Traffico di influenze ed inchiesta importazione mascherine cinesi

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|13 gennaio 2022| n. 1182.

Traffico di influenze ed inchiesta importazione mascherine cinesi.

In tema di traffico di influenze, la mediazione onerosa è illecita se l’accordo tra il committente ed il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti al primo, non assumendo rilievo l’illegittimità negoziale per difformità dal contratto tipico di mediazione ovvero il mero uso di una relazione personale, preesistente o potenziale, tra il mediatore ed il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito.

Sentenza|13 gennaio 2022| n. 1182. Traffico di influenze ed inchiesta importazione mascherine cinesi

Data udienza 14 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Traffico di influenze illecite – Inchiesta importazione mascherine cinesi – Sequestro – Annullamento – Ambito di applicazione del reato di traffico di influenze illecite – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Anna – Presidente

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benede – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 10/03/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
sentito il Sostituto Procuratore generale, Dott. EPIDENDIO Tomaso, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentita l’avv. (OMISSIS), sostituta dell’avv. (OMISSIS), nell’interesse dell’indagata, che ha concluso ripotandosi ai motivi di ricorso.

Traffico di influenze ed inchiesta importazione mascherine cinesi

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma ha confermato il decreto con cui e’ stato disposto nei confronti di (OMISSIS) il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei “saldi attivi esistenti sui rapporti finanziari e/o bancari fino a concorrenza dell’importo di Euro 212.000”; la somma indicata costituirebbe il prezzo del reato di concorso in traffico di influenze illecite.
Secondo l’imputazione provvisoria, (OMISSIS), sfruttando le sue relazioni personali con (OMISSIS), (OMISSIS), si sarebbe fatto dare o promettere da (OMISSIS), che avrebbe agito in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS), la somma di Euro 11.948.852,00 quale remunerazione indebita di una mediazione illecita – perche’ occulta, svolta al di fuori di un ruolo professionale/istituzionale e fondata sulle relazioni personali con lo stesso (OMISSIS) – relativa alle commesse di fornitura di dispositivi di protezione personale (mascherine), ordinate dal Commissario straordinario a tre societa’ (OMISSIS) al prezzo di 1.251.500.00 Euro; dette societa’ sarebbero state individuate dallo stesso (OMISSIS), “titolare della societa’ (OMISSIS) s.r.l.” e da (OMISSIS), titolare di fatto di un’altra societa’ ((OMISSIS) s.r.l.), i quali avrebbero ricevuto provvigioni rispettivamente di Euro 59.705.882,00, transitati sul conto della societa’ (OMISSIS) e di Euro 5.800.000,00 transitati sui conti societari della (OMISSIS).

 

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Una parte della somma percepita da (OMISSIS) sarebbe confluita su un conto corrente della societa’ (OMISSIS) s.r.l. di cui sarebbe stata legale rappresentante (OMISSIS), compagna dello stesso (OMISSIS).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagata articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del fumus del reato contestato.
Il tema attiene alla illiceita’ della mediazione, che, si argomenta, il Tribunale avrebbe fatto discendere dal rapporto tra (OMISSIS) ed il (OMISSIS) (OMISSIS), confidenziale e preesistente anche alla nomina del secondo a (OMISSIS), dall’assenza di un titolo ufficiale da parte del mediatore e della mancanza di forma scritta del contratto, senza tuttavia considerare che il contratto di mediazione e’ un contratto a forma libera e che cio’ che assume rilievo e’ l’effettiva realizzazione dell’accordo “indipendentemente dalla pubblicizzazione o meno dello stesso”.
Diversamente dalle considerazioni del Tribunale, il reato previsto dall’articolo 346 bis c.p., non coinciderebbe con il mero “traffico di influenza”, essendo invece necessario che il contrato sia illecito; la illiceita’ dipenderebbe non dalla circostanza che il mediatore conosca o meno il pubblico agente, quanto, piuttosto, “dalla natura intrinsecamente illecita della mediazione”.

