Opposizione a decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice penale

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10742.

La massima estrapolata:

In tema di opposizione a decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice penale, anche l’imputato è parte necessaria del relativo giudizio poiché titolare passivo del rapporto di debito oggetto di tale procedimento, prevedendo il d.P.R. n. 115 del 2002 il recupero a suo carico delle spese processuali anticipate dallo Stato.

Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10742

Data udienza 23 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27486-2014 proposto da:
(OMISSIS) Srl, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Ministero della Giustizia, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
Tribunale Napoli, Procura Repubblica Tribunale Napoli;
– intimati –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, depositata il 31/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pepe Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il presente processo trae origine dal ricorso Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170 notificato il 14 novembre 2014 dalla societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.” al Tribunale di Napoli, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al Ministero della giustizia avverso l’ordinanza emessa dal medesimo tribunale all’esito dell’udienza del 31 marzo 2014, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di condanna dei resistenti al pagamento delle indennita’ spettanti al ricorrente quale custode giudiziario.
2. Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti il giudice ritenendo che il litisconsorzio dovesse essere integrato nei confronti dell’imputato (OMISSIS), destinatario del provvedimento di sequestro del veicolo, ordinava la notifica anche nei suoi confronti.
3. Alla successiva udienza la parte ricorrente dava atto di avere eseguito la notifica e che l’ufficiale giudiziario dichiarava il mancato perfezionamento della stessa per il decesso del destinatario; non ritenendo di chiedere l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dell’imputato, chiedeva la decisione sulla domanda di merito.
4. Il giudice, tuttavia, dichiarava l’improcedibilita’ sopravvenuta del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio.
5. La cassazione dell’ordinanza impugnata e’ chiesta dalla societa’ sulla base di due motivi cui resiste con controricorso l’Avvocatura generale dello Stato per conto del Ministero della giustizia.
6.Attivato il procedimento camerale secondo l’articolo 380 bis c.p.c. e articolo 375 c.p.c., n. 5 stante la non evidenza decisoria la causa e’ stata rimessa alla pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5 per avere il tribunale considerato parte necessaria del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione anche l’imputato nel giudizio penale per il quale e’ stato disposto il sequestro.
1.1. Inoltre la pronuncia gravata e’ censurata per avere ritenuto che ove anche si ritenesse l’imputato parte necessaria, avrebbe errato il Tribunale di Napoli nel non avere concesso un termine per la rinnovazione della notifica non andata a buon fine a causa del decesso del destinatario.
2. Il motivo e’ infondato con riguardo ad entrambi i profili di doglianza.
2.1. Con riferimento al primo mezzo, poiche’ la tesi della societa’ ricorrente, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non e’ in linea con la ricostruzione operata dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili del 29 maggio 2012 n. 8516, secondo la quale il procedimento di opposizione in esame presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attivita’ espletate ai fini del giudizio penale, carattere autonomo di giudizio contenzioso avente ad oggetto controversie di natura civile incidente su una situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, con la conseguenza che parte necessaria di tale procedimento debba considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto dello stesso.
2.2. Nel caso specifico trattandosi di un diritto soggettivo patrimoniale anticipato dallo Stato per il quale e’ previsto, pero’, nel codice di procedura penale e nelle leggi speciali il recupero nei confronti dell’imputato, e cio’ sia nei casi di assoluzione che in quelli di non doversi procedere cosi’ come in quelli di condanna ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale (articoli 691 c.p.p. e ss. e articoli 181, 199 e 200 disp. att. c.p.p., articoli 340 e 542 c.p.p.), anche quest’ultimo deve essere ritenuto parte necessaria del procedimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170 di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice nel procedimento penale.
2.3. Poiche’ il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione della regola di diritto sopra enunciata, il profilo di censura in esame va respinto.
2.4.Va pure rigettato il profilo riguardante la mancata assegnazione di nuovo termine per la rinnovazione della notifica perche’, anche in tal caso, il provvedimento impugnato ha deciso in conformita’ con la giurisprudenza di legittimita’.
2.5. La Suprema corte ha infatti enunciato il principio che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al norificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestivita’ gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla meta’ dei termini di cui all’articolo 325 c.p.c. ovvero quello assegnato dal giudice per eseguire un determinato adempimento processuale, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. 14594/2016;id. 19059/2017; id.11485/2018; id.20700/2018). 2.6. Nel caso di specie il termine assegnato all’udienza del 10/10/2013 per la notificazione all’imputato era quello “entro il 5/12/2013” con rinvio dell’udienza al 31/3/2014 (seppure a verbale erroneamente indicata come “31/3/2013”). La notifica all’imputato (OMISSIS) veniva eseguita il 20/11/2013 e non si perfezionava a causa del decesso del destinatario. A cio’ non ha fatto seguito alcuna ulteriore attivita’ del ricorrente, ne’ la riattivazione del procedimento notificatorio nei confronti degli eventuali eredi, ne’ la richiesta di assegnazione di nuovo termine.
2.7. In considerazione di detta inerzia, il profilo di doglianza appare inammissibile, non offrendo la censura alcun argomento a sostegno dell’asseritamente illegittima applicazione del principio di diritto sopra enunciato.
3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 107, 270 e 307 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, 3 e 5 per non avere il tribunale dichiarato la cancellazione della causa dal ruolo con la conseguente decorrenza del termine – attualmente di tre mesi (cosi’ come ridotto a seguito della riforma della L. n. 69 del 2009 per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009) previsto per la riassunzione del processo, pena l’estinzione dello stesso.
3.1.La doglianza e’ infondata perche’ le disposizioni richiamate si applicano nei casi indicati dalla legge (articoli 181, 270, 291 e 309 c.p.c.) che presuppongono la rituale instaurazione del contraddittorio fra le parti necessarie del giudizio, fattispecie che non ricorre nel caso di specie.
4. Atteso l’esito sfavorevole del giudizio ed in applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dell’amministrazione controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
5. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrenete e liquidate in Euro 2000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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