In tema di imposta di registro

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Sentenza 5 settembre 2019, n. 22198.

La massima estrapolata:

In tema di imposta di registro, il termine “trasferimento” contenuto nell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti costituenti diritti reali di godimento come la servitù, la quale non determina il trasferimento ma la compressione del diritto di proprietà del fondo servente per l'”utilitas” del fondo dominante, non autonomamente trasferibile dalla proprietà del medesimo; ne consegue che all’atto costitutivo di servitù su terreni agricoli si applica non già l’aliquota del 15%, prevista per gli atti di trasferimento di terreni agricoli a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale, ma l’aliquota dell’8%, prevista per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento.

Sentenza 5 settembre 2019, n. 22198

Data udienza 9 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere

Dott. PENTA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23754-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) GMBH in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 19/2016 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di BOLZANO, depositata il 11/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

La societa’ (OMISSIS) GMBH, parte contraente di tre contratti costitutivi di servitu’ di posa e mantenimento di una linea elettrica, di linea dati e tubi vuoti, su terreni agricoli, impugnava tre avvisi di liquidazione per imposta di registro, relativa all’anno 2013, innanzi alla Commissione Tributaria di Primo grado di Bolzano, chiedendone l’annullamento, ritenendo di non essere tenuta al pagamento dell’imposta di registro nella misura del 15%, ma nella misura dell’8%. L’Ufficio deduceva, invece, che alla fattispecie fosse applicabile l’aliquota del 15%, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte prima, articolo 1, comma 3, al posto che la costituzione di una servitu’ prediale su un fondo agricolo in realta’ consisteva in un trasferimento di facolta’. L’adita Commissione, con sentenza n. 14/02/15 del 2015, accoglieva il ricorso, ravvisando la correttezza della interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte prima, articolo 1, comma 3, offerta dalla contribuente. L’Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, eccependo che la sentenza appellata avesse deciso sulla base dell’unica pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la n. 16495 del 2003, senza offrire ulteriori argomentazioni. La Commissione Tributaria di II grado, con sentenza n. 19/2016 del 1 marzo 2016, respingeva il gravame, ritenendo applicabile alla costituzione di servitu’ reale l’aliquota fiscale dell’8%, in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 1, comma 3, si riferiva esclusivamente alla cessione di immobili, ed il fatto che il legislatore avesse distinto chiaramente la cessione della proprieta’ dalla costituzione di servitu’ reale escludeva che l’espressione “trasmissione”, utilizzata nel comma 3, potesse essere riferita anche alla costituzione di servitu’. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. Azienda Elettrica (OMISSIS) GMBH si e’ costituita con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, allegata Tariffa, parte I, articolo 1, comma 1, periodi 1 e 3, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, tenuto conto che la pronuncia della CT di II grado di Bolzano derogherebbe a quanto statuito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, allegata tariffa, parte I, articolo 1, comma 1, nel senso di istituire la piu’ elevata aliquota dal 15 % rispetto a quella generale dell’8%, solo per quel che riguarda gli atti di trasferimento inerenti terreni agricoli, tra i quali non potrebbero essere annoverate le costituzioni di servitu’ di elettrodotto. L’interpretazione offerta dalla adita Commissione non sarebbe corretta, in quanto fino all’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 non vi era nessun dubbio in ordine alla assoggettabilita’ all’aliquota del 15% degli atti costitutivi di servitu’ su terreni agricoli. Tale interpretazione venne pacificamente ritenuta applicabile anche alla nuova normativa introdotta con il citato decreto, che aveva riprodotto le disposizioni gia’ contenute nel previgente Decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1972, allegata Tariffa, articolo 1. Pertanto, le conclusioni offerte dai giudici di appello, secondo parte ricorrente, non potrebbero essere condivise, limitandosi a dare una valutazione meramente letterale del termine “trasferimento” contenuto in tutti i periodi successivi al primo del citato articolo 1, comma 1, della tariffa. Tale termine, secondo la CT di II grado, non riguarderebbe gli atti costitutivi di diritti reali di godimento, in quanto non si verificherebbe alcun effetto traslativo.
