Turbata libertà degli incanti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 luglio 2021| n. 25912.

In tema di turbata libertà degli incanti, la turbativa illecita di cui all’art. 353 cod. pen. può essere compiuta anche in un momento diverso dallo svolgimento della gara, purché abbia idoneità ad alternarne il risultato finale attraverso comportamenti strumentali a minarne la regolarità fin dalle fasi finalizzate all’individuazione dei requisiti per la partecipazione.

Sentenza|7 luglio 2021| n. 25912. Turbata libertà degli incanti

Data udienza 2 marzo 2021

Integrale

Tag – parola: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CORRUZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
e da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/12/2019 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DE AMICIS Gaetano;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CIMMINO Alessandro, che ha chiesto, con riferimento al ricorso del Procuratore generale, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla confisca e, con riferimento al ricorso del (OMISSIS), l’annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo C), perche’ estinto per prescrizione, con il rigetto del ricorso nel resto e la rideterminazione della pena a cura della Corte;
udito il difensore della parte civile Regione Lombardia, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso di (OMISSIS), depositando le conclusioni e la nota spese;
udito il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’applicazione della prescrizione per tutti i reati.

Turbata libertà degli incanti

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 dicembre 2019 la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 8 gennaio 2018, appellata da (OMISSIS) e (OMISSIS), rideterminando in anni tre di reclusione la pena irrogata al (OMISSIS) per i reati di concorso in corruzione propria e turbativa d’asta di cui ai capi A) e B), nonche’ per il reato di concorso in corruzione propria di cui alla contestazione suppletiva del 14 luglio 2016 (capo C), previa esclusione della recidiva reiterata ed infra-quinquennale, e dichiarando altresi’ non doversi procedere nei confronti del secondo imputato in ordine ai reati di concorso in corruzione propria e turbativa d’asta (capi A) e B)) rispettivamente commessi in (OMISSIS) perche’ estinti per intervenuta prescrizione, con la revoca delle pene accessorie e della confisca per equivalente e la conferma delle statuizioni civili e della sentenza di primo grado nel resto.
1.1. Muovendo dalle risultanze probatorie del processo cd. “Infinito” e dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche ed ambientali del (OMISSIS) all’epoca direttore sanitario dell’A.S.L. di Pavia ed ivi riconosciuto responsabile del delitto di concorso esterno nell’associazione mafiosa “(OMISSIS)”, espressione della âEuroËœndrangheta calabrese operante da anni sul territorio attraverso le sue articolazioni locali in (OMISSIS) – la decisione impugnata ha ritenuto accertata la responsabilita’ degli imputati in ordine ai predetti reati per avere l’ (OMISSIS), gia’ sottoposto del (OMISSIS) quale funzionario sanitario presso I’A.S.L. di Pavia, redatto su sua richiesta parti essenziali di un progetto – quello del (OMISSIS) – presentato in vista di una gara indetta dall’azienda ospedaliera San Paolo di Milano per l’appalto di servizi infermieristici presso il carcere di Milano Opera, progetto risultato poi vincitore, nonostante egli avesse accettato di far parte della commissione esaminatrice per l’aggiudicazione della gara, cosi’ valutando il suo stesso progetto in una situazione di palese conflitto di interessi.

 

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Evidenziano i Giudici di merito che la turbativa della gara era stata realizzata dal (OMISSIS) per pilotarne l’esito in forza di accordi intervenuti con (OMISSIS) (economo del San Paolo) e con (OMISSIS) (direttore amministrativo che ambiva a diventarne il direttore generale), nonche’ attraverso l’intesa corruttiva raggiunta con l’ (OMISSIS) (autore di parte del progetto, poi nominato commissario di gara dallo (OMISSIS)), ottenendo in tal modo l’aggiudicazione – in seguito sospesa dal giudice amministrativo – di un rilevante appalto in favore del predetto Consorzio, che avrebbe consentito sia la sistemazione lavorativa di numerose persone, sia la possibilita’ di scambiare tali vantaggi con l’appoggio elettorale fornito in vista delle elezioni regionali lombarde a taluni candidati “amici”, grazie alle relazioni intrattenute con esponenti di rilievo della locale organizzazione âEuroËœndranghetista ( (OMISSIS) e (OMISSIS)).
Quale contropartita dell’accordo corruttivo, allo (OMISSIS) venne garantito un pacchetto di voti con i quali sarebbe stato sostenuto alle imminenti elezioni regionali un candidato ( (OMISSIS)) che, una volta eletto, avrebbe potuto assicurargli la nomina a direttore generale, mentre all’ (OMISSIS) venne garantito, attraverso l’alterazione anche materiale della convenzione, il prolungamento per altri due anni, rispetto alla convenzione originaria, della sua nomina ad assistente sanitario presso le case circondariali di Pavia, Vigevano e Voghera, che aveva gia’ ottenuto per la durata di un anno grazie alle indicazioni fornite dal (OMISSIS), cosi’ percependo gli emolumenti per i servizi resi anche in tale arco temporale.
2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, deducendo con unico motivo la violazione dell’articolo 578-bis c.p.p., nella parte in cui, dichiarando non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per l’intervenuta prescrizione dei reati a lui ascritti, ha revocato la confisca per equivalente della somma di Euro 48.128,90, cosi’ ponendosi in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 13539 del 30 gennaio 2020.

 

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Si assume, al riguardo, che la confisca non avrebbe dovuto essere revocata, ma eventualmente sottoposta ad una riduzione.
3. Nell’interesse di (OMISSIS) sono stati proposti due atti di ricorso – l’uno in data 23 luglio 2020, l’altro in data 30 luglio 2020 – dal difensore di fiducia, Avv. (OMISSIS).
3.1. Nel primo ricorso si deduce, con un primo motivo, la violazione dell’articolo 649 c.p.p., per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso l’identita’ delle condotte di cui agli articoli 353, 319, 319-bis e 321 c.p., contestate nell’ambito del presente procedimento con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, rispetto a quelle per le quali, anteriormente all’instaurazione del procedimento de quo, era stato gia’ condannato in via definitiva per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (processo cd. “Infinito”).
La decisione impugnata si fonda sulla pretesa diversita’ di elementi – il dolo e l’interesse protetto – che non incidono sul fatto naturalistico alla base del quale vi e’ il divieto di un secondo giudizio, laddove l’interessamento del (OMISSIS) all’esito della gara d’appalto del San Paolo e le utilita’ conferite all’ (OMISSIS) e allo (OMISSIS) nell’ambito del patto politico-mafioso volto a favorire l’associazione di stampo mafioso “(OMISSIS)” coincidono – quanto ai profili della condotta, della causalita’ e dell’evento – e risultano dunque perfettamente sovrapponibili con i fatti decisi nell’ambito del precedente procedimento penale, le cui sentenze di condanna, acquisite ai sensi dell’articolo 238-bis c.p.p., costituiscono peraltro l’unica prova delle condotte contestate nel presente procedimento, che a sua volta riprende, anche nel capo d’imputazione, la medesima imputazione sub 1-A contestata nel procedimento “Infinito”. L’aggravante contestata, pertanto, rende i fatti materiali – nella loro triplice componente di condotta, nesso causale ed evento – perfettamente sovrapponibili fra loro, integrando un secondo giudizio sul medesimo fatto, che e’ impedito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016.
3.2. Con un secondo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla contestazione della predetta aggravante, poiche’ avvenuta in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e processuale con riferimento agli articoli 649 cit. e 4 Prot. n. 7 CEDU, nel rapporto fra la stessa circostanza aggravante e il delitto previsto dagli articoli 110 e 416-bis c.p..

