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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 febbraio, n. 2413. La presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall’art. 2048, secondo comma, cod. civ., trova applicazione in relazione al danno causato dal fatto illecito dell’allievo nei confronti dei terzi; mentre in relazione al danno che l’allievo abbia cagionato a se stesso tale previsione non trova applicazione, poiché non può ritenersi esistente, in tal caso, un fatto illecito obiettivamente antigiuridico. In detta seconda ipotesi, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. In siffatta ipotesi, quindi, la responsabilità del personale scolastico è regolata dall’art. 1218 del codice civile, sicché l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sulla controparte grava l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante. Qualora, invece, si tratti di fatto illecito causato dall’allievo a terzi, valgono le regole del citato art. 2048 cod. civ., per cui, al fine di superare la presunzione di responsabilità che grava sull’insegnante, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 febbraio, n. 2413 Svolgimento del processo 1. C.P. , in proprio e nella qualità di genitore del minore C.F.A. , citava in giudizio il Ministero della pubblica istruzione e B.C. davanti al Tribunale di Firenze, affinché fossero condannati in solido al risarcimento dei danni patiti dal figlio...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 gennaio 2014, n. 1608. L’individuabilita’ della persona offesa o di cui sono stati resi pubblici dati sensibili non ne postula l’esplicita indicazione del nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata anche per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto tale individuazione avvenga nell’ambito di un ristretto gruppo di persone

Suprema Corte di Cassazione sezione III Sentenza 27 gennaio 2014, n. 1608 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 gennaio 2014, n. 2186. L’art. 1, comma 2, della direttiva n. 84/5 CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, impone ai medesimi di innalzare il massimale di assicurazione fino alle soglie minime ivi indicate. Il successivo art. 5, comma 1, dispone l’obbligo di conformazione per gli Stati membri entro il 31 dicembre 1987, ovvero (comma 3, lettera b) entro la data del 31 dicembre 1990 ma solo a condizione, in tale ultima ipotesi, che entro il 31 dicembre 1987 fossero state aumentate le garanzie di almeno la metà della differenza tra gli importi in vigore alla data del 1 gennaio 1984 e gli importi di cui all’art. 1, comma 2. Pertanto, avendo lo Stato italiano adeguato la propria normativa soltanto col d.P.R. 9 febbraio 1990, entrato in vigore il 1 luglio 1990, senza rispettare l’obbligo di adeguamento intermedio di cui all’art. 5, comma 3, lettera b), della direttiva stessa, esso deve considerarsi inadempiente a decorrere dal 31 dicembre 1987; ne consegue che, per i sinistri verificatisi fino al 30 giugno 1990, il massimale minimo di assicurazione, applicabile anche nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, si deve individuare applicando direttamente i valori di cui all’art. 1, comma 2, della direttiva n. 84/5 CEE (nella specie, in presenza di una sola vittima, il massimale è pari a lire 630 milioni)

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 gennaio 2014, n. 2186 Svolgimento del processo 1. In data (omissis) P.G. rimaneva vittima di un incidente stradale. Citava quindi a giudizio, davanti al Tribunale di Grosseto, B.P. , conducente del mezzo antagonista, e la s.p.a. Tirrena di assicurazione, chiedendo il risarcimento dei relativi danni. Il Tribunale...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 gennaio 2014, n. 2070. Il danno da fermo tecnico ha come presupposto che il danneggiato per un certo periodo abbia sopportato le spese di gestione dell’auto, pur senza poterla utilizzare, poiché la stessa era in riparazione. In altri termini la locuzione individua uno stato transeunte dell’auto che procura danni al suo proprietario o utilizzatore che ne sopporta i costi inutilmente.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 gennaio 2014, n. 2070 Svolgimento del processo D.S.L. convenne in giudizio, dinanzi al Pretore di Velletri, S.O. e S. e la Winterthur Assicurazioni s.p.a. esponendo di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale cagionato a suo avviso da colpa esclusiva dell’auto di proprietà di S.O. , condotta...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 gennaio 2014, n. 194. La pubblicazione su un quotidiano di una foto di persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche effettuate dalle forze dell’ordine ma priva dei numeri identificative propri delle foto segnaletiche, non costituisce foto di persona in stato di detenzione qualora il giudice l’abbia ritenuta non diversa dalle comuni foto identificative, con la conseguenza che per la liceita’ della pubblicazione della stessa non valgono le disposizioni previste dal codice deontologico dei giornalisti (articolo 8), richiamate dall’articolo 12 del codice della privacy; mentre, trattandosi della diffusione per finalita’ giornalistiche dell’immagine, quale dato personale sottoposto allo stesso trattamento dei dati identificativi anagrafici, di persona cui e’ attribuito un reato, la pubblicazione e’ essenziale per l’esercizio del diritto di cronaca in relazione all’interesse pubblico alla identificazione del soggetto e deve rispettare, come nella specie accertato dal giudice del merito, gli ulteriori limiti della pertinenza e della continenza

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 gennaio 2014, n. 194 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 gennaio 2014, n. 1355. La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime)

La massima La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al...