Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 ottobre 2014, n. 20857. Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma, e 2725 c.c, di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (articolo 2724, n. 3, c.c.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (art. 2739, comma primo, c.c.), né tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 2 ottobre 2014, n. 20857 Svolgimento del processo e motivi della decisione – Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.: ‘1. – N.R. agiva innanzi al Tribunale di Roma affinché fosse...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 luglio 2013, n.18079. In tema di simulazione relativa, laddove non si applichi il rigoroso regime giuridico derivante dalla necessità della forma scritta ad substantiam, le limitazioni poste dal secondo comma dell’art. 1417 cod. civ. non riguardano l’interrogatorio formale, ma sono limitate alla prova testimoniale

La massima In tema di simulazione relativa, laddove non si applichi il rigoroso regime giuridico derivante dalla necessità della forma scritta ad substantiam, le limitazioni poste dal secondo comma dell’art. 1417 cod. civ. non riguardano l’interrogatorio formale, ma sono limitate alla prova testimoniale e, correlativamente (ai sensi dell’art. 2729, comma secondo, cod.civ.) a quella per...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 maggio 2013, n. 13861. Va esclusa la sussistenza di un collegamento negoziale tra negozi simulati e dissimulati

La massima Va esclusa la sussistenza di un collegamento negoziale tra negozi simulati e dissimulati, considerato che, nella prospettiva unificatrice della causa “in concreto”, i negozi devono essere voluti per i loro effetti tipici ed essendo di per sé la simulazione già deputata al perseguimento di scopi estranei a quelli del negozio formalmente posto in...

Articolo

Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 14 maggio 2013, n.11523. Nella simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, se nei suoi riguardi il negozio è stato integralmente eseguito e manca ogni suo interesse a essere parte nel giudizio

La mssima Nella simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, se nei suoi riguardi il negozio è stato integralmente eseguito e manca ogni suo interesse a essere parte nel giudizio. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE SENTENZA 14 maggio 2013, n.11523 Svolgimento del processo M.A.M. , con citazione notificata...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, senetenza n. 15803 del 5 aprile 2013. Sequestro dell’immobile concesso in leasing in danno della società in caso di accertata simulazione al fine di sottrarsi al pagamento di imposte

Suprema Corte di Cassazione sezione III senetenza n. 15803 del 5 aprile 2013 Ordinanza Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 26.6.2012, ha rigettato l’appello ex art. 322 bis c.p.p., presentato nell’interesse di ICCREA BANCA IMPRESA s.p.a. avverso l’ordinanza in data 16.5.2012, con la quale il Giudice per le indagini preliminari...