Vacanza “tutto compreso”: annullo uno, annullano tutti

Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|6 dicembre 2024| n. 31368.

Vacanza “tutto compreso”: annullo uno, annullano tutti

Massima: In caso di contratto di viaggio vacanza “tutto compreso”, la finalità turistica di trascorrere una vacanza da condividere in compagnia di una o più persone può caratterizzare la causa concreta non solo di un contratto unitario, concluso per una pluralità di partecipanti, ma anche di due o più contratti stipulati anche separatamente e funzionalmente collegati, anche ove si tratti di “piccola comitiva” o di gruppo minimo di persone, con la conseguenza che la non imputabile sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione per uno dei componenti integra causa di estinzione anche dell’obbligazione degli altri, idonea a legittimare il recesso dal contratto che ne è fonte. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale che, senza verificare la sussistenza di un collegamento negoziale tra i distinti pacchetti turistici “all inclusive” acquistati da una coppia di amiche allo scopo di trascorrere una vacanza in compagnia, aveva statuito che le vicende di salute di una delle due, costretta ad annullare la prenotazione perché sottopostasi ad un intervento d’urgenza nell’imminenza del viaggio, non potevano ripercuotersi sul negozio concluso dall’altra, al punto da inficiarne la validità, ed aveva, quindi, confermato la decisione del giudice di pace di rigetto della domanda di restituzione della quota anticipata da quest’ultima).

 

Ordinanza|6 dicembre 2024| n. 31368. Vacanza “tutto compreso”: annullo uno, annullano tutti

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti in genere – Scioglimento del contratto – Risoluzione del contratto – In genere vendita di pacchetto turistico ‘tutto compreso’ – Causa concreta – Contratto unitario per una pluralità di partecipanti – Contratti stipulati separatamente e funzionalmente collegati – Condizioni – Conseguenze – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso 31629/2021 proposto da:

Gu.Li. e Cr.Gi., rappresentate e difese dall’avvocato Cr.Gi. e con il medesimo elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avvocato GI.ER., in Roma via Ca.Fe.

Pec: (Omissis);

– ricorrenti –

contro

CO.CR. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato AN.MU. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato SI.SA., in Roma, via Pa.N.

Pec: (Omissis);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1883/2021 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 12/10/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 febbraio 2024 nonché in quella di riconvocazione del 6 giugno 2024 dalla Consigliera Anna Moscarini.

Vacanza “tutto compreso”: annullo uno, annullano tutti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le sigg. Gu.Li. e Cr.Gi. convennero in giudizio avanti al Giudice di Pace di Vicenza la società CO.CR. Spa, allegando:

a) di avere entrambe acquistato, presso l’agenzia Al. di N, un pacchetto turistico avente ad oggetto una crociera con destinazione Spagna, Baleari, Malta;

b) di avere la Gu.Li. versato l’acconto di Euro 550,00 per ciascuno dei due suindicati pacchetti turistici, e di avere successivamente corrisposto il saldo;

c) che, nell’imminenza del viaggio, la Gu.Li. fu sottoposta ad un intervento d’urgenza per l’applicazione di un pace-maker, sicché annullarono le due prenotazioni, chiedendo il rimborso delle somme versate;

d) che la Gu.Li. ottenne il richiesto rimborso della propria quota di partecipazione in forza di clausola assicurativa mentre nulla fu restituito relativamente al pacchetto di viaggio della Cr.Gi.;

e) di avere pertanto convenuto in giudizio la società CO.CR. Spa per sentir nei suoi confronti accertare e dichiarare la nullità o l’inefficacia di entrambi i contratti di viaggio, con conseguente condanna della medesima alla restituzione della quota di partecipazione versata in pagamento del pacchetto turistico della Cr.Gi., essendo venuta meno la finalità turistica che, con la stipulazione dei medesimi, avevano inteso realizzare, finalità caratterizzata dalla necessaria compresenza dei due nuclei familiari, come all’Agenzia Al. di N sin dalla prenotazione rappresentato.

