Una successione di constatazioni e provvedimenti disciplinari

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 5 settembre 2019, n. 22288.

La massima estrapolata:

Una successione di constatazioni e provvedimenti disciplinari non costituisce indice automatico di una condotta persecutoria del datore di lavoro, nemmeno nel caso in cui questi provvedimenti si siano rivelati, a seguito di una procedura di impugnazione, illegittimi. Affinché questi comportamenti possano costituire indice di una condotta assimilabile al mobbing, infatti, è necessario ottenere la prova concreta della finalità persecutoria.

Ordinanza 5 settembre 2019, n. 22288

Data udienza 7 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28249/2016 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 946/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 25/11/2015 R.G.N. 1536/2010.

RILEVATO

che:

Con ricorso al giudice Tribunale di Catania, (OMISSIS) conveniva la (OMISSIS) ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della predetta Banca (gia’ (OMISSIS) e (OMISSIS)) con la qualifica di funzionario dal 1971 al 7 novembre 2000, allorquando aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa.
Rilevava che dal 1986 e fino alla cessazione del servizio era stato incaricato della reggenza dell’Agenzia di (OMISSIS) che, per numero di unita’ addette e per volume di affari, si collocava tra le piu’ importanti di quelle operanti in Sicilia.
Nel corso degli anni aveva operato con la massima diligenza e professionalita’, contribuendo in modo rilevante allo sviluppo dell’agenzia da lui retta, tanto da ottenere – negli ultimi dieci anni consecutivamente – la qualifica di “ottimo”.
Lamentava che gli ultimi tre anni del rapporto si erano rilevati per lui assai stressanti a causa di una serie di reiterati provvedimenti, illegittimi e ingiustificati, adottati dalla Direzione Generale e sostanzialmente approvati dagli organi deliberativi della Banca, tutti impugnati dinanzi al giudice del lavoro e conclusisi, nella fase cautelare, favorevolmente.
Sosteneva che tali provvedimenti (trasferimenti, contestazioni disciplinari, esoneri dal servizio, ed altri) erano frutto di un disegno complessivo finalizzato alla sua emarginazione ed estromissione dall’azienda, cosa in effetti avvenuta con dimissioni rassegnate per giusta causa il 7.11.2000.
Deduceva che cio’ gli aveva causato danni patrimoniali (perdita di chances) e non patrimoniali alla salute, che quantificava in Lire 650.000.000.
Il Tribunale rigettava la domanda.
Con sentenza depositata il 25.11.15, la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame interposto dallo (OMISSIS), ritenendo in sintesi che i vari provvedimenti (disciplinari e non) adottati dalla Banca, seppur risultati in gran parte illegittimi, non avevano carattere offensivo e trovavano comunque fondamento in obiettive circostanze che ne giustificavano l’adozione.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso lo (OMISSIS), affidato a sei motivi, cui resiste il (OMISSIS) (succeduto alla (OMISSIS) per incorporazione) con controricorso, poi illustrato con memoria.