 

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La mediazione, secondo la ricorrente, e’ illecita se: a) “si svolge” con il fine manifestato al privato – ma solo millantato- di corrompere il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio; b) il privato, che si avvale del mediatore, sia vittima di un inganno, atteso che, diversamente, rivestirebbe la veste di corruttore, c) l’iniziativa della condotta criminosa sia del mediatore e non del pubblico agente che, anzi, assume il ruolo di vittima inconsapevole del traffico di influenza del mediatore.
Nel caso di specie, si precisa, con la richiesta di riesame fu evidenziato:
a) come l’iniziativa fosse stata assunta dal (OMISSIS) Straordinario che chiese, in un momento di emergenza, a (OMISSIS) di interessarsi per la fornitura di mascherine e che, successivamente, quando apprese della concreta possibilita’ della fornitura, si limito’ ad indirizzare lo stesso (OMISSIS) alla Dott.ssa (OMISSIS) della struttura commissariale; b) non vi fosse stata nessuna attivita’ ingannatoria nei confronti del pubblico ufficiale e neppure nei riguardi del privato fornitore (OMISSIS).
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’articolo 324 c.p.p., comma 7, nella parte in cui e’ richiamato l’articolo 309 c.p.p., comma 10; si assume che la misura cautelare reale sarebbe divenuta inefficace per la mancata trasmissione degli atti su cui essa e’ fondata, cioe’, nella specie, la notitia criminis da cui sarebbe stato originato il procedimento, mai posta a disposizione dell’indagata.
2.3. Con il terzo motivo si deduce “la distorsione funzionale del sequestro preventivo utilizzato come sequestro per equivalente” (cosi’ il ricorso).
L’indagata avrebbe subito il sequestro non delle somme di denaro “ritenute provento del reato”, quanto, piuttosto di quelle che dovrebbe restituire nel caso in cui fosse condannata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso e’ fondato quanto al primo motivo.
2. E’ infondato, ai limiti della inammissibilita’, il secondo motivo di ricorso, che ha carattere pregiudiziale.
La Corte di cassazione ha gia’ chiarito che in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 47 del 2015, che ha novellato l’articolo 324 c.p.p., comma 7, non e’ applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’articolo 309 c.p.p., comma 5, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensi’ il diverso termine indicato dall’articolo 324 c.p.p., comma 3, che ha natura meramente ordinatoria (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/209 Yzeiray, Rv. 277566; sul tema, Sez. U., n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581).
Nulla di specifico e’ stato dedotto, nemmeno se l’atto indicato sia stato presentato al Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’articolo 291 c.p.p..
3. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso.
3.1. Il tema attiene alla sussistenza in questa fase del procedimento del fumus del delitto di traffico di influenze illecite, cioe’ del reato per il quale la misura cautelare e’ stata disposta.
La questione, che prescinde da eventuali sviluppi investigativi, e’ se fosse configurabile il fumus del reato per il quale si procede al momento in cui la misura e’ stata disposta ovvero al momento in cui il Tribunale ha emesso l’ordinanza impugnata.
3.2. In materia di misure cautelari reali va registrata la graduale tendenza della giurisprudenza della Corte di cassazione a valutare con maggiore rigore i presupposti che giustificano l’adozione del sequestro preventivo: si richiede che il giudice verifichi la sussistenza del fumus commissi delicti attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato.

 

