Non commette reato il medico di pronto soccorso che per primo ha visitato il paziente poi deceduto se dopo la diagnosi ha disposto l’invio del paziente al reparto dove poi gli infermieri hanno sottovalutato la situazione In tema di responsabilità professionale, il medico che, sia pure a titolo di consulto, accerti l’esistenza di una patologia...
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Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 20 settembre 2016, n. 39028
In tema di responsabilità medica per configurare l’elemento soggettivo della colpa per violazione di una regola precauzionale, è necessario sussista la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale. Ne consegue che se non sussiste “ex ante” la concreta prevedibilità...
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 5 agosto 2016, n. 34503
Il capo equipe risponde, in sede penale, delle «lesioni gravi» riportate dal paziente – in questo caso consistenti nell’«indebolimento permanente dell’addome» a seguito di un parto cesareo – per la dimenticanza di una garza nell’addome, anche se il “ferrista” ha eseguito un conteggio errato. Il dovere di diligenza del chirurgo nell’utilizzo delle garze laparotomiche, «non...
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 1 agosto 2016, n. 33609
Il medico psichiatra deve ritenersi titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente (anche là dove quest’ultimo non sia sottoposto a ricovero coatto), con la conseguenza che lo stesso, quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie, è tenuto ad apprestare specifiche cautele In presenza di una causa estintiva del reato,...
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 1 agosto 2016, n. 33582
In tema di causalità nei reati colposi, va esclusa la responsabilità dell’agente quando l’evento si sarebbe comunque verificato in relazione al medesimo processo causale, nei medesimi tempi e con la stessa gravità od intensità, poiché in tal caso dovrebbe ritenersi che l’evento imputato all’agente non era evitabile Suprema Corte di Cassazione sezione IV penale sentenza ...
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 7 luglio 2016, n. 28246
Nel caso di incidente stradale causativo di lesioni, anche l’ipotetica negligenza o imperizia dei medici (di cui non vi è peraltro traccia nel presente processo), persino ove di elevata gravità, non sarebbe comunque idonea ad elidere il nesso causale tra la condotta e l’evento morte, in quanto l’intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso,...
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 6 giugno 2016, n. 23283
Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 189 del 2012, art. 3, relativi ad ipotesi di omicidio o lesioni colpose ascritte all’esercente la professione sanitaria, in un ambito regolato da linee guida, di talchè il processo verta sulla loro applicazione, stante l’intervenuta parziale abrogatio criminis delle richiamate fattispecie, in osservanza...
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 16 maggio 2016, n. 20125
Il sanitario che opera in equipe, oltre al rispetto delle regole cautelari connesse alle specifiche mansioni svolte, non può esimersi dal valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega – sia pure specialista in altra disciplina – e dal controllarne la correttezza, ponendo se del caso rimedio ad errori altrui che siano evidenti e...
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 26 maggio 2016, n. 22156
La malattia giuridicamente rilevante cui fa riferimento l’art. 582 c.p. (e di riflesso l’art. 590 c.p. nella forma colposa) non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica (che possono anche mancare) ma quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o una compromissione, anche non definitiva ma significativa, di funzioni...
Da un lato, dev’essere escluso il dolo di lesioni volontarie (essendo ravvisabile solo la colpa) nella condotta del medico che ometta di informare adeguatamente il paziente circa i rischi dell'intervento chirurgico a cui lo sottopone e circa le alternative praticabili e, dall’altro, che l'obbligo d'acquisizione del consenso informato alla somministrazione del trattamento sanitario non costituisce una regola cautelare, trattandosi, viceversa, di obbligo imposto per consentire la partecipazione libera e consapevole del paziente al programma terapeutico che lo riguarda e dunque la sua inosservanza da parte del medico non può costituire, nel caso lo stesso trattamento abbia causato lesioni, un elemento per affermare la responsabilità a titolo di colpa di quest'ultimo, a meno che la mancata sollecitazione del consenso gli abbia impedito di acquisire la necessaria conoscenza delle condizioni del paziente medesimo. Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 21 aprile 2016, n. 16678.
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 21 aprile 2016, n. 16678 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUMO Maurizio – Presidente Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott. CATENA Rossella – Consigliere Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere Dott. FIDANZIA...