Tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|15 ottobre 2021| n. 37532.

Tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose.

Ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell’azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonchè le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l’intenzione dell’agente fosse diretta all’impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione, come tentativo di furto aggravato, della condotta del ricorrente consistita nel frantumare, con una violenta gomitata, il finestrino di un’autovettura parcheggiata in un’area di sosta sita sul greto di un fiume, per poi allontanarsi rapidamente a bordo della propria auto, non appena sopraggiunta altra autovettura).

Sentenza|15 ottobre 2021| n. 37532. Tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose

Data udienza 9 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Tentato furto aggravato – Univocità degli atti posti in essere dal soggetto agente – Pluralità di elementi probatori a carico – Esclusione della desistenza volontaria in caso di interruzione dell’azione criminosa per fattori esterni sopravvenuti e non per una libera scelta – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente
Dott. ESPOSITO Aldo – rel. Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

Dott. GIORDANO Bruno – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/07/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALDO ESPOSITO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DI NARDO MARILIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di RIMINI in difesa di (OMISSIS) il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l’accoglimento.

Tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 23 gennaio 2012, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha escluso le attenuanti di cui all’articolo 62 c.p., n. 4 e articolo 62 bis c.p., e, fermo il giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti e l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, ha confermato la pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed Euro duemila di multa inflitta a (OMISSIS) in relazione al reato di cui agli articoli 56 e 624 c.p., articolo 625 c.p., nn. 2, perche’, al fine di trarne profitto, con atti idonei diretti in modo non equivoco a consumare il delitto di furto, frantumava, con una violenta gomitata, un vetro dell’autovettura Citroen tg. (OMISSIS) – esposta alla pubblica fede in quanto parcheggiata sulla pubblica via di proprieta’ di (OMISSIS), non riuscendo poi a sottrarre l’autovettura ovvero quanto contenuto al suo interno per cause indipendenti dalla sua volonta’ – con l’aggravante della violenza sulle cose e con la recidiva reiterata ed infraquinquennale – in Santarcangelo di Romagna (RN) il 2 gennaio 2012.
1.1. Secondo la ricostruzione della vicenda criminosa operata in base al verbale di arresto, alla comunicazione della notizia di reato e alla relazione svolta dall’ufficiale di P.G. all’udienza di convalida dell’arresto, in una zona di sosta vicina al greto del fiume (OMISSIS), (OMISSIS) era stato visto dai Carabinieri – in precedenza appostatisi nei pressi di quel parcheggio, perche’ vi avvenivano da qualche tempo furti sulle autovetture lasciate in sosta – fermare la sua auto, scendere e, con fare circospetto, prima osservare le auto parcheggiate, quindi sferrare una violenta gomitata con la quale infrangeva il vetro di un finestrino della portiera anteriore destra di un’auto Citroen Xara Picasso li’ parcheggiata, nel chiaro intento di asportare qualcosa dal suo interno; tale progetto falliva, pero’, perche’ sopraggiungeva un’autovettura nel parcheggio, sicche’ il (OMISSIS) risaliva velocemente in auto e si allontanava da quel luogo.

 

Tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose

I Carabinieri, tuttavia, immediatamente saliti a bordo dell’autovettura di servizio, lo raggiungevano, lo fermavano quasi subito, in una via traversa, e lo traevano in arresto; in sede di convalida il (OMISSIS) dichiarava di aver effettivamente infranto il vetro dell’auto ed ammetteva cosi’ l’addebito.
2. Il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo sei motivi di impugnazione.
2.1. Violazione dell’articolo 584 c.p.p. e articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c).
Si deduce che l’appello del P.M. presso il Tribunale di Rimini, contenente le richieste di escludere le circostanze attenuanti di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, e le circostanze attenuanti generiche nonche’ di ritenere prevalente la recidiva e la contestata aggravante sull’attenuante residua e di dichiarare l’imputato delinquente abituale, non era stato notificato all’imputato e al suo difensore.
Soltanto all’udienza del 2 luglio 2019, aperta la discussione, il P.M. risultava aver presentato appello. Peraltro, il giudice del gravame avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Cancelleria del giudice a quo, affinche’ procedesse alle notificazioni. Tale vizio non poteva ritenersi sanato per la sola circostanza dell’avvenuta conoscenza incidentale dell’appello del P.M. nel giudizio di secondo grado all’udienza di discussione, avendo l’imputato comunque subito una sensibile compressione delle prerogative difensive: in caso di tempestiva conoscenza dell’impugnazione poteva essere svolta un’attivita’ difensiva piena tramite la presentazione di motivi nuovi o, quanto meno, il deposito di memorie difensive in modo da contrastare efficacemente le pretese avanzate nei suoi confronti dall’altro impugnante. Pertanto, si era verificata una nullita’ concernente il diritto di difesa, rilevante ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c).

 

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2.2. Violazione dell’articolo 56 c.p. e articolo 192 c.p.p..
Si rileva che la Corte di appello, richiamando in toto, e senza alcun vaglio critico, il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Rimini per addivenire alla declaratoria di colpevolezza del (OMISSIS), aveva sottolineato la di lui (asserita) ammissione dell’addebito, nonche’ le testimonianze dei pubblici ufficiali che avevano proceduto all’arresto.
In realta’, secondo quanto dichiarato all’udienza di convalida dell’arresto del 3 gennaio 2012, il (OMISSIS) aveva ammesso soltanto di aver infranto il vetro del finestrino dell’autovettura, senza aggiungere di avere l’intenzione di rubare all’interno del veicolo (rispetto all’imputazione per il tentato furto solo questo tipo di ammissione, e non certo quella relativa alla rottura del vetro del finestrino della macchina, poteva essere validamente utilizzata come elemento di prova a carico dell’imputato).
Per quanto concerne invece le testimonianze dei Carabinieri operanti, dall’informativa in atti, risultava che le forze dell’ordine avevano visto il (OMISSIS), mentre sferrava una violenta gomitata al vetro della portiera anteriore destra dell’autovettura; in assenza di altre manovre sintomatiche di un’azione preordinata al furto di cose all’interno dell’autovettura, la condotta osservata dai carabinieri non costituiva, di per se’ sola, elemento inequivocabile della responsabilita’ dell’imputato in ordine al reato contestato. Lo stesso Tribunale del riesame, decidendo sull’appello presentato dal P.M., rigettava l’impugnazione, rilevando che l’imputato si era limitato a rompere un finestrino con una gomitata e successivamente si era allontanato, non potendosi immaginare neppure se e quale sarebbe stata la condotta successiva.
Alla luce di tali oggettive risultanze, appariva del tutto recessiva la circostanza, rimasta del tutto imprecisata, dell’arrivo di un’auto nel parcheggio, nel momento in cui l’imputato infrangeva il vetro del finestrino.

 

Tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose

Ammettendo di essere l’autore del danneggiamento, il (OMISSIS), in sede di convalida d’arresto, si rammaricava di tale suo gesto, dicendo di non sapersi spiegare il motivo per cui l’aveva commesso: in ogni caso cio’ che l’imputato ha lasciato incompreso e’ il motivo per cui aveva rotto il vetro del finestrino dell’autovettura, ossia il motivo per cui si era determinato al danneggiamento de quo, restando indimostrato che all’infrazione del vetro sarebbe poi seguito un furto.
2.3. Vizio di motivazione in ordine all’esclusione delle desistenza.
Si osserva che l’arrivo di un’altra autovettura nell’area di parcheggio in questione era rimasta circostanza del tutto astratta, irrilevante ai fini della valutazione di quanto la stessa potesse avere inciso in concreto, sulla volonta’ dell’imputato, inducendolo ad astenersi dall’eventuale ulteriore condotta.
Infatti, le forze dell’ordine si erano limitate a riferire che era sopraggiunta occasionalmente un’altra autovettura (cfr. CNR in atti), senza descrivere a quale distanza fosse transitata, se si fosse fermata nell’area di parcheggio oppure no, e, in caso di sosta, se fosse sceso qualcuno dalla stessa. La semplice circostanza dell’arrivo “di un auto nel parcheggio”, senza altre precisazioni in merito, non poteva dunque, di per se’ sola, giustificare la mancanza di desistenza da parte dell’imputato.
2.4. Vizio di motivazione in ordine all’esclusione, in accoglimento dell’appello del P.M., della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4.
Si deduce che la Corte bolognese non aveva considerato la denuncia sporta dalla persona offesa (v. verbale di ricezione di denuncia orale sporta da (OMISSIS), in atti), dalla quale non risultava che all’interno dell’abitacolo dell’autovettura vi fossero oggetti, che potessero essere presi di mira da un ladro: la persona offesa, infatti, si era limitata a denunciare che una persona aveva infranto il vetro della portiera anteriore lato passeggero, evidentemente per rubare oggetti all’interno dell’abitacolo, ma nulla diceva in ordine alla effettiva presenza di cose (suscettibili di essere rubate) dentro la macchina.
2.5. Vizio di motivazione in ordine all’esclusione, in accoglimento dell’appello del P.M., delle circostanze attenuanti generiche di cui all’articolo 62 bis c.p..
Si rileva che il giudice di primo grado aveva posto a fondamento della propria decisione sul punto il comportamento processuale: l’ammissione dei fatti e la resipiscenza, tanto vero che l’imputato, impegnatosi all’udienza di convalida a risarcire il danno subito dalla persona offesa, aveva effettivamente provveduto in tal senso.

 

