La validità della notifica eseguita presso la sede effettiva invece che presso quella legale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10854.

La massima estrapolata:

La validità della notifica eseguita presso la sede effettiva invece che presso quella legale, presuppone che sia accertata l’esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio.

Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10854

Data udienza 30 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29139-2014 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 3420/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/07/2014 R.G.N. 1016/2010;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

che:
1. con sentenza n. 3420, pubblicata il 28.7.2014, la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso la pronuncia di primo grado che, dichiarata la contumacia del ” (OMISSIS)” in persona del legale rappresentante pro-tempore, aveva accolto la domanda di (OMISSIS) di risarcimento del danno per le lesioni subite nella caduta sulla scala della struttura turistica;
2. la Corte d’appello ha dato atto di come la (OMISSIS) avesse notificato alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. una prima volta in data 25.11.09 la sentenza di primo grado unitamente al precetto e di come successivamente, in data 4.2.10, avesse nuovamente notificato la medesima sentenza corredata da provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal Tribunale con rettifica dell’errore nella denominazione della convenuta, come societa’ (OMISSIS) s.r.l. anziche’ ” (OMISSIS)”;
3. la Corte di merito ha accertato, in base alle prove documentali in atti, come con atto notarile del 15.7.1991, anteriore all’episodio di caduta sulle scale dell’8.7.06, il complesso aziendale denominato ” (OMISSIS)” fosse stato conferito nella societa’ (OMISSIS) s.r.l. ed ha quindi ritenuto infondata sia l’eccezione di quest’ultima di difetto di legittimazione passiva e sia la dedotta illegittimita’ del provvedimento di correzione di errore materiale in quanto emesso senza previa citazione della societa’ medesima;
4. avverso tale sentenza la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e notificato previa istanza di rimessione in termini;
5. la sig.ra (OMISSIS) e’ rimasta intimata;
6. il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’articolo 380 bis.1. c.p.c..

CONSIDERATO

7. deve anzitutto affermarsi la tempestivita’ della notifica del ricorso per cassazione;
8. la difesa della societa’ ricorrente ha allegato e documentato di aver iniziato il processo notificatorio del ricorso per cassazione in data 10.12.14, nei confronti della sig.ra (OMISSIS) e per essa al procuratore costituito in appello, avv. (OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
9. ha inoltre allegato di avere, solo in data 10.3.15, ricevuto dal servizio postale il plico contenente il ricorso non notificato con la dicitura “mancata consegna del plico a domicilio per irreperibilita’ del destinatario”;
10. ha documentato di avere interpellato, via p.e.c. in data 20.4.15, l’Ordine degli avvocati di Avellino e, su indicazione di questo, consultato il sito del medesimo Ordine ed appreso che l’avv. (OMISSIS) risulta iscritto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino;
11. la successiva notifica, presso la cancelleria della Sezione Lavoro della Corte d’appello di Napoli, risulta eseguita il 19.6.15, con richiesta all’ufficiale giudiziario del 18.6.15 (cfr. Cass. S.U. n. 20845 del 2007; n. 19001 del 2010; n. 3850 del 2017);
12. posto che il procedimento e’ iniziato in primo grado nel 2007, risulta applicabile l’articolo 327 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica apportata con la L. n. 69 del 2009, che prevedeva quale termine lungo per la notifica del ricorso in cassazione quello di un anno dalla pubblicazione della sentenza;
13. nel caso in esame, il suddetto termine risulta rispettato atteso che la sentenza d’appello (non notificata) e’ stata pubblicata il 28.7.2014 e il ricorso in cassazione notificato il 19.6.2015;
14. deve quindi affermarsi la tempestivita’ del ricorso in esame, senza che abbia rilievo la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14594 del 2016;
15. con l’unico motivo di ricorso la (OMISSIS) s.r.l. ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 288 c.p.c. nonche’ per omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; ha rilevato come la Corte di merito avesse considerato valida la notifica del ricorso introduttivo di primo grado presso una sede diversa da quella legale della societa’, in assenza di prova dell’esistenza presso il villaggio turistico della sede effettiva della stessa;
16. il motivo di ricorso merita accoglimento nei limiti di quanto di seguito esposto;
17. questa Corte ha riconosciuto come l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’epigrafe o nel dispositivo della sentenza, del nominativo di una delle parti in causa, non e’ motivo di nullita’, ma costituisce mero errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, qualora dalla stessa sentenza e dagli atti sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata (Cass. n. 4796 del 1996) e purche’ l’errore suddetto non abbia inciso sulla regolarita’ del contraddittorio (Cass. n. 5660 del 2015; n. 22918 del 2013);
18. nel caso in esame, la Corte d’appello ha ritenuto che la prova del conferimento nella societa’ (OMISSIS) s.r.l. del complesso aziendale denominato (OMISSIS), in epoca anteriore all’episodio oggetto di causa, fosse sufficiente a comprovare la legittimazione passiva della societa’ appellante ed attuale ricorrente, e che l’individuazione, nella sentenza di primo grado, della parte convenuta come coincidente con la struttura turistica piuttosto che con la persona giuridica che ne era proprietaria, costituisse mero errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi dell’articolo 288 c.p.c.;
19. la Corte di merito ha pero’ omesso di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.r.l., atteso che il ricorso introduttivo di primo grado, formalmente proposto nei confronti del (OMISSIS), dichiarato contumace, risultava notificato solo a quest’ultimo;
20. e’ vero, in base a quanto gia’ statuito da questa Corte (Cass. n. 3516 del 2012; Ord. n. 1248 del 2017; n. 21699 del 2017) che la disposizione dell’articolo 46 c.c. (secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima) vale anche in tema di notificazione ai sensi dell’articolo 145 c.p.c., con conseguente validita’ della notifica eseguita presso la sede effettiva invece che presso quella legale; tale principio, tuttavia, presuppone che sia accertata l’esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio;
21. la Corte di merito ha ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo di primo grado eseguita presso la struttura turistica (OMISSIS), senza verificare che quest’ultima costituisse sede effettiva della societa’, risultando altrimenti violato il principio di regolarita’ del contraddittorio, di cui all’articolo 101 c.p.c.;
22. per tali ragioni la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvedera’ ad un nuovo esame uniformandosi ai principi sopra enunciati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimita’.

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