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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 novembre 2015, n. 24210. Atteso il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 novembre 2015, n. 24210 Svolgimento del processo Con sentenza del 5/10/2011 la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento del gravame interposto dal sig. C.J. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Treviso n. 1529/06, ha parzialmente accolto la domanda proposta nei confronti del sig. M.Z. e della...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 settembre 2015, n. 18307. Anche per le prestazioni di particolare difficoltà non può farsi gravare sul paziente l’onere di dimostrare l’addebitabilità dell’insuccesso al sanitario

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 settembre 2015, n. 18307 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 settembre 2015, n. 18308. Il danneggiato in un sinistro causato da un veicolo (o natante) non identificato può richiedere il risarcimento dei danni al fondo di garanzia per le vittime della strada, ma deve provare che il sinistro si è verificato per colpa del conducente dell’altro veicolo, e che questo veicolo sia effettivamente non identificato. Rientra nella normale diligenza richiesta dal conducente annotarsi il numero di targa dell’altro veicolo, se quest’ultimo non si dilegua immediatamente

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 settembre 2015, n. 18308 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 settembre 2015, n. 19212. L’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di relativa mancata prestazione da parte del paziente. Trattasi di due distinti diritti. Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest’ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32, 2 co., Cost.). Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute (art. 32, 1 co., Cost.). L’autonoma rilevanza della condotta di adempimento della dovuta prestazione medica ne impone pertanto l’autonoma valutazione rispetto alla vicenda dell’acquisizione del consenso informato. Si è al riguardo precisato che, a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente, è onere del medico provare l’adempimento dell’obbligazione di fornirgli un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze , senza che sia dato presumere il rilascio del consenso informato sulla base delle qualità personali del paziente, potendo esse incidere unicamente sulle modalità dell’informazione, la quale deve sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone. In mancanza di consenso informato l’intervento del medico – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – è pertanto sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente. Il consenso libero e informato, che è volto a garantire la libertà dell’individuo e costituisce un mezzo per il migliore perseguimento dei suoi interessi, consentendogli di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico o anche di rifiutare (in tutte le fasi della vita, pure in quella terminale) la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla , salvo che ricorra uno stato di necessità non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un’adeguata informazione, anch’essa esplicita. Presuntiva può essere invece la prova che un consenso informato sia stato effettivamente ed in modo esplicito prestato, ed il relativo onere ricade sul medico.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 settembre 2015, n. 19212 Svolgimento del processo Con sentenza del 13/11/2012 la Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dalla sig. E.C.J. in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 39600/03, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. F.F. e delle chiamate Società Assitalia...

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Corte di Casaszione, sezione III, sentenza 29 settembre 2015, n. 19211. La mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 settembre 2015, n. 19211 Svolgimento del processo Con sentenza del 25/10/2011 la Corte d’Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Assicurazioni Generali s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Livorno n. 416/2001, ha dichiarato la concorrente responsabilità del sig. P.R. (nella...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 agosto 2015, n. 16990. La responsabilità del notaio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 agosto 2015, n. 16990 Svolgimento del processo Con sentenza del 21/4/2011 la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame interposto dal sig. L.P. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Milano n. 2598/07, ha rigettato la domanda nei confronti del medesimo proposta dai sigg. V.A. e...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 maggio 2015, n. 10263. In sede di liquidazione del danno, la mancata adozione da parte del giudice del merito delle Tabelle elaborate presso il foro di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso diversa autorità giudiziaria, è idonea ad integrare una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 maggio 2015, n. 10263 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere...