La inammissibilità per tardività dell’eccezione di prescrizione di un diritto

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 6 settembre 2019, n. 22342.

La massima estrapolata:

La inammissibilità, per tardività, dell’eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività “rimettendo la palla in gioco” per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell’avversa difesa, subirebbe l’abuso dell’aggiramento della preclusione. (Fattispecie relativa alla richiesta di accertamento della prescrizione del diritto alla restituzione di un bene immobile, in conseguenza della declaratoria di nullità del relativo atto di compravendita, formulata in via di azione in un giudizio successivamente riunito ad altro, già pendente, in cui la prescrizione del medesimo diritto aveva formato oggetto di un’eccezione tardiva, siccome formulata oltre il termine ex art. 180 c.p.c., come novellato dalla l. n. 353 del 1990).

Ordinanza 6 settembre 2019, n. 22342

Data udienza 20 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9217-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 110/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE sezione distaccata di TARANTO, depositata il 04/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/03/2019 dal Consigliere GRASSO GIUSEPPE.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, per quel che qui rileva, confermo’ la sentenza di primo grado, la quale, rigettate le domande di (OMISSIS) dirette alla condanna di (OMISSIS) e del notaio (OMISSIS) a purgare l’immobile, venduto dal secondo alla prima, dai debiti sul predetto bene gravanti o, in subordine, a corrispondere all’attrice la somma di Euro 55.000,00, nonche’ a risarcire il danno, quantificato in Euro 40.000,00, accogliendo la domanda riconvenzionale del (OMISSIS), dichiaro’ la nullita’ del contratto per violazione del patto commissorio, dissimulato dal contratto di compravendita, condannando l’attrice a restituire l’immobile al convenuto;
ritenuto che avverso la statuizione d’appello ricorre la (OMISSIS) sulla base di unitaria, articolata censura, che,l’intimato resiste con controricorso e che entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa;
ritenuto che la ricorrente deduce nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 24 e 111 Cost., articoli 99, 81 e 39 c.p.c., articoli 2907, 2909 e 2967 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4; nonche’ per “motivazione meramente apparente per violazione dell’articolo 132 c.p.c. e articolo 111 Cost., comma 6”, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, sulla base, in sintesi, degli argomenti di cui appresso:
– la Corte locale aveva confermato la decisione del primo giudice, il quale, dopo aver dichiarato inammissibile per tardivita’, nel rispetto dell’articolo 180 c.p.c., al tempo vigente (testo di cui alla riforma operata dalla L. n. 353 del 1990 e ante la riforma di cui al Decreto Legge n. 432 del 1995, conv. nella L. n. 535 del 1995), l’eccezione di prescrizione dell’azione di restituzione dell’immobile avanzata in via riconvenzionale, riunita la causa ad altra successivamente introdotta dall’attrice, con atto notificato il 9/1/2008, nel quale veniva riproposta l’eccezione in parola, aveva deciso nei termini di cui sopra;
– l’articolo 2938 c.c., da interpretarsi restrittivamente, non vieta il riconoscimento in via di azione della maturata prescrizione di un diritto;
– l’articolo 180 c.p.c., nel testo al tempo vigente, non sanzionava la proposizione tardiva di una eccezione di merito, la quale era diretta a dedurre la gia’ maturata perdita dell’altrui diritto;
– la Corte locale si era limitata ad una motivazione apparente, non avendo spiegato perche’ l’evocato “sistema” avrebbe impedito di far valere la prescrizione in via d’azione;
– era rimasto leso, con l’avversata interpretazione, l’inviolabile diritto di difesa;
– erano rimasti violati gli articoli 2907 e 2909 c.c., poiche’ non emergeva alcun giudicato da assicurare;
– in via di subordine la ricorrente chiede “che gli atti siano trasmessi alla Corte Costituzionale per l’esame della questione di costituzionalita’ dell’articolo 180 c.p.c., nel testo sopra riportato, non senza far rilevare che la questione e’ rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata”;
considerato che il motivo e’ destituito di giuridico fondamento tenuto conto di quanto appresso:
a) la non riproponibilita’ dell’eccezione tardivamente proposta, e appunto perche’ tale dichiarata inammissibile in giudizio, costituisce conclusione, tanto ovvia, quanto necessaria, al fine di assicurare stabilita’ al sistema processuale: infatti, le decadenze, aventi funzione di ordine pubblico processuale, risulterebbero agevolmente, anzi banalmente, eluse, ove fosse consentito rimediare alla tardivita’ “rimettendo la palla in gioco” per mezzo di una nuova citazione e sensibilmente minato resterebbe il diritto di difesa della controparte, la quale, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell’avversa difesa, subirebbe l’abuso dell’aggiramento della preclusione;