1.1. Il motivo e’ infondato per le considerazioni che seguono. a) L’esame della questione impone una breve riflessione sulla natura giuridica dell’istituto delle servitu’ prediali.
Ai sensi dell’articolo 1027 c.c. la servitu’ prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilita’ di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario.
Il diritto di servitu’ e’ un diritto reale di godimento e, come tale, non si sottrae al principio della cosiddetta immediatezza del potere sulla cosa, che consente al relativo titolare di trarre direttamente utilita’ dalla cosa stessa, ossia il fondo servente, senza che a tal fine sia necessaria l’intermediazione attiva di un altro soggetto, ossia del proprietario del fondo servente. Al vantaggio del fondo dominante corrisponde una restrizione per il fondo servente. Il contenuto delle servitu’ non e’ predeterminato, come avviene per gli altri diritti reali di godimento su cosa altrui, ma l’autonomia privata gode di ampi margini, con il solo limite dell’utilita’ per il fondo dominante, oltre il limite, naturalmente, relativo ad ogni negozio giuridico.
La legge accoglie una nozione volutamente ampia di utilita’: essa infatti – precisa l’articolo 1028, prima parte – puo’ consistere anche nella maggiore comodita’ o amenita’ del fondo dominante. Il concetto di utilitas e’ talmente esteso da comprendere “qualsiasi vantaggio, anche non economico, che migliori l’utilizzazione del fondo dominante” (Cass. n. 835 del 1980; Cass. n. 2628 del 1984, Cass. n. 434 del 1985). Il concetto di utilita’ e’ collegato con quello di predialita’, con la conseguenza che l’utilita’ non puo’ essere identificata soggettivamente, in relazione agli interessi personali del proprietario del fondo dominante, ma deve risultare direttamente e oggettivamente “dalla natura e dalla destinazione del fondo dominante” (Cass. n. 280 del 1974; Cass. n. 2950 del 1975). Ne consegue che l’utilita’ deve ispirarsi al carattere della predialita’, che permea di se’ l’intera struttura legale delle servitu’.
b) Il diritto di servitu’ e’, innanzitutto, un diritto reale, e della realita’ esso ha tutti i caratteri essenziali, a cominciare dal dato qualificante della cosiddetta inerenza, che consiste nel rendere inseparabile il diritto di servitu’ dalla proprieta’ del fondo dominante. Il principio della inseparabilita’ della servitu’ dal fondo dominante comporta, a sua volta, una serie di regole consequenziali: il diritto di servitu’ non puo’ essere trasferito separatamente dalla proprieta’ del fondo dominante (cosiddetta inanienabilita’ della servitu’); non e’, inoltre, ammissibile una concessione separata del godimento (che costituisce il contenuto) della servitu’, ne’ sotto forma di costituzione di un diritto reale di usufrutto, di uso o anche di servitu’, (di qui il brocardo servitus servitutis esse non potest), ne’ sotto forma di un contratto di locazione (cosiddetta incedibilita’ dell’esercizio della servitu’).
Con il trasferimento della proprieta’ del fondo dominante si trasferiscono normalmente le servitu’ che ineriscono attivamente a tale fondo, anche se nulla e’ stato stabilito al riguardo nell’atto di trasferimento (cosiddetta ambulatorieta’ della servitu’). Infine, il diritto di servitu’ e’ legato alla proprieta’ del fondo dominante da un intimo nesso di accessorieta’ di strumentalita’.
c) Questa Corte, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nel ricorso, si e’ pronunciata in tema di tassazione di servitu’ prediali ai fini dell’imposta di registro con la sentenza n. 16495 del 2003, chiarendo che il nuovo testo della prima parte allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ha accorpato nell’articolo 1 le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1972, articoli 1 e 1 bis, dando all’intera materia degli atti traslativi della proprieta’ dei beni immobili e degli atti traslativi e costitutivi dei diritti reali di godimento sugli stessi, una veste piu’ organica.
La Corte evidenzia la distinzione introdotta dal primo periodo della tariffa solo per i tipi di atti e non piu’, come nel sistema precedente, per tipi di beni che ne formano oggetto, precisando che “la distinzione ora corre tra atti traslativi a titolo oneroso della proprieta’ di beni immobili (terreni, fabbricati) e atti traslativi di diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, servitu’, uso, abitazione), da una parte, e atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento dall’altra”.