 

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La medesima condotta, infatti, e’ stata giudicata sia sotto forma di concorso esterno nel procedimento “Infinito”, sia sotto forma di aggravante nel presente processo, atteso che tutti gli elementi della figura circostanziale sono ricompresi ed assorbiti nel piu’ complesso istituto giuridico del concorso esterno, duplicandosi in tal modo in misura sproporzionata la risposta punitiva per i medesimi fatti storico-naturalistici oggetto dei due giudizi.
3.3. Con un terzo motivo si lamenta l’erronea applicazione dell’articolo 353 c.p. (capo A), avendo la Corte distrettuale ritenuto sussistente l’elemento oggettivo del reato, sebbene la condotta dell’imputato, precedente rispetto alla formazione e alla pubblicazione del bando di gara, non potesse considerarsi idonea ad integrare la contestata fattispecie, risultando, al piu’, manipolatoria del solo iter procedurale che ha preceduto l’inizio della gara.
Il bando e’ stato infatti deliberato in data 24 giugno 2010, mentre le condotte contestate risalgono, sulla base delle intercettazioni, al periodo dicembre 2009-gennaio 2010, e in assenza della gara d’appalto il reato di turbativa non puo’ ritenersi integrato, potendo la condotta del ricorrente rilevare, al piu’, ex articolo 353- bis c.p., che sanziona le condotte manipolatorie dell’iter procedurale prive d’influenza sulla legittimita’ della gara: fattispecie incriminatrice, questa, entrata in vigore solo successivamente ai fatti in contestazione.
3.4. Nel secondo atto di ricorso viene censurato il vizio di erronea applicazione degli articoli 81, 132 e 133 c.p. sulla base del duplice assunto che tra i fatti giudicati e quelli della precedente sentenza si sarebbe dovuto ravvisare non il nesso della continuazione, ma un concorso formale, e che la pluralita’ di reati ascritti all’imputato costituirebbe conseguenza di un’unica azione posta in essere in un unico contesto spazio-temporale.
Si ribadisce, al riguardo, l’identita’ dei fatti giudicati nei due procedimenti, con la conseguente violazione del principio del ne bis in idem, evidenziando altresi’ l’assenza di una specifica motivazione degli aumenti di pena relativi ai reati cd. satellite, limitandosi la sentenza impugnata ad effettuare un generico riferimento a quanto gia’ affermato nella sentenza relativa al procedimento cd. “Infinito”, senza tener conto della evoluzione della personalita’ dell’imputato nel lasso temporale di un decennio trascorso in esecuzione di pena.

 

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4. Nell’interesse del (OMISSIS) e’ stato altresi’ proposto ricorso per cassazione, in data 24 luglio 2020, dal difensore di fiducia, Avv. (OMISSIS), deducendo i motivi di seguito indicati.
4.1. Con un primo motivo si censura la violazione dell’articolo 157 c.p., quanto al reato di cui al capo C), in considerazione dell’errato computo della pena ai fini del calcolo del termine di prescrizione: reato per il quale l’imputato e’ stato condannato alla pena di mesi undici di reclusione a titolo di aumento in continuazione con altro reato giudicato con sentenza irrevocabile, senza che nell’imputazione sia stata contestata l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7. Al riguardo si evidenzia che fa Corte distrettuale avrebbe erroneamente considerato la predetta aggravante, effettuando il relativo aumento della pena base – pari alla meta’ – benche’ la stessa mai fosse stata contestata, con la conseguenza che il relativo termine prescrizionale – pari a complessivi anni otto e giorni ventidue – sarebbe venuto in scadenza il 20 marzo 2020.
4.2. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi ex articolo 157 c.p., commi 1 e 2, in relazione ai reati di turbativa d’asta e corruzione propria rispettivamente contestati nei capi A) e B), per i quali, stante l’erroneo computo dei termini legati all’applicazione dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’articolo 7 cit., la prescrizione sarebbe maturata il 21 ottobre 2019 ed il 7 luglio 2020, ivi compreso il periodo di sospensione pari a mesi sei e giorni ventidue.

 

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4.3. Con il terzo ed il quarto motivo si deducono vizi della motivazione in ordine, rispettivamente, alla rideterminazione della pena per effetto della esclusione della recidiva qualificata originariamente contestata all’imputato, e alla violazione dell’articolo 81 c.p., comma 4, avendo la Corte distrettuale ridotto gli aumenti di pena per i reati di cui ai capi A) e C) ed illogicamente mantenuto invariata la pena irrogata per il reato di cui al capo B), sebbene avesse esplicitamente ritenuto che la pena fosse comprensiva dell’incremento operato a titolo di recidiva qualificata. In ogni caso, la riduzione complessiva della pena avrebbe dovuto essere piu’ consistente, atteso che l’esclusione della recidiva qualificata ha eliminato la necessita’ di effettuare l’incremento a titolo di continuazione in misura non inferiore al terzo della pena base.
4.4. Con il quinto motivo si lamentano vizi della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, dovendosi tener conto, sotto tale profilo, della risalenza temporale delle condotte ad oltre dieci anni e degli elementi relativi alla condotta di vita successiva al reato, cosi’ come accertati dall’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Pavia del 2 marzo 2020, che dichiarava cessata la pericolosita’ sociale del ricorrente disponendo di non dare applicazione alla misura di sicurezza della liberta’ vigilata.
4.5. Con il sesto motivo si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 7 legge cit. per i reati sub A) e B), quali reati satellite rispetto al piu’ grave reato di concorso esterno in associazione mafiosa, giudicato con la sentenza in data 28 giugno 2014 della Corte d’appello di Milano, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2015, non avendo la Corte distrettuale risolto le problematiche oggetto delle doglianze gia’ enucleate nei motivi di gravame, la’ dove si sottolineava la peculiarita’ della situazione legata al fatto che due persone – (OMISSIS) e (OMISSIS) – asseritamente affiliate al sodalizio di stampo mafioso oggetto del concorso esterno del (OMISSIS) avrebbero appoggiato con il loro “pacchetto di voti” due differenti candidati ed il ricorrente, a sua volta, avrebbe optato per il pacchetto offerto da un sodale (il (OMISSIS)) respingendo l’altro: situazione, questa, che trovava di contro una sua diversa spiegazione, se inquadrata nell’ambito dei rapporti personali tra l’imputato ed il (OMISSIS) e della presenza di alternativi motivi d’interesse – pur essi segnalati in sede di gravame – all’appoggio del candidato (OMISSIS), dovendo altresi’ tenersi conto dell’assenza di prova in merito ad alcuna concreta prospettazione di vantaggi in favore del (OMISSIS) e del (OMISSIS) da parte del (OMISSIS), a seguito dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto dell’azienda ospedaliera San Paolo.