Nella resistenza della società CO.CR. Spa e della chiamata in causa società Al. Viaggi Srl, con sentenza del 15/10/2014 il Giudice di Pace di Vicenza rigettò la domanda, e successivamente con sentenza n. 2223 del 18/7/2017 il Tribunale di Vicenza dichiarò inammissibile -per carenza d’interesse- il gravame interposto dalla Gu.Li. e dalla Cr.Gi.

In accoglimento del ricorso per cassazione spiegato dalla Gu.Li. e dalla Cr.Gi., con sentenza del 28/8/2019 n. 21756 questa Corte dispose la cassazione della suindicata sentenza n. 2223 del 18/7/2017, con rinvio al Tribunale di Vicenza per nuovo esame, in ragione dell’affermata sussistenza in capo alle medesime dell’interesse ad agire, dichiarati assorbiti i motivi “con cui si fa valere la nullità per sopravvenuta carenza della causa concreta, per il sopraggiungere di un motivo di forza maggiore (malattia di un membro del gruppo che ha colpito la finalità turistica del contratto di viaggio)” nonché la “nullità delle clausole del contratto n. 7.2 e n. 6 delle Condizioni Generali con riguardo alla violazione dell’art. 33 lettera e) ed f) art. 86 lettera d) D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 35 lettera d) D.Lgs. n. 79/11, art. 1384 c.c., art. 1385 c.c. e art. 1386 c.c. ed art. 112 c.p.c.”.

Con sentenza del 12/10/2021 il Tribunale di Vicenza -quale giudice del rinvio disposto da Cass. n. 21756 del 2019- ha rigettato il gravame in via principale interposto dalla Gu.Li. e dalla Cr.Gi., accogliendo viceversa il gravame in via incidentale spiegato dalla società CO.CR. Spa in tema di spese processuali.

Avverso la suindicata pronuncia del giudice del rinvio la Gu.Li. e la Cr.Gi. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società CO.CR. Spa.

Vacanza “tutto compreso”: annullo uno, annullano tutti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti denunziano violazione degli artt. 115, 167, 183 c.p.c., 2697 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360, 1 comma n. 5, c.p.c.

Si dolgono del rigetto della domanda in ragione dell’essere stati nella specie sottoscritti due distinti e autonomi contratti, e non già un unico contratto, traendosene l’erroneo corollario del non poter pertanto “la Cr.Gi…. beneficiare della finalità turistica, che avrebbe potuto perseguire solo come membro di una comitiva”.

Lamentano avere i giudici di merito erroneamente affermato che “una comitiva sussisterebbe solo nel momento in cui più persone concludono un unico contratto di viaggio (e cioè un pacchetto di viaggio unitario)”.

Si dolgono non essersi al riguardo considerato che esse “hanno perfezionato separatamente i contratti di “package all inclusive”, n. (Omissis) e n. (Omissis), ma… lo hanno fatto contestualmente come compagni di viaggio/membri di una comitiva”, come desumentesi “da una completa ed esaustiva disamina dei contratti n (Omissis) e n. (Omissis) allegati” nonché dal rilievo che “perfezionarono i contratti contemporaneamente, presso la stessa agenzia di viaggi (Viaggi Al. Srl) tramite lo stesso operatore (Ca.Li.), concordando i medesimi servizi di bordo e cioè chiedendo di soggiornare nel medesimo piano nave (ponte (Omissis)), in due cabine matrimoniali affiancate (n. (Omissis) per Gu.Li. e n. (Omissis) per Cr.Gi.), scegliendo il medesimo turno ristorante (secondo servizio, ristorante 1) in un unico tavolo da quattro posti, facendo ciascuna precisare -all’operatrice Ca.Li. dell’agenzia di viaggi- che “desidera condividere il posto a tavola con gli ospiti della prenotazione n. (Omissis)” e “n. (Omissis)”, infine versando contemporaneamente sia l’acconto/caparra, sia il saldo dei pacchetti”. Ancora, che “il recesso contrattuale… è stato accettato come valido anche nei confronti di Gu.Li., ciò a conferma e riprova della ben nota (all’agenzia di viaggi e al tour operator) unitarietà del gruppo viaggiatori composto da Gu.Li., Cr.Gi. e famigliari”.