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Tale comportamento non e’ stato valorizzato dalla Corte territoriale che, di fatto, ha equiparato l’atteggiamento dell’imputato a quello di colui il quale dichiara la propria innocenza pur di fronte a elementi da cui e’ evidente la colpevolezza (e in ogni caso mentre la confessione dell’imputato, tanto piu’ se spontanea, e’ segno di resipiscenza, puo’ essere elemento favorevole per la concessione, non puo’ essere considerato elemento negativo la dichiarazione di innocenza dell’imputato, pur di fronte a elementi probatori da cui e’ evidente la colpevolezza). Le circostanze in parola (ancorche’ non tipizzate) dovevano essere ritenute applicabili anche in presenza di un solo valore attenuante, indipendentemente dalla valutazione complessiva del fatto e della personalita’ del colpevole, potendo quindi trovare applicazione anche in caso di imputato gravato da precedenti penali.
2.6. Vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva contestata all’imputato.
Si osserva che la Corte territoriale non ha considerato che i precedenti penali, per reati di non particolare gravita’, si collocavano in un contesto temporale ampiamente superato, alla luce della stabile occupazione del (OMISSIS) in un’attivita’ lavorativa lecita, come gia’ rilevato dal giudice di primo grado. La presunta maggiore pericolosita’ del reo appariva superata alla luce della condotta positiva tenuta successivamente al reato.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
L’asserita omessa notifica alle parti dell’atto di appello proposto dal P.M. non costituisce motivo di nullita’.
Questa Corte, infatti, ha gia’ condivisibilmente affermato che l’inosservanza dell’obbligo di notificare alle parti private l’impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall’articolo 584 c.p.p., non produce l’inammissibilita’ della stessa impugnazione ne’ la nullita’ del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 4, n. 20810 del 02/10/2018, Sejdaras, Rv. 275802; Sez. 2, n. 47412 del 05/11/2013, Albizzati, Rv. 257482).
2. Il secondo motivo di ricorso e’ infondato.
Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilita’ del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilita’ di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sara’ commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volonta’ del reo (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644).
In un sistema di diritto penale del fatto, l’univocita’ degli atti deve altresi’ risolversi in un’immediata loro prossimita’ spaziale e temporale alla consumazione del reato, cioe’ all’attivazione del processo che, senza alcuna piu’ possibilita’ di intervento dell’agente, e’ destinato a sfociare nella produzione dell’evento, al fine di evitare un’eccessiva anticipazione della soglia di punibilita’. Occorre l’esistenza di qualche elemento concreto, costituente una manifestazione esteriore della volonta’ di delinquere, dal quale emerga il passaggio all’azione, per non incorrere nel rischio di punire una mera intenzione criminosa.
Al fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiche’ i due reati si distinguono non per la materialita’ del fatto, che puo’ essere identica, ma per la finalita’ della condotta, occorre valutare le modalita’ dell’azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonche’ le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l’intenzione dell’agente fosse diretta all’impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa (Sez. 5, n. 7559 del 13/12/2018, dep. 2019, La Marca, Rv. 275491).
La Corte territoriale ha fatto buon governo dei suddetti principi, attribuito valore di prova logica – e non di mere coincidenze – agli elementi probatori: essa, infatti, ha correttamente rilevato che la condotta del (OMISSIS) era diretta in modo inequivocabile a rubare gli oggetti presenti all’interno dell’automobile e non semplicemente a danneggiare l’auto appena parcheggiata da uno sconosciuto nell’area di servizio per chissa’ quale ragione, in quanto la finalita’ della condotta e le modalita’ dell’azione non lasciano dubbi circa la sua intenzione di appropriarsi dei beni incautamente lasciati all’interno dell’autovettura. La Corte di merito ha richiamato l’esposizione dei fatti di cui alla sentenza di primo grado, secondo cui i Carabinieri si erano appostati in quella zona, perche’ da tempo vi avvenivano furti all’interno delle auto: il (OMISSIS) era stato osservato mentre fermava la sua auto, scendeva con fare circospetto, osservava le auto parcheggiate e sferrava una violenta gomitata con la quale infrangeva il vetro di un finestrino della portiera anteriore di una delle auto, nel chiaro intento di asportare qualcosa dall’interno; d’altronde, secondo il Tribunale, la rottura del vetro del finestrino costituiva l’antecedente logico necessario per accedere all’interno dell’auto, per rovistare all’interno e per sottrarre beni, anche perche’ non ricorrevano elementi per ipotizzare che il (OMISSIS) volesse abbandonare la propria auto ed allontanarsi alla guida dell’auto danneggiata; inoltre, non appena era giunta un’auto, il (OMISSIS) si allontanava rapidamente, evidentemente per il timore di essere scoperto.

 

Tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose

Alla luce delle modalita’ dell’azione sopra descritte, il reato non poteva essere riqualificato nella piu’ lieve fattispecie criminosa del danneggiamento.
A fronte di tanto, il ricorrente non attacca il punto nodale della motivazione, ma si limita ad opporre meri assunti di carattere astratto o, comunque, fondati su una diversa prospettazione dei fatti, nel tentativo di sminuire il peso del quadro probatorio disegnato dai giudici di merito.
L’imputato non ha fornito un valido motivo per giustificare la sua presenza sul posto, apparendo palese, invece, in base a quanto indicato dalla Corte bolognese, l’imminenza dell’azione criminosa o lo stadio avanzato della medesima.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ infondato.
Va premesso che, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarieta’ che non deve essere intesa come spontaneita’, per cui la scelta di non proseguire nell’azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di liberta’ interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell’azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535, relativa a fattispecie di tentato furto ai danni di una tabaccheria, nella quale la Suprema Corte ha escluso la configurabilita’ della desistenza volontaria nella condotta degli imputati che dopo aver compiuto atti idonei e diretti a commettere il furto si allontanavano scoraggiati dalla presenza di una lastra di metallo che impediva lo sfondamento del muro e dal sopraggiungere degli agenti di polizia).
Sussistono, quindi, gli estremi del tentativo di furto e non quelli della desistenza volontaria, nella ipotesi in cui la rinuncia a portare a termine il furto di un’autovettura sia dipeso da causa indipendente dalla determinazione dell’agente (Sez. 5, n. 13293 del 28/01/2013, Di Rocco, Rv. 255066, nella specie, la resistenza dei sistemi di chiusura di un’autovettura oggetto dell’azione criminosa).
Cio’ posto sui principi operanti in materia, la Corte di merito ha logicamente escluso la possibilita’ di configurare un’ipotesi di desistenza, in quanto l’imputato interrompeva l’azione criminosa e si allontanava dal luogo del delitto, non per una sua iniziativa e una sua libera scelta, ma perche’ un fattore esterno sopravvenuto aveva influenzato la sua determinazione a delinquere (e cioe’ l’arrivo di un’auto nel parcheggio): tale circostanza, infatti, avrebbe potuto costituito un elemento di rischio per il (OMISSIS) di essere scoperto, dal momento che la sua eventuale ulteriore condotta sarebbe stata facilmente osservata dalle persone sopraggiunte.