b) quanto sopra esposto trova conferma nei precedenti di questa Corte, con i quali si e’ chiarito:
– in un caso assimilabile, che nell’ipotesi di continenza tra un giudizio in grado di appello, con domande di accertamento di un credito e di condanna al suo adempimento, ed altro in primo grado pendente davanti al medesimo ufficio giudiziario, nel quale il debitore proponga domanda di accertamento negativo della medesima situazione creditoria, adducendone la prescrizione, gia’ eccepita nel primo giudizio e in tale sede ritenuta inammissibile per violazione del regime delle preclusioni, non puo’ realizzarsi la rimessione della seconda causa al giudice dell’impugnazione della decisione sulla prima, ai sensi dell’articolo 39 c.p.c., comma 2, per il diverso grado in cui risultano pendenti; ne consegue che va disposta, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., la sospensione della seconda causa, tanto piu’ che l’accertamento eventuale nel primo giudizio dell’esistenza del diritto di credito, e dunque l’esclusione del rilievo della dedotta prescrizione per la sua tardivita’, impedirebbe di attribuire rilevanza alla prescrizione invocata con il secondo giudizio, atteso che l’operare delle preclusioni nell’uno impone di dare loro rilievo anche nell’altro (Sez. 6, n. 5455, 10/3/2014, Rv. 630197);
– piu’ in generale, le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l’introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell’effettivo “thema decidendum et probandum”, restando anzi intatta l’autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice – in osservanza del principio del “ne bis in idem” e allo scopo di non favorire l’abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni – deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l’eventualita’ che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l’impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata (Sez. 3, n. 24529, 5/10/2018, Rv. 651137; conf., Sez. 1, n. 567, 15/1/2015; Sez. 3, n. 5894, 17/3/2006);
– in tema di sospensione necessaria del processo, qualora il diritto dedotto in un separato giudizio, dalla cui definizione dipende la decisione della causa, tragga origine da un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in via principale, e’ necessario, affinche’ si instauri un rapporto di pregiudizialita’ sul piano processuale, che tale fatto sia stato ritualmente e tempestivamente dedotto nel processo dipendente, in quanto solo in tal caso il giudice e’ tenuto a tenerne conto, non potendosi, attraverso l’istituto della sospensione, introdurre una domanda o un’eccezione preclusa; a maggior ragione, non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria del processo, qualora una domanda riconvenzionale sia stata irritualmente proposta, e il processo pregiudiziale che la reitera sia stato iniziato successivamente, consentendosi altrimenti di reintrodurre nel primo giudizio una domanda inammissibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza con cui, nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento di una servitu’, era stata disposta la sospensione in attesa della definizione di un altro giudizio avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuta estinzione per prescrizione della medesima servitu’, benche’ nel primo giudizio la domanda riconvenzionale di accertamento della prescrizione fosse stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva) – conf., ex multis, 19807/2014 – (Sez. 1, n. 818, 19/01/2010, Rv. 611062);
c) da quanto fin qui esposto e’ agevole cogliere che non di giudicato si discorre ma di maturata preclusione sull’azionabilita’ di una eccezione in senso stretto, quale e’ da intendersi quella di prescrizione (cfr., ex multis, Cass. n. 16326/2009, n. 23270/2011);
d) la denunzia di violazione di norme costituzionali, prima che manifestamente infondata, per quel che si e’ detto, e’ inammissibile, stante che la violazione delle norme costituzionali non puo’ essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimita’ costituzionale della norma applicata (di recente, Sez. 5, n. 15879, 15/6/2018, Rv. 649017; conf. n. 3709/2014);
e) infine, diametralmente all’opposto dell’assunto impugnatorio, proprio a motivo di quanto sopra si e’ detto, non solo la proposta eccezione d’incostituzionalita’ risulta manifestamente infondata, ma, esattamente al contrario, e’ la lettura perorata dalla ricorrente che si atteggia in contrasto con la Carta suprema;
considerato che in virtu’ del principio di soccombenza la ricorrente dovra’ rimborsare alla controparte le spese legali del giudizio di legittimita’, nella misura, stimata congrua, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ svolte, di cui in dispositivo; spese distratte in favore dell’avv. (OMISSIS),la quale si e’ dichiarata antistataria;
considerato che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del resistente, che liquida, distratte in favore dell’avv. (OMISSIS) in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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