 

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4.6. Con il settimo motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla violazione del ne bis in idem sostanziale per effetto del denegato assorbimento della ritenuta illiceita’ della condotta di agevolazione dell’associazione mafiosa nella contestazione di concorso esterno gia’ mossa all’imputato nell’ambito del procedimento penale (cd. “Infinito”) definito con sentenza irrevocabile, avuto riguardo alla scelta di contestare l’aggravante di cui all’articolo 7 legge cit. per i reati di turbativa d’asta e corruzione sub A) e B) pur in assenza di elementi finalizzati a dimostrare l’esistenza in capo al (OMISSIS) di una specifica volonta’ di sostegno in favore del sodalizio mafioso. Si lamenta, sotto tale profilo, una duplicazione della risposta sanzionatoria, avendo la sentenza impugnata ritenuto sussistente la predetta aggravante mutuandone gli elementi di prova esclusivamente dalla qualita’ di concorrente esterno per la quale l’imputato e’ stato gia’ giudicato con sentenza irrevocabile.
4.7. Con motivi aggiunti depositati nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 febbraio 2021 il difensore, Avv. (OMISSIS), ha illustrato ulteriori argomenti a sostegno del motivo principale concernente l’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo C), dovendosi al riguardo retrodatare il tempo del commesso reato al 9 novembre 2009, ossia alla data della delibera assunta dall’ASL di Pavia con la presenza del (OMISSIS), senza che egli possa ritenersi responsabile di quanto successivamente accaduto sino alla data del 27 febbraio 2012, atteso che al tempo della relativa contestazione egli risultava – sin dal 13 luglio 2010 – detenuto in esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere.
5. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 10 febbraio 2021 nell’interesse di (OMISSIS), i difensori, Avv. (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS), hanno illustrato una serie di argomentazioni in replica alle deduzioni oggetto del ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, contestandone la fondatezza e concludendo per la declaratoria di inammissibilita’.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Inammissibile deve ritenersi, in primo luogo, il ricorso proposto dal Procuratore generale nei confronti di (OMISSIS), atteso che la confisca cd. “per equivalente”, disciplinata dall’articolo 322-ter c.p., comma 1, nella sua versione originaria, risalente alla L. 29 settembre 2000, n. 300, poteva essere disposta, in base al testuale tenore della norma, soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 2441890).
Solo a seguito della entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190, la richiamata disposizione normativa e’ stata modificata, avendo il legislatore esteso la confisca per equivalente anche al profitto dei reati in essa contemplati.
Cio’ premesso, avendo la confisca per equivalente natura eminentemente sanzionatoria (Sez. 6, n. 14041 del 09/01/2020, Malvaso, Rv. 279262), essa non poteva essere applicata ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della novella sopra citata (Sez. 6, n. 16103 del 19/02/2020, De Grandi, Rv. 278961), tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, le condotte contestate al predetto imputato si sono arrestate, secondo le correlative imputazioni, alla data del 27 febbraio 2012.
2. Per quel che attiene ai ricorsi proposti nell’interesse del (OMISSIS), fondate devono ritenersi le doglianze mosse in ordine all’intervenuta prescrizione del reato di corruzione aggravata di cui al capo C), oggetto della contestazione suppletiva formulata in dibattimento il 14 luglio 2016, atteso che per tale reato, consumato sino alla data del 27 febbraio 2012, e’ stata esclusa la recidiva e non e’ stata contestata l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7: aggravante che la sentenza impugnata, di contro, ha erroneamente considerato ai fini del computo del termine prescrizionale.
Avuto riguardo al tempus commissi delicti, il decorso del relativo termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei, cui deve aggiungersi l’ulteriore periodo di sospensione di mesi sei e giorni ventidue indicato dalla Corte di appello (si’ da raggiungere il complessivo temine pari ad anni otto e giorni ventidue), e’ maturato alla data del 20 marzo 2020.
Dall’assenza di elementi che – come piu’ avanti meglio si vedra’ – elidano in modo evidente la responsabilita’ penale del ricorrente o configurino situazioni suscettibili di ricadere nel paradigma di cui all’articolo 129 c.p.p., comma 2, discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) perche’ ormai estinto, ex articoli 157 e 161 c.p., in ragione dell’intervenuto decorso del corrispondente termine prescrizionale massimo, tenuto conto, a fini del relativo computo, dell’indicato periodo di sospensione della prescrizione.
Ne discende, conseguentemente, l’eliminazione della correlata pena di mesi undici di reclusione (v., infra, il par. 7), dai giudici di merito individuata per tale reato a titolo di aumento per continuazione rispetto alla precedente pena di anni undici di reclusione irrogata con la sentenza definitiva emessa all’esito del processo cd. “Infinito”.
3. Infondate, di contro, devono ritenersi le ragioni di doglianza articolate nei ricorsi del (OMISSIS) in relazione al reato di turbativa d’asta cui al capo A), avendo la Corte di appello preso in esame e congruamente disatteso, all’esito di un percorso motivazionale immune da vizi logico-giuridici rilevanti nel giudizio di legittimita’, le ragioni esposte a sostegno delle medesime censure dal ricorrente prospettate in questa sede.