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Si coglie la consapevolezza di come la tesi consolidata, autorevolmente sostenuta secondo cui, ai fini della verifica del requisito del fumus, sarebbe sufficiente accertare l’astratta configurabilita’ del reato ipotizzato (Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193118)- abbia condotto ad una erosione in senso verticale ed orizzontale del contenuto della motivazione del relativo provvedimento dispositivo del vincolo cautelare; l’impegno argomentativo del giudice e’ comunemente inteso, per un verso, arretrato al di sotto del limite della verifica della fondatezza prognostica dell’ipotesi di reato prospettata, e, dall’altro, limitato alla tipicita’ del fatto materiale prospettato nella sua descrizione da parte del Pubblico Ministero, non essendo richiesta una ricostruzione in concreto delle modalita’ con cui la ipotizzata condotta criminosa si sia manifestata, cioe’, una valutazione fattuale della ipotesi tipica enunciata.
Si tratta di una impostazione, in realta’, gia’ in passato precisata dalla Corte di cassazione che, evidentemente consapevole del rischio di svuotamento della funzione di garanzia della motivazione, ha in piu’ occasioni affermato la necessita’ di individuare il presupposto del sequestro preventivo nella concretezza degli indizi di reato, pur escludendo la tesi estrema che richiederebbe la presenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; cfr. Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella).
Le misure cautelari – civili e penali- hanno tutte una funzione strumentale, quella cioe’ di evitare fatti tali da pregiudicare l’efficacia del provvedimento definitivo; i provvedimenti cautelari sono cioe’ funzionali ad assicurare la fruttuosita’ pratica di un ulteriore provvedimento, quello finale di merito.
Il sequestro preventivo, salvo rarissimi casi (articolo 240 c.p., comma 2, n. 2), e’ una misura di coercizione reale connessa e strumentale allo svolgimento del procedimento penale ed all’accertamento del reato per cui si procede, nel senso che suo scopo e’ quello di evitare che il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l’effettivita’ della giurisdizione espressa con la sentenza di condanna e con la confisca (Sez. U., n. 12878 del 29/01/2003, De Luca).
Un reato, tuttavia, deve essere configurabile ed il giudice deve poter esercitare un controllo effettivo che, pur coordinato e proporzionale con lo stato del procedimento e delle indagini, non sia meramente formale, apparente, appiattito alla mera prospettazione astratta, ipotetica ed esplorativa della esistenza di un reato da parte della Pubblica Accusa.
Si tratta di una esigenza funzionale alla ineludibile necessita’ di un’interpretazione della norma che tenga conto del requisito della proporzionalita’ della misura adottata rispetto alla finalita’ perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti.
E’ diffuso nella giurisprudenza di legittimita’ il principio per cui anche la funzione “cautelare” del sequestro, strumentale rispetto al successivo provvedimento di merito, non e’ sganciata dai principi di adeguatezza e proporzionalita’.
Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata piu’ ampia; esso travalica il perimetro della liberta’ individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione.
In ambito sovranazionale, il principio in esame e’ ormai affermato tanto dalle fonti dell’Unione (cfr. par. 3 e 4 dell’articolo 5 TUE, articolo 49 par. 3 e articolo 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali; sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172), che dal sistema della CEDU.

 

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La Corte costituzionale ha chiarito in piu’ occasioni, ed anche di recente, come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalita’ (Corte Cost., sentenza n. 85 del 2013, ma anche n. 20 del 2017, in cui la Corte, in tema di “riservatezza”, ha ritenuto fondamentale che le disposizioni limitative della liberta’ di comunicazione rispettino la riserva assoluta di legge e di giurisdizione, nonche’ i principi di ragionevolezza e di proporzionalita’ alla luce dei parametri della idoneita’, necessita’ e proporzionalita’ in senso stretto).
In tal senso e’ condivisibile quanto affermato in dottrina, e cioe’ che il rango conferito dall’ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura secondo cui sono costruite – sostanziale o processuale – le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalita’.
Il principio in esame e’ capace di fungere da guida per lo sviluppo futuro della materia, in diversi ambiti.
Si puo’ affermare che, anche nei casi in cui non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalita’ rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico.
Si comprende, dunque, il senso dell’affermazione giurisprudenziale secondo cui cio’ che deve essere in concreto verificato, nell’ambito degli elementi di fatto indicati dall’Accusa, e’ la loro congruita’ ai fini della legittimita’ del provvedimento di sequestro; il Giudice non deve limitarsi a “prendere atto” della tesi accusatoria, senza svolgere alcuna altra attivita’, ma e’ tenuto ad assolvere un indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l’integralita’ dei presupposti che legittimano il sequestro.
Al giudice spetta il dovere d’accertare la sussistenza del c.d. “fumus commissi delicti”, che, pur ricondotto nel campo dell’astrattezza, va sempre riferito ad un’ipotesi, ascrivibile alla “realta’ effettuale” e non a quella “virtuale” (cosi’, testualmente, Sez. U., Bassi, cit.; sul tema anche Corte Cost. n. 48 del 1994).
Il fumus richiesto per l’adozione del sequestro preventivo e’ costituito dalla esistenza di indizi di reato, cioe’ dalla esistenza di elementi concreti che facciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso.
E’ necessaria una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilita’ di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 279927; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Mecchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; SEz 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921).

