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Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 12 dicembre 2017, n. 29662. Caso fortuito esonerante la responsabilità del «custode».

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello che non riconosceva la responsabilità civile di un condominio che non aveva posto alcuna protezione e neppure un segnale di pericolo sulla zona dove si trovava un vetrata di un lucernario, posto sul garage condominiale coperto di neve , all’interno del quale...

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Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 19 settembre 2017, n. 21593. Concorso di colpe per l’autista del bus, il comune e la scuola per decesso di un bambino investito da un autobus di linea fuori dalla scuola

Concorso di colpe per l’autista del bus, il comune e la scuola per decesso di un bambino investito da un autobus di linea fuori dalla scuola. Il fatto che l’incidente non sia avvenuto all’interno dell’edificio scolastico non esclude la responsabilità della scuola perché gli insegnati hanno l’obbligo di assicurarsi che i bambini siano saliti sul...

Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 12 maggio 2017, n. 11777
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Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 12 maggio 2017, n. 11777

Nella quantificazione del danno patrimoniale non si può ripetere una somma maggiore in relazione a future e presunte minori capacità reddittuali. Infatti occorre la prova di tale incidenza decrementativa e l’appellante non si può limitare a sostenere perdite di chances in relazione a non precisate attività sportive agonistiche, carriere militari o di pubblica sicurezza o...

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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 7 marzo 2017, n. 5605

Al coniuge superstite non deve essere riconosciuto anche il danno patrimoniale per aver assunto dopo la morte del coniuge l’incarico di amministratrice unica e legale rappresentante della società in precedenza amministrate dal defunto coniuge, cosicchè il reddito familiare era rimasto invariato Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 7 marzo 2017, n. 5605 REPUBBLICA ITALIANA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 ottobre 2015, n. 20895. Nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, non è consentita la liquidazione equitativa c.d. pura, che non faccia riferimento a criteri obiettivi di liquidazione del danno che tengano conto ed elaborino le differenti variabili del caso concreto, allo scopo di rendere verificabile a posteriori l’iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, e di permettere di verificare se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo. Per garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili deve ritenersi preferibile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano al quale la S.C., in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostante idonee a giustificarne l’abbandono

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 15 ottobre 2015, n. 20895 Ritenuto in fatto Nel 2000 I.A. , in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore I.G. , conveniva in giudizio la moglie, C.A. , la S.A.I. quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., la...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2015, n. 11152. Se le “tabelle” applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l’introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d’appello) ha l’obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 29 maggio 2015, n. 11152 Considerato in diritto Con il primo mezzo è denunciata, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., 3, 32, 111 Cost., nonché dedotto vizio di motivazione. La Corte di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014, n. 23183. Con riguardo ai criteri di liquidazione del danno terminale, essendo massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte, è necessario tener conto di fattori di personalizzazione. Pertanto, la relativa liquidazione non può essere effettuata attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannosi; con la ulteriore precisazione che il danno terminale è comprensivo di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico) e che, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura affatto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro – ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della enormità del pregiudizio

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 31 ottobre 2014, n. 23183 Ritenuto in fatto L.L. decedette in conseguenza delle lesioni riportate nello scontro fra il ciclomotore da lui guidato e un autocarro di proprietà della Cappelletti s.n.c., condotto da C.G. . I congiunti del L. convennero in giudizio il predetto C. , nonché la...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 luglio 2014, n. 15009. I genitori di un minore che sia morto in conseguenza di un fatto illecito sono potenzialmente titolari di un diritto al risarcimento del danno che deriva dalla lesione di un'aspettativa alla produzione di un reddito futuro; ciò in quanto può ritenersi, ragionando in astratto, che il minore, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe in qualche misura contribuito ai redditi della famiglia. Trattandosi, però, di un diritto non automatico, i genitori, per dare prova della frustrazione di quell'aspettativa, hanno l'onere di allegare e dimostrare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. A tal fine la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito proprio; la relativa prova può essere data anche tramite presunzioni.

Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III SENTENZA 11 luglio 2014, n. 15009 Ritenuto in fatto S.I. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, l’Azienda USL n. X del Veneto per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio figlio M.M. , di poco meno di tre anni di età, conseguente a...

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