Lamentano non essersi dai giudici di merito altresì considerato che la deduzione nella “citazione di 1 grado di aver concluso i contratti di package quali componenti di una comitiva/compagni di viaggio” è rimasta non contestata da controparte, sicché “il Tribunale ha pronunciato una sentenza c.d. “a sorpresa” nulla perché non ha garantito il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa”.

Con il secondo motivo denunziano violazione ai sensi degli artt. 1421, 1325, 1418, 1463 e 1464 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 comma n. 5 c.p.c.

Vacanza “tutto compreso”: annullo uno, annullano tutti

Si dolgono non essersi dai giudici di merito considerato che, ad “appena quattro giorni dalla partenza programmata”, essendo la Gu.Li. rimasta “vittima di un improvviso e grave malore (svenimento per sincope) che ne rese necessario l’immediato ed urgente ricovero in ospedale stante l’imminente pericolo di vita”, “detto evento morboso” che aveva colpito ” un membro di una (piccola) comitiva ” aveva invero privato ” il contratto della finalità turistica (o “scopo di piacere”), rendendo impraticabile la fruizione della vacanza da parte di tutti i componenti della comitiva stessa (anche di Cr.Gi. e famigliari)”, sicché “detta carenza sopravvenuta della causa concreta del negozio” avrebbe dovuto “portare all’accoglimento nel merito dell’appello principale”.

Con il terzo motivo denunziano violazione ai sensi degli artt. 33, lett. e) ed f) D.Lgs. n. 206/2006 (Codice del Consumo, 36, lett. d) D.Lgs. n. 79/2011 (Codice del Turismo), 1373, 1385, 1386 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c.

Si dolgono non essersi dal giudice dell’appello considerato che “la disciplina del recesso unilaterale e della multa penitenziale non è applicabile alla fattispecie concreta, al pari dell’art. 38 lett. h del D.Lgs. n. 79/11 (Codice del Turismo)”.

Lamentano che nella specie “le clausole n. 7.2 e n. 6 delle condizioni generali del contratto di “package”… sono abusive per il solo fatto che impongono al consumatore il pagamento a qualsiasi titolo di una somma di denaro di importo manifestamente eccessivo (addirittura l’intero prezzo del pacchetto) in assenza di corrispettività”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono per quanto di ragione fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, il contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (cd. “pacchetto turistico” o package introdotto dal D.Lgs. n. 111/1995 – emanato in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE-, la cui disciplina è successivamente confluita dapprima nel D.Lgs. n. 206 del 2005- c.d. Codice del Consumo- (v. Cass., 10/9/2010, n. 19283) e quindi nel D.Lgs. n. 79 del 2011 (Codice del Turismo), nella specie ratione temporis applicabile), distinguendosi dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23/12/1970 (resa esecutiva in Italia con L. n. 1084 del 1977) è caratterizzato dalla finalità turistica, che ne connota la causa concreta, assumente rilievo sia come elemento di qualificazione del contratto sia in ordine alla relativa vicenda e sorte (v. Cass., 12/11/2009 n. 23941; Cass., 24/4/2008, n. 10651; Cass., 20/12/2007, n. 26958; Cass., 24/7/2007, n. 16315).