 

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3.3. Sulla base di tali principi e’ necessario verificare se in concreto nella specie in esame sussista il fumus del delitto previsto dall’articolo 346 bis c.p..
Quanto al delitto di traffico di influenze illecite, e’ stato evidenziato come, a seguito della L. 9 gennaio 2019, n. 3, la base di tipicita’ del reato sia stata rimodellata estensivamente in una triplice direzione:
– si e’ provveduto all’abrogazione del reato di millantato credito sulla scia delle previsioni sovranazionali che sollecitavano la punizione della compravendita di influenza;
– si e’ eliminato l’inciso contenuto nel precedente testo dell’articolo 346 bis “in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”;
– e’ venuta meno la natura necessariamente “patrimoniale” del vantaggio dato o promesso al mediatore, per cui ora la disposizione individua il corrispettivo ricevuto dal venditore di influenza con il generico termine “utilita’”;
– il raggio operativo dell’incriminazione e’ stato ampliato agli accordi finalizzati ad influenzare un pubblico ufficiale straniero o altro soggetto menzionato nell’articolo 322 bis c.p., (traffico di influenze c.d. internazionale).
Si e’ da piu’ parti affermato in maniera condivisibile, quanto alla offensivita’ ed alla lesione del bene giuridico, che l’articolo 346 bis c.p., incrimina attualmente condotte prodromiche a piu’ gravi fatti, secondo la tecnica della anticipazione della tutela; una tutela avanzata dei beni della legalita’ e della imparzialita’ della pubblica amministrazione rispetto ad una tipo criminoso obiettivamente non omogeneo.
L’ampliamento della clausola di sussidiarieta’ dell’articolo 346-bis c.p., oltre ad escludere il concorso tra il traffico di influenze e le piu’ gravi ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e di corruzione in atti giudiziari, assume rilievo anche in ordine ai delitti di cui agli articoli 318 e 322-bis c.p..
Si sono fugate le incertezz4, riguardanti il rapporto tra il traffico di influenze e la corruzione per l’esercizio della funzione, laddove il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) accetti la promessa o la dazione del denaro o dell’utilita’ offertagli dall’intermediario per il compimento di un atto conforme ai suoi doveri d’ufficio ovvero per la vendita della sua funzione, di se’ stesso, del suo essere pubblico agente.
Nell’eventualita’ in cui la mediazione illecita vada a buon fine e si concluda l’accordo con il pubblico agente, le condotte descritte nell’articolo 346 bis c.p., degraderanno a mero ante-factum non punibile, il cui disvalore risultera’ assorbito in quello degli altri e piu’ gravi delitti richiamati dalla clausola.
3.4. Anche dopo la novella del 2019, la materialita’ del fatto incriminato dall’articolo 346-bis c.p. continua a descrivere due condotte tra loro alternative, che differiscono in ordine alla causa ed alla giustificazione della promessa/dazione del compratore di influenze.
Nella prima ipotesi, l’erogazione indebita costituisce il corrispettivo della mediazione illecita presso il pubblico agente italiano, straniero o internazionale.
Nella seconda, la corresponsione illecita e’ effettuata all’intermediario affinche’ questi, a sua volta, remuneri il soggetto pubblico in relazione all’esercizio delle sue funzioni o poteri.
Tale quadro di riferimento si distingue ulteriormente, con varie possibili combinazioni, in ragione della duplicita’ delle condotte dell’intermediario, consistenti nello sfruttare ovvero vantare relazioni, esistenti o asserite, con il pubblico ufficiale.
Si tratta di condotte (sfruttamento, vanteria) che possono riguardare: a) un rapporto tra mediatore e pubblico agente ed una capacita’ di influenza del primo che possono effettivamente esistere gia’ al momento in cui la condotta e’ commessa e di cui il “compratore” puo’ essere gia’ a conoscenza; b) un rapporto che non esiste al momento in cui’ il “l’influenza” viene venduta ma che il “compratore” sa del potere del “venditore” di realizzalo, di concretizzarlo, di renderlo effettivo – grazie ad una capacita’ di influenza potenziale (dovuta ad es. al suo prestigio sociale o posizione professionale riconosciuta nell’ambiente di riferimento); c) un rapporto che esiste e che tuttavia e’ magnificato dal “mediatore”, ampliato, fatto apparire piu’ intenso di quanto lo sia in concreto; d) un rapporto che non solo non esiste al momento in cui la condotta e’ compiuta ma che il “venditore” sa che non potra’ nemmeno realizzarsi in futuro e che il “compratore” ritiene invece esistente o realizzabile per effetto di una condotta decettiva del mediatore (un traffico di influenze impossibile/putativo).