Su tale presupposto, quindi sulla piana lettura della norma, la Corte conclude che ” se tale e’ l’architettura della normativa, che, ripetesi, contrappone gli atti traslativi a quelli costitutivi di diritti reali di godimento, quali le servitu’ prediali, a fa ricadere tra i primi i “trasferimenti coattivi” di immobili o di diritti reali di godimento sembra indiscutibile che il termine “trasferimento” conformemente all’etimo latino, sia stato usato dal legislatore per indicare tutti gli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprieta’ di beni immobili o della titolarita’ di diritti reali immobiliari di godimento.
Ulteriore corollario e’ che il termine in questione non puo’ essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitu’, la quale non comporta trasferimento di diritti o facolta’ del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprieta’ di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante). Le argomentazioni utilizzate da questa Corte sono condivisibili e non vi e’ motivo di discostarsene, tenuto conto della natura giuridica della servitu’. Si e’ sopra precisato infatti, come la servitu’ si costituisce, poiche’ un diritto reale di godimento su un fondo altrui, che rappresenta un “peso” su questo fondo a vantaggio di un altro, “si costituisce” non si “trasferisce”, atteso che tale “peso” e’ strettamente collegato al concetto di predialita’, sicche’ l’utilita’ della servitu’ si ispira solo alle caratteristiche di “quel tipo di fondo servente”.
Proprio per tornare al concetto di “trasferimento”, che non puo’ trovare applicazione alla servitu’ prediale, si ricorda che la servitu’ non e’ autonomamente alienabile, sicche’ non puo’ essere trasferita separatamente dalla proprieta’ del fondo dominante, ne’ puo’ essere ammissibile una concessione separata del godimento della servitu’. Ne consegue che va condiviso quanto gia’ affermato da questa Corte, secondo cui: “In tema di servitu’ si parla, infatti, di costituzione e non di trasferimento, in armonia con il carattere costitutivo che presenta ogni relativa acquisizione, al pari dell’usufrutto e dell’ipoteca” (Cass. n. 16595 del 2003, in motivazione).
d) Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte prima, articolo 1, prevede, in linea generale, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta’ di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, l’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota dell’8%. L’aliquota e’ elevata al 15 % quando il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori a titolo principale o di associazioni o societa’ cooperative di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 153, articoli 12 e 13.
Sulla base dei rilievi espressi, non puo’ essere condivisa la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate secondo cui agli atti costitutivi di servitu’ sui terreni agricoli si applica l’imposta di registro nella misura del 15% anziche’ dell’8%, tenuto conto che il legislatore ha utilizzato i termini “costituzione” e “trasferimento” in ragione della natura giuridica degli atti negoziali che le parti hanno posto in essere, con la conseguenza che il termine “trasferimento” non puo’ essere riferito ad una accezione piu’ ampia.
Va, pertanto, ribadito il principio gia’ espresso da questa Corte, con sentenza n. 16495 del 2003, secondo cui: “Il termine trasferimento contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, allegata tariffa, articolo 1, e’ stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprieta’ di beni immobili o della titolarita’ di diritti reali immobiliari di godimento e non puo’ essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitu’, la quale non comporta trasferimento di diritti o facolta’ del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprieta’ di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)”.
2. La sentenza impugnata non merita censura, avendo i giudici di appello correttamente statuito che per la costituzione di servitu’ prediali deve essere applicata l’aliquota fiscale dell’8% e che va escluso che l’espressione “trasmissione” utilizzata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, allegato tariffario, prima parte, articolo 1, comma 3, sia riferita anche alla costituzione di servitu’.
In definitiva, il ricorso va rigettato. L’esigua giurisprudenza di legittimita’ sulle questioni trattate suggerisce l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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