Il contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” si caratterizza infatti sia sotto il profilo soggettivo che per l’oggetto e la finalità rispetto al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV), in cui le prestazioni ed i servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto, prevalendo gli aspetti dell’organizzazione e dell’intermediazione (cfr. Cass., 17/7/2001, n. 9691; Cass., 6/11/1996, n. 9643), con applicazione in particolare della disciplina del trasporto (v. Cass., 6/11/1996, n. 9643; Cass., 26/6/1964, n. 1706) ovvero -in difetto di diretta assunzione da parte dell’organizzatore dell’obbligo di trasporto di clienti- del mandato senza rappresentanza o dell’appalto di servizi (v. Cass., 23/4/1997, n. 3504; Cass., 6/1/1982 n. 7; Cass., 28/5/1977, n. 2202), e al di là del diverso ambito di applicazione derivante dai (differenti) limiti territoriali.

Il “pacchetto turistico” (o package), che può essere dall’organizzatore alienato direttamente o tramite un venditore (art. 3, comma 2, trasfuso nell’art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 206 del 2005- Codice del Consumo-), risulta invero dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa del “pacchetto turistico”, con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno una notte (artt. 2 ss. D.Lgs. n. 111 del 1995, trasfuso nell’art. 84 del Codice del Consumo e quindi nell’art. 33 del Codice del Turismo).

La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono in particolare a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare.

Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono infatti al riguardo rilievo -non già singolarmente e separatamente considerati- bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della finalità turistica che la prestazione complessa in cui si sostanziano appunto quali elementi costitutivi è funzionalmente volta a soddisfare.

Vacanza “tutto compreso”: annullo uno, annullano tutti

Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo al riguardo, la causa concreta viene a rivestire decisiva rilevanza anche relativamente alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti nel corso di svolgimento del rapporto sul medesimo ripercuotentisi (quali, ad esempio, l’impossibilità o l’aggravio della prestazione, l’inadempimento), con negativa incidenza sull’interesse creditorio (nel caso, turistico), facendolo venire anche del tutto meno allorquando deponenti- in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso- per l’impossibilità della relativa realizzazione.

In tale ipotesi, il venir meno dell’interesse creditorio determina l’estinzione del rapporto obbligatorio in ragione del sopravvenuto difetto dell’elemento funzionale (art. 1174 c.c.), comportando, ove come nella specie il rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, la irrealizzabilità della relativa causa concreta, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa di estinzione del contratto.

Il venir meno dell’interesse creditorio, e della causa del contratto che ne costituisce la fonte, può essere invero determinata anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione.

Deve trattarsi di impossibilità, non imputabile al creditore, che incida sull’interesse anche tacitamente obiettivato nel contratto, connotandone la causa concreta (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315).

Relativamente al contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (o package), la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere tale da vanificare o rendere irrealizzabile la “finalità di vacanza”, irrilevanti rimanendo viceversa le finalità ulteriori per le quali l’acquirente si induce ad acquistare il c.d. pacchetto turistico (es., desiderio di allontanarsi per un po’ dal coniuge o dalla cerchia di amici o dall’ambiente di lavoro), integranti i meri motivi del contratto.

In accordo con quanto autorevolmente posto in rilievo in dottrina, questa Corte è pervenuta ad affermare che l’impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione è figura diversa dall’impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) della prestazione, cui non è invero riconducibile (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315. Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, n. 8766).

Diversamente dalla totale (art. 1463 c.c.) o parziale (art. 1464 c.c.) impossibilità sopravvenuta della prestazione, l’impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un impedimento precludente l’attuazione dell’obbligazione, non presupponendone di per sé l’obiettiva ineseguibilità da parte del debitore (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315).

Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile (cfr. Cass., 27/9/1999, n. 10690), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo “scopo di piacere” in cui si sostanzia la “finalità turistica”), implica il venir meno dell’interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore (in dottrina si segnala l’esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procurata la merce da altro fornitore non impedisce al venditore di effettuare la consegna prevista).