 

Tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose

Il ricorrente si limita a formulare esclusivamente una censura in fatto, attinente alla genericita’ della descrizione dell’arrivo dell’auto sul luogo del fatto.
4. Il quarto motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Occorre ricordare che, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuita’ e’ configurabile anche per il delitto tentato allorche’ sia possibile desumere con certezza, dalle modalita’ del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato riportato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv. 261044, in fattispecie in tema di tentato furto in abitazione; Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528, in fattispecie di tentativo di furto di monete custodite in apposito cassetto di un distributore automatico di bevande).
Nel caso in esame, la Corte di merito ha accolto la richiesta del P.M. di escludere l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4.
L’organo giudicante ha affermato che l’attenuante in questione puo’ essere riconosciuta anche in caso di furto tentato solo quando l’azione e’ diretta a sottrarre un oggetto di modesto valore economico; ha spiegato, con motivazione adeguata e coerente, che, tuttavia, tale valutazione non poteva essere effettuata in caso in esame, stante la mancanza della prova positiva dello scarso valore dei beni situati all’interno dell’auto.
In proposito si e’ correttamente ritenuto del tutto irrilevante che la denuncia presentata dal (OMISSIS) non contenesse l’indicazione della consistenza e del valore dei beni.
5. Il quinto motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione; come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravita’ della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell’imputato, indicativi di spiccata capacita’ a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non e’ necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello ha escluso le circostanze attenuanti generiche concesse dal giudice di primo grado alla luce dei numerosissimi precedenti penali (quasi tutti specifici) e del comportamento processuale posto che il (OMISSIS) non avrebbe potuto negare l’addebito, essendo stato colto in flagranza di reato; inoltre, e’ stata giudicata negativamente la menzogna circa il motivo della presenza sul luogo del fatto (non poteva corrispondere al vero che si trovasse li’ per aspettare un amico giacche’ aveva parcheggiato l’auto e si era subito avvicinato all’auto poi danneggiata).

 

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I rilievi difensivi non individuano precise carenze argomentative, in quanto considerano in modo parcellizzato gli elementi considerati rilevanti dall’organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa.
6. Il sesto motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Occorre preliminarmente ribadire l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui e’ compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosita’ del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualita’ e al grado di offensivita’ dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneita’ esistente tra loro, all’eventuale occasionalita’ della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalita’ del reo e del grado di colpevolezza, al di la’ del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe’, Rv. 247838).
In linea con tale principio, questa Corte ha altresi’ affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice e’ tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosita’ del suo autore, escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacita’ delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosita’ sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non puo’ fondarsi esclusivamente sulla gravita’ dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’articolo 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di merito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione negativi dai precedenti penali, avuto riguardo ai parametri indicati dall’articolo 133 c.p., attribuendo rilevanza all’epoca di commissione dei reati ed alla loro natura. Il ricorrente si limita ad evidenziare l’attuale stabile svolgimento di attivita’ lavorativa lecita, fattore di per se’ inidoneo a disarticolare il percorso motivazionale sopra sintetizzato.
7. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (articolo 616 c.p.p.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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