Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 10 giugno 2016, n. 11898
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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 10 giugno 2016, n. 11898

La denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 marzo 2016, n. 5691. Nel caso di liquidazione delle spese processuali sulla base delle tariffe approvate con il d.m. n. 140 del 2012, in difetto di specifica indicazione, non può presumersi che la somma liquidata sia stata pararnetrata dal giudice ai valori medi, rilevando unicamente che la liquidazione sia contenuta entro i limiti,massimo e minimo, delle tariffe medesime, peraltro nemmeno vincolanti, come si desume dall’art. 1, comma 7, del menzionato decreto

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III sentenza 23 marzo 2016, n. 5691 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROBERTA VIVALDI -Presidente – Dott. GIACOMO TRAVAGLINO – Consigliere – Dott. DANILO SESTINI – Consigliere – Dott. LUIGI ALESSANDRO – Consigliere –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2173. La presenza di un veicolo fermo per incidente sulla sede stradale impone ai conducenti dei veicoli sopraggiungenti di moderare la velocita’ e di tenere un comportamento improntato alla massima prudenza, non potendo reputarsi circostanza assolutamente imprevedibile ed al contrario rientrando nella ragionevole prevedibilita’ la presenza degli occupanti della vettura incidentata sulla sede stradale in prossimita’ della vettura stessa

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 febbraio 2016, n. 2173 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1321. I genitori di persona maggiore di età inferma di mente ma non interdetta non sono giuridicamente obbligati ad esercitare la sorveglianza sul figlio, né sono di per sé responsabili per i danni da questi provocati a terzi, al di fuori di una loro spontanea assunzione di responsabilità in tal senso. Un simile obbligo, una volta venuto meno – per effetto del raggiungimento della maggiore età – sia il presupposto della responsabilità genitoriale sia il rapporto di rappresentanza legale, non può trovare infatti fondamento nei generali doveri di solidarietà familiare, che impongono ai genitori di proseguire nell’assistenza, nella cura e nel mantenimento del figlio anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, ove egli non sia economicamente auto sufficiente. Il dovere di solidarietà verso i figli, infatti, pur traducendosi anche in un dovere di cura, è funzionale esclusivamente alla realizzazione di interessi propri dei figli medesimi e resta distinto dal dovere di sorveglianza, il quale, specificandosi nel dovere di adottare la cautele necessarie per impedire che l’incapace arrechi danni a sé e ad altri, è strumentale anche alla tutela di interessi propri di soggetti estranei al nucleo familiare. In capo ai genitori dell’incapace maggiorenne non interdetto, il dovere di sorveglianza che costituisce il presupposto della speciale ipotesi di responsabilità civile di cui all’art. 2047 c.c. può sorgere solo per effetto della libera scelta di accogliere l’incapace nella propria sfera personale e familiare (e della conseguente spontanea assunzione del compito di occuparsi del medesimo) o di continuare a convivere con esso, benché divenuto maggiorenne. Si aggiungono quindi, alle ipotesi in cui la legge o il contratto pongono un obbligo di sorveglianza dell’infermo di mente in capo ad un soggetto, le ipotesi in cui tale assunzione di responsabilità è conseguenza della scelta, consapevole e volontaria, di convivere con una persona con problemi mentali assumendone la sorveglianza e, di conseguenza, la responsabilità verso i terzi

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  26 gennaio 2016, n. 1321 I fatti – L.R.R. nel 2007 citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria i coniugi F.G. e M.S. , chiedendo che fossero condannati a risarcirgli i danni patiti in conseguenza dell’uccisione del fratello L.R.G. da parte del figlio maggiorenne dei convenuti, F.S....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 60. L’opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte. E’ consentito all’opponente, allorché sia stato il creditore a scegliere il rito ordinario e le forme del procedimento monitorio, di seguire integralmente il rito ordinario, anche in relazione ai termini per proporre opposizione, fanno riferimento ad alcune ipotesi particolari, non assimilabili al caso di specie, in cui la scelta del rito ordinario da parte del creditore richiedente il ricorso si sia tradotta non solo e non tanto nella mancata indicazione della materia richiedente un rito speciale nel ricorso ma nella scelta processuale di richiedere l’emissione del ricorso per decreto ingiuntivo al giudice che sarebbe stato competente secondo le regole ordinarie anziché al giudice funzionalmente competente

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 60 In fatto e in diritto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “- L. s.a.s. di B.F. , F. e Fr. , e L.F. ottenevano un decreto ingiuntivo nei confronti della C.C. e C. s.a.s. di C.C. , avverso il quale la...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 58. La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudi2io davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 58 Svolgimento del processo e ragioni della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione “F.D. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza la Dental Aesthetic’s s.n.c., chiedendo il risarcimento dei danni per errata esecuzione di interventi protesici; la domanda veniva accolta,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 56. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. dv., ha carattere oggettiva, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostratione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostan.Ze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia f effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. A ciò deve aggiungersi che l’allocazione della responsabilità oggettiva per custodia in capo al proprietario del bene demaniale per i danni che esso può provocare agli utenti non esime gli utenti stessi dal dover far uso di una ragionevole prudenza, adeguata allo stato dei luoghi, a salvaguardia della propria incolumità

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 56 Svolgimento del processo e ragioni della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione “nel 2006 P.G. conveniva in giudizio il Comune di Catania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alla persona e al mezzo riportati a seguito della caduta dal...