Come osservato in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l’obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estintive, l’impossibilità sopravvenuta della utilizzabilità della prestazione estingue il rapporto obbligatorio per il venir meno -come detto- dell’interesse creditorio, e di conseguenza il contratto che di tale rapporto è fonte per irrealizzabilità della relativa causa concreta.

Vacanza “tutto compreso”: annullo uno, annullano tutti

Superate ormai da tempo le perplessità anche da questa Corte in passato avvertite in argomento (v. Cass., 9/11/1994 n. 9304), e in accordo con quanto autorevolmente sostenuto in dottrina, va pertanto ribadito che l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce -analogamente all’impossibilità di esecuzione della prestazione- (autonoma) causa di estinzione dell’obbligazione (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315. Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, n. 16315).

Orbene, il giudice del rinvio ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

È rimasto nel giudizio di merito accertato che le odierni ricorrenti hanno “acquistato, tramite l’Agenzia di Viaggi Al. di N, due pacchetti turistici- identificati con n. (Omissis) e n. (Omissis)- aventi ad oggetto una crociera con destinazione Spagna, Baleari, Malta organizzata da tour operator CO.CR. Spa nel periodo 15.04.2013- 22.04.2013”.

In particolare, la Gu.Li. “ha acquistato per sé il pacchetto turistico/servizio turistico n. (Omissis)”, mentre la Cr.Gi. “ha acquistato in nome e per conto proprio e del marito Cr.Gi. il pacchetto turistico/servizio turistico n. (Omissis)”.

Peraltro, “nell’imminenza del viaggio, a causa di un grave malore che aveva colpito Gu.Li., costringendola a sottoporsi ad un intervento d’urgenza per l’applicazione di un pace-maker”, esse “annullavano le due prenotazioni, chiedendo di essere rimborsate delle somme già corrisposte al tour operator”.

Rimborso dall’odierna controricorrente invero non effettuato.

Orbene, il giudice del rinvio ha disatteso i suindicati principi là dove ha affermato che la grave malattia della Gu.Li. avrebbe potuto assumere rilevanza esclusivamente “nell’ambito di un pacchetto di viaggio unitario, acquistato per una pluralità di partecipanti, amici e/o familiari, allo scopo di trascorrere una vacanza da condividere in compagnia del gruppo”, in quanto “in tal caso, all’impossibilità sopravvenuta per uno dei membri della comitiva, costretto a non partire per il verificarsi di un evento eccezionale ed imprevedibile, ben avrebbe potuto conseguire la perdita di interesse in capo agli altri viaggiatori, i quali si sarebbero trovati ad usufruire di una prestazione diversa da quella pattuita, contemplante, nell’ottica dell’unitarietà del contratto e della condivisione della vacanza, anche la partecipazione della persona impedita”, pervenendo quindi ad escludere essere “questa l’ipotesi ricorrente nella specie”, atteso che la “Cr.Gi. ha inteso stipulare un autonomo contratto di viaggio, in nome e per conto proprio e del marito Cr.Gi., distinto da quello concluso dalla Gu.Li., le cui vicende di salute non possono pertanto ripercuotersi sul negozio di cui è parte la Cr.Gi. al punto da inficiarne la validità, sul presupposto dell’irrealizzabilità di uno scopo (la finalità turistica perseguita come membro di una comitiva) non emergente dal contratto impugnato di nullità”.

Ancora, là dove, nel premettere che “risultano prodotte le condizioni generali di contratto, pubblicate sul catalogo CO.CR. consegnato dall’agenzia di viaggi… che, in ossequio alla disciplina di settore, contengono esaustive e chiare informazioni sulla facoltà dei passeggeri di recedere dal contratto per un qualunque motivo personale (c.d. “recesso libero”) e sui corrispettivi del recesso applicati dal tour operator a seconda del momento in cui il recesso viene comunicato”, è pervenuta ad escludere che “il recesso esercitato da Cr.Gi.” sia stato nella specie “imposto da alcuna oggettiva impossibilità di usufruire delle prestazioni turistiche pattuite con CO.CR. Spa in conseguenza dell’evento imprevisto ed imprevedibile dedotto in giudizio, essendo piuttosto il frutto della scelta libera e discrezionale dell’appellante di rinunciare al viaggio, in considerazione dello stato di salute dell’amica”.

