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Il c.d. travisamento della prova, consistente nella presenza in motivazione di un’informazione rilevante inesistente nel processo o nell’omissione della valutazione di una prova decisiva apre le porte ad un giudizio che, comunque, rimane improntato alla sola legittimità della motivazione e non anche ad una rilettura nel merito degli elementi posti a sostegno della decisione. Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 aprile 2016, n. 17656.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 28 aprile 2016, n. 17656 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 14/6/2012, il Tribunale di Messina ha condannato B.G. alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita (in solido con il responsabile civile), in relazione al reato di...

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La c.d. causalità psichica, pur ponendosi in termini del tutto peculiari, rispetto alle forme tradizionali della causalità relativa ai fenomeni d’indole fisico-naturalistica (trattandosi di vicende che si combinano e risolvono integralmente nel chiuso della dimensione spirituale della persona, fuori da ogni possibile e concreta opportunità di osservazione o di verifica), non sfugge, ai fini del giudizio penale, alla necessità della preventiva ricerca di possibili generalizzazioni esplicative delle azioni individuali, sulla base di consolidate e riscontrabili massime di esperienza, capaci di selezionare ex ante le condotte condizionanti (socialmente o culturalmente tipizzabili), da sottoporre successivamente all’accertamento causale ex post. Le massime di esperienza – al pari delle leggi scientifiche di tipo probabilistico (e dunque di ogni forma di “sapere incerto”) – possono essere utilizzate allo scopo di alimentare la concretezza di un’ipotesi causale, secondo il procedimento logico dell’abduzione. Alla posizione (in termini congetturali) di tale ipotesi deve peraltro necessariamente far seguito, ai fini dell’affermazione concreta della relazione causale, il rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto (secondo il procedimento logico dell’induzione), suscettibili di convalidare o falsificare l’ipotesi originaria e, contestualmente, di escludere o meno la plausibilità di ogni altro decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio. Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 24 marzo 2016, n. 12478.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 24 marzo 2016, n. 12478 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IZZO Fausto – Presidente Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere Dott. DELL’UTRI...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 15 dicembre 2015, n. 49361. Va riconosciuta l’impossibilità di attribuire al capo squadra nonché preposto alla sicurezza in cantiere un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro, escludendosi, in ogni caso, che il medesimo possa essere considerato responsabile per l’infortunio causato dalla condotta abnorme del prestatore infortunato

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 15 dicembre 2015, n. 49361 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere Dott. PAVICH...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 7 gennaio 2016, n. 98. Ai sensi del quale la modificazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p., introdotta dalla legge n. 46/2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova là dove si contesti l’introduzione, nella motivazione, di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valu-tazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte di cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua a esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali. Da ciò consegue che gli “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” menzionati dal testo vigente dell’art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. Ai fini della correttezza e della logicità della motivazione della sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto, in essa, della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato, sempre che non emergano elementi idonei a sostanziare la ragionevolezza del dubbio in ordine alla responsabilità dell’imputato: evenienza plausibilmente del tutto esclusa nel caso di specie.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 7 gennaio 2016, n. 98 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 13/12/2011, la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione in data 10/3/2011 con la quale il Tribunale di Genova ha condannato V.M. alla pena di giustizia, in relazione ai reati di violenza sessuale,...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 7 settembre 2015, n. 36024. L’obbligo informativo del committente deve estendersi a tutte quelle situazioni e insidie che, dipendendo proprio dal luogo di lavoro e dalla natura dei materiali esistenti

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 7 settembre 2015, n. 36024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente Dott. IZZO Fausto – Consigliere Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere Dott. DELL’UTRI...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 2 febbraio 2015, n. 4893. il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso in caso di conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, indipendentemente dalla circostanza costituita dall'eventuale concreta inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 2 febbraio 2015, n. 4893 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere Dott. DELL’UTRI...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 3786. Inammissibilità della costituzione di parte civile nel processo instaurato a carico di persone giuridiche come disciplinato dal D. Lgs. n. 231 del 2001; qualora erroneamente ammessa, ne deve essere dichiarata la nullità involgente le statuizioni di condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell'ente

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 3786 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente Dott. ROMIS Vincenzo – Consigliere Dott. CIAMPI Francesco M. – Consigliere Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere Dott. DELL’UTRI...