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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 2 luglio 2015, n. 28181. Integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell’agente, quanto che questa sia la rappresentazione della vittima, ancorché in contrasto con la realtà effettiva, a lei ignota

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 2 luglio 2015, n. 28181 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 novembre 2014 il Tribunale di Napoli, sezione riesame, ha confermato l’ordinanza emessa in data 21 ottobre 2014 dal G.I.P. dello stesso Tribunale, con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 4 giugno 2015, n. 24027. L’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 4 giugno 2015, n. 24027 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZAZA Carlo – Presidente Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere Dott. SETTEMBRE A – rel. Consigliere Dott. GUARDIANO Alfred – Consigliere Dott. DEMARCHI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 29 aprile 2015, n. 18015. ll delitto di peculato è configurabile quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio pone in essere la condotta fraudolenta al solo fine di occultare l’illecito commesso, avendo egli già il possesso o comunque la disponibilità del bene oggetto di appropriazione, per ragione del suo ufficio o servizio; se, invece, la medesima condotta fraudolenta è finalizzata all’impossessamento del denaro o di altra utilità, di cui egli non ha la libera disponibilità, risulta integrato il delitto di truffa, aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 9 cod. pen. L’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell’art. 61 n.9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d’altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 29 aprile 2015, n. 18015 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 novembre 2013, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 10 luglio 2009, con la quale il Gup del Tribunale di Nola ha condannato, a seguito di rito abbreviato, A.G. alla pena di...