 

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Al riguardo, invero, la sentenza impugnata ha posto in rilievo il fatto che la nomina dell’ (OMISSIS) – gia’ collaboratore del (OMISSIS) presso l’A.S.L. di Pavia ed inserito nelle mansioni ivi ricoperte su diretto interessamento del primo alla fine del 2008 – quale componente di una commissione di gara della quale non avrebbe potuto far parte, essendo a lui direttamente riferibile uno dei progetti trasfusi nell’offerta tecnica presentata per la gara dal (OMISSIS), costituiva non solo, di per se’ considerata, un grave aspetto di turbativa della relativa procedura, poiche’ quel progetto sarebbe stato sottoposto al conseguente vaglio della commissione esaminatrice, ma si aggiungeva all’ulteriore circostanza di fatto che, gia’ prima dell’inizio della gara per l’affidamento dei servizi infermieristici presso il penitenziario di Milano Opera, formalmente deliberata con atto del 24 giugno 2010, risultavano una serie di condotte poste in essere dal (OMISSIS) al fine di influire illecitamente sulla competizione per l’appalto, alterando a monte il contenuto stesso del bando in modo da facilitarne l’aggiudicazione in favore del (OMISSIS), prima ancora di incidervi sulla fase valutativa attraverso il comportamento del predetto commissario di gara.
In tal senso la Corte territoriale ha puntualmente richiamato il contenuto di una serie di conversazioni oggetto di intercettazione, valorizzando in particolare il colloquio svoltosi anteriormente all’inizio della gara fra il predetto imputato e l’economo dell’azienda ospedaliera San Paolo, (OMISSIS) – che a sua volta curava il relativo iter procedurale, divenendo in seguito segretario della commissione aggiudicatrice – ove il primo esplicitamente rappresentava al secondo la sua contrarieta’ al bando cosi’ come sommariamente previsto nella delibera iniziale, sollecitandone il cambiamento sulla base di proposte alle cui possibilita’ di accoglimento lo stesso (OMISSIS) si mostrava adesivo: vi si prospettavano, infatti, modifiche, rimedi tecnici ed “aggiustamenti” che, peraltro, riguardavano da subito il coinvolgimento dell’ (OMISSIS), il cui ruolo, secondo quanto evidenziato dai giudici di merito, si rivelo’ centrale sia quale redattore del progetto presentato dal predetto Consorzio, sia quale membro della commissione esaminatrice della gara, il cui esito registro’ l’assegnazione del piu’ alto punteggio proprio a quel partecipante, laddove solo il successivo intervento del giudice amministrativo adito da uno degli esclusi – porto’ alla sospensione della relativa aggiudicazione nell’estate del 2010.
L’ (OMISSIS), infatti, partecipo’ a tutte le sedute dell’organo che doveva procedere all’aggiudicazione, ivi compresa quella del 12 luglio 2010 (giorno precedente l’arresto del (OMISSIS)), al cui esito fu attribuito il massimo punteggio al concorrente indebitamente favorito.

 

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L’interferenza dall’imputato posta in essere nella procedura di nomina dell’ (OMISSIS) quale componente della commissione di gara e’ stata dai giudici di merito coerentemente ricostruita all’esito di una dettagliata ricostruzione del contenuto delle conversazioni richiamate in motivazione, ponendosi al contempo in evidenza, sotto tale profilo, l’apporto concretamente prestato dalla locale organizzazione âEuroËœndranghetistica denominata “(OMISSIS)”, resosi necessario per influire sull’elezione alle consultazioni regionali di un candidato vicino, il (OMISSIS), che in quanto tale avrebbe potuto rassicurare lo (OMISSIS), direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera San Paolo, circa la sua futura nomina a direttore generale di tale stazione appaltante, ottenendone in cambio l’influenza necessaria per convincere il direttore generale dell’epoca a nominare l’ (OMISSIS) quale componente della commissione di gara, sebbene costui fosse incompatibile e provenisse da una struttura estranea a quella appaltante, che a sua volta non mancava certo di professionalita’ interne munite di esperienza specifica ed immuni da problemi di incompatibilita’.
Muovendo dal complesso di tali premesse argomentative, deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui la turbativa puo’ realizzarsi non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nell’ambito del complesso procedimento che porta alla gara, del quale sono protagonisti gli stessi concorrenti, o fuori della gara medesima, assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 18161 del 05/04/2012, Bevilacqua, Rv. 252638). La turbativa illecita di cui all’articolo 353 c.p., infatti, ben puo’ realizzarsi anche in un momento diverso dallo svolgimento della gara ed anche nella procedura che precede la indizione della gara, purche’ essa, come avvenuto nel caso in esame, sia idonea ad alternarne il risultato finale attraverso comportamenti strumentali a minarne la regolarita’ fin dalle fasi finalizzate alla individuazione dei relativi requisiti per la partecipazione (Sez. 6, n. 653 del 14/10/2016, dep. 2017, Venturini, Rv. 269525; Sez. 6, n. 11628 del 12/12/2005, dep. 2006, Pierozzi, Rv. 233686; Sez. 6, n. 11984 del 24/10/1997, Todini, Rv. 209491).
Al riguardo v’e’ da considerare, inoltre, che, in tema di turbata liberta’ degli incanti, integrano il reato previsto dall’articolo 353 c.p., i comportamenti manipolatori che incidono sulla formazione di un bando di gara poi adottato, non rilevando che essi siano stati commessi prima dell’introduzione dell’articolo 353-bis c.p., atteso che in quest’ultima fattispecie incriminatrice rientrano, invece, le condotte manipolatorie del procedimento non seguite dalla emissione del bando e quelle di manipolazione dell’iter procedurale che non abbiano, tuttavia, influenzato la legittimita’ del bando poi adottato (Sez. 6, n. 6259 del 27/01/2016, Bellinazzo, Rv. 266313).

 

Turbata libertà degli incanti

Nel caso in esame, come dai giudici di merito evidenziato in linea con tale insegnamento giurisprudenziale, non solo l’inserimento dell’ (OMISSIS) nella commissione di gara fu voluto e determinato proprio dal (OMISSIS), in quanto la sua nomina era ritenuta funzionale al perseguimento dell’obiettivo che egli si era prefisso di favorire l’aggiudicazione dell’appalto al (OMISSIS), ma proprio sul raggiungimento di tale risultato egli si era previamente accordato con il segretario della commissione, (OMISSIS), che gli aveva assicurato, in un colloquio intercettato il 19 dicembre 2009, di poter influire anche su un altro componente dell’organo, ossia colui che ne sarebbe divenuto il presidente.
4. Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo al reato di corruzione di cui al capo B), avendo i giudici di merito richiamato e condiviso le motivate argomentazioni sul punto espresse nella prima decisione, disattendendo le qui reiterate doglianze difensive sulla base dei dirimenti elementi di fatto qui di seguito segnatamente indicati: a) che l’ (OMISSIS) – inserito nella commissione di gara in data 24 febbraio 2010 – partecipo’ a tutte le sedute, ivi compresa quella, conclusiva, del 12 luglio 2010, nella quale si assegno’ il massimo punteggio di gara al predetto Consorzio; b) che tale inserimento avvenne su proposta avanzata dallo (OMISSIS), direttore amministrativo, al direttore generale (OMISSIS), secondo quanto ideato e suggerito dal (OMISSIS), sebbene la struttura interna avesse altre professionalita’ in grado di svolgere analoghi compiti in materia; c) che il vantaggio derivante al Consorzio dall’ingresso in commissione dell’ (OMISSIS) era stato reso possibile grazie alla corruzione dello (OMISSIS) in cambio del sostegno elettorale garantito dalla predetta organizzazione criminale, in vista delle imminenti consultazioni elettorali regionali, ad un candidato compiacente, che a sua volta avrebbe consentito allo (OMISSIS) di ottenere l’ambita carica di direttore generale dell’azienda ospedaliera San Paolo; d) che l’ (OMISSIS) otteneva, grazie all’intervento del (OMISSIS), direttore sanitario dell’A.S.L. di Pavia, la protrazione da uno a tre anni dell’incarico di collaborazione nell’ambito dell’assistenza sanitaria in tre case circondariali (Pavia, Vigevano e Voghera), all’esito di una procedura del tutto anomala rispetto alle pratiche precedenti e successive dello stesso ente, in difetto di alcuna istruzione preventiva e di un’adeguata motivazione, sulla base di atti corretti a penna vari giorni dopo la seduta dell’organo deliberante e in assenza di vantaggi economici per la predetta A.S.L.; e) che il rinnovo dell’incarico affidato all’ (OMISSIS) si verifico’ in concomitanza con il lasso temporale (tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010) in cui prendevano forma, anche in forza dell’illecito contributo offertovi dall’ (OMISSIS), le su indicate condotte di turbativa della gara; f) che la capacita’ del (OMISSIS) di dirottare un rilevante numero di voti in favore del predetto candidato emergeva con evidenza non solo dalla sua vicinanza alla compagine associativa, ma anche dal contenuto esplicito delle intercettazioni richiamate in motivazione e dalle ammissioni in giudizio dello stesso (OMISSIS).
Sotto tale ultimo profilo v’e’ altresi’ da considerare la rilevanza dell’incontro, direttamente monitorato dagli organi investigativi, svoltosi in data 14 gennaio 2010 presso la sede elettorale di (OMISSIS), cui presero parte anche il (OMISSIS), il (OMISSIS), la compagna di costui e lo (OMISSIS), che del sostegno elettorale garantito al predetto candidato avrebbe, in forza della richiamata intesa, direttamente beneficiato.

 

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Del contenuto e della specifica finalita’ di tale incontro, organizzato per consentire di definire l’accordo fra tutti i partecipanti in vista del raggiungimento degli illeciti obiettivi prefissati dal (OMISSIS), la sentenza impugnata ha dato ampiamente conto alla luce delle inequivoche risultanze offerte dalle conversazioni oggetto d’intercettazione.
Sulla base del contenuto di una delle conversazioni svoltesi il 30 gennaio 2010 con il (OMISSIS), affiliato al predetto sodalizio criminale, la sentenza impugnata ha posto in evidenza come il (OMISSIS) rassicurasse il sodale sull’efficacia degli interventi dello (OMISSIS), grazie al progetto di sostegno elettorale in favore del predetto candidato alle elezioni regionali.
Al riguardo, inoltre, la Corte di appello ha posto in rilievo la circostanza che sia il (OMISSIS) che il (OMISSIS) – entrambi esponenti di spicco dell’organizzazione criminale denominata “(OMISSIS)” – offrirono al (OMISSIS) un “pacchetto” di voti da utilizzare per le elezioni regionali del 2010: il fatto che l’imputato abbia potuto scegliere tra le due offerte, accettando quella del (OMISSIS) senza prendere in considerazione quella del (OMISSIS), e’ stato ragionevolmente spiegato alla luce dell’evidenziata circostanza che il (OMISSIS) appoggiava un candidato, il (OMISSIS), considerato in grado di garantire allo (OMISSIS) il raggiungimento dell’ambita nomina a direttore generale, laddove il (OMISSIS) (che in alcune conversazioni intercorse con il (OMISSIS) aveva cercato di convincerlo della maggiore proficuita’ del proprio apporto di voti) sosteneva un altro candidato.
Evidenti, all’interno dell’impostazione ricostruttiva delineata dai giudici di merito nei termini teste’ richiamati, sono stati conseguentemente ritenuti sia l’interesse mostrato dall’organizzazione criminale (per via dei predetti sodali) alle complessive ricadute positive dell’attivita’ delittuosa posta in essere dal (OMISSIS) per alterare la richiamata procedura di gara, sia il fatto che quest’ultimo (concorrente esterno della predetta associazione) si sia avvalso delle possibilita’ offertegli dal sodalizio per raggiungere gli scopi che si era autonomamente prefisso, nella piena consapevolezza della coincidenza fra quegli aspetti della propria condotta che potevano soddisfare gli interessi dell’organizzazione e le specifiche finalita’ da quest’ultima perseguite sul territorio, indipendentemente dalla natura delle dinamiche interpersonali, anche di tipo conflittuale, eventualmente rilevabili all’interno dell’associazione e dall’effettivo risultato in concreto ottenuto all’esito dell’intera operazione.
5. Entro tale prospettiva, dunque, muovendo dalle richiamate risultanze del processo cd. “Infinito”, la Corte territoriale ha coerentemente posto in rilievo i vantaggi che alla predetta consorteria criminale potevano derivare dalle possibilita’ di gestire interi pacchetti di voti in sede elettorale e di influire al contempo sulle assunzioni di personale all’interno delle strutture penitenziarie, spiegando che la preferenza accordata dal (OMISSIS) – e, attraverso lui, dal sodalizio cui egli offriva il suo apporto quale concorrente esterno – al (OMISSIS) quale soggetto partecipante alla predetta gara d’appalto, costituiva una “copertura”, ossia un espediente necessario sia per lucrare i vantaggi economici collegati alla sua aggiudicazione, sia per “sistemare” numerose persone assumendole nei posti di lavoro appaltati dalla predetta azienda ospedaliera nel settore penitenziario, consentendo in definitiva all’organizzazione criminale di inserirsi con una presenza “strategica” all’interno del circuito carcerario.