 

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Il rapporto tra mediatore e pubblico agente e la capacita’ di influenza del primo sul secondo possono essere inesistenti, esistenti – anche solo in potenza- e, posto che siano esistenti, assumere diverse gradazioni e modulazioni a seguito delle asserzioni del “mediatore -venditore”.
3.5. In tale contesto, la modalita’ comportamentale consistente nella dazione/promessa del privato committente al “trafficante di influenza” affinche’ questi provveda a remunerare il pubblico agente (c.d. mediazione gratuita) e’ quella di piu’ agevole discernimento sul piano strutturale.
L’accordo illecito nella specie assume, infatti, una finalita’ prospetticamente corruttiva e si colloca in uno stadio anticipato rispetto alle fattispecie previste dagli articoli 318 ss. c.p..
L’ultima novella legislativa ha fortemente esteso il perimetro applicativo della fattispecie; mentre infatti nel testo previgente la remunerazione doveva essere condivisa dalle parti dell’accordo illecito in vista dell’ottenimento di un atto antidoveroso-compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio ovvero omissione o ritardo di un atto dell’ufficio-, nel nuovo regime normativo, invece, tale proiezione finalistica realizza una aggravante, quella che e’ stata innestata nel comma 4, parte seconda, dell’articolo 346 bis c.p..
Si e’ osservato in dottrina che in tali casi l’utilitas promessa o erogata dal “cliente” costituisce il prezzo che l’intermediario dovra’ versare al pubblico agente per ottenere uno specifico atto dell’ufficio, per “asservirlo” stabilmente o semplicemente per instaurare una relazione privilegiata pro futuro.
In tali casi il carattere illecito della mediazione e’ piu’ facilmente percepibile e configurabile, atteso il carattere intrinsecamente ed auto-evidente illecito del “contratto”.
Qualora il pagamento indebito programmato vada a buon fine, si realizzera’, come detto, un concorso trilaterale in corruzione tra gli aderenti al patto d’influenza e il pubblico ufficiale indebitamente remunerato.
3.6. Quanto alla c.d. mediazione onerosa, quella cioe’ in cui la prestazione del committente costituisce solo il corrispettivo per la mediazione illecita promessa dall’intermediario nei confronti del pubblico agente: l’utilita’ corrisposta dall’acquirente dell’influenza non e’ diretta, neppure in parte, a retribuire il pubblico agente, bensi’ costituisce il prezzo per l’intercessione promessa dal “faccendiere”.
In tali casi, la questione attiene alla individuazione delle condizioni in presenza delle quali puo’ dirsi “illecita” una mediazione onerosa che – in assenza di pressioni estorsive o, piu’ in generale, condizionamenti corruttivi – sia finalisticamente rivolta ad ottenere, un provvedimento ovvero un qualsiasi atto favorevole, anche discrezionale.
Nel caso di mediazione onerosa, con la riforma del 2019, la punibilita’ viene fatta discendere dal mero accordo tra committente e intermediario, originato, sul piano dei motivi, dalla possibilita’ di sfruttare una relazione reale con il pubblico agente ovvero semplicemente indotta dalla ostentazione di relazioni in tutto o in parte ineffettive: un accordo che nella prospettiva dualistica del committente e del mediatore deve tuttavia essere diretto ad “influenzare” l’operato del “pubblico agente-bersaglio”, al di la’ dell’effettivo esercizio di una ingerenza inquinante e del conseguimento del risultato desiderato.

