Il termine previsto dall’art. 1669 c.c.

Corte di Cassazione, Sezione sesta (seconda) civile, ordinanza 7 febbraio 2019, n. 3674

La massima estrapolata:

Il termine previsto dall’art. 1669 c.c. per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause e tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8790-2018 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), sito in (OMISSIS), (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SRL

– intimata –

avverso la sentenza n. 2107/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2019 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Torino con sentenza 28.9.2017, in accoglimento dell’appello proposto dalla (OMISSIS) srl contro la sentenza di primo grado (n. 1429/2016 del locale Tribunale), ha dichiarato la prescrizione del diritto del Condominio (OMISSIS) e dei proprietari delle unita’ immobiliari al risarcimento dei danni alle parti comuni e alle proprieta’ esclusive per i gravi difetti nell’esecuzione dei lavori di costruzione dell’edificio.

Per giungere a tale conclusione la corte territoriale ha rilevato che il termine di prescrizione annuale aveva cominciato a decorrere dal 11.4.2007, data della lettera con cui l’amministratore aveva denunziato i gravi difetti di’ cui si era discusso nella precedente assemblea del 29.3.2007 (in cui i condomini avevano avuto la consapevolezza della gravita’ dei danni).

L’azione giudiziaria era stata dunque iniziata, secondo la Corte d’Appello, quasi sette anni dopo la scoperta dei vizi, che non poteva ritenersi avvenuta con la perizia, ritenuta un mero espediente per superare l’eccezione di prescrizione.

2 Contro tale sentenza ricorrono per cassazione il Condominio (OMISSIS) e i condomini in epigrafe indicati sulla base di tre motivi illustrati da memoria. La societa’ appaltatrice non ha svolto difese.

Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Con il primo motivo si denunzia, violazione e falsa applicazione dell’articolo 1669 c.c., (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), rimproverandosi alla Corte d’Appello una applicazione in maniera difforme dalla giurisprudenza, avendo valorizzato il momento in cui viene solo percepita l’esistenza del fenomeno e non quello in cui si aggiunge la conoscenza della gravita’, della natura e complessita’ dei rimedi e alla responsabilita’ del costruttore, momento da farsi coincidere con la redazione della perizia (OMISSIS) del 2013.

1.2 Col secondo motivo i Condominio e gli altri ricorrenti deducono (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c., n. 4, per motivazione appartenente e contraddittoria essendosi di fatto la Corte di merito discostata da quella giurisprudenza di legittimita’ da essa stessa richiamata sulla individuazione del dies a quo della prescrizione.

1.3 Col terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., nonche’, ai sensi dell’articolo articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa una serie di fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione, accertati dalla CTU esperita in primo grado, cioe’ le specifiche indagini tecniche e i molteplici interventi esplorativi resisi necessari per individuare le cause dei riscontrati vizi.

I motivi, tutti attinenti al tema della identificazione degli elementi conoscitivi necessari ai fini della scoperta dei vizi ai fini del computo dei termini di cui all’articolo 1669, ben possono formare oggetto di esame unitario.

Essi sono manifestamente fondati.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, i gravi difetti che, ai sensi dell’articolo 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilita’ dell’appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalita’, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell’uso dell’immobile, come quelli relativi all’efficienza dell’impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidita’, ancorche’ incidenti soltanto su parti comuni dell’edificio e non sulle singole proprieta’ dei condomini (v. tra le tante, Sez. 2 -, Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018 Rv. 650645; Sez. 2 -, Ordinanza n. 27315 del 17/11/2017 Rv. 646078; Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013 Rv. 624395).

Sempre secondo la costante giurisprudenza di legittimita’, pero’, il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’articolo 1669 c.c., a pena di decadenza dall’azione di responsabilita’ contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine puo’ essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravita’ dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale (v. Sez. 2 -, Sentenza n. 10048 del 24/04/2018 Rv. 648162; Sez. 3, Sentenza n. 9966 del 08/05/2014 Rv. 630635; Sez. 2, Sentenza n. 1463 del 23/01/2008 Rv. 601284; Sez. 2, Sentenza n. 11740 del 01/08/2003 Rv. 565596).

Nel caso in esame la Corte territoriale, pur partendo da una corretta ricognizione del panorama giurisprudenziale, ha ritenuto che la perizia di parte del 27.3.2013 fosse solo un espediente per aggirare la prescrizione ed ha invece valorizzato unicamente, come momento della scoperta dei difetti, il dibattito assembleare, ma dalla sentenza l’unico dato di fatto che emerge e’ che in quella riunione si discuteva di “perdite nella soletta corsia box”, di “ripetute richieste” e della necessita’ di eliminazione delrinconveniente”, “prima che il danno si manifesti di piu'” (v. pag. 3 sentenza).

Insomma, quell’apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravita’ dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall’imperfetta esecuzione dell’opera e’ stato in sostanza desunto da un unico scarno elemento assolutamente insufficiente e quindi la conclusione non appare in linea con i citati principi, rendendo inevitabile la cassazione della sentenza.

Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d’Appello di Torino, procedera’ a nuovo esame provvedendo, all’esito, anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino.

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