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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 marzo 2015, n. 5590. In tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto sociale2) e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, ed allegare la colpa della struttura, restando a carico dell’obbligato sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, rimanendo irrilevante, sotto il profilo della distribuzione dell’onere probatorio, che si tratti o meno di intervento di particolare difficoltà

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 marzo 2015, n. 5590 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 19 marzo 2015, n. 11601. L’infermiere del pronto soccorso adibito ad attribuire i codici di priorità (c.d. “triage”) risponde di omicidio colposo qualora il paziente muoia per un ritardato intervento indotto da una sottovalutazione dell’urgenza del caso

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 19 marzo 2015, n. 11601 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. FOTI Giacomo – Consigliere Dott. D’ISA Claudio – Consigliere Dott. IZZO Fausto – Consigliere Dott. ESPOSITO...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 17 marzo 2015, n. 11193. L'efficacia impeditiva della condotta dovuta si valuta sulla base delle circostanze rigorosamente connesse alla condotta che doveva essere realizzata. Ciò significa che non possono essere presi in considerazione quei fattori capaci di neutralizzare l'efficacia impeditiva, che avrebbero assunto rilevanza soltanto dopo che la condotta doverosa fosse stata realizzata

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 17 marzo 2015, n. 11193 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente Dott. FOTI Giacomo – Consigliere Dott. D’ISA Claudio – Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marc – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 marzo 2015, n. 4936. Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un ospedale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 marzo 2015, n. 4936 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2847. Non può essere riconosciuta la responsabilità medica per la nascita di un bambino affetto da sindrome di down quando non vi siano i presupposti per incolpare il medico di base e il ginecologo (nel caso di specie, in quanto l'amniocentesi non poteva più essere fatta)

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 febbraio 2015, n. 2847 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2854. L'obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l'intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche – quando è nell'interesse del paziente. Ai sensi dell'art. 32, 2 co., Cost. (in base al quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), dell'art. 13 Cost. (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica) e dell'art. 33 L. n. 833 del 1978 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p.), esso è a carico del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente dell'esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso. Trattasi di obbligo che attiene all'informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, e in particolare al possibile verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, al fine di porre quest'ultimo in condizione di consapevolmente consentire al trattamento sanitario prospettatogli. Il medico ha pertanto il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili. L'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente. Trattasi di due diritti distinti. Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest'ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32, 2 co., Cost.). Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute (art. 32, 1 co., Cost.).

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 febbraio 2015, n. 2854 Svolgimento del processo Con sentenza del 19/1/2012 la Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame interposto dal sig. O.E. nei confronti della pronunzia Trib. Brescia n. 3893/05, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti della Casa di Cura S. Anna e...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 17 dicembre 2014, n. 52411. Il medico deve intervenire anche se ci sono poche probabilità di salvezza. Nei reati omissivi impropri l'accertamento della causalità si componga di un decorso reale da spiegare con certezza e di un decorso ipotetico a base probabilistica, relativo alla efficacia del comportamento diligente omesso

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 17 dicembre 2014, n. 52411   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Presidente Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfre – rel. Consigliere...