 

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Alla luce delle considerazioni esposte e’ possibile innanzitutto definire cio’ che non puo’ considerarsi mediazione onerosa illecita, almeno finche’ perduri l’assenza di una regolamentazione legale dell’attivita’ dei gruppi di pressione in grado di riempire di contenuto l’elemento di illiceita’ speciale in oggetto.
Non puo’ essere oggetto di incriminazione il contratto di per se’, sia esso di mediazione in senso stretto o di altro tipo, atteso che, se cosi’ fosse, la tensione della fattispecie rispetto ai principi fondanti di materialita’ del fatto, di tipicita’, di frammentarieta’, di offensivita’ sarebbe evidente.
Non puo’ assumere rilievo il mero “uso” di una relazione personale – preesistente o potenziale- il fatto cioe’ che un privato contatti una persona in ragione del conseguimento di un dato obiettivo lecito perche’ consapevole della relazione, della possibilita’ di “contatto”, tra il “mediatore” ed il pubblico agente, da cui dipende il conseguimento dell’obiettivo perseguito.
Ne’, ancora, puo’ assumere decisivo rilievo, ai fini della connotazione di illiceita’, la mera circostanza che il contratto tra committente e venditore presenti difformita’ dal tipo legale, presenti cioe’ profili di illegittimita’ negoziale, tenuto conto peraltro che il riferimento alla mediazione, contenuto nell’articolo 346 bis c.p., non deve essere inteso come esclusivamente riferito al contratto tipico di mediazione disciplinato dagli articoli 1754 e ss. c.c., ma, piu’ in generale, a quel sistema di rapporti, che, pur non essendo riconducibili tecnicamente al contratto in questione, si caratterizzano nondimeno per la presenza di “procacciatori d’affari” ovvero per mere “relazioni informali” fondate su opacita’ diffuse, da scarsa trasparenza, da aderenze difficilmente classificabili.
Il tema della validita’ negoziale della “mediazione” puo’ al piu’ assumere una valenza probatoria, di cui si dira’.
In realta’, si e’ fatto correttamente notare, in assenza di una disciplina organica del lobbismo, volta a disciplinare le “modalita’ abusive” di “contatto” tra mediatore e pubblico agente e, quindi, in mancanza di riferimenti chiari volti a definire la “illiceita’ modale” della mediazione, il connotato di illiceita’ della mediazione onerosa deve essere correlata allo “scopo”, alla finalita’ dell’attivita’ d’influenza.
La mediazione onerosa e’ illecita in ragione della proiezione “esterna” del rapporto dei contraenti, dell’obiettivo finale dell’influenza compravenduta, nel senso che la mediazione e’ illecita se e’ volta alla commissione di un illecito penale – di un reato.-idoneo a produrre vantaggi al committente.
Un reato oggetto del programma contrattuale che permea la finalita’ del committente e giustifica l’incarico al mediatore.
Una mediazione espressione della intenzione di inquinare l’esercizio della funzione del pubblico agente, di condizionare, di alterare la comparazione degli interessi, di compromettere l’uso del potere discrezionale.
Si tratta di un tema in cui il profilo giuridico interferisce con quello processuale di accertamento probatorio dei fatti.
Un reato, quello inquinante la mediazione, che potra’ essere individuato nei suoi contorni, nella sua essenza, nella sua configurazione strutturale con un quantum probatorio – dimostrativo della finalita’ perturbatrice della pubblica funzione- variabile in ragione dello stato del procedimento.
Cio’ che assumera’ rilevante valenza e’ la ricostruzione dell’oggetto della “mediazione”, della volonta’ del committente, dell’impegno, del programma obbligatorio, dell’opera che il mediatore si obbliga a porre in essere.
Un accertamento che, sotto il profilo probatorio, deve essere compiuto caso per caso; potranno assumere rilievo le aspettative specifiche del committente, cioe’ il movente della condotta del privato compratore, il senso, la portata ed il tempo della pretesa di questi, la condotta in concreto che il mediatore assume di dover compiere con il pubblico agente, il rapporto di proporzione tra il prezzo della mediazione ed il risultato che si intende perseguire, i profili relativi alla illegittimita’ negoziale del contratto.
4. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
Nell’ambito di un’articolata motivazione il Tribunale: a) ha di fatto escluso ogni coinvolgimento illecito nei fatti di causa dal (OMISSIS); b) spiegato che l’acquisto di mascherine in quel peculiare momento di emergenza nazionale poteva essere concluso senza procedure di evidenza pubblica, atteso dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, articolo 122, convertito nella L. n. 27 del 24 aprile 2020, che consentiva al (OMISSIS) di non essere “tenuto al rispetto dell’ordinaria disciplina in materia di appalti per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici” (cosi’ a pag. 5 dell’ordinanza impugnata).
E tuttavia, si e’ ritenuto sussistente il fumus commissi delicti del delitto per cui si procede e, in particolare, l’illiceita’ della mediazione di (OMISSIS) in ragione: a) del rapporto di conoscenza personale di questi con (OMISSIS), pregresso anche rispetto alla nomina di questi di (OMISSIS); b) del fatto che la mediazione sarebbe stata prestata “al di fuori di un ruolo istituzionale o professionale, non contrattualizzata”; c) dello “sfruttamento” della relazione personale con (OMISSIS) con il quale (OMISSIS) avrebbe avuto 1.282 contatti telefonici allo scopo di proporgli “l’acquisto senza procedure di evidenza pubblica” delle mascherine; d) della circostanza che (OMISSIS), ancora prima che (OMISSIS) si “interessasse all’acquisto di mascherine per conto del Governo italiano”, avesse “speso con (OMISSIS) la sua conoscenza… sostenendo perfino di aver contribuito alla stesura del suo decreto di nomina a (OMISSIS)”.
Un ragionamento giuridico, quello del Tribunale, tutto costruito su un assunto costitutivo, e cioe’ che la “mediazione” di (OMISSIS) trovava la propria giustificazione causale nel pregresso e consolidato rapporto personale di questi con (OMISSIS).
Non e’ sostanzialmente in contestazione il fatto che (OMISSIS) – e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda in esame – verosimilmente non si sarebbero “affidati” a (OMISSIS) se non avessero saputo del rapporto di questi con (OMISSIS) e dunque della possibilita’ di conseguire un vantaggio in ragione proprio della relazione personale del mediatore con il pubblico agente.
Ma cio’, come detto, non rende tuttavia di per se’ illecita il “contratto” tra il committente e il mediatore.
Cio’ che il Tribunale non ha spiegato in nessun modo e’: a) quale fosse la finalita’ prospettica illecita di quella “mediazione”, tenuto conto che nessuna irregolarita’ e’ stata nemmeno ipotizzata nella condotta del (OMISSIS) e neppure in ordine alla legittimita’ dei contratti stipulati con le societa’ (OMISSIS); b) quale fosse la finalita’ di inquinamento della pubblica funzione che i contraenti- (OMISSIS) e (OMISSIS)- si proponevano di realizzare; c) quale fosse il comportamento inquinante che (OMISSIS), nell’ottica della mediazione, avrebbe in astratto dovuto compiere; d) se l’iniziativa fu presa dal (OMISSIS) e perche’, se cosi’ fosse, la mediazione sarebbe illecita.
5. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata.
Il Tribunale, facendo applicazione dei principi indicati, verifichera’ se ed in che termini sussista il fumus del reato ipotizzato e, in particolare, la illiceita’ della mediazione.
Il terzo motivo e’ assorbito.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’articolo 324 c.p.p., comma 5.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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