Emerge a tale stregua evidente come i giudici del merito abbiano in realtà ammesso che “la grave malattia che ha afflitto la Gu.Li.” costituisca nella specie “evento eccezionale ed imprevedibile” idoneo ad “assumere rilevanza nell’ambito di un pacchetto di viaggio” in termini di “impossibilità sopravvenuta” di utilizzazione della prestazione, e ciò non solo per il membro della comitiva dalla medesima direttamente colpito e “costretto a non partire” ma anche per gli “altri viaggiatori”, in ragione della “perdita d’interesse ” per i medesimi in conseguenza del venire a trovarsi “ad usufruire di una prestazione diversa da quella pattuita”, di “condivisione della vacanza, anche (con) la partecipazione della persona impedita”.

Vacanza “tutto compreso”: annullo uno, annullano tutti

Con motivazione invero del tutto apodittica ed intrinsecamente ed irredimibilmente illogica -e pertanto meramente apparente, e quindi inesistente-, hanno peraltro circoscritto la rilevanza dello “scopo di trascorre una vacanza da condividere in compagnia del gruppo” alla mera ipotesi della stipulazione di un ” pacchetto di viaggi unitario, acquistato per una pluralità di partecipanti, amici e/o familiari”.

In altri termini, non risultano dal giudice del gravame spiegate le ragioni per cui abbia ritenuto che il trovarsi “ad usufruire di una prestazione diversa da quella pattuita” per il verificarsi di un “evento eccezionale ed imprevedibile” (quale nella specie “la grave malattia che ha afflitto la Gu.Li.”) possa e debba assumere rilevanza solamente “nell’ambito di un pacchetto di viaggio unitario, acquistato per una pluralità di partecipanti, amici e/o familiari, allo scopo di trascorrere una vacanza da condividere in compagnia del gruppo”. E perché la conseguente “perdita di interesse in capo agli altri viaggiatori” venga a tale stregua ritenuta dipendere in sostanza dal numero delle persone, dalla circostanza che vi sia una comitiva numerosa, costituita da una non meglio precisata “pluralità di partecipanti, amici e/o familiari”.

Vale al riguardo osservare come lo “scopo di trascorrere una vacanza da condividere in compagnia”, e la relativa venuta meno in conseguenza dell’accertato verificarsi dell’evento “eccezionale e imprevedibile” (quale quello della “grave malattia della Gu.Li.”) siano per converso configurabili anche in presenza di una “piccola comitiva”, e financo in presenza di sole due persone, allorquando la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione per uno determini il venir meno dell’interesse a ricevere la prestazione anche per l’altra, in ragione della vanificazione dello “scopo di piacere” consistente nel trascorrere una vacanza da condividere in compagnia, stante la “perdita di interesse” ad “usufruire di una prestazione diversa da quella pattuita”, in ragione della mancata “partecipazione della persona impedita”. Partecipazione il cui rilievo, diversamente da quanto affermato dal giudice del rinvio nell’impugnata sentenza, si appalesa tanto più rilevante e determinante quanto minore è la consistenza numerica del gruppo.

Rilievo decisivo assume allora al riguardo non già il numero dei partecipanti bensì lo scopo di piacere, la finalità turistica, come sopra esposto sostanziantesi non già negli interessi che rimangono nella sfera volitiva interna dell’acquirente il package, costituendo l’impulso psichico (i motivi) che lo spingono alla stipulazione del contratto, quanto bensì negli interessi obiettivati nel contratto (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315) e divenuti a tale stregua interessi che lo stipulato contratto è funzionalmente volto a soddisfare, pertanto connotandone la causa concreta.