 

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Nel richiamare la risalente collaborazione instaurata dall’imputato con la predetta organizzazione criminale, le cui forme e modalita’ di realizzazione sono state puntualmente ricostruite alla luce delle emergenze probatorie delineate nella sentenza (irrevocabile dal 12 aprile 2015) emessa all’esito del su indicato processo penale, la Corte d’appello ha posto in rilievo come l’adozione di comportamenti volti non solo a perseguire un personale interesse di lucro, ma anche a garantire la possibilita’ di incrementare vantaggi e profitti per il suddetto sodalizio, consentisse al (OMISSIS) di acquisire, al contempo, un’ancor maggiore considerazione e affidabilita’ dinanzi ai suoi esponenti apicali.
Coerente con tale impostazione ricostruttiva e’ stata pertanto ritenuta la configurabilita’ della contestata aggravante dell’agevolazione mafiosa, la cui natura soggettiva non presuppone necessariamente l’intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, dovendosi ritenere sufficiente, come posto in rilievo nel caso in esame, l’agevolazione di qualsiasi attivita’ esterna dell’associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalita’ ultime tipizzate dall’articolo 416-bis c.p. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538): linea discretiva, questa, che la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato per marcare la non coincidenza dell’aggravante de qua con il perseguimento dei fini sociali in cui si sostanzia invece il dolo dell’illecito penale tipizzato nella fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 416-bis c.p..
Di tale circostanza aggravante, contestata nell’ambito del procedimento in esame con riferimento a reati (di turbativa d’asta e di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio) del tutto diversi da quello associativo, la sentenza impugnata ha correttamente posto in rilievo gli elementi differenziali rispetto alla fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, richiamando i principi al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), secondo cui, muovendo ” dal dato comune alle figure giuridiche richiamate, inerente alla esistenza dell’associazione territoriale illecita, quel che caratterizza il concorrente esterno rispetto all’autore dell’illecito aggravato e’ che solo il primo ha un rapporto effettivo e strutturale con il gruppo, della cui natura e funzione ha una conoscenza complessiva, che gli consente di cogliere l’assoluta funzionalita’ del proprio intervento, ancorche’ unico, alla sopravvivenza o vitalita’ del gruppo. Inoltre perche’ possa dirsi realizzata la fattispecie delittuosa si richiede che si verifichi il risultato positivo per l’organizzazione illecita, conseguente a tale intervento esterno, che si caratterizza per la sua infungibilita’.”.

 

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Di converso, prosegue la Corte nella decisione teste’ richiamata, i predetti elementi costitutivi ” sono estranei alla figura aggravata, con cui condivide solo la necessita’ dell’esistenza dell’associazione mafiosa, mentre nella forma circostanziale l’utilita’ dell’intervento puo’ essere anche valutata astrattamente solo da uno degli agenti, senza estensione ai componenti del gruppo, e del tutto estemporanea e fungibile rispetto all’attivita’ delinquenziale programmata e, soprattutto, non necessariamente produttiva di effetti di concreta agevolazione.”.
Anche l’associato, del resto, “…..puo’ consumare condotte aggravate dalla finalita’ agevolativa, mentre non puo’ essere concorrente esterno, per la intrinseca contraddizione logica di un concorso ex articolo 110 c.p. del partecipe.”.
Congruamente delineato, alla luce di tale ricostruzione, deve in definitiva ritenersi, sia sul piano della corretta collocazione dogmatica (tra le fattispecie di reato il concorso esterno, tra quelle circostanziali la richiamata aggravante), sia sul piano della conformazione dei rispettivi elementi costitutivi, il quadro dei rilevati elementi differenziali tra la fattispecie aggravata dalla finalita’ agevolatrice ed il concorso esterno in associazione mafiosa, con la conseguente infondatezza delle ragioni di doglianza al riguardo prospettate in ordine alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem.
6. Parimenti infondate devono ritenersi le doglianze dal ricorrente mosse in ordine alla evocata configurabilita’ del divieto di bis in idem sostanziale tra i reati giudicati nel procedimento de quo e quello, contestato nell’ambito del processo cd. “Infinito”, di concorso esterno nell’associazione di stampo mafioso denominata “(OMISSIS)”.
6.1. Al riguardo, invero, la sentenza impugnata ha correttamente disatteso le obiezioni difensive ponendo in rilievo la diversita’ dei fatti oggetto delle rispettive contestazioni, che nel caso in esame hanno investito unicamente i reati di turbativa d’asta per l’appalto dell’azienda ospedaliera San Paolo e di duplice corruzione dello (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS) per atti contrari ai doveri d’ufficio, nell’altro caso, invece, hanno riguardato un’ampia serie di condotte agevolatrici del sodalizio criminale, dal (OMISSIS) poste in essere nel corso di un rilevante arco temporale (dai patti elettorali per il sostegno a determinati candidati alle elezioni amministrative del 2004 alle proposte di investimenti immobiliari, dagli interessamenti per esigenze sanitarie di persone vicine all’organizzazione e dei loro familiari agli aiuti economici – anche sotto forma di rapporti bancari privilegiati – in loro favore, dalle raccomandazioni per i sottoposti alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato che avevano bisogno di permessi all’inserimento di affiliati in giri d’affari ecc.).

 

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Nell’ambito di tali condotte, fra loro assai variegate ed affatto omogenee, la richiamata sentenza irrevocabile ha considerato anche le vicende storico-fattuali inerenti all’appalto per la gestione dei servizi infermieristici negli istituti penitenziari, valutandone la rilevanza unitamente alle altre, al fine di dimostrare lo spessore ed il pregio del contributo adiutorio fornito dall’imputato – che giustamente (OMISSIS) esibisce come un gioiello ad un esponente di prestigio della “casa madre” – all’associazione mafiosa denominata “(OMISSIS)”, diretta emanazione della âEuroËœndrangheta calabrese ed alla stessa fortemente legata…”: condotte, dunque, esaminate per la loro valenza sintomatica ai fini della accertata sussistenza del concorso esterno in associazione mafiosa e ritenute, sia pure in minima parte, come si e’ visto, coincidenti in relazione a talune loro estrinsecazioni attuative, ma al contempo considerate, dalle conformi decisioni di merito, affatto sovrapponibili rispetto all’insieme degli elementi costitutivi delle diverse fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 319 e 353 c.p..
6.2. Ai fini dell’integrazione del reato di turbativa, invero, assume rilievo solo il fatto che il comportamento posto in essere provochi quella lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione e la condotta rilevante si sostanzia nell’alterazione del normale svolgimento della gara attraverso l’impiego dei mezzi tassativamente previsti: la “collusione”, intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, ed il “mezzo fraudolento” che consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l’evento del reato, il quale si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo (Sez. 6, n. 18161 del 05/04/2012, Bevilacqua, cit.).

