Affinche’ possa ritenersi integrata la responsabilita’ precontrattuale e’ necessario che: le trattative siano giunte ad uno stadio avanzato ed idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilita’ il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; la controparte pubblica, cui si addebita la responsabilita’, le abbia interrotte senza un giustificato motivo; pur nell’ordinaria diligenza della...
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Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 31 maggio 2017, n. 13709
In caso di locazioni di immobili della Pa il locatario non può “trattenere” dal canone le spese sostenute per adeguare gli impianti del suo stabilimento, eccependo la responsabilità precontrattuale della Pa che avrebbe ingenerato il legittimo affidamento in un contratto più vantaggioso proprio in virtù delle spese affrontate dall’affittuario. L’impegno della Pa, non previsto nel...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 ottobre 2016, n. 4218
Non può configurarsi la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante, ex art. 1337 c.c., a seguito della revoca in autotutela dell’aggiudicazione di una gara di appalto di lavori, ove il provvedimento di secondo grado sia stato adottato dalla P.A. in ragione della sopravvenuta oggettiva impossibilità di realizzare l’opera pubblica (nella specie la sopravvenuta impossibilità era stata...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 15 aprile 2016, n. 1532. La responsabilità precontrattuale sorge quando tra le parti erano in corso trattative, giunte ad un punto tale da far sorgere il ragionevole affidamento per la conclusione del contratto, ed una parte interrompa queste trattative senza un giustificato motivo. La sentenza ha anche precisato che questa responsabilità può sorgere nella fase successiva alla scelta, e che il recesso dalle trattative da parte della pubblica amministrazione comporta la violazione dei doveri di buona fede, correttezza, lealtà, ed anche dell’affidamento del privato
Consiglio di Stato sezione III sentenza 15 aprile 2016, n. 1532 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 maggio 2015, n. 9636. La pubblica amministrazione deve tenere un comportamento corretto in tutte le fasi della procedura pubblica che portano al consenso contrattuale e informare il contraente privato di tutte le circostanze che potrebbero determinare l’invalidità o l’inefficacia del contratto. Se ciò non avviene sussiste responsabilità precontrattuale in capo all’ente pubblico. Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto sussistente la responsabilità della stazione appaltante che in seguito a licitazione privata, aveva stipulato un importante contratto di appalto con una società di costruzioni chiedendo la consegna immediata dei lavori per ragioni di urgenza, salvo poi sospenderli dopo 17 mesi perché la Corte dei conti aveva negato la registrazione, rendendo il contratto inefficace.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 maggio 2015, n. 9636 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio...