00.
I ricorrenti precisano altresi’ di avere gia’ proposto per tale motivo ricorso per revocazione dinanzi alla stessa Corte d’appello, rappresentando poi nella memoria depositata che tale domanda e’ stata respinta per ritenuta insussistenza dell’errore revocatorio.
Il motivo e’ fondato.
La Corte di appello ha disatteso il motivo di gravame sulla base del presupposto che all’atto della proposizione della domanda gli attori non avevano indicato il reddito dominicale della porzione di terreno oggetto della loro azione di negatoria servitu’ e che tutte le parti, compresi quindi gli attori, avevano qualificato nella loro nota spese la causa di valore indeterminabile.
Il ragionamento non merita di essere condiviso.
Il Decreto Ministeriale 8.4.2004, n. 127, articolo 6 ratione temporis in vigore, contenente i criteri per la determinazione degli onorari, diritti ed indennita’ spettanti agli avvocati per le prestazioni in giudizio, prevedeva, al pari dell’ultimo Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (articolo 5, comma 1), che, a tal fine, il valore della causa andasse determinato a norma del codice di procedura civile. A sua volta l’articolo 15 codice di rito, dettato per la determinazione del valore delle cause relativi a beni immobili, dispone che deve aversi riguardo al reddito dominicale del terreno e alla rendita catastale e che soltanto laddove tali dati non risultino e non sia possibile determinare il valore da quanto risulta dagli atti la causa va ritenuta di valore indeterminabile. Nel caso di specie il valore della causa andava determinato sulla base dei criteri stabiliti dal citato articolo 15 c.p.c., tenuto conto dell’oggetto delle domande svolte dalle parti, attinenti alla tutela dei loro diritti di servitu’, non potendo attribuirsi alla domanda di inibitoria pure avanzata autonomo rilevo, essendo essa ricompresa nell’azione a difesa della servitu’ (articolo 1079 c.c.) e dovendosi anche il procedimento possessorio svoltosi in corso di causa ritenersi sottoposto, a tal fine, per analogia, alla disposizione sopra indicata (Cass. n. 24644 del 2011; Cass. n. 6759 del 2003). Tanto precisato, l’argomento del giudice a quo, che ha ritenuto la causa di valore indeterminabile sulla base del duplice rilievo che il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non fossero stati indicati nella domanda e che la parte stessa avesse qualificato la causa di valore indeterminabile o comunque non contestato tale qualificazione offerta dai convenuti, non appare corretto. In contrario occorre infatti rilevare che l’omessa indicazione nell’atto di citazione del reddito dominicale non esime comunque il giudice dal verificare se tale dato risulti comunque dagli atti di causa e che, trattandosi di applicare un criterio legale, sottratto alla disponibilita’ delle parti, la posizione assunta sul punto dalle stesse non puo’ che ritenersi ininfluente.
Ne discende che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare la presenza della indicazione della rendita catastale nell’atto indicato dall’appellante e non ritenere tale circostanza superata o irrilevante in ragione del comportamento processuale delle parti.
Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione dell’articolo 342 c.p.c., lamentando che il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile il quinto motivo di gravame che denunziava la liquidazione a titolo di spese di importi non dovuti per non avere gli appellanti indicato le specifiche voci erroneamente liquidate, laddove invece il motivo di impugnazione era specifico sul punto ed il giudice di appello era comunque tenuto a compiere un riscontro analitico di corrispondenza tra le singole voci indicate nella nota spese rispetto alle tariffe applicabili nella controversia.
Il motivo si dichiara assorbito, tenuto conto. che esso investe la quantificazione in concreto delle spese di giudizio, che dovra’ essere nuovamente compiuta dal giudice di rinvio, a cui gli odierni ricorrenti potranno riproporre le contestazioni gia’ svolte.
In conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso, respinti i primi tre ed dichiarato assorbito il quinto.
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, che procedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo di ricorso, respinge i primi tre e dichiara assorbito il quinto; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’, ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.

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