 

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Ai fini della configurabilita’ del delitto di corruzione propria, inoltre, e’ necessario che l’illecito accordo tra pubblico funzionario e privato corruttore preveda il compimento, da parte del primo, di un atto specificamente individuato od individuabile come contrario ai doveri d’ufficio, sicche’, sul piano probatorio, occorre procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente ed alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall’agente pubblico ed alle modalita’ di corresponsione a questi del prezzo della corruttela (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555).
Sotto altro profilo, infine, occorre considerare che nella fattispecie di concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso l’evento del reato e’ integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso gia’ operante e lo stesso deve essere posto in diretta relazione eziologica con la condotta attuata dal concorrente, la cui verifica e’ praticabile soltanto in virtu’ di un accertamento postumo di ogni inferenza o incidenza di tale condotta nella vita e nell’operativita’ del sodalizio criminoso (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; Sez. 6, n. 542 del 10/05/2007, dep. 2008, Contrada, Rv. 238242).
L’efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisce, dunque, secondo questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, cit.), un elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, non potendosi ritenere sufficiente una valutazione “ex ante” del contributo, risolta in termini di mera probabilita’ di lesione del bene giuridico protetto, ma necessario, piuttosto, un apprezzamento “ex post”, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di “certezza processuale”, l’elevata credibilita’ razionale dell’ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente.
6.3. Ai fini della preclusione connessa al divieto di bis in idem, di contro, l’identita’ del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799).
Evenienza, quella della completa identita’ del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi, che la Corte territoriale ha correttamente escluso dopo aver esaminato il concreto atteggiarsi dei comportamenti posti in essere dall’imputato rispetto alle differenti fattispecie portate a giudizio nei due distinti processi, e che, sulla base delle richiamate linee interpretative tracciate da questa Corte, deve escludersi, diversamente da quanto affermato nella decisione impugnata, non solo in relazione all’elemento psicologico ed agli interessi protetti dalle richiamate norme incriminatrici di cui agli articoli 416-bis, 319 e 353 c.p., ma con riguardo all’insieme delle componenti della triade (condotta, evento e nesso causale) rilevante per il vaglio delibativo richiesto ai fini qui considerati.

 

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Parimenti corretto deve altresi’ ritenersi il richiamo operato dalla decisione impugnata al principio affermato da questa Corte (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203765), secondo cui l’inammissibilita’ di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta certo di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, o particolari suoi aspetti, per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello giudicato, in quanto cio’ che diviene irretrattabile e’ la verita’ legale del fatto-reato, non quella reale del fatto storico.
La preclusione del giudizio, infatti, impedisce soltanto l’esercizio dell’azione penale per il fatto-reato che del precedente giudicato ha formato oggetto, ma nulla ha a che vedere con la possibilita’ di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nei processi ormai conclusisi, una volta stabilito che quelle risultanze probatorie possono essere rilevanti per l’accertamento di reati diversi da quelli gia’ giudicati.

 

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6.4. Ora, il su esposto quadro di principi e’ stato integrato a seguito della sentenza n. 200 del 31 maggio 2016 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 649 c.p.p., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato gia’ giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale”.
Con tale decisione, infatti, la Corte ha precisato in particolare che: “L’esistenza o no di un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda e’ un fattore ininfluente ai fini dell’applicazione dell’articolo 649 c.p.p., una volta che questa disposizione sia stata ricondotta a conformita’ costituzionale. Pertanto, l’autorita’ giudiziaria sara’ tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all’esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione. Sulla base della triade condotta-nesso causaleevento naturalistico, il giudice puo’ affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio e’ il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, sicche’ non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversita’ dei fatti, qualora da un’unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell’integrita’ fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico”.
Ne consegue: a) che il tema del bis in idem di cui all’articolo 649 c.p.p., attiene alla preclusione processuale di un nuovo esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto storico – inteso nel senso indicato – per il quale si e’ gia’ proceduto in un diverso procedimento; b) che la violazione del principio del bis in idem sussiste anche nel caso in cui vi sia un concorso formale tra il reato oggetto della res iudicata e quello del diverso procedimento, a condizione che il fatto storico sia lo stesso; c) che e’ dunque precluso il nuovo esercizio dell’azione penale nel caso in cui, pur essendo il reato gia’ giudicato in concorso formale con quello da giudicare, il fatto naturalistico sia il medesimo.

 

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All’insieme di tali coordinate ermeneutiche, si’ come progressivamente tracciate in sede di legittimita’ e nella evoluzione della giurisprudenza costituzionale, la sentenza impugnata si e’ rettamente uniformata, dapprima ponendo a raffronto le condotte giudicate nel processo concluso con la richiamata sentenza definitiva e quelle oggetto del presente procedimento, quindi rilevandone, come si e’ visto, una sovrapposizione meramente parziale della condotta sul piano oggettivo, con la configurabilita’ (per tale limitata porzione di condotta) dell’istituto del concorso formale (di per se’ improduttivo di conseguenze sul piano della dosimetria della pena), per poi escludere, con motivazione non illogica, l’identita’ dei fatti storici tenuto conto, segnatamente: a) della diversita’ ontologico-strutturale tra le condotte di turbativa d’asta e corruzione propria, da un lato, e quella di concorso esterno in un sodalizio mafioso, dall’altro; b) della diversita’ di contesto temporale fra le condotte ivi esaminate, posto che il contributo offerto quale concorrente esterno nel reato associativo e’ stato inquadrato in una prospettiva pluridecennale (sin dal 2004 per i patti elettorali finalizzati al sostegno di candidati ad elezioni amministrative), laddove la vicenda in esame si e’ sviluppata nel ristretto torno di tempo ricompreso fra gli anni 20092012; c) dell’accertamento, cristallizzato nella menzionata sentenza irrevocabile, relativamente alla concreta prestazione, da parte del ricorrente, di un apporto al sodalizio “….variegato, in connessione coi diversi campi nei quali l’imputato ha coltivato e rafforzato il proprio potere, quanto meno a livello locale: nella politica, nella sanita’ pubblica, negli affari, financo nelle entrature bancarie.”: un contributo realizzatosi, pertanto, in forme molteplici, assai diverse ed ulteriori rispetto a quelle riconducibili alla limitata dimensione fattuale e temporale entro cui risulta essersi dispiegata la vicenda oggetto della qui esaminata regiudicanda.
7. Infondate devono ritenersi le doglianze inerenti al diniego delle attenuanti generiche ed alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato quale aumento a titolo di continuazione sulla precedente pena di anni undici di reclusione, trattandosi di statuizioni incensurabilmente motivate in difetto di elementi sintomatici di meritevolezza, tenuto altresi’ conto delle gravi modalita’ di realizzazione dei reati in esame, del peculiare contesto criminale entro cui gli stessi sono stati consumati (pur non ritenuto produttivo di uno specifico aumento di pena per la ritenuta aggravante contestata), della particolare intensita’ del dolo – a fronte di una vasta preordinazione criminosa finalizzata al raggiungimento di una pluralita’ di scopi contrari alla legge – e dell’esistenza di, sia pure risalenti, precedenti penali a carico.