Ciò non solo in ipotesi di contratto unitario acquistato per una pluralità di soggetti ma anche di plurimi (due o più) contratti collegati, in quanto dai rispettivi acquirenti funzionalmente volti al soddisfacimento della medesima o analoga finalità turistica (nella specie, trascorrere una vacanza da condividere in compagnia delle altre persone del -pur ristretto- gruppo).

Causa concreta che -come detto- assume rilievo ai fini della qualificazione del contratto (determinando l’essenzialità di tutte le attività ed i servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero, e cioè il benessere psico-fisico che il pieno godimento della vacanza come occasione di svago e di riposo è volto a realizzare) ma anche quale criterio di adeguamento del contratto, e in particolare in ordine alla relativa vicenda e sorte, pure in ragione di eventi sopravvenuti ripercuotentisi sullo svolgimento del rapporto (es., l’impossibilità o aggravio della prestazione, l’inadempimento), negativamente incidenti sull’interesse creditorio sino a vanificarlo del tutto meno là dove -in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso- deponenti per l’impossibilità della relativa realizzazione.

Causa concreta che, trattandosi di contratti per i quali il requisito della forma scritta non sia prescritto né ad substantiam né ad probationem, ben può essere dalle parti provata con qualsiasi mezzo.

Orbene, tali principi sono stati dal giudice dell’appello invero disattesi nell’impugnata sentenza.

In particolare là dove, pur avendo dato atto che sin dal momento della prenotazione le odierne ricorrenti hanno rappresentato all’operatrice dell’agenzia di viaggi il loro scopo di trascorrere una vacanza da condividere in reciproca compagnia; e, per altro verso, che la quota di partecipazione della Cr.Gi. è stata dalla Gu.Li. personalmente versata nell’interesse della prima, tale giudice, senza peritarsi di verificare la sussistenza nella specie di un collegamento negoziale tra gli stipulati contratti de quibus, è quindi del tutto immotivatamente pervenuto a concludere che “Cr.Gi. ha inteso stipulare un autonomo contratto di viaggio, in nome e per conto proprio e del marito… distinto da quello concluso da Gu.Li., sicché “le vicende di salute” di quest’ultima non possono “ripercuotersi sul negozio di cui è parte la Cr.Gi. al punto da inficiarne la validità sul presupposto dell’asserita irrealizzabilità di uno scopo (la finalità turistica perseguita come membro di una comitiva) non emergente nel contratto impugnato di nullità”.

Ancora, là dove ha affermato che “il recesso esercitato da Cr.Gi. non è stato imposto da alcuna oggettiva impossibilità di usufruire delle prestazioni turistiche pattuite con CO.CR. Spa in conseguenza dell’evento imprevisto ed imprevedibile dedotto in giudizio, essendo piuttosto il frutto della scelta, libera e discrezionale, dell’appellante di rinunciare al viaggio, in considerazione dello stato di salute dell’amica”.

Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti dei motivi di ricorso, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue l’accoglimento p.q.r. del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Vicenza, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione, e attenendosi in particolare al seguente principio di diritto:

“In caso di viaggi vacanza “tutto compreso” (nella specie, package all inclusive) la finalità turistica di trascorrere una vacanza da condividere in compagnia di una o più persone può caratterizzare la causa concreta non solo di un contratto unitario acquistato per una pluralità di partecipanti ma anche di due o più contratti stipulati anche separatamente e funzionalmente collegati, anche ove si tratti di “piccola comitiva” o di gruppo minimo di persone (nella specie, tre), con la conseguenza che la non imputabile sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione per uno dei componenti integra causa di estinzione anche dell’obbligazione degli altri legittimante il recesso dal contratto che ne è fonte”.

Vacanza “tutto compreso”: annullo uno, annullano tutti

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 6 giugno 2024, dal Collegio riconvocatosi nella medesima composizione dall’udienza del 1 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.