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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 maggio 2015, n. 9649. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 dei 1987 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 24 e della L. 18 agosto 1962, n. 1357, art. 23, comma 4 nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato – tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte”. Nonostante la Corte costituzionale, nell’occasione indicata e in altre successive (cfr. Corte Cost. n. 1009 del 1988, n. 450 del 1989, n. 346 del 1993 e n. 284 del 1997) abbia giustificato le proprie pronunce anche con considerazioni legate alla necessità di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che in caso di bisogno il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornire all’altro coniuge separato per colpa o con addebito, il dispositivo della decisione dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della norma esaminata non indica condizioni ulteriori, rispetto a quelle valevoli per il coniuge non separato per colpa, ai fini della fruizione della pensione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 12 maggio 2015, n. 9649 Fatto e diritto La Corte di appello di Genova ha respinto il gravame proposto da C.C. e, confermando la sentenza del Tribunale della Spezia, ha ritenuto che fosse infondata la sua domanda di riconoscimento della pensione di reversibilità in qualità di superstite del...

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LEGGE 6 maggio 2015, n. 55. Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche’ di comunione tra i coniugi

LEGGE 6 maggio 2015, n. 55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche’ di comunione tra i coniugi. (15G00073) (GU n.107 del 11-5-2015) Vigente al: 26-5-2015 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 aprile 2015, n. 8097. La norma di cui agli artt. 2 e 4 della 1. n. 182 del 1984 che prevede la regola della caducazione automatica del vincolo matrimoniale per effetto del mutamento di sesso di uno dei coniugi, produce effetti incompatibili con il grado di protezione costituzionale riconosciuto alle unioni omoaffettive, nel senso che determina una soluzione di continuità costituzionalmente non tollerabile tra la condizione preesistente e quella successiva alla rettificazione di sesso. Da una comunione coniugale e familiare caratterizzata da un nucleo intangibile di diritti fondamentali e doveri di assistenza morale e materiale condizionante l’assetto della vita personale e patrimoniale dei suoi componenti si passa ad una situazione priva di qualsiasi ancoraggio ad un sistema giuridico di protezione e garanzie di riferimento. La sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, deve consentire, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. Il meccanismo di caducazione automatica del vincolo matrimoniale nel sistema di vuoto normativo attuale è produttivo di effetti costituzionalmente incompatibili con la protezione che l’unione conseguente alla rettificazione di sesso di uno dei componenti deve, per obbligo costituzionale, conservare ex art. 2 Cost. La coppia ha diritto di conservare il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto, fino a quando il legislatore non intervenga a riempire il vuoto normativo, ritenuto costituzionalmente intollerabile, costituito dalla mancanza di un modello di relazione tra persone dello stesso sesso all’interno del quale far confluire le unioni matrimoniali contratte originariamente da persone di sesso diverso e divenute, mediante la rettificazione del sesso di uno dei componenti, del medesimo sesso.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 21 aprile 2015, n. 8097 Fatto e diritto A. B., unito in matrimonio con A. A., aveva proposto domanda di rettificazione ed attribuzione di sesso femminile al Tribunale di Bologna. Disposta la rettificazione con modifica del prenome in A., nella sentenza è stato ordinato all’ufficiale di stato civile...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 aprile 2015, n. 7057. La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 aprile 2015, n. 7057 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – rel....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 aprile 2015, n. 7917. La convivenza come coniugi – come situazione giuridica d’ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di 1 matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ed in quanto connotata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, all’adempimento di doveri ed all’assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto (exceptio juris) opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall’altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d’ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità – dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta -, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l’onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d’ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 aprile 2015, n. 7917 Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato l’efficacia della sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto da S.L. e B.C. per esclusione della prole da parte della donna. Alla delibazione si è opposta la B. rilevandone la contrarietà ad ordine...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 marzo 2015, n. 6021. In tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. Premessa, pertanto, l’osservanza del requisito dell’autosufficienza non può non rilevarsi che in ordine a tale incremento patrimoniale (ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, consistente nell’incasso dell’importo della vendita dell’immobile adibito a casa coniugale) la Corte d’Appello ha omesso di esaminarne a priori l’incidenza sulla complessiva condizione economica del ricorrente, senza alcuna giustificazione plausibile, nonostante il puntuale assolvimento dell’onus probandi a carico della ricorrente al riguardo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  25 marzo 2015, n. 6021 Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Roma in parziale riforma della sentenza di primo grado, stabiliva nel giudizio di separazione personale tra i coniugi M.M.P. e M. B. T. l’esclusione dell’addebitabilità per entrambe le parti e la riduzione del contributo al mantenimento...