Il consenso del padre non è più revocabile dopo l’attivazione della tecnica di preparazione dell’embrione destinato all’impianto. Ordinanza 18 dicembre 2017, n. 30294 Data udienza 19 settembre 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel....
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Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 27 marzo 2017, n. 7762
Negato il riconoscimento della paternità naturale se, in sede di audizione, la minore adolescente, ritenuta matura dai giudici, si è opposta decisamente al riconoscimento. L’audizione, infatti, non può diventare un adempimento meramente formale Suprema Corte di Cassazione sezione I civile sentenza 27 marzo 2017, n. 7762 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 febbraio 2016, n. 1859. In materia di impugnazione del riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio per difetto di veridicità si affermava (e si afferma) che l’attore deve fornire piena prova della non veridicità del riconoscimento, o almeno un principio di prova (nell’interpretazione meno rigorosa, che si è andata talora affermando negli ultimi anni) prima di poter dare ingresso ad un esame genetico sul padre (o la madre) vivente, o magari defunto, previa esumazione del cadavere. Raramente e comunque solo di recente si è data rilevanza al rifiuto di sottoporsi al predetto esame, ma comunque sempre, sulla base di congrua documentazione prodotta ovvero dopo un’adeguata istruttoria testimoniale
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 febbraio 2016, n. 1859 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 07/06/2006, G.S. e B.N. rispettivamente cugino di G.F. e vedovo di G.A. , a sua volta, zia di G.F. , convenivano in giudizio quest’ultimo, davanti al Tribunale di Savona, per sentir dichiarare che egli non...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 dicembre 2015, n. 25675. Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti, non derivando da ciò né una restrizione della libertà personale del preteso padre, che conserva piena facoltà di determinazione in merito all’assoggettamento o meno ai prelievi, né una violazione del diritto alla riservatezza, essendo rivolto l’uso dei dati nell’ambito del giudizio solo a fini di giustizia, mentre il sanitario, chiamato a compiere l’accertamento, è tenuto al segreto professionale ed al rispetto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 21 dicembre 2015, n. 25675 Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 30.7.2013) la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione del tribunale, ha accolto la domanda di riconoscimento di paternità proposta da P.P. nei confronti di L.F.S....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 31 luglio 2015, n. 16226. Nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 31 luglio 2015, n. 16226 Rilevato che 1. I. C., con ricorso del 2 novembre 2010, ha convenuto in giudizio S.L. per sentirlo dichiarare padre della figlia E.M.C. nata a Corigliano Calabro il 9 aprile 2010 2. II Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con sentenza n. 41/2013,...
Corte di Cassazione, sezione I, 15 giugno 2015, n.12312. Non può ritenersi opponibile agli eredi un comportamento processuale pregresso che trova le sue ragioni in motivazioni strettamente personali e, come tali, non estensibili all’erede che, subentrato nel processo, ha adottato una condotta processuale del tutto diversa rispetto a quella del proprio dante causa
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 15 giugno 2015, n.12312 Ritenuto in fatto F.L. , nata il (omissis) , ha chiesto al Tribunale di Roma accertarsi la sua filiazione da T.O. , nato il (omissis). Il giudizio è stato interrotto a seguito della morte del T., avvenuta il (omissis), e riassunto nei confronti degli...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 marzo 2015, n. 6025. Il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 secondo comma c.p.c., di cosi elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda di accertamento della paternità. Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre e della portata delle difese del convenuto. Le dichiarazioni della madre vengono ad assumere un rilievo probatorio integrativo, ex art. 116 cod. proc. civ., quale elemento di fatto di cui non si può omettere l’apprezzamento ai fini della decisione, indipendentemente dalla qualità di parte o dalla formale posizione di terzietà della dichiarante, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 246 cod. proc. civ. 14.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 25 marzo 2015, n. 6025 Fatto e diritto Rilevato che: 1. S.M. , nata a (omissis) da S.S. , ha proposto domanda di accertamento di paternità nei confronti degli eredi di F.F.P., nato il (omissis) e deceduto il (omissis). 2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 7...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 settembre 2014, n.19790. L'art. 276 cod. civ., così come modificato dalla l. n. 219 del 2012 (che, in materia di dichiarazione di paternità e maternità naturale, consente la proponibilità della domanda nei confronti di un curatore speciale appositamente nominato) è applicabile ai giudizi in itinere. Pertanto, la domanda di accertamento di paternità può essere formulata anche se, in corso di causa, è deceduto il presunto genitore e i suoi eredi
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 19 settembre 2014, n.19790 Ritenuto in fatto Con ricorso del 21/7/1995 B.L. chiedeva al Tribunale di Firenze che fosse dichiarata l’ammissibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale da Ac.Ar. . Al riguardo affermava di essere nata nel (…). Sua madre B.E. aveva svolto mansioni di segretaria e...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 febbraio 2014, n. 2802. Non perde il diritto alla genitorialità la madre che per un trauma psicologico non riconosce la figlia. Il diritto soggettivo, dotato di rilevanza costituzionale, ad essere genitori giuridici (oltre che biologici) si correla non al solo fatto della nascita del figlio ma a regole legali e segnatamente ad una manifestazione di volontà di riconoscere il nato (o il nascituro, ex art. 254 c.c.) come proprio figlio; tale diritto e quello al riconoscimento del figlio, che ne costituisce la fonte, involgono lo stato delle persone e come tali sono indisponibili e, dunque, non estinguibili per manifestazione di volontà abdicativa, al pari delle connesse facoltà processuali, propedeutiche al relativo esercizio. Pertanto, il diritto sostanziale alla genitorialità giuridica può rimanere definitivamente ed irreversibilmente pregiudicato, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, solo dal non esercizio del diritto al riconoscimento del figlio biologico nelle forme ed entro i limiti anche temporali imposti dall’ordinamento positivo
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 7 febbraio 2014, n. 2802 Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche, con decreto del 27.12.2011, chiedeva al Tribunale minorile la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore, nata a (omissis), la cui madre aveva espresso dopo il parto la...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 gennaio 2014, n. 1279. L’art. 269 c.c. non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale e, così, consente che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell’id quod plerumque accidit, risultino idonei, per la loro attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 gennaio 2014, n. 1279 Svolgimento del processo 1 – Con sentenza depositata in data 12 novembre 2009 il Tribunale di Patti accertava la paternità di P.G. , nato il (omissis) e deceduto in data …, nei confronti di C.S. , nato a MXessina il 29 6 1957...
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