CONSIDERATO

che:
1.- Con i primi due motivi il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 324 c.p.c., articolo 2909 c.c., articolo 12 preleggi e delle norme che presiedono l’interpretazione del giudicato, lamentandone l’erronea applicazione da parte della sentenza impugnata.
Si duole in particolare che il giudicato va interpretato alla stregua delle norme e non dei negozi giuridici e, quanto al trasferimento del 2008, la sentenza (divenuta definitiva) del Tribunale aveva anche evidenziato che esso non poteva accrescere il bagaglio professionale dello (OMISSIS), come invece ritenuto dalla Corte etnea.
I motivi sono infondati perche’ il giudicato, pur da interpretarsi quale norma di diritto, deve valutarsi non soltanto in base al dispositivo della sentenza ma anche della sua motivazione (cfr. da ultimo Cass. n. 19252/18), e sotto questo profilo la Corte etnea ha osservato che dalle sentenze del Tribunale invocate non emergeva alcun intento persecutorio ma solo che i provvedimenti adottati dalla Banca non furono considerati legittimi; in tale contesto, che esclude un intento meramente persecutorio, la sentenza impugnata ha accertato che il trasferimento del gennaio 2008 aveva interessato una pluralita’ di titolari di Agenzia, inserendosi in un piu’ vasto programma di riorganizzazione aziendale, che lo stesso odierno ricorrente non evidenzia adeguatamente contrastare col dedotto giudicato. Lo stesso dicasi quanto al biasimo scritto del marzo 1998, per il quale la sentenza del Tribunale ha evidenziato la mancanza di prova degli addebiti; ed ancora quanto alla sospensione del maggio 1998 ed al trasferimento a Siracusa, ritenuti illegittimi in quanto non giustificati dai fatti, pur sussistenti, contestati, e lo stesso dicasi per il trasferimento del 1999 (per il quale la sentenza impugnata ha accertato che le operazioni consentite al cliente (OMISSIS), sia pur commesse ed irregolari, erano state ritenute dal Tribunale inidonee a giustificare il trasferimento stante una piu’ elastica prassi invalsa nella Banca). Parimenti la sentenza impugnata, pur prendendo atto della dichiarata illegittimita’ del trasferimento a (OMISSIS) ha evidenziato che allo (OMISSIS) venne mantenuta la qualifica di direttore di agenzia ed affidate le relative mansioni.
In sostanza pur prendendo atto che i vari provvedimenti gestionali erano stati giudicati illegittimi, la sentenza impugnata ha escluso un intento persecutorio, neppure rinvenuto nelle sentenze del Tribunale, necessario ai fini della configurazione del dedotto mobbing.
2.- Con terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omesso esame di un motivo di appello, relativo al carattere persecutorio del comportamento della Banca (accertato dal primo giudice) nel mantenere fermo il trasferimento nonostante il provvedimento cautelare di sospensione. Il motivo e’ tuttavia infondato in quanto la Corte etnea ha evidentemente implicitamente respinto la censura, fondata nella sostanza sulle medesime argomentazioni delle precedenti e dalla sentenza impugnata ritenute infondate per assenza di intento persecutorio.
3.- Con quarto motivo denuncia parimenti la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omesso esame di un motivo di appello (inerente la richiesta condanna al risarcimento del danno per la serie di comportamenti illegittimi evidenziati), avendo la sentenza qui impugnata esaminato la questione e respintala sempre per la mancanza di prova dell’intento persecutorio (cfr. pag. 10), sicche’ non sussiste neppure alcuna carenza di motivazione costituzionalmente rilevante ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (parimenti denunciata dal ricorrente).
4.- Con quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 2119 c.c. e dell’articolo 70 del c.c.n.l. 22.11.90 per il personale direttivo delle aziende di credito. Lamenta che la Corte di merito respinse la domanda diretta ad ottenere l’indennita’ sostitutiva del preavviso e le altre indennita’ previste dal c.c.n.l. in caso di dimissioni per giusta causa, nonostante l’accertata illegittimita’ dei provvedimenti datoriali menzionati, costituenti certamente l’ipotesi di cui dell’articolo 2119 c.c., comma 1, secondo periodo.
Anche tale censura risulta infondata avendo la sentenza impugnata, come visto, escluso che i provvedimenti denunciati avessero carattere persecutorio, ingiurioso od offensivo, basati su fatti non pretestuosi (anche se poi giudicati per varie ragioni illegittimi in sede giudiziale) e dunque avendo correttamente escluso una giusta causa di dimissioni.
5.- Con sesto motivo lo (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omesso esame del motivo di appello inerente le richieste relative a talune voci retributive (rateo mensilita’ novembre, festivita’ abolite, ferie non godute e rateo tredicesima) invano devolute alla Corte d’appello come motivo di gravame.
La censura risulta inammissibile per difetto di sufficiente esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della pretesa. In particolare il ricorrente non specifica di aver svolto ritualmente tale richiesta in primo grado, circostanza decisamente contestata dalla Banca, ne’ il tenore della stessa, ne’ espone in questa sede le circostanze di fatto e di diritto in base alle quali la domanda, se non nuova, avrebbe dovuto essere accolta dalla sentenza impugnata.
6.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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