LEGGE 6 maggio 2015, n. 55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche’ di comunione tra i coniugi. (15G00073) (GU n.107 del 11-5-2015) Vigente al: 26-5-2015 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1....
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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 aprile 2015, n. 15918. Per il delitto di omesso versamento dell’assegno divorzile si procede d’ufficio, in quanto il rinvio che ha fatto il legislatore speciale all’art. 570, comma 3, c.p., si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non anche alla relativa condizione di procedibilità, il quale, in deroga ai principi generali, prevede la procedibilità a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il fatto è commesso nei confronti di minori, dal n. 2 del comma 2 della suddetta disposizione contenuta nel codice penale
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 16 aprile 2015, n. 15918 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. CITTERIO Carlo – rel. Consigliere Dott. MOGINI Stefano – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 aprile 2015, n. 8097. La norma di cui agli artt. 2 e 4 della 1. n. 182 del 1984 che prevede la regola della caducazione automatica del vincolo matrimoniale per effetto del mutamento di sesso di uno dei coniugi, produce effetti incompatibili con il grado di protezione costituzionale riconosciuto alle unioni omoaffettive, nel senso che determina una soluzione di continuità costituzionalmente non tollerabile tra la condizione preesistente e quella successiva alla rettificazione di sesso. Da una comunione coniugale e familiare caratterizzata da un nucleo intangibile di diritti fondamentali e doveri di assistenza morale e materiale condizionante l’assetto della vita personale e patrimoniale dei suoi componenti si passa ad una situazione priva di qualsiasi ancoraggio ad un sistema giuridico di protezione e garanzie di riferimento. La sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, deve consentire, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. Il meccanismo di caducazione automatica del vincolo matrimoniale nel sistema di vuoto normativo attuale è produttivo di effetti costituzionalmente incompatibili con la protezione che l’unione conseguente alla rettificazione di sesso di uno dei componenti deve, per obbligo costituzionale, conservare ex art. 2 Cost. La coppia ha diritto di conservare il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto, fino a quando il legislatore non intervenga a riempire il vuoto normativo, ritenuto costituzionalmente intollerabile, costituito dalla mancanza di un modello di relazione tra persone dello stesso sesso all’interno del quale far confluire le unioni matrimoniali contratte originariamente da persone di sesso diverso e divenute, mediante la rettificazione del sesso di uno dei componenti, del medesimo sesso.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 21 aprile 2015, n. 8097 Fatto e diritto A. B., unito in matrimonio con A. A., aveva proposto domanda di rettificazione ed attribuzione di sesso femminile al Tribunale di Bologna. Disposta la rettificazione con modifica del prenome in A., nella sentenza è stato ordinato all’ufficiale di stato civile...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 aprile 2015, n. 7057. La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 aprile 2015, n. 7057 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – rel....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 aprile 2015, n. 8094. I valori costituzionali di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, del rispetto della loro pari dignità e della ricerca dell’accordo nella comune conduzione della vita familiare non possono essere derogati del permanere, in certe aree sociali, di quel ruolo gerarchico ed autoritario del marito, tipico delle società patriarcali. Ne consegue che la violazione di tali principi deve essere presa in considerazione ai fini dell’addebito della separazione, non potendo la dipendenza psicologica della moglie, imputabile a mera tolleranza, rendere disponibili valori e diritti di rango costituzionale
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 21 aprile 2015, n. 8094 Rilevato che 1. II Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 85/11 del 22 febbraio 2011, ha dichiarato la separazione personale di A.V. e I.T.T. rigettando le reciproche domande di addebito della separazione, di imposizione di un assegno di mantenimento pari a 600 euro...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 aprile 2015, n. 7917. La convivenza come coniugi – come situazione giuridica d’ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di 1 matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ed in quanto connotata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, all’adempimento di doveri ed all’assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto (exceptio juris) opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall’altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d’ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità – dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta -, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l’onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d’ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 aprile 2015, n. 7917 Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato l’efficacia della sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto da S.L. e B.C. per esclusione della prole da parte della donna. Alla delibazione si è opposta la B. rilevandone la contrarietà ad ordine...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 aprile 2015, n. 6855. Ove la convivenza in seno alla c.d. “famiglia di fatto” assuma i connotati di stabilità e continuità ed i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir meno. Rescindendosi, così, ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso; pur dovendosi ribadire che non vi è né identità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame, che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 3 aprile 2015, n. 6855 RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 11/11/2004, L.E. chiedeva dichiararsi, nei confronti della moglie I.M. G., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione dell’assegno divorzile. Costituitosi il contraddittorio, la I. dichiarava di non opporsi al divorzio, e chiedeva assegno...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 marzo 2015, n. 6132. Le decisioni riguardanti i figli minori, compresa la scelta della sua residenza, non devono tenere conto degli interessi dei genitori, ma esclusivamente dell’interesse del minore stesso, anche nei casi in cui questo possa eventualmente coincidere, in via di fatto, con quello di uno dei genitori affidatari che non abbia rispettato il metodo di accordo in tema di indirizzo della vita familiare fissato dall’art. 144 cod. civ., applicabile anche per la scelta della residenza del figlio affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso dopo la separazione tra i coniugi o l’interruzione della convivenza tra i genitori non coniugati
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 26 marzo 2015, n. 6132 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere Dott. LAMORGESE...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 marzo 2015, n. 6021. In tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. Premessa, pertanto, l’osservanza del requisito dell’autosufficienza non può non rilevarsi che in ordine a tale incremento patrimoniale (ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, consistente nell’incasso dell’importo della vendita dell’immobile adibito a casa coniugale) la Corte d’Appello ha omesso di esaminarne a priori l’incidenza sulla complessiva condizione economica del ricorrente, senza alcuna giustificazione plausibile, nonostante il puntuale assolvimento dell’onus probandi a carico della ricorrente al riguardo
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 marzo 2015, n. 6021 Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Roma in parziale riforma della sentenza di primo grado, stabiliva nel giudizio di separazione personale tra i coniugi M.M.P. e M. B. T. l’esclusione dell’addebitabilità per entrambe le parti e la riduzione del contributo al mantenimento...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 aprile 2015, n. 7132. La pronuncia di addebito non può fondarsi soltanto sulla violazione dei doveri coniugali ma nella specie la violazione del dovere di lealtà (d’interruzione del progetto procreativo all’insaputa della moglie) ha caratterizzato la condotta continuativa e le scelte unilaterali e non condivise del coniuge, così da minare il nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 aprile 2015, n. 7132 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, escludeva l’addebitabilità della separazione personale tra i coniugi F.G. e L.M.P. al marito, riconosciuta in primo grado. A sostegno della decisione, per quel che...