 

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Affatto illogica, dunque, deve ritenersi la scelta di mantenere invariata (nella misura di anno uno e mesi due di reclusione) la pena base irrogata per il piu’ grave reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio di cui al capo B) in seguito all’esclusione della contestata recidiva qualificata: pena, questa, che i giudici di merito hanno ritenuto non ulteriormente riducibile proprio sulla base delle dianzi esposte considerazioni, adeguatamente restringendo al contempo, nella misura di undici mesi di reclusione, la portata degli aumenti di pena parimenti apportati a titolo di continuazione per gli altri reati di cui ai capi A) e C) (quest’ultimo aumento, peraltro, da eliminare in conseguenza dell’intervenuta estinzione del reato a causa del decorso del correlativo termine prescrizionale).
Sotto tale profilo, invero, la Corte distrettuale ha correttamente indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento, incentrato su una complessiva valutazione di merito riguardo alla personalita’ dell’imputato ed alla specifica gravita’ dei comportamenti delittuosi da lui tenuti nel caso in esame: valutazione in quanto tale non assoggettabile a sindacato in questa sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare un diverso ed alternativo apprezzamento di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione dell’invocato beneficio ovvero una differente dosimetria della pena.
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, d’altronde, non e’ necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli, come avvenuto nel caso in esame, faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis v. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Non valutabile a tal fine deve ritenersi il richiamato provvedimento del magistrato di sorveglianza di Pavia del 2 marzo 2020 (v., in narrativa, il par. 4.4.), sia in quanto formato in epoca successiva al giudizio di appello, sia in quanto volto a sollecitare, in questa sede, una non consentita rivisitazione di un’attivita’ di apprezzamento discrezionale gia’ coerentemente svolta dai giudici di merito.
In conseguenza della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo C), la pena irrogata al (OMISSIS) deve essere rideterminata ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera I), con l’eliminazione della correlata pena di mesi undici di reclusione, si’ da pervenire alla misura finale di anni due e mesi uno di reclusione (un anno e mesi due di reclusione per il reato di cui al capo B), cui deve aggiungersi l’ulteriore aumento, anch’esso gia’ operato a titolo di continuazione, pari ad undici mesi di reclusione per il reato di cui al capo A)).

 

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8. Parimenti infondate, infine, devono ritenersi le doglianze dal ricorrente prospettate in ordine alla evocata prescrizione dei reati di cui ai capi A e B), entrambi consumati alla data del 29 luglio 2010, atteso che si e’ in presenza di delitti aggravati Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, ex articolo 7, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, perche’ commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo: delitti per i quali va pertanto operato il raddoppio dei termini ai sensi dell’articolo 51 c.p.p., comma 3-bis, in tal senso richiamato sia dall’articolo 157 c.p., comma 6, che dall’articolo 161 c.p., comma 2.
Ne discende, per il reato di cui al capo A), che la piu’ favorevole pena massima di anni due, prevista fino all’introduzione dei nuovi limiti edittali ad opera della L. 13 agosto 2010, n. 136 (quindi successiva alla data di contestazione), va aumentata, ai fini del calcolo del termine di prescrizione ex articolo 157 c.p., comma 2, della meta’ in ragione dell’aggravante di cui all’articolo 7 cit., cosi’ pervenendo alla pena di anni tre, che comporta la determinazione di un tempo di prescrizione ordinario pari a sei anni ex articolo 157, comma 1, cit., trattandosi di delitto punito, nel massimo, con pena inferiore a sei anni di reclusione: su tale termine deve operarsi il raddoppio ai sensi dell’articolo 157, comma 6, cit., con la conseguente previsione del complessivo termine di anni dodici, il cui spirare, anche a non voler considerare il richiamato periodo di sospensione di mesi sei e giorni ventidue ed i plurimi atti interruttivi (cfr. Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampa’, Rv. 271164), e’ dunque successivo (29 luglio 2022) alla data della pronuncia impugnata.
Analoghe considerazioni devono svolgersi per il reato di cui al capo B), sulla cui pena massima di anni cinque va calcolato l’aumento della meta’ per l’aggravante ad effetto speciale di cui all’articolo 7 cit., si’ da pervenire ai sensi dell’articolo 157, commi 1 e 2, cit., al termine di anni 7 e mesi sei quale tempo necessario a prescrivere che, a norma dell’articolo 157, comma 6, cit., deve essere raddoppiato trattandosi di reato anch’esso rientrante nella previsione di cui all’articolo 51, comma 3-bis cit.
Ne discende che, in tal caso, il termine ordinario di prescrizione e’ pari ad anni quindici, il cui spirare, anche a non voler considerare il richiamato periodo di sospensione di mesi sei e giorni ventidue ed i plurimi atti interruttivi, e’ successivo (29 luglio 2025) alla data della pronuncia impugnata.

 

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9. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti del (OMISSIS) limitatamente al reato di cui al capo C), perche’ estinto per prescrizione, con il rigetto del ricorso per le residue doglianze e la conseguente rideterminazione della pena stabilita per i reati di cui ai capi A) e B) in misura pari ad anni due e mesi uno di reclusione.
Ne consegue, altresi’, la condanna del predetto imputato alla rifusione delle spese del presente grado in favore della parte civile Regione Lombardia, che vanno liquidate secondo le correlative statuizioni in dispositivo indicate.
Inammissibile, infine, va dichiarato il ricorso del Procuratore generale nei confronti di (OMISSIS) per le ragioni su esposte nel par. 1.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente al capo C) perche’ il reato e’ estinto per prescrizione; rigetta nel resto il ricorso del (OMISSIS) rideterminando la pena per i residui reati in anni due e mesi uno di reclusione. Condanna altresi’ (OMISSIS) a rifondere le spese del presente grado alla Regione Lombardia che liquida in Euro 3.000,00, oltre spese ed accessori. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale nei confronti di (OMISSIS).

 

Turbata libertà degli incanti

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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